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In particolare, detto Accordo prevede che IBM metta a disposizione del Coordinamento Nazionale delle RSU una "applicazione informatica denominata Bacheca Sindacale nel sistema elettronico aziendale" per la diffusione di testi e comunicati "su materie di interesse sindacale e del lavoro"; e che l'inserimento di questi nel sistema venga realizzato da "incaricati dell'azienda", ai quali gli stessi, contestualmente affissi nelle bacheche sindacali "cartacee", pervengono da parte dall'Esecutivo del Coordinamento.
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Il comportamento della convenuta IBM Italia SpA - consistito nell'aver rifiutato ed omesso di provvedere all'inserimento nella bacheca elettronica dei comunicati sindacali, ed altresì nell'aver rimosso quelli già inseriti, pretendendo di poterne sindacare l'inerenza alle "materie di interesse sindacale e del lavoro" - è palesemente illegittimo, viola l'art.25 S.L. e l'accordo sindacale del 29.1.1997, costituisce anche all'evidenza condotta antisindacale gravemente lesiva degli interessi della O.S. ricorrente e dovrà, pertanto, essere sanzionato in conformità a quanto prescritto dall'art. 28
legge n. 300/1970 per i seguenti motivi di:
D I R I T T O
L'art.25 della legge n.300/70 stabilisce che le rappresentanze sindacali hanno il diritto di affiggere testi e comunicati inerenti a" materie di interesse sindacale e del lavoro"; la stessa dizione è testualmente riportata anche nel citato accordo del 29.1.1997 sulla bacheca elettronica.
E' principio pacifico che non esiste una nozione ontologica di "materia di interesse sindacale e del lavoro", dovendosi considerare tale tutto ciò che concretamente il sindacato nei vari momenti storici ritenga di proprio interesse e faccia oggetto della propria azione.
In questo senso d'altronde è orientata non solo la dottrina ma la stessa risalente e mai mutata giurisprudenza della Suprema Corte, che nella sentenza n.2808/1994 -per comodità del Giudicante allegata sub 9- ha (con riferimento ad una fattispecie di defissione, ad opera del datore di lavoro, di manifesti elettorali) affermato con estrema chiarezza :
"Nessun potere di ingerenza tale da affidare al datore di lavoro il compito di sfoltire, per una volta o più volte, le bacheche sindacali dalle affissioni, né, tantomeno, il potere di stabilire la qualità del materiale affisso al fine di determinare, secondo i casi, quale è bene affisso e quale deve essere sfoltito o defisso a iniziativa dell'imprenditore, è derivabile dall'art.25 della l. 300/70.
La qualificazione di pubblicazioni, testi e comunicati come inerenti a "materie di interesse sindacale e del lavoro" è il cuore della libertà di organizzazione ex art.39 Cost., del diritto di sciopero (si pensi a proclamazione di scioperi di solidarietà o di scioperi politici, a comunicazioni sulla sanità ecc.), della stessa autonomia sindacale che può non più esistere ove al datore di lavoro sia consentito di interferire nella individuazione di quella inerenza.
Sola misura della "sindacalità" di un dato materiale è dunque la circostanza che esso abbia formato oggetto di scelta da parte del sindacato, posto che qualsiasi argomento può considerarsi di interesse sindacale ove il sindacato lo assuma ad oggetto della propria azione e il solo limite che il datore di lavoro ha diritto di veder rispettato, a norma dell'art.25 cit., è la provenienza dalle rappresentanze sindacali aziendali di tutto ciò che compare negli appositi spazi da lui predisposti. Ciò significa che il datore di lavoro non ha, in ogni caso, il potere di impedire le affissioni né di manomettere le bacheche o di rimuovere da esse un qualunque materiale".
Peraltro, anche la giurisprudenza di merito ha fatto costantemente applicazione di tali principi (per tutti, si veda Trib. Milano 11.7.2005 prodotto sub doc.9, che ha dichiarato l'antisindacalità del comportamento aziendale consistito nella defissione di materiali riguardanti il referendum sulla procreazione assistita).
Ciò posto, è evidente che laddove - come nel caso di specie - al materiale inserimento di testi e comunicati nella bacheca elettronica sia tenuto, per accordo aziendale, il datore di lavoro, la rimozione di comunicati già inseriti ovvero il rifiuto di provvedere all'inserimento costituisce un illegittimo impedimento all'esercizio del diritto di affissione, equivalendo, sostanzialmente, ad una rimozione di testi affissi nella bacheca cartacea.
Come infatti per la bacheca cartacea il datore di lavoro non può impedire l'affissione, né tantomeno rimuoverla, allo stesso modo non può - ove il materiale inserimento debba essere effettuata a sua cura rifiutarsi di pubblicare nella bacheca elettronica tutto ciò che gli venga a tal fine inviato dalle rappresentanze sindacali (fermo rimanendo il suo diritto di agire giudizialmente per ottenerne la rimozione ove ritenga l'affissione illegittima).
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CONCLUSIONI
Pertanto la OS ricorrente chiede che il Tribunale voglia convocare le parti, con estrema urgenza attesa l'imminenza della consultazione referendaria, autorizzando a tal fine la notifica via e-mail o a mezzo fax, e - assunte se del caso sommarie informazioni - con decreto immediatamente esecutivo ex art.28 L.300/70 :
1. accertare e dichiarare l'antisindacalità, ai sensi dell'art. 28 St. Lav., del comportamento tenuto dalla convenuta come sopra descritto
2.- ai fini della rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale:
a) ordinare alla convenuta di pubblicare immediatamente i comunicati de quibus nella bacheca elettronica;
b) ordinare alla convenuta di astenersi per il futuro dal reiterare detto comportamento antisindacale;
c) ordinare alla convenuta l'affissione dell'emanando decreto nella bacheca elettronica e nelle bacheche aziendali di tutte le unità produttive sul territorio nazionale, nonchè la pubblicazione a sue spese dello stesso su due quotidiani a diffusione nazionale, che il Giudice riterrà di indicare;
d) emettere ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna per la rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale;
condannare altresì la convenuta al rimborso di diritti ed onorari (oltre IVA e CPA) e delle spese tutte del presente procedimento.
In via istruttoria disporre, ove di occorrenza, sommarie informazioni sulle circostanze di cui alla narrativa del presente ricorso. Si indicano a persone informate, salvo altri, i sigg.ri: Bernardino BRUNO; Roberta TURI.
Si producono i seguenti atti e documenti (in fotocopia):
doc.1) decreto ex art.28 S.L. Tribunale di Milano 3.4.1995 (Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm- Uil di Milano c/ IBM Semea SpA)
doc.2) Accordo 29.1.1997 su bacheca sindacale elettronica
doc.3) mail da Bruno a convenuta 31.5.2011 ore 10.06 e allegati comunicati
doc.4) mail da Bruno a convenuta ed altri 1.6.2011 avente ad oggetto "richiesta di sollecito reinserimento comunicati rsu IBM Roma su bacheca sindacale elettronica su intranet"
doc.5) mail di risposta da Gasbarri a Bruno 1.6.2011
doc.6) mail da Bruno a convenuta ed altri 3.6.2011 avente ad oggetto "vi prego cortesemente di pubblicare nella bacheca sindacale sotto ntranet aziendale i seguenti comunicati sindacali CGIL nazionale, Fiom nazionale e RSU IBM Roma" e allegati comunicati
doc.7) mail di risposta da Napoli a Bruno ed altri 7.6.2011
doc.8) elenco membri del Coordinamento nazionale delle RSU IBM e dell'Esecutivo del Coordinamento estratto dal sito www.lomb.cgil.it 7.6.2011
doc.9) sentenza Cass. Lav. n.2808/1994
doc.10) decreto art.28 Trib. Milano 11.7.2005 (Filcams-Cgil Milano c/ Hewlett Packard Italiana Srl)
Roma, 9 giugno 2011
(avv. Emilia Recchi)