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RINNOVATO L'ACCORDO SUL TELELAVORO


Da: Telelavoro


In data odierna, dopo 12 mesi di sperimentazione è stato rinnovato l'accordo che regolamenta il telelavoro.

E' opportuno ricordare che l'accordo di cui sopra si occupa delle tre modalità di telelavoro oggi presenti in azienda (mobile, occasionale, a domicilio); il nuovo testo è disponibile in internet (http:\\www.lomb.cgil.it\rsuibm\2003710.htm).

Rispetto al vecchio testo l'accordo firmato oggi precisa meglio il "carattere di occasionalità e sporadicità" che deve avere il ricorso al telelavoro occasionale.

Coerentemente con ciò sono stati ampliati i criteri per il ricorso al telelavoro a domicilio che, lo ricordiamo, prevede un atto scritto fra azienda e dipendente nel quale vengono illustrate le modalità di svolgimento.

Ogni giornata intera di telelavoro a domicilio prevede una indennità lorda di 1.00.

Come nel caso del telelavoratore mobile, anche il lavoratore a domicilio può richiedere una borsa a zaino e/o con rotelle al posto della borsa a tracolla.

L'accordo si intende automaticamente rinnovato ogni 2 anni qualora le parti, entro 2 mesi dalla scadenza, non comunichino, con atto formale e per iscritto, l'espressa volontà di ricontrattarlo o disdettarlo

Ora la parola ritorna ai lavoratori e in particolare a coloro che sono interessati al telelavoro a domicilio: è loro interesse evitare che il telelavoro occasionale venga impropriamente utilizzato in sostituzione di quello a domicilio, perché ciò, oltre a essere una scorrettezza, favorisce comportamenti arbitrari da parte delle linee manageriali e rende "invisibile" il telelavoro a domicilio.

Segrate, 10 luglio 2003

Coordinamento Nazionale R.S.U.

IBM Italia S.p.A.