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INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE


Da: Retribuzione e cedolino stipendio

Vedere anche : RSU di Milano, Segrate, Basiano


Sulla base delle norme vigenti (protocollo 23 luglio 1993), considerando che il CCNL è scaduto il 31/12/2002, con la retribuzione relativa al mese di aprile 2003 le aziende sono tenute ad applicare l'indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.). Il calcolo di detta indennità viene effettuato applicando il 30% del tasso di inflazione programmato al minimo contrattuale del livello.

Per chiarire forniamo l'esempio basato su un lavoratore di 6° livello:

Quindi i valori mensili lordi sono i seguenti:

INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
Livello Minimo Tabellare % I.V.C. Quota I.V.C. mese

1

939.3

0.42

3.95

2

1014.87

0.42

4.26

3

1097.8

0.42

4.61

4

1138.6

0.42

4.78

5

1207.48

0.42

5.07

5S

1275.81

0.42

5.36

6

1369.1

0.42

5.75

7

1477.85

0.42

6.21

ATTENZIONE

IBM ha comunicato che:

R.S.U. IBM Italia S.p.A.

Aprile 2003 Milano Segrate Basiano