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Da: Documentazione giuridica, Occupazione, Diritti sindacali e dei lavoratori

Ancora sulla cessione degli pseudo rami di azienda

di G. Sozzi, da "Il Metallurgico"

In un precedente articolo de il Metallurgico avevamo segnalato una sentenza del Tribunale di Roma che, anche dopo la modifica dellarticolo 2112 del codice civile attuata dal Decreto Legislativo 276/2003, aveva affermato la necessità della pre-esistente autonomia funzionale dei cosiddetti rami di azienda per potere legittimamente effettuare la cessione dei rapporti di lavoro dei dipendenti ivi addetti. In sostanza, il Tribunale di Roma aveva negato che l'identificazione del ramo di azienda potesse essere compiuta dalle due aziende (cedente e cessionaria) al momento della cessione.

Una recente sentenza del Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, n. 1540 del 4 maggio 2007, est. Frattin) ha espresso un analogo orientamento.

Il caso in esame riguardava la vicenda di un gruppo di lavoratori dell'unità produttiva Siemens (oggi Nokia Siemens) di Cinisello Balsamo, dedicata alle attività di ricerca, sviluppo, test ed integrazione delle centrali per la telefonia mobile. Questi lavoratori nell'estate 2004 erano stati inseriti in un reparto neo-costituito, per essere ceduti di lì a poco, alla Elettromontaggi (oggi Emicom), società a cui la stessa Siemens appaltava poi le attività di preparazione degli ambienti di test degli apparati telefonici (il cosiddetto Test Bed).

La cessione dei rapporti di lavoro veniva impugnata dai lavoratori ceduti, sul presupposto che l'entità oggetto della cessione non costituiva un genuino ramo di azienda, non essendo dotata di quel requisito di autonomia funzionale che secondo gli avvocati della FIOM-CGIL deve essere presente anche dopo la modifica legislativa del 2003.

Nel corso del processo, è stato dimostrato che le mansioni svolte dai lavoratori hanno continuato ad essere le stesse svolte prima della cessione e che le direttive tecniche per l'esecuzione del lavoro dei ricorrenti hanno continuato ad essere impartite dal personale Siemens. La funzione di Elettromontaggi si è limitata alla gestione delle ferie e dei permessi, mentre il contenuto della prestazione lavorativa continuava ad essere determinato da Siemens (più precisamente da quegli stessi responsabili degli originari reparti di appartenenza dei ricorrenti, responsabili i cui rapporti di lavoro non erano stati certo ceduti ad Elettromontaggi).

Netta la conclusione del Giudice: nel caso di specie l'autonomia funzionale non solo non esisteva nel maggio/giugno 2004, quando, due mesi prima della cessione, fu costituita sulla carta l'unità Test Bed, ma non esiste neppure oggi per insuperabili ragioni produttive, come l'istruttoria ha dimostrato. Infatti, il lavoro della preparazione dei test bed non ha, e non può avere, una sua autonomia funzionale e operativa, in quanto troppo strettamente interconnesso con lattività di sperimentazione che costituisce la missione dello stabilimento in questione e il cui governo, reparto per reparto, non può non restare saldamente nelle mani di Siemens. Il preteso ramo d'azienda ceduto non era e non è nemmeno ora un ramo dotato di una autonomia funzionale.

Il Giudice prende poi posizione sulla questione di diritto circa la portata della modifica legislativa apportata dal D. Lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), se cioè l'autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto debba preesistere alla cessione o possa sorgere al momento della cessione per effetto dell'identificazione come ramo fatta dalle parti contraenti. L'estensore opta per la prima delle due soluzioni (quella sostenuta dagli avvocati dei ricorrenti ed espressa già in alcune precedenti sentenze del Tribunale di Milano). Secondo il Giudice, infatti, la nuova formulazione portata dall'art. 32 (della legge Biagi), se interpretata nel senso che l'autonomia non debba preesistere al trasferimento, si porrebbe in contrasto con la direttiva CE (secondo la quale l'entità economica ceduta deve conservare la propria identità, valorizzando così il momento organizzativo autonomo e preesistente nella definizione dell'entità stessa), la quale, al contrario, non può che obbligare l'interprete ad una interpretazione conforme alla stessa, proprio come una norma della Costituzione. L'interpretazione contraria alla Direttiva citata comporterebbe poi anche un vizio del d.lgs. 276/2003 per eccesso di delega, poichè la legge delega n. 30/2003 aveva delegato il Governo ad adeguare la disciplina vigente alla normativa comunitaria anche alla luce del necessario coordinamento con la direttiva 23/2001/CE .. dunque citando espressamente la direttiva che ci riguarda. Infine, assai dubbio, anzi si deve escludere in forza dei principi generali, che i contraenti privati (nel nostro caso, le due aziende coinvolte nell'operazione) possano essere abilitati da una norma di legge a fare nero il bianco, cioè a disporre delle qualificazioni giuridiche di fatti ed atti, definendo per esempio come autonomo un lavoro che invece subordinato oppure ramo d'azienda in contrasto con le norme codicistiche sull'azienda- un collage di frammenti di azienda o dei segmenti parziali e subalterni di catene operative che invece sono e restano subordinati nella sostanza vera delle cose- all'azienda cedente; ciò tantomeno quando tali arbitrarie qualificazioni abbiano l'effetto di compromettere diritti di terzi.

Motivazione che accoglie in pieno le tesi giuridiche degli avvocati della FIOM-CGIL (che hanno assistito i lavoratori) e che riconduce l'operato disinvolto del legislatore nazionale ai vincoli imposti dalla Costituzione e dalla normativa comunitaria.

SIEMENS stata dunque condannata a re-iscrivere i ricorrenti nei propri libri paga e matricola e a ri-adibirli a mansioni conformi ai rispettivi inquadramenti, con diritto degli stessi alle retribuzioni che avrebbero maturato presso SIEMENS dall'agosto 2004 in avanti (ovviamente, la società cessionaria aveva applicato loro trattamenti economici e normativi assai peggiori di quelli spettanti presso SIEMENS, a riprova del fatto che tali operazioni non sono sorrette da alcuna genuina logica industriale, ma soltanto dall'obiettivo di comprimere i diritti ed il salario dei lavoratori).