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[Ricorso in Cassazione contro gli assorbimenti degli aumenti contrattuali da parte di IBM]


Da: La questione degli assorbimenti

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Documentazione giuridica


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 366 C.P.C.

Nellinteresse della Federazione Sindacale FIOM-CGIL di Milano, in persona del Segretario Generale pro tempore, signor Ermes Riva, rappresentato, assistito e difeso dallavv. Cosimo Francioso di Milano, largo Richini, 4, in forza di procura speciale a margine del presente atto, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

CONTRO

IBM Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Tolmezzo, 15, elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora, 1, presso lo Studio degli avv.ti Vincenzo e Romolo Stanchi, procuratori costituiti nel giudizio a quo.

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PER LA CASSAZIONE

della sentenza inter partes della Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, n. 521, del 28/6-18/9/2001, non notificata (doc. 1).

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A) Con ricorso ex art. 28, L. 20/5/1970 n. 300, depositato in data 15/6/1999, la FIOM-CGIL di Milano deduceva quanto segue:

1) la convenuta -società di diritto italiano facente capo al notissimo Gruppo americano, leader mondiale del settore informatico- applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dellindustria metalmeccanica privata;

2) la convenuta occupa nelle due unità produttive milanesi oltre 2.500 dipendenti, di cui circa 1.900 in quella di Segrate (MI) e circa 650 in quella di Milano (via Tolmezzo, 15);

3) la maggioranza degli addetti delle unità produttive milanesi è inquadrata ai livelli 6° e 7° del CCNL di categoria (i livelli più alti);

4) come risulta dal verbale daccordo 4 febbraio 1997 (rinnovo della parte economica del CCNL), la scadenza del CCNL di categoria era stata fissata al 31 dicembre 1998 (v. doc. 1);

5) alla fine del mese di ottobre 1998, le OO.SS. di categoria avevano quindi presentato la piattaforma per il rinnovo del CCNL, che conteneva tra le altre- le seguenti richieste di aumento dei minimi contrattuali: lire 104.000 mensili per i lavoratori inquadrati al 6° livello; lire 116.000 mensili per i lavoratori inquadrati al 7° livello (v. doc. 2);

6) laumento medio rivendicato, considerando tutti gli inquadramenti (dal 1° al 7° livello) risultava pari a circa 87.000 lire (cfr. sempre doc. 2);

7) nel corso dei quattro mesi di tregua (v. sub doc. 3, lart. 37, Disc. Gen., sez. terza, del CCNL), le parti non raggiungevano alcuna intesa e così a partire dalla fine di febbraio 1999, le OO.SS. del settore metalmeccanico iniziavano gli scioperi;

8) in data 8 giugno 1999, le parti hanno infine aderito alla mediazione del Ministro del lavoro, rinnovando il CCNL;

9) per quanto riguarda laumento dei minimi contrattuali, il rinnovo 8 giugno 1999 del CCNL prevede un aumento medio mensile di lire 85.000, di cui lire 43.000 a decorrere dal 1° luglio 1999 e altre lire 42.000 dal 1° aprile 2000 (v. doc. 4);

10) nel corso del mese di maggio 1999, i componenti della Rappresentanza sindacale unitaria della Società IBM, di Milano e di Segrate, erano venuti a conoscenza del fatto che, nelle settimane immediatamente precedenti, numerosi colleghi delle predette unità produttive avevano ricevuto una lettera, datata per tutti 1/4/99 (cfr. sub doc. 5, la lettera-tipo), con la quale IBM gli aveva spontaneamente comunicato un aumento della retribuzione mensile, che sarebbe stato corrisposto in due rate (aprile 1999 e ottobre 1999);

11) sulla base delle informazioni pervenute alla RSU, gli aumenti erogati dallazienda risultavano di entità compresa tra le 200.000 e le 350.000 lire, parametrati a seconda del livello di inquadramento (vedi sub doc. 6, la lettera indirizzata ad un lavoratore inquadrato al 6° livello);

12) tali lettere contenevano tutte la seguente testuale dichiarazione: questi miglioramenti retributivi le vengono corrisposti a titolo di anticipazione su futuri aumenti stabiliti dalle fonti normative applicabili al suo rapporto di lavoro e sono integralmente destinati ad assorbirli, salvo diversa espressa comunicazione per iscritto da parte di IBM (cfr. sempre docc. 5 e 6);

13) in base al gran numero di colleghi che nel mese di maggio avevano chiesto delucidazioni circa la c.d. assorbibilità, i componenti della RSU di Milano e Segrate avevano stimato che siffatti aumenti assorbibili dovevano essere stati accordati ad oltre il 50 % del totale degli addetti;

14) con raccomandata a mano in data 31 maggio 1999, indirizzata per conoscenza anche alla FIOM-CGIL di Milano (v. doc. 7), la RSU di Milano e Segrate aveva chiesto allora alla Direzione aziendale di poter conoscere lesatto numero dei dipendenti delle predette unità produttive destinatari degli aumenti individuali assorbibili;

15) in data 1° giugno 1999, la Direzione aziendale aveva indirizzato alla RSU la seguente, testuale risposta: Facciamo seguito alla Vostra lettera del 31 maggio u.s. per informarVi di essere spiacenti di non poter aderire alla Vostra richiesta circa il numero dei dipendenti destinatari di lettere concernenti aumenti retributivi individuali (v. doc. 8);

16) il tenore di tale risposta assumeva sicuro valore confessorio circa il fatto che i dipendenti dellunità produttive di Segrate (MI) e di Milano che avevano ricevuto lunilaterale aumento preventivo (che avrebbero assorbito gli imminenti aumenti del CCNL metalmeccanici) dovevano essere numerosissimi;

17) lerogazione di aumenti retributivi parametrati ad un numero rilevante di dipendenti, per di più in coincidenza con la fase di rinnovo del contratto nazionale, è idonea a pregiudicare la capacità di mobilitazione del Sindacato, in quanto i lavoratori destinatari degli aumenti non avrebbero motivo (o non avrebbero gli stessi motivi degli altri dipendenti) di sopportare il sacrificio patrimoniale delladesione agli scioperi, ma soprattutto, lassorbibilità in tali aumenti dei successivi aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva (nazionale e aziendale), è oggettivamente lesiva dei risultati della stessa contrattazione collettiva, che costituisce lo scopo fondamentale dellattività sindacale. La condotta datoriale, attraverso la quale il risultato dellattività sindacale (gli aumenti collettivi dei minimi retributivi) viene completamente posto nel nulla (dallassorbimento negli aumenti individuali preventivi), dà luogo ad unipotesi di antisindacalità radicale, giacché il ruolo, la funzione, la stessa ragion dessere del sindacato vengono di fatto vanificati agli occhi dei lavoratori;

18) in altre parole, in una realtà nella quale i lavoratori vengono preventivamente separati dagli esiti dellattività sindacale, non rimane spazio alcuno per la partecipazione allattività sindacale.

Siffatta condotta datoriale, non soltanto azzera gli effetti del rinnovo del CCNL, ma è obiettivamente idonea a pregiudicare in partenza anche la possibilità di una futura contrattazione aziendale, in quanto qualsiasi risultato della contrattazione collettiva è comunque annullato fino a concorrenza- dal superminimo di massa unilateralmente corrisposto in anticipo.

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Sulla base di tali premesse, la FIOM-CGIL di Milano rassegnava le seguenti conclusioni:

« 1) dichiarare antisindacale lerogazione degli aumenti retributivi individuali assorbibili, aventi funzione sostitutiva in via preventiva- degli aumenti collettivi derivanti dai futuri contratti sindacali, sia nazionali che aziendali;

2) ai fini della rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale:

a) ordinare alla Società convenuta di erogare indistintamente a tutti i propri dipendenti delle unità produttive di Segrate (MI) e di Milano (via Tolmezzo, 15), gli aumenti retributivi dei minimi tabellari decisi dal CCNL 8/6/1999, alle previste scadenze di luglio 1999 e di aprile 2000, nonché tutti i futuri aumenti collettivi derivanti dai contratti sindacali (sia nazionali che aziendali), senza alcun assorbimento negli aumenti individuali precedentemente accordati;

b) emettere ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna per la rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale;

3) con decreto immediatamente esecutivo e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio»

B) Con la propria memoria di costituzione (v. doc. 2.B del fascicolo di 1° e 2° grado), la Società convenuta confessava che, nel corso del 1999, alle scadenze di aprile e ottobre, la percentuale dei propri dipendenti destinatari degli aumenti retributivi rilevanti in causa era stata pari al 47,5 % (in particolare, cfr.sub doc. 2.B, la tabella alle pagine 3/4). La memoria peraltro non specificava se quella rilevantissima percentuale era stata ricavata dalla sola popolazione delle due unità produttive milanesi, rilevanti in causa, o come era assai più probabile- dallintera popolazione lavorativa IBM presente in tutta Italia.

a) la percentuale di dipendenti destinatari di aumenti retributivi unilaterali era stata nel 1999 (lanno del rinnovo del CCNL) più che doppia rispetto a quella dellanno precedente (47,5% rispetto a 22,9%);

b) con gli aumenti retributivi unilaterali del 1999, IBM aveva inserito per la prima volta lesplicita dichiarazione di assorbibilità.

C) Alludienza del 28/6/1999, in sede di interrogatorio libero, il procuratore speciale di IBM aveva inoltre confermato che mai in passato IBM ITALIA aveva previsto né praticato lassorbibilità degli aumenti unilaterali a fronte degli aumenti derivanti dalla contrattazione sindacale (nazionale o aziendale). Soltanto in occasione degli aumenti erogati nel 1999 IBM aveva inserito per la prima volta nelle lettere di comunicazione degli aumenti stessi la dichiarazione esplicita di assorbibilità (v. lettere in atti, sub docc. 2.D.5/ D.6, nonché doc. 2.E, del fascicolo di 1° e 2° grado). Insomma, la Società aveva confessato anche il fatto che la scelta di procedere allassorbimento degli aumenti retributivi unilaterali, a fronte degli aumenti derivanti dallattività sindacale, costituiva per IBM una radicale novità.

D) Con decreto 30/6/1999 (doc. 2.A del fascicolo di 1° e 2° grado), il Giudice della fase sommaria respingeva il ricorso.

E) Contro il decreto, la FIOM-CGIL di Milano proponeva tempestiva opposizione (v. doc. 3 del fascicolo di 1° e 2° grado).

F) Il Giudice dell'opposizione non riteneva necessaria altra attività istruttoria, giacché erano ormai incontestate, sia la rilevantissima percentuale di dipendenti IBM destinatari degli aumenti assorbibili (comunque non inferiore al 50% circa), sia la "parametrazione" degli stessi in funzione degli inquadramenti contrattuali, sia l'entità degli aumenti unilaterali assorbibili indicata (lire 300.000 ai lavoratori inquadrati al 6 ° livello: cfr. anche docc. 4 e doc. 5 del fascicolo di 1° e 2° grado), sia il fatto che mai in precedenza IBM aveva "assorbito" gli aumenti della contrattazione collettiva, pur avendo sempre praticato una politica di aumenti personalizzati di merito.

G) Con sentenza n. 363 del 25/1-10/2/2000 (qui sub doc. 1 del fascicolo di 1° e 2° grado), anche il ricorso in opposizione della FIOM-CGIL di Milano tuttavia veniva rigettato.

H) Con ricorso depositato in data 15/1/2001 (v. doc. 3), la Fiom-Cgil di Milano appellava la decisione definitiva di primo grado.

I) Con sentenza n. 521, del 28/6-18/9/2001, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, con una motivazione gravemente lacunosa e comunque non rispettosa della legge.

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L) Come risulta dagli atti di causa, i fatti (dedotti e processualmente accertati), che avevano dato luogo alla denuncia per antisindacalità (e che sono stati sottoposti da ultimo alla cognizione della Corte di Appello di Milano), erano i seguenti:

1) nellimminenza del rinnovo del CCNL dei metalmeccanici, lelargizione unilaterale ad un gran numero di dipendenti, delle unità produttive IBM di Milano e Segrate (MI), di consistenti aumenti retributivi;

2) il coinvolgimento di un numero di dipendenti assai maggiore di quello a cui venivano tradizionalmente riconosciuti i c.d. aumenti individuali di merito;

3) gli aumenti unilaterali e di massa del 1999 erano stati inoltre parametrati in funzione del livello contrattuale di inquadramento (i lavoratori di 7° livello ricevevano un aumento di 350 mila lire al mese; i lavoratori di 6° livello un aumento di 300 mila lire mensili, e così via a scalare). In altre parole, le modalità di erogazione di tale aumento generalizzato riproducevano perfino le stesse modalità di erogazione degli aumenti retributivi del CCNL (in cui gli aumenti salariali sono rivendicati e concessi sempre in funzione di una parametrazione per livelli contrattuali);

4) gli aumenti unilaterali e di massa del 1999 sarebbero stati materialmente erogati in due tranche, riproducendo ancora una volta una modalità di erogazione tipica degli aumenti retributivi del CCNL;

5) subito dopo il rinnovo del CCNL, IBM aveva prontamente provveduto ad assorbire laumento dei nuovi minimi tabellari nel precedente maggiore aumento generalizzato erogato qualche mese prima, disattendendo per la prima volta la regola aziendale di non assorbibilità dei superminimi individuali che aveva fino ad allora osservato sempre.

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M) La fattispecie di causa, emergente da tali fatti nella loro oggettiva interconnessione, era pertanto la separazione della maggioranza dei dipendenti IBM di Milano e Segrate dai risultati dellattività sindacale di contrattazione economica. Separare la gran parte dei lavoratori dai risultati effettivi dellesercizio dellattività sindacale (come oggettivamente aveva fatto il datore di lavoro IBM con la condotta denunciata) rappresentava pertanto un oggettivo impedimento o comunque una oggettiva limitazione della stessa attività sindacale. In altre parole, leffetto di pregiudizio per lattività sindacale -causato oggettivamente dalla condotta datoriale denunciata- risiedeva nella vanificazione di qualsivoglia risultato effettivo e visibile dellattività sindacale di contrattazione economica per grande parte dei dipendenti IBM delle unità produttive di Milano e Segrate (MI).

I Giudici di appello sulla base dei fatti di causa, singolarmente considerati e nella loro connessione- avrebbero dovuto tenere conto che lattività sindacale si sostanzia storicamente proprio nella contrattazione dei livelli economici collettivi e che pertanto porne nel nulla il prodotto primo (i risultati economici) -come aveva fatto IBM ITALIA- costituiva un atto oggettivamente idoneo allimpedimento o alla limitazione dell'attività sindacale.

N) Con il presente atto, la Fiom-Cgil di Milano propone ricorso per la cassazione della predetta sentenza della Corte di Appello di Milano per i seguenti:

MOTIVI

1) OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN (PRIMO) PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (ART. 360 C.P.C. N. 5).

2) OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN (SECONDO) PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (ART. 360 C.P.C. N. 5).

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLART. 28, legge 20 maggio 1970, n. 300 (ART. 360 C.P.C. N. 3).

a) non ha preso in considerazione i singoli e numerosi fatti concreti ed originali del comportamento datoriale oggetto della denunciata antisindacalità

b) ha omesso di esaminare e valutare detti fatti nella loro interconnessione, al fine di cogliere la fattispecie complessiva;

c) ha trascurato loggettiva idoneità del comportamento datoriale ad impedire o limitare lesercizio dellattività sindacale (bene protetto ex art. 28 S.L.).

4) ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLART. 28, legge 20 maggio 1970, n. 300 (ART. 360 C.P.C. N. 3).

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SI CHIEDE

la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, n. 521, del 28/6-18/9/2001, con tutte le conseguenti statuizioni, anche in ordine alle spese dei tre gradi.

Si esibiscono: 1) copia autentica della sentenza della Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, che si impugna; 2) fascicolo di parte di 1° e 2° grado; 3) ricorso in appello; 4) istanza ex art. 369 c.p.c..

Milano, 12 settembre 2002.

avv. Cosimo Francioso