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NO AI LICENZIAMENTI SELVAGGI


Da: Parlamento e Governo italiani

Vedere anche : Diritti sindacali e dei lavoratori


Licenziamenti: cenni storici e legislativi

Art. 2118 del Codice Civile: stabilisce la libera recedibilità dal rapporto di lavoro, ovvero consente al datore di lavoro di licenziare liberamente con alcuni eccezionali limiti previsti da leggi speciali (la legge 28 agosto 1950, n. 860 vieta il licenziamento della lavoratrice dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino; la legge 9 gennaio 1963, n. 7 vieta il licenziamento a causa di matrimonio), dall'art 2110 del Codice Civile per quanto riguarda il lavoratore in malattia e dall'art. 2111 del Codice Civile in relazione alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore chiamato alle armi.

Legge n. 604 del 1966: limita la libertà di licenziare nelle aziende che occupano più di 35 dipendenti introducendo il giustificato motivo, soggettivo e oggettivo, come condizione mancando la quale opera il divieto di licenziamento. La legge contestualmente consente però al datore di lavoro di sottrarsi all'obbligo della riassunzione ordinata dal giudice attraverso il versamento di un importo a titolo di risarcimento.

Legge 300 del 1970 (artt. 18 e 35): introduce la tutela reale dai licenziamenti garantendo al lavoratore illegittimamente licenziato il reintegro nel posto di lavoro e il risarcimento del danno attraverso una decreto del Giudice del Lavoro. La tutela introdotta da questa legge è applicabile però solo alle aziende che occupano più di 15 dipendenti nella stessa unità produttiva o nello stesso comune; tale limite scende a 5 dipendenti nel caso di aziende agrarie.

Legge 108 del 1990: la tutela obbligatoria di cui agli artt. 18 e 35 della legge 300/70 viene estesa alle aziende con meno di 15 dipendenti con il limite della non obbligatorietà del reintegro.

Quando è consentito licenziare fermo restando la legge 300?

Per giusta causa:

Per giustificato motivo: Causa oggettiva:

Non va infine dimenticata la possibilità di effettuare licenziamenti collettivi: quando si licenziano almeno 5 lavoratori contemporaneamente e contestualmente non si applica la Legge 300/70.

Bisogna impedire l'abrogazione o la sospensione dell'art. 18

Il divieto di licenziare illegittimamente si sostanzia, ovvero diventa concretamente un diritto civile e universale, proprio in virtù di quanto previsto dallo Statuto dei Diritti dei Lavoratori che, attraverso l'art. 18, conferisce al Giudice del lavoro, una volta appurata l'assenza di giusta causa, il potere di ordinare il reintegro del lavoratore nel suo posto di lavoro con retro-attività per quanto riguarda il tempo trascorso dal licenziamento al reintegro medesimo.

Necessario sarebbe, al contrario, allargare l'efficacia di questa norma legislativa anche alle piccole aziende che, come noto, costituiscono la maggioranza nel sistema economico italiano.

Necessario sarebbe rivedere la legislazione applicata a tanti milioni di lavoratori (contratti a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, interinali o in affitto, contratti di collaborazione coordinata e continuativa) che oggi sono privi di diritti e senza alcuna tutela reale in quanto, sotto la minaccia della libera rescissione del loro contratto di lavoro, non hanno la effettiva possibilità di esercitarli in alcun modo.

Non è è tollerabile l'uso sistematico, da parte del Governo, delle deleghe sulle materie sociali: in questo modo si priva il Parlamento del suo ruolo istituzionale e si impedisce la difesa reale dei diritti dei cittadini italiani.

Non si può dimenticare che il popolo italiano ha già dovuto pronunciarsi sull'art. 18 in occasione dei referendum promossi da Emma Bonino e dai Radicali: pur non raggiungendo il quorum necessario per la sua validità, il referendum sull'art. 18 è stato il più votato dagli italiani che, a stragrande maggioranza, ne hanno respinto l'abrogazione.

Dobbiamo perciò, anche attraverso una corretta e capillare informazione sul significato delle norme attaccate e sul valore dei diritti civili, respingere fermamente ogni tentativo di abolizione o sospensione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e utilizzare tutte le forme di mobilitazione e di pressione che si renderanno necessarie a tale fine.

LA LIBERTA' DI LICENZIARE NON HA MAI PRODOTTO MAGGIORE OCCUPAZIONE

NO ALLA LIBERTA' DI LICENZIARE

Segrate, dicembre 2001 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

IBM ITALIA S.p.A.

MILANO E SEGRATE