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STATUTO
FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM


Da: Fondo pensione per i dipendenti IBM

Vedere anche : Fondo pensione, assistenza, INPS


TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1 - Costituzione e denominazione pag. 4
Art. 2 - Sede 4
Art. 3 - Finalità 4
Art. 4 - Durata 4

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 5 - Partecipanti 5
Art. 6 - Adesioni al Fondo 5
Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio 6
Art. 8 - Obblighi dei Soci 6

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi del Fondo 7
Art. 10 - Requisiti 7
Art. 11 - Presidente e Vice Presidente 7
Art. 12 - Consiglio di Amministrazione 8
Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione 9
Art. 14 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 10
Art. 15 - Assemblea 11
Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea 11
Art. 17 - Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea 12
Art. 18 - Collegio dei Revisori 13
Art. 19 - Conflitti di interessi 13

TITOLO IV

PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI

Art. 20 - Prestazioni 14
Art. 21 - Reversibilità delle prestazioni pensionistiche 15
Art. 22 - Liquidazione in capitale 15
Art. 23 - Anticipazioni 15
Art. 24 - Trasferimento della posizione individuale 16
Art. 25 - Riscatto della posizione individuale 16

TITOLO V

CONTRIBUZIONI E SPESE

Art. 26 - Contribuzione 17
Art. 27 - Spese 17

TITOLO VI

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 28 - Impiego delle risorse finanziarie 18
Art. 29 - Patrimonio 18

TITOLO VII

SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA

Art. 30- Scritture contabili 19
Art. 31 - Esercizio 19

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 32 - Scioglimento del Fondo 19
Art. 33 - Rinvio 19

STATUTO

FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

  1. E' costituito, sotto forma di associazione libera ai sensi dell'art. 36 c.c., il Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (di seguito "Fondo"), in attuazione dell'accordo aziendale istitutivo del 8.01.1987 sottoscritt o da IBM Italia S.p.A e Coordinamento Nazionale RSA IBM.

Art. 2 - Sede

  1. Il Fondo ha sede in Segrate (provincia di Milano), località Tregarezzo, presso la IBM Italia S.p.A.

Art. 3 - Finalità

  1. Il Fondo si propone il solo scopo, senza fini di lucro, di assicurare ai Soci, persone fisiche:

Art. 4 - Durata

  1. La durata del Fondo è illimitata.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 5 - Partecipanti

  1. Sono ammessi come Soci del Fondo:
    1. le Società di diritto italiano, il cui capitale sociale sia detenuto, direttamente o indirettamente e per più del 50%, dalla International Business Machines Corporation o,
      altre realtà aziendali che derivino da operazioni di scorporo per le quali il Consiglio di Amministrazione, che ne delibera l'ammissione, riconosca caratteristiche tali da mantenere, in misura sostanziale, la complessiva area dei destinatari riferi bile all'ambito del gruppo (di seguito denominate "Società");
    2. tutti i dipendenti delle Società, con contratto di lavoro regolato dal diritto italiano, che prevede la originaria sede di lavoro in un Comune italiano e che hanno fatto domanda di iscrizio ne al Fondo (di seguito "Dipendenti"), con l'esclusione degli assegnati internazionali in Italia e dei dipendenti di società già esistenti ed operanti sul mercato delle quali sia acquisito dalle Società più del 50% del capitale sociale e che non siano trasferiti da altre Società nelle quali erano già Soci del Fondo;

Art. 6 - Adesioni al Fondo

  1. I Dipendenti che ne possono avere diritto, ai sensi del presente Statuto, aderiscono al Fondo con libera scelta individuale che deve essere manifestata nei seguenti alternativi termini:
    1. con effetto immediato in occasione della assunzione da parte di una Società;
    2. entro il mese di maggio con decorrenza dal 1 luglio, oppure entro il mese di novembre con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo per coloro che, avendone diritto, non lo hanno esercitato in occasione della assunzione.
  2. L'adesione al Fondo deve essere formalizzata mediante la sottoscrizione da parte dei Dipendenti di una scheda di adesione che conterrà, tra l'altro:
    1. l'impegno da parte del Dipendente, di contribuire al Fondo, per quanto di sua spettanza, secondo quanto previsto dalle fonti istitutive e dallo Statuto e successive modificazioni e integrazioni;
    2. la dichiarazione dell'avvenuta consegna della scheda informativa, dove sono indicate le caratteristiche del Fondo, e conseguente acquisita consapevolezza del relativo contenuto.
  3. Oltre alle Società già firmatarie dell'Accordo aziendale istitutivo, le Società che possono assumere la qualità di Soci a termini di Statuto richiedono l'adesione al Fondo in forma scr itta dichiarando di sottoscrivere l'Accordo aziendale istitutivo e lo Statuto, e successive modificazioni e integrazioni, assumendosi l'impegno di contribuire secondo quanto in essi è stato o sarà stabilito.

Art. 7 - Perdita della qualità di Socio

  1. Salvo quanto previsto all'art. 5, di diritto, perdono la qualità di Soci :
    1. i Dipendenti il cui rapporto di lavoro con una Società sia risolto per qualsiasi causa;
    2. i Dipendenti promossi alla qualifica di Dirigente; la loro posizione individuale potrà essere trasferita all'analogo "Fondo Pensione per i Dirigenti IBM";
    3. le Società, ed i relativi Dipendenti iscritti, i cui rapporti societari con IBM non rispondono più ai requisiti di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b.
  2. La cessazione del rapporto di lavoro intercorso con una società socia del Fondo, seguito senza soluzione di continuità dalla riassunzione presso un'altra società, anch'essa socia del Fondo, n on comporta la perdita della qualità di Socio nè modifica l'anzianità del Dipendente ai fini della sua posizione di Socio.

Art. 8 - Obblighi dei Soci

  1. La qualità di Socio comporta la totale adesione allo Statuto del Fondo ed alle norme operative interne, alle loro successive eventuali modifiche e integrazioni e il puntuale versamento mensile dell'intera contribuzione mensile prevista.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi del Fondo

  1. Sono organi del Fondo:

    - il Consiglio di Amministrazione;
    - l'Assemblea;
    - il Collegio dei Revisori.

Art. 10 - Requisiti

  1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo devono possedere e certificare i propri requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa in materia.

Art. 11 - Presidente e Vice Presidente

  1. Il Presidente del Fondo ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo in giudizio e nei limiti dei poteri conferitigli. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente lo sostituisce, in vi a vicaria, per poteri e funzioni, il Vice Presidente.
  2. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati. In caso di impedimento definitivo del Presidente o del Vice Presidente, gli stess i decadono dalla carica e devono essere sostituiti.
  3. Spetta al Presidente o, in caso di impedimento, al Vice Presidente:

    1. convocare il Consiglio nei casi previsti dallo Statuto;
    2. presiedere le sedute del Consiglio;
    3. dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ponendo in essere ogni atto a tal fine necessario non riservato statutariamente ad altri organi;
    4. eseguire i compiti affidatigli statutariamente o dal Consiglio di Amministrazione;
    5. trasmettere alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva, allegando una nota esplicativa nella quale sia descritto il contenuto della modif ica stessa;
    6. richiedere alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione l'approvazione delle modifiche dello Statuto, deliberate dall'Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Amministrazione nei casi di cui all'art. 13 comma 3;
    7. informare la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione dell'esistenza di fattispecie di conflitto d'interesse, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione
  1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è composto da sei membri di cui tre nominati dalla IBM Italia S.p.A. con lettera indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori e tre elet ti da tutti i Dipendenti Soci del Fondo.
    Il meccanismo elettorale dovrà garantire la nomina del numero previsto di soggetti
    abilitati consentendo la candidatura di soggetti non soci del Fondo solo se tra i soci e i consiglieri uscenti non sia presente il numero richiesto di soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
  2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del rendiconto annuale. I componenti possono essere rieletti.
  3. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo nomina, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente del Fondo. Il Consiglio nomina altresì un Segretario (quest'ultimo può anche non essere un mem bro del Consiglio).
  4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In caso di impedimento, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal più anziano in età dei Consiglieri presenti.
  5. I requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto del Ministro del Lavoro n° 211/97 costituiscono i presupposti necessari per la partecipaz ione al Consiglio di Amministrazione. La perdita di tali requisiti o il sopravvenire delle suddette cause comportano la decadenza dall'incarico.
  6. Costituisce altresì presupposto per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione l'assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 8 del Decreto del Ministro del Tesoro n° 703/96.
  7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori.
  8. Nel caso in cui vengano a mancare uno o tutti gli amministratori nominati dalla IBM Italia S.p.A., quest'ultima provvede a sostituirli ; nel caso vengano a mancare uno o più amministratori eletti dai Dipen denti Soci del Fondo, questi verranno sostituiti dai primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi, si provvederà a indire nuove elezioni; in assenza di candidati, si procederà mediante cooptazione da parte dei Consiglieri rimasti in ca rica.
  9. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Amministrazione, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione tra cui, in particolare:
    1. verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, secondo le norme previste;
    2. deliberazioni in merito ai poteri da attribuire al Presidente e ai Consiglieri nonchè in merito al conferimento di procure, anche a persone diverse dai membri del Consiglio;
    3. deliberazioni in merito alle modalità per la elezione dei Consiglieri ai sensi dell'art. 14 comma 3;
    4. proclamazione e pubblicizzazione dei nominativi dei Consiglieri eletti;
    5. deliberazioni in materia di organizzazione e gestione del Fondo, adottando iniziative per il suo corretto funzionamento;
    6. deliberazioni attinenti all'ammissione dei Soci;
    7. deliberazioni relative alle anticipazioni (art. 23), ai trasferimenti (art. 24) ed ai riscatti (art. 25) delle posizioni individuali. Le deliberazioni assunte e il testo della legislazione di rife rimento saranno riportati nella documentazione a disposizione dei Soci;
    8. proposte attinenti agli indirizzi generali dell'attività del Fondo ed alle scelte relative alla gestione delle risorse da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
    9. deliberazioni in materia di utilizzo delle risorse in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria;
    10. proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
    11. proposte di messa in liquidazione del Fondo;
    12. deliberazioni in materia di informazione periodica ai Soci.
  1. I membri del Consiglio di Amministrazione eletti da tutti i Soci del Fondo dovranno predisporre la lista di almeno tre candidati da proporre all'Assemblea ordinaria per l'elezione di uno dei membri del Collegio d ei Revisori.
  1. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad adeguare lo Statuto del Fondo, sottoponendo le variazioni all'approvazione della Comissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e portando le stesse alla conoscenza dell'As semblea ordinaria alla prima occasione utile, in caso di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto e in caso di sopravvenute istruzioni emanate dalla Commissi one di Vigilanza sui Fondi Pensione, nonché l'obbligo di invio a quest'ultima delle modifiche di Statuto deliberate.

Art. 14 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente del Fondo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, al Presidente stesso, da almeno due dei Consiglieri in carica. In ogni caso, il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alle materie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.
  2. Il Consiglio sarà validamente costituito con la partecipazione di almeno quattro Consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
  3. Per delibere relative a Regolamenti per l'elezione del Consiglio di Amministrazione è necessaria l'unanimità dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Se tale unanimità non venisse rag giunta le deliberazioni di cui al presente punto dovranno essere assunte dall'Assemblea straordinaria.
  4. Per le proposte di modifica dell'art. 28 dello Statuto e per le delibere in materia di impiego delle risorse finanziarie è necessaria l'unanimità dei componenti del Consiglio di Amministrazione in c arica.
  5. Delle deliberazione del Consiglio verrà redatto, da parte del Segretario, il verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.
  6. Il Consiglio si riunisce normalmente presso la sede del Fondo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

    I Consiglieri e i Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche mediante collegamento telefonico o collegamento video, purchè tutti i partecipanti non presenti di persona possano anch'essi venir identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.

Art. 15 -Assemblea

  1. L'Assemblea è formata da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
  2. I Soci possono intervenire all'Assemblea anche mediante delega conferita per iscritto ad altri Soci; ogni Socio non può rappresentare più di cinquanta Soci.
  3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
  4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà tenuta presso la sede del Fondo o in altro luogo in Italia indicato nell'avviso di convocazione.
  5. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Fondo o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere presente con maggior anzianit&ag rave; anagrafica o, in assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea.
  6. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea ordinaria saranno svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza l'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio.
  7. Delle riunioni di Assemblea ordinaria verrà redatto dal Segretario apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.
  8. Delle riunioni di Assemblea straordinaria il relativo verbale sarà redatto da Notaio designato dal Presidente dell'Assemblea. In tal caso il notaio funge anche da segretario della riunione.

Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea

  1. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:
    1. approvazione del rendiconto annuale;
    2. elezione di un membro del Collegio dei Revisori;
    3. indirizzi generali circa l'attività del Fondo, compresi i principi ed i criteri che il Consiglio di Amministrazione dovrà seguire nelle scelte in materia di gestione delle risorse de l Fondo;
    4. emolumenti ai membri del Collegio dei Revisori;
    5. revoca di Amministratori e Revisori;
    6. azione di responsabilità verso Amministratori e Revisori;

  2. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:
    1. modifiche dello Statuto approvate dal Consiglio di Amministrazione;
    2. scioglimento del Fondo proposto dal Consiglio di Amministrazione, relative modalità e nomina dei liquidatori;
    3. modalità per la elezione del Consiglio di Amministrazione nel caso non sia stata raggiunta l'unanimità di voti di cui all'art. 14, comma 3.

Art.17 - Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea

  1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno il 50% più uno dei Soci alla data di convocazione in prima convocazione e senza alcun limite di intervento in seconda convoc azione. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Dipendenti Soci intervenuti.
  2. L'Assemblea ordinaria è convocata mediante comunicato del Consiglio di Amministrazione affisso presso tutte le sedi delle Società almeno 15 giorni prima della data di riunione.

  3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno il 50% più uno dei Soci alla data di convocazione in prima convocazione e con l'intervento di almeno il 25% dei Soci in seconda convocazione. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.
  4. L'Assemblea straordinaria è convocata, con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.
  5. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere richiesta al Consiglio di Amministrazione da almeno il 10% dei Soci. Tale richiesta dovrà indicare anche l'ordine del g iorno che i Soci intendono discutere. Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea, previa verifica della validità della richiesta ai sensi del presente articolo.

Art. 18 - Collegio dei Revisori

  1. Il Collegio dei Revisori del Fondo è costituito da due membri di cui uno nominato dalla IBM Italia S.p.A., che assumerà le funzioni di Presidente, e uno eletto dall'Assemblea ordinaria da una lista di almeno tre candidati scelti tra gli iscritti agli Albi Professionali di Avvocati, Dottori Commercialisti e Ragionieri. Ove non risultino candidati che abbiano ricevuto voti, verrà nominato Revisore il candidato non eletto della lista pre sentata dal Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale.
  2. Le dimissioni dalla carica di Revisore dovranno essere comunicate, per iscritto, al Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amministrazione.
  3. I membri del Collegio durano in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del rendiconto annuale. Nel caso in cui venga a mancare il Revisore nominato dalla IBM Italia SpA, questa provvede a sostitui rlo con lettera indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori; nel caso venga a mancare il Revisore eletto dall' Assemblea, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti o, in mancanza, con delibera del Consiglio su pro posta dei Consiglieri eletti da tutti I Dipendenti Soci .
  4. Al Collegio spettano i compiti e i doveri di cui all'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, e quant'altro stabilito dalle norme in materia. In particolare, spetta al Collegio vigilare che l'attività del Fondo e dei suoi organi sia costantemente coerente e compatibile con le finalità previdenziali del Fondo stesso.
  5. Il Collegio deve segnalare alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ed eventuali irregolarità riscontrate, inviando copia della comu nicazione al Presidente del Fondo.
  6. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro n° 211/97, in assenza di cause di ineleggibilità e decadenza indicate dall'art. 2399 c.c. e di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 8, comma 8 del Decreto del Ministro del Tesoro n° 703/96.
  7. I Revisori devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee.

Art. 19 - Conflitti di interessi

  1. In materia di conflitti di interesse vengono osservate le regole conformi alle disposizioni del Decreto del Ministro del Tesoro n° 703/96 emanato ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies del Decreto, nonch&eg rave; a sopravvenienti disposizioni di legge o di decreti dei Ministri competenti.

TITOLO IV

PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI

Art. 20 - Prestazioni

  1. Il Fondo garantisce prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità sotto forma di rendita vitalizia, erogate mediante convenzioni con imprese assicurative, salvo quanto previsto al successivo art. 22. Condizione necessaria per il conseguimento delle prestazioni è la cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto all'iscrizione al Fondo e in base ai requisiti di seguito indicati:
  1. Pensione di vecchiaia.

    Hanno diritto alla pensione di vecchiaia, i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
    1. età, stabilita nell'assicurazione generale obbligatoria per il riconoscimento della pensione di vecchiaia;
    2. anzianità contributiva di almeno cinque anni di partecipazione al Fondo Pensione.
  2. Pensione di anzianità.


    Hanno diritto alla pensione di anzianità, i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

    1. età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nella assicurazione generale obbligatoria;
    2. anzianità contributiva di almeno 15 anni di partecipazione al Fondo Pensione.
  3. Quanto previsto ai punti precedenti non si applica nel caso in cui il dipendente sia destinatario della normativa prevista per gli iscritti prima del 28-04-1993 a forme pensionistiche complementari costituite prima del 15-11-1992. In tal caso egli maturerà il diritto alle prestazioni al verificarsi di una di queste condizioni:
    1. maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione di Vecchiaia, di Invalidità o di Anzianità (e in quest'ultimo caso ne presenti domanda), a carico INPS;
    2. al compimento dei 65 anni di età.
  4. Le disposizioni di cui sopra troveranno applicazione anche nei confronti dei Dipendenti la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altre Forme Pensionistiche ammesse dalla legislazione vigente, computando come anzianità di appartenenza al Fondo anche il numero delle annualità di contribuzione versate a Forme Pensionistiche in periodi pregressi.

    1. Il Fondo garantisce inoltre prestazioni accessorie per coprire, mediante strumenti assicurativi, i rischi di premorienza ed invalidità permanente dei Soci stessi, nei termini e condizioni fissati dalle fon ti istitutive.

Art. 21- Reversibilità delle prestazioni pensionistiche

  1. Il Socio in occasione della domanda di liquidazione delle prestazioni pensionistiche può chiedere la costituzione di una rendita reversibile a favore di persona designata dal Dipendente.

Art. 22 - Liquidazione in capitale

  1. Il titolare del diritto può chiedere la liquidazione in capitale delle prestazioni di vecchiaia o di anzianità per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato. Qual ora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica a favore del socio quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore rispetto a quello dell'assegno sociale di cui all'art. 3 , commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 N. 335, il socio puo' optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.
  2. Quanto previsto al comma precedente non si applica nel caso in cui il dipendente sia destinatario della normativa prevista per gli iscritti prima del 28-04-1993 a forme pensionistiche costituite prima del 15-11- 1992 i quali, al verificarsi di una delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 1 lettera C, potranno chiedere la conversione della rendita vitalizia in un capitale corrispondente liquidabile in unica soluzione.

Art. 23 - Anticipazioni

  1. Hanno diritto ad anticipazioni a valere sulle posizioni individuali solo i Dipendenti che non risultino già iscritti prima del 28-04-1993 a forme pensionistiche complementari costituite prima del 15-11-199 2.
  2. I Dipendenti, di cui al precedente comma 1, iscritti al Fondo da almeno otto anni possono conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull'intera posizione individuale maturata, per eventuali spese sanitarie p er terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del primo comma dell'art.31 della legge 5 agosto 1978, n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione
  3. Ai fini dell'anzianita' necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a Forme Pensionistiche ammesse dalla legislazione vigente, pe r i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale.
  4. Non sono consentite altre forme di anticipazione delle prestazioni.

Art. 24 - Trasferimento della posizione individuale

  1. Il Dipendente che perde i requisiti per essere socio del Fondo e intende trasferire la sua posizione individuale, deve richiedere che la sua posizione individuale, costituita dalla contribuzione versata, comprens iva delle quote di TFR, e dal rendimento degli investimenti ottenuti dal Fondo, sia trasferita:

    1. al Fondo Pensione a cui lo stesso dipendente possa accedere in relazione ad una nuova attività subordinata o autonoma;
    2. ad altra Forma Pensionistica ammessa dalla legislazione vigente.
  2. Il Dipendente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo può chiedere il trasferimento della propria posizione pensionistica ad altra Form a Pensionistica ammessa dalla legislazione vigente a condizione che abbia maturato una permanenza nel Fondo di almeno tre anni. La domanda di trasferimento può essere presentata entro il mese di maggio con effetto, ai fini della cessazione dell'obbligo contributivo, dal primo luglio successivo ovvero, entro il mese di novembre con effetto, ai fini della cessazione dell'obbligo contributivo, dal primo gennaio successivo.
  3. Il Fondo trasferirà la posizione maturata nel termine massimo di sei mesi.
  4. Il trasferimento della posizione può essere richiesto solo a favore di un Fondo Pensione iscritto all'albo previsto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione o ad altra Forma Pensionistica Individ uale ammessa dalla legislazione vigente.
  5. Il trasferimento della posizione individuale del Dipendente ad altra Forma Pensionistica ammessa dalla legislazione vigente determina la cessazione dell'obbligo di contribuzione sia da parte del Dipendente Socio che da parte delle Società.

Art. 25 - Riscatto della posizione individuale

  1. E' previsto il riscatto della posizione individuale unicamente nei seguenti casi:
    1. morte del lavoratore iscritto al Fondo. Hanno diritto di fruire di questo istituto le persone indicate dalla legislazione vigente. In mancanza di questi soggetti, la posizione resta acquisita al Fondo che la utilizzerà per le sue spese di funzionamento e per far fronte agli oneri tributari o ad altri oneri imposti dalla legge;
    2. lavoratori che, persa la qualifica di Socio senza aver maturato il diritto al trattamento di pensione complementare a carico del Fondo, non chiedono il trasferimento della posizione individuale pr esso altra Forma Pensionistica ammessa dalla legislazione vigente.

TITOLO V

CONTRIBUZIONI E SPESE

Art. 26 - Contribuzione

  1. Ai fini del perseguimento delle finalità del Fondo, ciascun Socio, Dipendente e Societa', dovrà versare al Fondo i contributi, nelle misure e con i criteri stabiliti dalle fonti istitutive.
  2. Le Società contribuiranno inoltre al finanziamento mediante destinazione e contestuale versamento al Fondo Pensione, a favore di ciascun proprio Dipendente di una quota di TFR stabilita dalle fonti istitu tive ad eccezione dei Dipendenti di prima occupazione per i quali, a termini di legge, è prevista l'integrale destinazione al Fondo Pensione del TFR.
  3. Per Dipendenti di prima occupazione si intendono coloro che anteriormente alla data del 28.4.1993 non avevano maturato alcuna anzianità contributiva nella previdenza obbligatoria pubblica.
  4. I Dipendenti, in sede di adesione al Fondo Pensione, dovranno dare esplicita delega a trattenere dalla propria retribuzione le quote di contributo al Fondo stabilite dalle fonti istitutive.
  5. Le Società si impegnano contestualmente ad effettuare tali trattenute ed al conseguente versamento al Fondo Pensione delle stesse.

Art. 27 - Spese

  1. Le spese di gestione del Fondo, saranno a carico delle Società, salvo quanto previsto dall'art. 25 comma 1, lettera a. L'attribuzione alle singole Società sarà proporzionale al numero medio dei propri dipendenti con qualifica di Soci nell'esercizio, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 28 - Impiego delle risorse finanziarie

  1. Il Fondo impiegherà le risorse finanziarie considerando prioritariamente l'opportunità di stipulare una convenzione per l'assicurazione collettiva nel cui ambito siano acquisite, per ciascun Dipende nte assicurazioni di capitalizzazione rivalutabile a premio unico con trasformabilità in rendita rivalutabile eventualmente reversibile a favore di persona designata dal Dipendente, nella misura che verrà richiesta dallo stesso. Tale convenz ione potrà anche essere allargata, laddove se ne ravvisi l'opportunità, in altri strumenti assicurativi anche di tipo "unit linked". I contributi versati dalle Società e dai Dipendenti saranno impiegati secondo tale Convenzione assicu rativa.
  2. Gli interessi attivi maturati sugli eventuali depositi bancari del Fondo saranno utilizzati per le sue spese di funzionamento e per far fronte agli oneri tributari o ad altri oneri imposti dalla legge.
  3. La destinazione di ogni altra entrata potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione solo all'unanimità dei voti e nel rispetto delle finalità del Fondo.
  4. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti o compiere atti comunque non inerenti allo scopo per il quale è stato costituito.

Art. 29 - Patrimonio

  1. Le entrate sono costituite da:
    1. i contributi versati dai Soci, Dipendenti e Società, intendendosi per tali anche le quote di accantonamento annuale del TFR destinate al Fondo;
    2. gli importi acquisiti per il trasferimento delle posizioni maturate dai Dipendenti presso altri Fondi Pensione;
    3. interessi attivi maturati sugli eventuali depositi bancari del Fondo;
    4. eventuali acquisizioni in caso di morte di Soci, come previsto dall'art. 25, Comma 1, lettera a;
    5. qualsivoglia altra entrata, compresi eventuali lasciti e donazioni, ai sensi del presente Statuto e della normativa vigente.
  2. Il patrimonio è costituito da ogni attività di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o titolare.

    TITOLO VII

SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA

Art. 30 - Scritture contabili

  1. L'amministrazione del Fondo Pensione si adeguerà alle indicazioni che verranno fornite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in materia di scritture contabili e per l'evidenziazione delle posiz ioni individuali dei Dipendenti.

Art. 31 - Esercizio

  1. L'esercizio finanziario del Fondo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il rendiconto annuale è sottoposto alla valutazione dell'Assemblea, accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, entro I quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 32 - Scioglimento del Fondo

  1. Il Fondo si scioglie ed è messo in liquidazione in caso di:
    1. mancati versamenti da parte dei Soci in misura tale da pregiudicarne il funzionamento e la gestione;
    2. sopravvenienza di eventi che rendano comunque impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
  2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione tutti gli elementi che possono lasciare presumere la neces sità di scioglimento di cui sopra.
  3. In caso di liquidazione, l'Assemblea straordinaria procederà agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni dei diritti dei Dipendenti Soci del Fondo nonchè alla nomina di uno o p iù liquidatori, determinando i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
  4. Le modalità di liquidazione del patrimonio saranno disciplinate nel rispetto dell'art. 11, comma 1 del Decreto.

    Art. 33 - Rinvio

  5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Fondi Pensione.