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Da: Assistenza, servizi sociali, Fondo Pensione, INPS

[Fondo Pensione per i Dipendenti IBM]

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Le parti si sono incontrate al fine di riconsiderare la formulazione degli istituti del Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (di seguito "Fondo") derivanti dall'accordo aziendale del 08.01.1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni, alla luce dell'evoluzione legislativa e della contrattazione collettiva nazionale.

In particolare sono stati discussi gli aspetti riguardanti:


Le parti concordano quindi di promuovere la realizzazione dei seguenti intendimenti :

    1.  ADOZIONE DI UN NUOVO SCHEMA CONTRIBUTIVO.

    Le parti concordano di sostituire l'attuale regime contributivo con un nuovo schema secondo il testo allegato
    (allegato A).
     
    2.  ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO.

    Le parti concordano sulla necessità di modificare lo Statuto in maniera tale da limitarne il contenuto ai principi e caratteristiche di base, alla definizione e descrizione completa degli organi sociali, per lasciare agli accordi tra le parti la formulazione dello schema contributivo e la regolamentazione di altri aspetti operativi.
    In questa ottica verrà proposto al Fondo di adottare uno nuovo Statuto i cui contenuti essenziali sono riportati nel testo allegato (allegato B).
     
    3.  REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .

    Le parti si impegnano ad intraprendere ogni iniziativa atta a far sì che il Consiglio di Amministrazione del Fondo deliberi per il mantenimento, nei suoi contenuti essenziali, del Regolamento per la elezione del Consiglio di Amministrazione nella forma attualmente in vigore.

Gli allegati contrassegnati dalle lettere A e B costituiscono parte integrante di questo accordo.


ALLEGATO A

[L'articolo 2 e' stato modificato successivamente dall'Accordo del 6/6/2001]

    a.  per i Dipendenti non compresi fra quelli indicati al punto successivo verrà destinata al Fondo la quota di TFR idonea a consentire la deducibilità fiscale della contribuzione secondo le disposizioni di legge in vigore nell'anno di destinazione del TFR.
    b.  i Dipendenti iscritti al Fondo (o ad altre Forme Pensionistiche complementari già esistenti alla data del 15.11.1992) prima del 28.04.1993 potranno volontariamente dare mandato non revocabile entro il mese di novembre, e per tutta la durata di permanenza nel Fondo, affinché venga destinata al Fondo una quota di accantonamento del TFR di importo pari al 2% della retribuzione lorda imponibile così come definita all'art. 4, comma 3.Considerando che la normativa in vigore non garantisce l'accesso ad anticipazioni a valere sulla posizione individuale maturata, i Dipendenti che alla data del presente accordo hanno in corso la destinazione al Fondo della quota di TFR di cui al periodo precedente, possono richiedere entro il mese di novembre 2001 che tale destinazione sia annullata con effetto dall'accantonamento TFR dell'anno 2001.

    Il versamento avverrà una volta all'anno, nel mese di dicembre, con riferimento alla contribuzione dell'anno in corso ed avrà la precedenza rispetto ad ogni altra anticipazione del TFR.
    La quota degli accantonamenti annuali del TFR sarà ridotta di una quota corrispondente a quanto versato annualmente al Fondo.
     

    [L'articolo 3 e' stato modificato successivamente dall'Accordo del 6/6/2001]