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Da: Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti; Tutti i testi dell'accordo

[Accordo quadro mobilita']

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Addi' 3 ottobre 2000 in Milano

Tra

l'Assolombarda nella persona di Luigi Arienti che rappresenta ed assiste la IBM Italia  S.p.A., la IBM Semea Servizi Finanziari S.p.A. e la IBM Semea Sud S.r.l. (di seguito tutte collettivamente denominate IBM e/o Azienda) nelle persone di: Luigi Bagordo, Luca Citterio, Cecilia Santos Escolano, Umberto Zannier

e

la FIM rappresentata da Luigi Cattaneo

la FIOM rappresentata da Maurizio Canepari

la UILM rappresentata da Agostino Sudati

con

il Coordinamento Nazionale delle RSU IBM Italia S.p.a.

premesso che:

Ÿ         nel corso di numerosi incontri tenutisi sia presso la sede aziendale che presso Assolombarda l’Azienda ha illustrato il piano industriale e l’evoluzione degli organici durante l’anno

Ÿ         alla luce dei risultati economici del 1999 si conferma la necessità un riequilibrio degli organici e delle professionalità in maniera più consistente di quanto sino ad ora operato per il tramite di incentivazioni all’esodo, riqualificazione e redeployment

 tutto cio' premesso si e' concordato quanto segue:

L'Azienda ritiene di poter raggiungere il proprio obiettivo di riequilibrio degli organici attraverso il ricorso alla procedura di mobilita' che interesserà ca 300 unità.

Entro il 27 ottobre 2000 l’Azienda consoliderà il numero di lavoratori che saranno interessati dalla procedura; gli stessi saranno individuati tra coloro che matureranno i requisiti per il trattamento pensionistico attraverso il ricorso alla mobilità secondo lo schema individuato nell’accordo aziendale del 3 ottobre 2000.

Entro il 6 novembre 2000 le Parti verificheranno il numero dei lavoratori interessati dalla procedura.

L'Azienda provvederà entro il 7 novembre 2000 a formalizzare l'apertura della procedura di mobilita' ex art.24, L.223/91 e le OO.SS.LL. si impegnano ad esperire favorevolmente la stessa al verificarsi delle condizioni di cui all'accordo aziendale del 3/10/2000 entro e non oltre il 15 novembre 2000.

In relazione agli affidamenti di cui sopra l’Azienda non ricorrerà in maniera unilaterale agli strumenti previsti dagli artt. 1, 4  e 24 legge 223/91 dal 1 gennaio 2001 e sino a tutto il 31 dicembre 2001.

L’individuazione del personale da collocare in mobilità avverrà sulla base delle intese raggiunte a livello aziendale ed utilizzando come criterio esclusivo e sostitutivo di quelli previsti dall.art.5 c.1, legge 223/91, quello della maturazione durante il periodo di mobilità od entro il termine dello stesso dei requisiti per il trattamento pensionistico.

Viene sin da ora stabilito che l’Azienda collocherà il personale in mobilità sino a tutto il 31 dicembre 2000.

L’Azienda si dichiara disponibile ad un incontro in sede sindacale nel mese di febbraio 2001 per un esame delle prospettive industriali, produttive e occupazionali.

Letto confermato e sottoscritto

p. Assolombarda                                p.FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL

 p.la Direzione                                   p.il Coordinamento R.S.U.