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Comunicazione della Commissione
PROGETTO DI CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 28 settembre 2000 (29.09)
PREAMBOLO
I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre
più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori
comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale,
l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di
libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di
democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua
azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce al mantenimento e di questi valori
comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei
popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento
dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di
promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera
circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la
libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una
Carta, rafforzare la tutela dei diritti
fondamentali alla luce dell'evoluzione della società,
del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle
competenze e dei compiti della Comunità e
dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti
derivanti in particolare dalle tradizioni
costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni
agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari,
dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal
Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei
diritti dell'uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità
e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle
generazioni future.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i
principi enunciati qui di seguito.
CAPO I
DIGNITÀ
Articolo 1
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2
Diritto alla vita
1.
Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere
condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3
Diritto all’integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla
propria integrità fisica e psichica.
2. Nell’ambito della
medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
— il
consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità
definite dalla legge
— il
divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo
la selezione delle persone
— il
divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di
lucro
— il
divieto della donazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani
o degradanti.
Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto
in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere
costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. E' proibita la tratta
degli esseri umani.
CAPO II
LIBERTÀ
Articolo 6
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere
trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al
consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto
dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo
riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto ditali regole
è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto
alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la
libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la
propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in
pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e
l’osservanza dei riti.
2. Il diritto all’obiezione
di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l’esercizio.
Articolo 11
Libertà di espressione e d’informazione
1. Ogni individuo ha diritto
alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere
ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il
loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto
alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i
livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il
diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi
per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a
livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei
cittadini dell’Unione.
Articolo 13
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è
rispettata.
Articolo 14
Diritto all’istruzione
1. Ogni individuo ha diritto
all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.
2.
Questo diritto comporta la facoltà di accedere
gratuitamente all’istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare
istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il
diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro
figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono
rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Articolo 15
Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il
diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o
accettata.
2. Ogni cittadino
dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di
prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi
terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno
diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini
dell’Unione.
Articolo 16
Libertà d’impresa
E' riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto comunitario
e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17
Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il
diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di
usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della
proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti
dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la
perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti
imposti dall’interesse generale.
2. La proprietà
intellettuale è protetta.
Articolo 18
Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito
nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a
norma del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 19
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione
1. Le espulsioni collettive
sono vietate.
2. Nessuno può essere
allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio
di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o
trattamenti inumani o degradanti.
CAPO III
UGUAGLIANZA
Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21
Non discriminazione
1. E' vietata qualsiasi forma
di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore
della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la
lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita,
gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
2. Nell’ambito
d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato
sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla
cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati
stessi.
Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23
Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi,
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di
misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24
Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto
alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono
esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione
sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e
della loro maturità.
2. In tutti gli
atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da
istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato
preminente.
3.
Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente
relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò
sia contrario al suo interesse.
Articolo
25
Diritti
degli anziani
L’Unione riconosce e rispetta
il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di
partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo
26
Inserimento
dei disabili
L’Unione riconosce e rispetta
il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne
l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla
vita della comunità.
CAPO
IV
SOLIDARIETÀ
Articolo
27
Diritto
dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa
Ai lavoratori o ai loro
rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione
e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal
diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo
28
Diritto
di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di
lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e
di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in
caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro
interessi, compreso lo sciopero.
Articolo
29
Diritto
di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto
di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo
30
Tutela
in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto
alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo
31
Condizioni
di lavoro giuste ed eque
1.
Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane,
sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto
a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e
settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo
32
Divieto
del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato.
L’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui
termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani
ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro
devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere
protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa
minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale
o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo
33
Vita
familiare e vita professionale
1. E' garantita la protezione
della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare
vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro
il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo
di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di
un figlio.
Articolo
34
Sicurezza
sociale e assistenza sociale
1. L’Unione riconosce e
rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai
servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la
malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in
caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto
comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda
o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e
alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro
l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto
all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire
un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti,
secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e
prassi nazionali.
Articolo
35
Protezione
della salute
Ogni individuo ha il diritto
di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle
condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e
nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un
livello elevato di protezione della salute umana.
Articolo
36
Accesso
ai servizi d’interesse economico generale
Al fine di promuovere la
coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso
ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e
prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo
37
Tutela
dell’ambiente
Un livello elevato di tutela
dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati
nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello
sviluppo sostenibile.
Articolo
38
Protezione
dei consumatori
Nelle politiche dell’Unione è
garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
CAPO V
CITTADINANZA
Articolo
39
Diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell’Unione
ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato.
2. I membri del Parlamento
europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
Articolo
40
Diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell’Unione ha
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro
in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41
Diritto
ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a
che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed
entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.
2. Tale diritto comprende in
particolare:
— il
diritto di ogni individuo
di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un
provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
— il
diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel
rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
professionale;
— l’obbligo
per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto
al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue
istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni conformemente
ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può
rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue del trattato e deve
ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo
42
Diritto
d’accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino
dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Articolo
43
Mediatore
Qualsiasi cittadino
dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore
dell’Unione casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o
degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo
grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo
44
Diritto
di petizione
Qualsiasi cittadino
dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al
Parlamento europeo.
Articolo
45
Libertà
di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell’Unione
ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri.
2. La libertà di circolazione
e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce
la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel
territorio di uno Stato membro.
Articolo
46
Tutela
diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell’Unione
gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e
consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato.
CAPO
VI
GIUSTIZIA
Articolo
47
Diritto
a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e
le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto
a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni
previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a
che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine
ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di
mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia
necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo
48
Presunzione
di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente
fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è
garantito ad ogni imputato.
Articolo
49
Principi
della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per
un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa,
non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale.
Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al
momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione
del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre
applicare quest’ultima.
2. Il presente articolo non osta al
giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione op di
un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine
secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere
sproporzionate rispetto al reato.
Articolo
50
Diritto
di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
CAPO
VII
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
51
Ambito
di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si
applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del principio
di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del
diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti,
osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive
competenze.
2. La presente Carta non introduce
competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l’Unione, né modifica le
competenze e i compiti definiti dai trattati.
Articolo
52
Portata
dei diritti garantiti
1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei
diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere
previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e
libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere
apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente
a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere
i diritti e le libertà altrui.
2.
I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano
fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull’Unione europea si
esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga
diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato
e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione.
La presente disposizione non osta al diritto dell’Unione di concedere una
protezione più estesa.
Articolo
53
Livello
di protezione
Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o
lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel
rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto
internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione, la
Comunità o tutti gli
Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle
costituzioni degli Stati membri.
Articolo
54
Divieto
dell’abuso di diritto
Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di
comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri
alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta
o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste
dalla presente Carta.