Da: Assistenza, servizi sociali, Fondo Pensione, INPS
[Fondo Pensione per i Dipendenti IBM]
Le parti si sono incontrate al fine di riconsiderare la
formulazione degli istituti del Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (di
seguito "Fondo") derivanti dall'accordo aziendale del 08.01.1987 e sue
successive modificazioni ed integrazioni, alla luce dell'evoluzione legislativa
e della contrattazione collettiva nazionale.
In particolare sono stati discussi gli aspetti riguardanti:
*
le nuove disposizioni in materia di disciplina fiscale dei contributi versati
alle forme pensionistiche complementari, introdotte dal D. Lgs. n°
47 del 18 febbraio 2000 che aprono nuove prospettive per un aggiornamento
dello schema di contribuzione al Fondo;
*
l'accordo sottoscritto da Federmeccanica e OO.SS. che ha introdotto un
nuovo schema contributivo con possibilità da parte dei dipendenti
di incrementare volontariamente i contributi destinati alla previdenza
complementare gestita a livello nazionale da Cometa - Fondo Pensione;
*
la struttura
attuale dello Statuto del Fondo che risulta non adeguata a far fronte agli
adempimenti e alla dinamica di trasformazione indotti dalla normativa sia
primaria sia secondaria.
Le parti concordano quindi di promuovere la realizzazione
dei seguenti intendimenti :
1. ADOZIONE DI UN NUOVO
SCHEMA CONTRIBUTIVO.
Le parti concordano di sostituire l'attuale regime contributivo
con un nuovo schema secondo il testo allegato
(allegato A).
2. ADOZIONE DI UN NUOVO
STATUTO.
Le parti concordano sulla necessità di modificare
lo Statuto in maniera tale da limitarne il contenuto ai principi e caratteristiche
di base, alla definizione e descrizione completa degli organi sociali,
per lasciare agli accordi tra le parti la formulazione dello schema contributivo
e la regolamentazione di altri aspetti operativi.
In questa ottica verrà proposto al Fondo di adottare
uno nuovo Statuto i cui contenuti essenziali sono riportati nel testo allegato
(allegato B).
3. REGOLAMENTO PER LA
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .
Le parti si impegnano ad intraprendere ogni iniziativa
atta a far sì che il Consiglio di Amministrazione del Fondo deliberi
per il mantenimento, nei suoi contenuti essenziali, del Regolamento per
la elezione del Consiglio di Amministrazione nella forma attualmente in
vigore.
Gli allegati contrassegnati dalle lettere A e B costituiscono
parte integrante di questo accordo.
ALLEGATO A
Art. 1 - CONTRIBUTO
OBBLIGATORIO.
1. Il contributo che
ciascun Dipendente dovrà versare contestualmente alla liquidazione
di ogni mensilità contrattuale, sarà una percentuale della
retribuzione lorda del mese, così come definita nell'art. 4, comma
3, calcolata come segue:
a. 2% sull'intera
retribuzione;
b.
5% sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione
pensionabile INPS in vigore.
Il contributo a carico del Dipendente è dovuto fino
alla perdita della qualifica di Socio o fino al momento in cui trasferisca
la sua posizione individuale ad altra Forma Pensionistica ammessa dalla
legislazione vigente.
2.
Il contributo a carico delle Società sarà una percentuale
della retribuzione lorda del mese, così come
definita nell'art. 4, comma 3, calcolata come segue :
a. 1,50% sull'intera
retribuzione;
b. 2,50% sulla parte
di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile
INPS in vigore. Il contributo così determinato a carico delle Società,
non potrà comunque essere superiore al 3,5% della retribuzione mensile
lorda così come definita nell'art. 4, comma 3.Il contributo a carico
delle Società verrà corrisposto, secondo le percentuali sopra
indicate, per il periodo di tempo che intercorre, per ogni Dipendente,
dal mese di iscrizione al Fondo, e comunque non prima del compimento del
decimo anno di servizio nell'ambito delle Società, al mese in cui
il Dipendente perda la qualifica di Socio o trasferisca la sua posizione
individuale ad altra Forma Pensionistica ammessa dalla legislazione vigente
e comunque non oltre il mese di compimento del sessantesimo anno di età.
Dalla data di adesione al Fondo al compimento del decimo
anno di servizio nelle Società il contributo a carico delle Società
non sarà comunque inferiore al contributo previsto dal CCNLM a carico
dei datori di lavoro.
3.
I contributi di cui ai punti precedenti verranno comunque limitati nella
misura idonea a contenere il contributo complessivamente versato al Fondo
entro il limite di deducibilità fiscale della contribuzione secondo
le disposizioni di legge in vigore nell'anno di effettuazione delle ritenute.Lo
schema contributivo di cui al presente articolo entra in vigore dal 01.07.2001.
Art. 2 - CONTRIBUTO
FACOLTATIVO AGGIUNTIVO A CARICO DEL DIPENDENTE
Ciascun Dipendente potrà richiedere alla Società
di versare un contributo aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio pari:
a. al 2 % della retribuzione
lorda così come definita nell'art. 4, comma 3,
oppure
b.
al 4 % della retribuzione lorda così come definita nell'art. 4,
comma 3,
oppure
c. alla percentuale
della retribuzione idonea ad elevare il contributo a suo carico fino al
limite complessivo di deducibilità fiscale stabilito dalle disposizioni
di legge in vigore per l'anno di effettuazione delle trattenute.
La scelta potrà essere esercitata entro il 30
novembre di ogni anno a valere da gennaio dell'anno successivo, fino ad
eventuale disdetta o variazione da esercitarsi entro la stessa scadenza
a valere dalla stessa decorrenza.Per il Dipendente di nuova adesione questa
scelta contributiva potrà essere esercitata all'atto dell'adesione
con validità a partire dalla data dell'adesione stessa.
Eccezionalmente, per la contribuzione dell'anno 2001
le richieste potranno pervenire all'azienda entro maggio 2001 con validità
da 01.01.2001.
[L'articolo 2 e' stato modificato successivamente dall'Accordo del 6/6/2001]
Art. 3 - DESTINAZIONE
DEL TFR.
Fermo restando l'obbligo di destinazione del TFR totale
al Fondo, per i Dipendenti di prima occupazione successiva al 28.04.1993,
il versamento del TFR al Fondo è regolato come segue:
a. per i Dipendenti
non compresi fra quelli indicati al punto successivo verrà destinata
al Fondo la quota di TFR idonea a consentire la deducibilità fiscale
della contribuzione secondo le disposizioni di legge in vigore nell'anno
di destinazione del TFR.
b. i Dipendenti iscritti
al Fondo (o ad altre Forme Pensionistiche complementari già esistenti
alla data del 15.11.1992) prima del 28.04.1993 potranno volontariamente
dare mandato non revocabile entro il mese di novembre, e per tutta la durata
di permanenza nel Fondo, affinché venga destinata al Fondo una quota
di accantonamento del TFR di importo pari al 2% della retribuzione lorda
imponibile così come definita all'art. 4, comma 3.Considerando che
la normativa in vigore non garantisce l'accesso ad anticipazioni a valere
sulla posizione individuale maturata, i Dipendenti che alla data del presente
accordo hanno in corso la destinazione al Fondo della quota di TFR di cui
al periodo precedente, possono richiedere entro il mese di novembre 2001
che tale destinazione sia annullata con effetto dall'accantonamento TFR
dell'anno 2001.
Il versamento avverrà una volta all'anno, nel mese
di dicembre, con riferimento alla contribuzione dell'anno in corso ed avrà
la precedenza rispetto ad ogni altra anticipazione del TFR.
La quota degli accantonamenti annuali del TFR sarà
ridotta di una quota corrispondente a quanto versato annualmente al Fondo.
[L'articolo 3 e' stato modificato successivamente dall'Accordo del 6/6/2001]
Art. 4 - DISPOSIZIONI
VARIE.
1. In caso di sospensione
della retribuzione per qualunque causa, in costanza di rapporto di lavoro,
il versamento del contributo del Dipendente e delle Società verrà
sospeso per il corrispondente periodo di tempo salvo diverse inderogabili
disposizioni di legge.
2. Qualora norme di
Legge o disposizioni di Contratti Collettivi dovessero rendere obbligatorio
a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori dipendenti il versamento
di contributi per finalità analoghe a quelle previste nel presente
accordo, i rispettivi obblighi di versamento di contributi verranno assorbiti,
fino a concorrenza, da quelli previsti da tali nuove norme e disposizioni.
3. Per retribuzione
lorda imponibile si intende la somma delle seguenti competenze mensili
lorde: minimo contrattuale, scatti, complemento scatti, terzo elemento,
elemento distintivo di categoria, indennità di funzione, superminimo
individuale, quota mensile del Premio di Risultato, quota mensile del Variable
Pay.Per il personale ad incentivo si considera inoltre la retribuzione
specificatamente indicata nella Lettera di Retribuzione.
Resta pertanto esclusa ogni altra voce di retribuzione,
salvo variazioni di Legge o di Contratti Collettivi.