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Le parti si sono incontrate al fine di verificare l'adeguatezza della forma di previdenza
complementare costituita nel Fondo Pensione per i Dipendenti IBM anche alla luce dell'esperienza acquisita dal 2001,
quando si introdussero un nuovo schema contributivo e una nuova forma statutaria del Fondo, ad oggi.
Le parti concordano sulla necessità di apportare alcuni aggiornamenti alla struttura e alla flessibilità
degli istituti in vigore, costituiti in coerenza con l'Accordo Aziendale del 08.01.1987
e sue successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare:
A. OPERATIVITA'
Le parti concordano sulla opportunità di rimuovere alcuni vincoli operativi fissati in via prudenziale in passato
e attualmente sostanzialmente inefficaci. Più precisamente:
1) deve essere possibile richiedere l'adesione e il trasferimento volontario in qualunque momento e non, come ora, solo in due momenti nell'anno;
2) gli iscritti che perdono la qualità di Socio
(per dimissioni, mobilità, ecc.) devono divenire soggetti ad una regola precisa che fissi il termine temporale
entro il quale devono comunicare al Fondo la scelta che intendano effettuare, e cioè se incassare
il maturato o trasferirlo ad altro fondo.
Particolare considerazione dovrà essere riservata ai Soci che lasciano
il Fondo avendo raggiunto un'età prossima a quella di pensionamento;
3) in materia di anticipazioni, le parti pur confermando l'orientamento generale a limitare questo istituto alle causali e ai limiti obbligatori per legge, vista la prassi di mercato e la peculiarità dell'istituto del TFR, concordano sulla necessità di estendere l'utilizzo di questo istituto anche ai vecchi iscritti limitando l'anticipazione ad un ammontare commisurato al TFR già conferito al Fondo;
4) è necessario dotare di maggiore flessibilità il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea del Fondo; in particolare:
a) il Consiglio deve potere assumere una composizione variabile da quattro a otto
membri in funzione delle esigenze e delle criticità che si presentano nell'evolversi delle vicende del Fondo.
Inoltre, per la carica di Consigliere deve essere previsto un emolumento da corrispondere solo per i casi in cui si
renda necessario candidare o designare un soggetto che dedichi alla carica parte della propria attività
professionale.
Tale emolumento non sarà comunque dovuto ai Consiglieri Soci del Fondo
e sarà a totale carico delle Società socie secondo il criterio di cui all'art. 27 dello
Statuto.
b) L'Assemblea straordinaria deve potere deliberare con la presenza, in seconda convocazione, diretta o per delega, di almeno il 15% dei Soci.
B. REGOLAMENTO ELETTORALE
Vista l'evoluzione della struttura e del dislocamento degli insediamenti delle Società socie, le parti concordano di ridurre i collegi elettorali dagli attuali tre a due: uno per Milano (inteso al momento come Segrate e Vimercate) e un secondo per tutte le altre sedi.
C. PARTECIPANTI E CONTRIBUZIONE
La prolungata esperienza in materia di criteri di adesione al Fondo
consente di ritenere superata l'impostazione prudenziale fissata fin dall'Accordo Aziendale istitutivo.
Le parti concordano pertanto di:
1) abolire la clausola di esclusione dei dipendenti di Società già esistenti ed operanti sul mercato ed acquisite per più del 50 % del capitale sociale;
2) consentire che le diverse Società socie possano istituire attraverso la sottoscrizione di specifici accordi aziendali, schemi contributivi diversi da quello determinato dall'accordo istitutivo e sue successive modificazioni ed integrazioni.
D. IMPIEGO DELLE RISORSE
Le parti concordano nel ritenere necessario offrire ai Soci ulteriori possibilità di destinazione della
contribuzione oltre all'impiego assicurativo.
In particolare dovrebbero essere istituite due linee di investimento, una azionaria e
una obbligazionaria, entrambe gestite anche con criteri di limitazione del rischio.
Il Socio deve avere facoltà di destinare parte della contribuzione alla linea
assicurativa o, in alternativa, a quella obbligazionaria, e la restante parte alla linea azionaria.
Il Socio deve godere della massima libertà di scelta semprechè vengano
rispettati alcuni limiti:
Il Fondo attuerà il delineato sviluppo del modello di gestione delle risorse finanziarie mediante convenzione
con soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività così come disciplinata dall'art. 6 del D. Lgs. 124/93
e successive modificazioni ed integrazioni.
Per IBM Italia S.p.A.
per il Coordinamento Nazionale R.S.U. IBM Italia S.p.A.