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6 giugno 2001
Le parti si sono incontrate al fine di riconsiderare
gli aspetti di destinazione del TFR al Fondo Pensione delineati nell’Accordo
Aziendale del 19.2.2001 e hanno concordato di sostitutire l’art.3 dell'allegato
A del citato accordo con il seguente:
Art. 3 - DESTINAZIONE
DEL TFR.
a.
Per i Dipendenti di prima occupazione successiva
al 28.04.1993 verrà attuato l'obbligo di destinazione dell’intero
accantonamento annuale del TFR al
Fondo.
b.
Per i Dipendenti
occupati prima del 28.04.1993 e non iscritti prima della stessa data al Fondo
(o ad altre Forme Pensionistiche complementari già esistenti
alla data del 15.11.1992) verrà
destinata al Fondo la quota di TFR idonea a consentire la deducibilità fiscale
della contribuzione secondo le disposizioni di legge in vigore nell’anno di
destinazione del TFR.
c.
Fermo restando quanto
disposto ai precedenti punti a. e b., i Dipendenti potranno volontariamente
destinare al Fondo una quota di
accantonamento del TFR pari:
al 2,5% della retribuzione lorda imponibile così come
definita al successivo art. 4, comma 3,
oppure
al 5% della retribuzione lorda imponibile così come
definita al successivo art. 4, comma 3,
oppure
all'intero valore dell’accantonamento annuale del TFR
La scelta potrà
essere esercitata entro il 30 novembre di ogni anno a valere da gennaio
dell'anno successivo, fino ad eventuale disdetta o variazione da esercitarsi
entro la scadenza e a valere dalla stessa decorrenza.
Il versamento avverrà una volta all'anno, nel mese di
dicembre, con riferimento alla contribuzione dell'anno in corso ed avrà la
precedenza rispetto ad ogni altra anticipazione del TFR.
La quota degli accantonamenti annuali del TFR sarà ridotta di una quota
corrispondente a quanto versato annualmente al Fondo.
Le parti concordano altresì che l'ultimo comma
dell'art. 2 del citato accordo è sostituito dal seguente:
Eccezionalmente, per la contribuzione dell'anno 2001
le richieste potranno pervenire all'azienda entro il mese successivo alla
comunicazione di approvazione del nuovo Statuto da parte della Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensioni (COVIP), con validità 01.01.2001.
IBM ITALIA S.p.A. Coordinamento Nazionale RSU
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