Home    Lista RSU    Guida Sindacale    Accordi Importanti    Indici Tematici    Storico    Contattaci    Iscriviti    Sindacati    Ricerca

Da: Orario di lavoro; Documentazione giuridica; Vicenda Sant'Ambrogio; Sedi di Milano e Segrate; Sede di Vimercate

tribunale di milano
giudice unico del lavoro
ricorso in opposizione a decreto ex art. 28 S.l.

Nell'interesse delle Federazioni Sindacali territoriali:

1) FIOM-CGIL di Milano, in persona della Segretaria Generale pro tempore, signora Elvira Sciancati;

2) FIOM-CGIL BRIANZA, in persona della Segretaria Generale pro tempore, signora Elena Lattuada;

CONTRO

I.B.M. ITALIA S.PA., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Segrate, Circonvallazione Idroscalo (di seguito Ibm), rappresentata, assistita e difesa dagli avvocati Vincenzo Stanchi, Romolo Stanchi e Andrea Stanchi, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, via Podgora n. 1.

***

OGGETTO: condotta antisindacale (in fattispecie di unilaterale modifica del giorno della festività del Santo Patrono e di non corretta informazione ai propri dipendenti).

***

fatti e svolgimento del processo

A) Con ricorso depositato in data 26/3/2007 (doc. B), la FIOM-CGIL di Milano e la FIOM-CGIL BRIANZA agivano in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1) Accertare e dichiarare l'antisindacalità delle condotte poste in essere dalla convenuta IBM ITALIA S.P.A. descritte in narrativa, consistite in particolare nella:

a) modifica del giorno della festività del Santo Patrono per le unità produttive di Segrate e Vimercate, senza il previo accordo con le organizzazioni sindacali, in violazione degli artt. 7, lett. c, parte prima, disciplina speciale, e 6, lett. c., parte terza, disciplina speciale, del CCNL metalmeccanici;

b) pubblicazione del Bulletin Board del 2 marzo 2007 (doc. C 3), contenente la falsa informazione relativa al fatto che la decisione di modificare la festività del Santo Patrono era stata «oggetto di informativa al coordinamento della RSU di IBM Italia»;

2) ai fini della rimozione degli effetti delle condotte antisindacali:

a) ordinare alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, di ripristinare immediatamente la festività del 7 dicembre, ricorrenza del Patrono di Milano, Sant'Ambrogio;

b) ordinare alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, di rimuovere il comunicato del 2 marzo 2007 e di diffondere, con gli stessi mezzi con cui il Bulletin Board è stato divulgato, il decreto emanando;

c) emettere ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna, ivi compresa la pubblicazione dell'emanando decreto su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, da effettuarsi a cura e spese della convenuta;

3) con decreto immediatamente esecutivo e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

B) A sostegno delle proprie domande, le organizzazioni sindacali ricorrenti esponevano testualmente i seguenti fatti (doc. B).

1) Nel 1927 nasceva IBM Italia con la denominazione di SIMC - Societa' Internazionale Macchine Commerciali.

2) Tra le unità produttive della Società Ibm, sin dal 1935, vi era lo stabilimento milanese di via Tolmezzo, n. 15.

3) Per tale unità produttiva, era considerato giorno festivo il 7 dicembre, ricorrenza del Santo Patrono di Milano, Sant'Ambrogio.

4) Nel 1966, la Società Ibm trasferiva le attività di produzione nel nuovo stabilimento di Vimercate.

5) Anche dopo il trasferimento, la sede di Vimercate dell'Ibm manteneva, come giorno della festività contrattuale del Santo Patrono, il 7 dicembre (in memoria di Sant'Ambrogio).

6) Nel 1975, la Società convenuta apriva una nuova unità produttiva a Segrate, presso cui veniva trasferita parte delle attività dell'unità produttiva milanese.

7) Anche per tale unità produttiva, il giorno festivo restava quello del Santo Patrono di Milano, Sant'Ambrogio.

8) Il 7 dicembre, pertanto, per tutte le unità produttive originariamente milanesi (anche se poi trasferite in parte a Segrate e Vimercate), era giorno festivo, ai sensi del CCNL metalmeccanici (art. 7, parte prima, disciplina speciale e dell'art. 6, parte terza, disciplina speciale: v. doc. C 1).

9) Le altre unità produttive della Società Ibm successivamente sorte sul territorio nazionale (quali, ad esempio, Roma nel 1930, Venezia nel 1947, Firenze e Napoli nel 1948, nel 1952 Palermo, nel 1953 Bologna), invece, assumevano, quale giorno festivo del Santo Patrono, quello della città dell'unità produttiva stessa.

10) In data 8 luglio 2005, la sede storica dell'Ibm milanese di via Tolmezzo, n. 15, veniva dismessa, ed il personale ivi impiegato veniva quasi totalmente trasferito nell'unità produttiva di Vimercate (v. visura camerale: doc. C 6).

11) Le unità produttive di Segrate e Vimercate mantenevano il Santo Patrono di Milano, quale giorno festivo, ai sensi degli artt. 7, lett. c, parte prima, disciplina speciale e 6, lett. c, parte terza, disciplina speciale del CCNL metalmeccanici (v. doc. C 1 in atti), anche dopo tale dismissione.

12) In data 26 febbraio 2007, si teneva la riunione annuale tra la Società convenuta e il coordinamento delle RSU di Ibm, ai sensi dell'art. 6, sezione prima, disciplina generale del CCNL metalmeccanici (v. doc. C 1).

13) In questa riunione nulla veniva detto circa la decisione di modificare la festività del Santo Patrono.

14) In data 1° marzo 2007, i rappresentanti del coordinamento della RSU di Ibm ricevevano una semplice anticipazione del «BB relativo alle ferie del 2007 di pubblicazione nei prossini giorni» (doc. C 2).

15) Inopinatamente, in data 2 marzo 2007, la Società Ibm comunicava «a tutto il personale avente sede a Segrate e Vimercate, che, in conformità con quanto previsto dal vigente CCNL, e in conseguenza del venir meno della sede a Milano, il S. Patrono per le sedi di Segrate (sede legale) e Vimercate, sarà goduto nella giornata del 26 dicembre 2007, S. Stefano e non più il 7 dicembre, patrono di Milano (essendo il 26 dicembre giornata festiva nazionale, la ricorrenza del Santo Patrono sarà pagata come festività non goduta). Quanto sopra è stato oggetto di informativa al coordinamento della RSU di IBM Italia» (v. doc. C 3 in atti).

16) Gli articoli 7, lett. c, parte prima, disciplina speciale, e 6, lett. c., parte terza, disciplina speciale, del CCNL metalmeccanici, però, prevedono che sia considerato giorno festivo «il giorno del Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono» (doc. 1).

17) Peraltro, i Santi Patroni dei Comuni di Segrate e Vimercate, cadono rispettivamente il 16 agosto (ricorrenza di san Rocco: v. doc. C 4) e il 3 agosto (ricorrenza del ritrovamento delle reliquie di Santo Stefano: v. doc. C 5), e non certo il 26 dicembre.

18) I membri della RSU di Ibm sono stati oggetto di molteplici lamentatele da parte dei lavoratori della Società convenuta, convinti, dalla lettura del comunicato del 2 marzo («Quanto sopra è stato oggetto di informativa al coordinamento della RSU di IBM Italia»: v. doc. C 3 in atti), che i rappresentanti sindacali avessero avvallato la decisione di modificare la festività del Santo Patrono.

19) Con il presente atto, le ricorrenti Federazioni territoriali sindacali lamentano la condotta antisindacale posta in essere a loro danno dalla Società convenuta.

a) Primo profilo di antisindacalità: violazione degli artt. 7, lett. c, parte prima, disciplina speciale, e 6, lett. c., parte terza, disciplina speciale, del CCNL metalmeccanici, sottoscritto in data 7/5/2003. La modifica del giorno festivo del Santo Patrono, infatti, è stata, nella fattispecie in esame, una decisione unilateralmente assunta dalla Società Ibm, contravvenendo, quindi, alle statuizione del CCNL: per la modifica della festività del Santo Patrono, infatti, era necessario un accordo tra la Società e le organizzazioni sindacali territoriali, e non una semplice comunicazione (peraltro al coordinamento della RSU di Ibm), come è avvenuto nella fattispecie. Infatti, il soggetto legittimato a concordare una diversa data per la festività del Santo Patrono (accordo, che, comunque è mancato e non è stato neppure cercato) non è il coordinamento della RSU di Ibm, ma, come risulta dal CCNL, «le organizzazioni locali competenti». L'individuazione del Santo Patrono non è espressione del potere unilaterale e privo di limiti del datore di lavoro, in quanto questa festività ha origini contrattuali e pertanto è necessario un preventivo accordo tra le OO.SS territorialmente competenti e la Società. La convenuta, quindi, ha violato le norme contrattuali citate, ledendo una legittima prerogativa spettante alle organizzazioni sindacali, in quanto non solo ha modificato la festività del Santo Patrono senza un previo accordo con le stesse, ma la Società Ibm non ha neppure ricercato l'accordo. Inoltre, è utile segnalare che la dismissione della sede di Milano di via Tolmezzo, n. 15, è avvenuta ben più di un anno e mezzo prima dal comunicato del 2 marzo 2007, per cui l'asserito venir meno del presupposto su cui si fondava la scelta della festività del Patrono di Sant'Ambrogio («in conseguenza del venir meno della sede a Milano»: v. doc. 2) è smentita dallo stesso comportamento della Società convenuta. La sede storica della Società Ibm era quella di Milano, e da essa hanno tratto origine, rispettivamente nel 1966 e nel 1975, le unità produttive di Vimercate e Segrate. In forza della loro matrice storica milanese, per tali unità produttive non vi è mai stata la necessità di mutare la festività del "Santo Patrono", continuando a riconoscersi in quello originario, Sant'Ambrogio. A conferma di ciò, le unità produttive di Vimercate e Segrate, rispettivamente per 41 e 32 anni, hanno osservato la festività del Santo Patrono di Milano e la Società convenuta non ha mai posto il problema della modifica della festività di Sant'Ambrogio alle organizzazioni sindacali locali. D'altro canto, se per esigenze organizzative aziendali, la convenuta avesse ritenuto necessario mutare la festività del Santo Patrono (nonostante storicamente le unità produttive milanesi avessero ormai consolidatamente riconosciuto la ricorrenza di Sant'Ambrogio), era condizione imprescindibile che la Società Ibm richiedesse un incontro alle organizzazioni sindacali, al fine di ottenere l'accordo di queste su una possibile data alternativa. Solamente con il preventivo accordo tra la convenuta e le organizzazioni locali competenti sarebbe stato possibile modificare la festività del Santo Patrono. Poichè la Società Ibm non ha neppure ricercato l'accordo con le OO.SS, la ricorrenza di Sant'Ambrogio deve essere ripristinata, al fine di rimuovere gli effetti derivanti dall'antisindacalità. Inoltre, la Società Ibm, con il comunicato del 2 marzo 2007, pretenderebbe di far godere la festività del S. Patrono, nelle sedi di Segrate e Vimercate, nella giornata del 26 dicembre, ricorrenza di S. Stefano, peraltro già festa nazionale: tale scelta, oltre a realizzare un comportamento antisindacale per i motivi sopra esposti, è anche irrazionale e palesemente in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, che dovrebbero sottostare a qualsiasi rapporto contrattuale. Il lavoratore, infatti, poiché la Società convenuta, a seguito del comunicato del 2 marzo 2007, imporrebbe la coincidenza tra la festività del Patrono e quella di Santo Stefano, vedrebbe leso il suo legittimo diritto a godere di un giorno effettivo di riposo. (C. Cass. n. 5712/86: v. doc. 7). La Società convenuta, facendo coincidere la festa del Patrono con quella di Santo Stefano, cerca di ridurre i giorni di effettivo riposo spettanti ai propri dipendenti, risparmiando, inoltre, sulle maggiorazioni retributive che avrebbe dovuto corrispondere qualora – mantenuta doverosamente la festività del Patrono di Milano - fosse stato necessario esplicare l'attività lavorativa il 7 dicembre (le ore di lavoro prestate in tale festività sono, infatti, compensate come lavoro straordinario festivo: v. C. Cass. n. 1575/1985).

b) Secondo profilo di antisindacalità: contenuto del Bullettin Board falso e lesivo dell'immagine e dell'azione dell'organizzazione sindacale. La comunicazione del 2 marzo 2007, la quale afferma che la modifica del Santo Patrono era stata «oggetto di informativa al coordinamento della RSU di IBM Italia» (doc. 3) è costruita su un presupposto non veritiero: il coordinamento della RSU di Ibm, infatti, non ha mai ricevuto alcuna informativa circa la decisione della Società convenuta di modificare la festività di Sant' Ambrogio. In data 1° marzo, cioè il giorno precedente alla pubblicazione del Bulletin Board, i membri del coordinamento della RSU di Ibm sono stati semplicemente messi a conoscenza della decisione assunta unilateralmente dalla Società convenuta di mutare la festività del Santo Patrono. Il comunicato, pertanto, è "veicolo" di antisindacalità, in quanto ha lasciato subdolamente intendere ai dipendenti dei Ibm che la RSU, durante la riunione tenutasi il 26 febbraio 2007 tra la stessa e la Società convenuta, cioè in una situazione di contraddittorio, avuta conoscenza della volontà di Ibm di modificare la festività del Santo Patrono (fatto, peraltro, non accaduto), avesse tenuto un comportamento perlomeno acquiescente circa tale decisione. Il comunicato ha distorto la corretta informazione rivolta alla generalità dei dipendenti di Ibm, a danno del sindacato, che rischia di apparire "connivente" con la decisione della Società convenuta, assunta, invece, unilateralmente. A tal proposito, i membri della RSU di Ibm sono stati investiti da molteplici lamentele da parte dei lavoratori, convinti, dalla lettura del Bulletin Board, che il sindacato, pur avendone la possibilità, non li avesse tutelati. Il comunicato del 2 marzo, contenente informazioni false e distorsive, ha delegittimato l'azione sindacale, e pertanto deve essere rimosso, al fine di eliminare gli effetti dell'antisindacalità.

C) La Società convenuta si costituiva in giudizio depositando la propria memoria difensiva, senza fornire la prova che il giorno della ricorrenza del Santo Patrono, per i Comuni di Segrate e Vimercate, cadesse effettivamente il 26 dicembre (doc. D).

D) Nel corso dell'udienza tenutasi il 24 aprile 2007, la difesa delle organizzazioni sindacali ricorrenti chiedeva di produrre i seguenti documenti:

a) scheda dell'ufficio postale di "Segrate", tratta dal sito ufficiale di Poste Italiane (doc. E 1);

b) scheda dell'ufficio postale di "Vimercate", tratta dal sito ufficiale di Poste Italiane (doc. E 2);

c) calendario scolastico 2006/2007 della Direzione Didattica Gianni Rodari, di Segrate (doc. E 3).

E) Il Giudice non ammetteva la produzione «in quanto irrilevante» (v. verbale di udienza: doc. F), conclusione "sorprendente", trattandosi di una causa che verte proprio sulla corretta individuazione del giorno in cui nei Comuni di Segrate e Vimercate si festeggia il Santo Patrono.

F) Con decreto in data 27/4/2007 (doc. A), il Giudice rigettava il ricorso.

G) Con l'odierno ricorso, la FIOM-CGIL di Milano e la FIOM-CGIL BRIANZA propongono tempestiva opposizione contro il decreto di rigetto del Giudice della fase sommaria per i fatti e gli elementi di diritto già esposti nel ricorso ex art. 28 S.L. e per i seguenti

motivi

1) Il 26 dicembre, data che la Società IBM ha indicato quale giornata in cui sarà goduta la festività del S. Patrono per le sedi di Segrate e Vimercate (doc. C), non è il giorno della ricorrenza del Santo Patrono delle suddette località. Già nel ricorso introduttivo, le Federazioni Sindacali territoriali avevano lamentato la non corretta individuazione dei Santi Patroni dei Comuni di Segrate e Vimercate, le cui ricorrenze cadono, rispettivamente, il 3 Agosto e il 16 Agosto, e non certamente il 26 Dicembre (v. docc. C 4 e C 5). Nell'udienza del 24 aprile, inoltre, la difesa delle OO.SS. ricorrenti chiedeva di produrre ulteriori documenti che smentivano la tesi di parte convenuta secondo cui la ricorrenza del Santo Patrono di Segrate e Vimercate cadeva il 26 Dicembre (v. doc. E). Il Giudice ha però ritenuto la produzione irrilevante (doc F). Tale decisione è in netto contrasto con la motivazione di rigetto del ricorso ex art. 28 S.L.. Secondo l'estensore del decreto, infatti, «la necessità di un accordo con le organizzazioni sindacali competenti è espressamente prevista per il solo caso di sostituzione del giorno del Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento con un'altra festività: la determinazione di tale altra festività, diversa da quella del Santo Patrono del luogo, deve essere concordata con i sindacati locali all'inizio di ogni anno» (doc. A). Pertanto, se la necessità di un accordo con le organizzazioni sindacali competenti deve essere ritenuta per il solo caso in cui si scelga, quale giorno festivo, uno diverso da quello in cui cade il Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento, la corretta individuazione del giorno della ricorrenza del Patrono di Vimercate e Segrate è essenziale ai fini della decisione della presente controversia. La documentazione prodotta in udienza dalla difesa delle OO.SS ricorrenti, pertanto, non poteva e non può essere considerata irrilevante, in quanto fornisce l'evidenza della non corretta individuazione del giorno della ricorrenza del Santo Patrono per le località di Segrate e Vimercate da parte di IBM.

2) Il 7 dicembre è stato, per la collettività dei dipendenti IBM di Segrate e Vimercate, il giorno della festività del Santo Patrono, rispettivamente per ben oltre 30 anni e 40 anni.

3) Per quanto riguarda il secondo profilo di antisindacalità dedotto in ricorso (cioè il contenuto del Bullettin Board falso e lesivo dell'immagine e dell'azione dell'organizzazione sindacale, in quanto prevedeva che il calendario delle ferie collettive e la modifica della festività del Santo Patrono fosse «stato oggetto di informative al coordinamento della RSU di IBM Italia»: v. doc. C 3), il Giudice della fase sommaria ha rilevato che «di fatto è pacifico che il piano delle ferie del Bulletin Board del 2-3-07 sia stato trasmesso il giorno precedente ai rappresentanti del coordinamento della RSU di IBM Italia» (doc. A). Questa considerazione svolta dal Giudice non coglie l'essenza della questione. Il coordinamento della RSU di IBM non ha mai ricevuto alcuna informativa circa la decisione della Società convenuta di modificare la festività di Sant' Ambrogio, come invece affermato nel B.B.: in data 1° marzo, cioè il giorno precedente alla pubblicazione del Bulletin Board, i membri del coordinamento della RSU di Ibm sono stati semplicemente messi a conoscenza della decisione già assunta unilateralmente dalla Società convenuta di mutare la festività del Santo Patrono, il che è cosa ben diversa da quanto sostenuto nel B.B. pubblicato.

tutto ciò premesso

le Organizzazioni sindacali opponenti, come sopra rappresentate e difese, rassegnano le seguenti

conclusioni

voglia il Tribunale di Milano, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, così giudicare:

nel merito

1) revocare l'opposto decreto 27/4/2007 (doc. A);

2) accertare e dichiarare l'antisindacalità delle condotte poste in essere dalla convenuta IBM ITALIA S.P.A. descritte in narrativa, consistite in particolare nella:

a) modifica del giorno della festività del Santo Patrono per le unità produttive di Segrate e Vimercate (dal 7 dicembre al 26 dicembre), senza il previo accordo con le organizzazioni sindacali, in violazione degli artt. 7, lett. c, parte prima, disciplina speciale, e 6, lett. c., parte terza, disciplina speciale, del CCNL metalmeccanici;

b) pubblicazione del Bulletin Board del 2 marzo 2007 (doc. 3), contenente la falsa informazione relativa al fatto che la decisione di modificare la festività del Santo Patrono era stata «oggetto di informativa al coordinamento della RSU di IBM Italia»;

3) emettere ogni più opportuna statuizione per la completa rimozione degli effetti delle condotte antisindacali ai fini della rimozione degli effetti delle condotte antisindacali:

a) ordinare alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, di ripristinare immediatamente la festività del 7 dicembre, ricorrenza del Patrono di Milano, Sant'Ambrogio;

b) ordinare alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, di rimuovere il comunicato del 2 marzo 2007 e di diffondere, con gli stessi mezzi con cui il Bulletin Board è stato divulgato, il decreto emanando;

c) emettere ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna, ivi compresa la pubblicazione dell'emanando decreto su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, da effettuarsi a cura e spese della convenuta;

4) con sentenza immediatamente esecutiva, con vittoria di spese, diritti e onorari anche della fase sommaria.

in via istruttoria, e senza inversione dell'onere della prova, il Giudice del Lavoro, voglia, occorrendo:

1) ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa sub B), da intendersi qui integralmente ritrascritte e precedute dall'inciso "vero che", qualora esse fossero oggetto di contestazione. A testi, con riserva di controdedurre e indicare altri testi in relazione al capitolato avversario, i signori: Alfio Riboni; Valeria Bernardi, Laura Beneventi, Francesco Fiaccadori; Laura Frontini; Mimma Paparatto; Nevio Rossello: Giovanni Talpone; Walter Zucchelli; Walter Baldi; Davide Barillari; Fortunato Brambilla; Maurizio Fonsati; Giovanni Greatti; Francesco Mastrapasqua; Renato Pomari; Giuliano Repetto; Domenico Tiberio, il Sindaco pro tempore di Vimercate; il Sindaco pro tempore di Segrate;

2) richiedere, ex art. 213 c.p.c., informazioni alle Amministrazioni Pubbliche di Segrate e Vimercate, in ordine alla effettiva ricorrenza del Santo Patrono;

3) disporre d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto utile al fine del decidere.

documenti

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti, allegati in copia fotostatica al fascicolo di parte:

A) copia decreto 27/4/2007;

B) ricorso ex art. 28 S.L.;

C) fascicolo di parte ricorrente fase sommaria contenente;

1) CCNL metalmeccanici (stralcio: art. 6, sezione prima, disciplina generale, art. 7, parte prima, disciplina speciale, e 6, parte terza, disciplina speciale);

2) comunicazione Ibm,1 marzo 2007;

3) bulletin Board, 2 marzo 2007;

4) scheda informativa sul Comune di Segrate;

5) scheda informativa sul Comune di Vimercate;

6) visura camerale Ibm (stralcio);

7) C. Cass. n. 5712/1986.

D) memoria di costituzione della Società IBM Italia S.p.a.;

E) documenti per individuazione Santi Patroni di Segrate e Vimercate:

F) verbale di udienza;

G) biglietto di cancelleria notificato in data 10/5/07.

Milano, 15 maggio 2007

Avv. Cosimo Francioso

Avv. Giovanni Sozzi

Dott.ssa Stefania Ricciardi