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Accordo aziendale [destinazione del TFR]


Da: Assistenza, servizi sociali, Fondo Pensione, INPS


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6 giugno 2001

Le parti si sono incontrate al fine di riconsiderare gli aspetti di destinazione del TFR al Fondo Pensione delineati nell’Accordo Aziendale del 19.2.2001 e hanno concordato di sostitutire l’art.3 dell'allegato A del citato accordo con il seguente:

Ÿ         Art. 3 - DESTINAZIONE DEL TFR.

a.       Per i  Dipendenti di prima occupazione successiva al 28.04.1993 verrà attuato l'obbligo di destinazione dell’intero accantonamento annuale del  TFR al Fondo.

b.       Per i Dipendenti occupati prima del 28.04.1993 e non iscritti prima della stessa data al Fondo (o ad altre  Forme  Pensionistiche complementari già esistenti alla data del  15.11.1992) verrà destinata al Fondo la quota di TFR idonea a consentire la deducibilità fiscale della contribuzione secondo le disposizioni di legge in vigore nell’anno di destinazione del TFR.

c.       Fermo restando quanto disposto ai precedenti punti a. e b., i Dipendenti potranno volontariamente destinare al Fondo una  quota di accantonamento del TFR pari:

Ÿ al 2,5% della retribuzione lorda imponibile così come definita al successivo art. 4, comma 3,

                                                              oppure

Ÿ al 5% della retribuzione lorda imponibile così come definita al successivo art. 4, comma 3,

                                                              oppure

Ÿ all'intero valore dell’accantonamento annuale del TFR

       La scelta potrà essere esercitata entro il 30 novembre di ogni anno a valere da gennaio dell'anno successivo, fino ad eventuale disdetta o variazione da esercitarsi entro la scadenza e a valere dalla stessa decorrenza.

Il versamento avverrà una volta all'anno,  nel mese di  dicembre, con riferimento alla contribuzione dell'anno in corso  ed avrà la  precedenza rispetto ad ogni altra anticipazione del TFR. La quota degli accantonamenti annuali del TFR sarà ridotta di una quota corrispondente a quanto versato annualmente al Fondo.

Le parti concordano altresì che l'ultimo comma dell'art. 2 del citato accordo è sostituito dal seguente:

Eccezionalmente, per la contribuzione dell'anno 2001 le richieste potranno pervenire all'azienda entro il mese successivo alla comunicazione di approvazione del nuovo Statuto da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensioni (COVIP), con validità 01.01.2001.

           

 

IBM ITALIA S.p.A.                                                    Coordinamento Nazionale RSU

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