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Da: Controllo a distanza; Accesso a sedi e aree riservate

[Accordo sulle TVCC in IBM Italia]

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TRA

La IBM Italia S.p.A. nelle persone che sottoscrivono

E

Il Coordinamento Nazionale delle RSU IBM Italia S.p.A.,

premesso che:

1. tra le parti è vigente un accordo sindacale aziendale del 10 maggio 2005 in materia di adempimento delle previsioni dell'art. 4, comma 2, della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori);

2. la Società dichiara che:

3. le parti si sono incontrate al fine di regolare la materia inerente le TVCC;

tutto quanto premesso si conviene quanto segue:

1. Le TVCC installate nelle aree interne agli edifici non possono inquadrare postazioni di lavoro del personale; considerata la predisposizione Wireless presente nelle sedi IBM, le TVCC nelle suddette aree non possono inquadrare i dipendenti che si trovino ad effettuare l'attività lavorativa, in via occasionale, al di fuori della propria postazione di lavoro.

2. Ogni correlazione fra le riprese del personale entrante e la registrazione dei passaggi dei badge alle entrate è vietata, salvo il ricorso alle procedure di cui all'accordo citato al primo punto della premessa.

3. Si conferma che le registrazioni non verranno utilizzate per il controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti, così come previsto dall'art. 4 della legge 300/70, e non saranno utilizzate ai fini dei provvedimenti disciplinari ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, 24, 25 - Parte III del vigente CCNL ad eccezione di eventi delittuosi per i quali le stesse potrebbero essere messe a disposizione delle autorità competenti.

4. Nel caso in cui una TVCC, per ampiezza di campo e/o per movimento della direzione di ripresa, abbia la potenzialità di riprendere, anche parzialmente, una postazione di lavoro, sono attivi appositi accorgimenti affinchè l'area relativa alla postazione di lavoro sia oscurata.

5. L'elenco delle TVCC dalle quali può scaturire un potenziale controllo a distanza e di quelle situate all'interno degli edifici, senza che inquadrino postazioni di lavoro, è riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente intesa. Tale elenco include le TVCC presenti all'interno degli edifici nelle aree di particolare rischio (corridoi di transito alle aree di Direzione Generale) e nelle zone di ricevimento ospiti e nei locali in cui vengono gestiti documenti coperti dal Segreto di Stato.

6. Le verifiche del rispetto del presente accordo potranno essere effettuate dalla Commissione per il Controllo a Distanza (CCD) e saranno limitate alle sole TVCC oggetto di potenziale conflitto con le norme relative al controllo a distanza. Per i suddetti controlli la Commissione si rivolgerà al Rappresentante Aziendale per i Rapporti con la CCD.

7. All'atto della firma del presente accordo, e successivamente in occasione di eventuali variazioni, l'Azienda fornirà alla CCD le informazioni di seguito riportate:

Le parti si danno atto che le informazioni di cui sopra sono soggette a riservatezza.

Il presente accordo assorbe e supera l' accordo del 5/5/1978 per la sede di Segrate.

IBM Italia S.p.A.

Coordinamento Nazionale delle RSU IBM Italia S.p.A