Home    Lista RSU    Guida Sindacale    Accordi Importanti    Indici Tematici    Storico    Contattaci    Iscriviti    Sindacati    Ricerca

Da: Documentazione giuridica; Diritti sindacali e dei lavoratori; Sedi di Roma
  1. La società convenuta opera nel settore dell'informatica; applica ai propri dipendenti la contrattazione collettiva per gli addetti all'industria metalmeccanica privata.
  2. Presso le unità produttive della convenuta (Bari, Cagliari, Milano Segrate, Napoli, Padova, Palermo, Vimercate) sono costituite RSU aziendali (ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e dell'Accordo Federmeccanica /Fim-Fiom-Uilm del 2.2.1994), in larga maggioranza (38 su di un totale di 53) elette nelle liste della Fiom-Cgil.
  3. A loro volta, le RSU territoriali compongono il Coordinamento Nazionale, il cui organo operativo è l'Esecutivo Nazionale.
  4. Il diritto di affissione di cui all'art.25 S.L. viene esercitato attraverso l'utilizzo, oltre che delle bacheche cartacee presenti presso ogni sede aziendale, anche di una "bacheca elettronica", riconosciuta a seguito di ricorso ex art.28 S.L. (doc.1)
  5. Per quanto riguarda quest'ultima, il suo utilizzo è regolato dall'Accordo del 29.1.1997, in atti (doc.2).

In particolare, detto Accordo prevede che IBM metta a disposizione del Coordinamento Nazionale delle RSU una "applicazione informatica denominata Bacheca Sindacale nel sistema elettronico aziendale" per la diffusione di testi e comunicati "su materie di interesse sindacale e del lavoro"; e che l'inserimento di questi nel sistema venga realizzato da "incaricati dell'azienda", ai quali gli stessi, contestualmente affissi nelle bacheche sindacali "cartacee", pervengono da parte dall'Esecutivo del Coordinamento.

  1. Nell'imminenza della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011, di estrema importanza per il movimento sindacale e del lavoro - basti solo pensare all'incidenza delle tariffe per il servizio idrico sul costo della vita, alle possibili ricadute della installazione di centrali nucleari sulla salute di tutti i cittadini e sulla sicurezza dei lavoratori addetti alle centrali - la CGIL (che aveva già contribuito alla raccolta di firme promossa dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua) ha invitato tutte le proprie strutture e categorie a partecipare attivamente alla campagna per i referendum (doc.6 – allegato comunicato della CGIL Nazionale), con ciò stesso ritenendoli "di interesse sindacale e del lavoro".
  2. In data 31.5.2011 il componente dell'Esecutivo Nazionale, nonché del Coordinamento Nazionale delle RSU e della RSU di Roma, sig. Bernardino Bruno (doc.10) inviava -dalla sua postazione di lavoro nella sede di Roma- agli incaricati della convenuta, richiedendone l'inserimento nella bacheca elettronica, due comunicati (doc.4) già affissi nella bacheca cartacea, con i quali la RSU della sede di Roma invitava i colleghi a partecipare alla consultazione referendaria, dando indicazioni di voto.
  3. Avveniva che, dopo essere stati inseriti nella bacheca elettronica, nella giornata del 1.6.2011 detti comunicati venivano rimossi dalla convenuta.
  4. Tale comportamento veniva con nota del 1.6.2011(doc.5) - preceduta da un colloquio tra il sig. Bruno e la sig.a Gasparri responsabile delle relazioni sindacali presso la sede di Roma - così motivato dalla convenuta "come già anticipato per le vie brevi, vi confermiamo che non procederemo alla pubblicazione nella bacheca elettronica dei volantini sindacali in allegato, in quanto non riguarda materie di interesse sindacale o del lavoro per le quali è garantito il diritto di affissione ai sensi di quanto previsto dall'art.25 Statuto dei lavoratori e dell'accordo 29.11.1997".
  5. In data 3.6.2011 il già citato componente dell'Esecutivo Nazionale sig. Bernardino Bruno reinviava i comunicati di cui sopra, nonché due ulteriori comunicati a firma CGIL Nazionale e Fiom-Cgil Nazionale insistendo per la loro pubblicazione (doc.6)
  6. In data 6.6.2011 anche la O.S. ricorrente (nella persona della sig.a Roberta Turi) contestava la legittimità del comportamento della convenuta ed insisteva con la Responsabile nazionale delle Relazioni Sindacali sig.a Napoli per l'immediata pubblicazione dei citati comunicati nella bacheca elettronica.
  7. Con nota del 7.6.2011 (doc.7) la convenuta ha confermato il proprio rifiuto di dare corso all'inserimento nella bacheca elettronica dei citati comunicati ed addirittura ha sollecitato la rimozione delle "comunicazioni di cui trattasi dalla bacheca sindacale cartacea".

* * *

Il comportamento della convenuta IBM Italia SpA - consistito nell'aver rifiutato ed omesso di provvedere all'inserimento nella bacheca elettronica dei comunicati sindacali, ed altresì nell'aver rimosso quelli già inseriti, pretendendo di poterne sindacare l'inerenza alle "materie di interesse sindacale e del lavoro" - è palesemente illegittimo, viola l'art.25 S.L. e l'accordo sindacale del 29.1.1997, costituisce anche all'evidenza condotta antisindacale gravemente lesiva degli interessi della O.S. ricorrente e dovrà, pertanto, essere sanzionato in conformità a quanto prescritto dall'art. 28

legge n. 300/1970 per i seguenti motivi di:

D I R I T T O

L'art.25 della legge n.300/70 stabilisce che le rappresentanze sindacali hanno il diritto di affiggere testi e comunicati inerenti a" materie di interesse sindacale e del lavoro"; la stessa dizione è testualmente riportata anche nel citato accordo del 29.1.1997 sulla bacheca elettronica.

E' principio pacifico che non esiste una nozione ontologica di "materia di interesse sindacale e del lavoro", dovendosi considerare tale tutto ciò che concretamente il sindacato nei vari momenti storici ritenga di proprio interesse e faccia oggetto della propria azione.

In questo senso d'altronde è orientata non solo la dottrina ma la stessa risalente e mai mutata giurisprudenza della Suprema Corte, che nella sentenza n.2808/1994 -per comodità del Giudicante allegata sub 9- ha (con riferimento ad una fattispecie di defissione, ad opera del datore di lavoro, di manifesti elettorali) affermato con estrema chiarezza :

"Nessun potere di ingerenza tale da affidare al datore di lavoro il compito di sfoltire, per una volta o più volte, le bacheche sindacali dalle affissioni, né, tantomeno, il potere di stabilire la qualità del materiale affisso al fine di determinare, secondo i casi, quale è bene affisso e quale deve essere sfoltito o defisso a iniziativa dell'imprenditore, è derivabile dall'art.25 della l. 300/70.

La qualificazione di pubblicazioni, testi e comunicati come inerenti a "materie di interesse sindacale e del lavoro" è il cuore della libertà di organizzazione ex art.39 Cost., del diritto di sciopero (si pensi a proclamazione di scioperi di solidarietà o di scioperi politici, a comunicazioni sulla sanità ecc.), della stessa autonomia sindacale che può non più esistere ove al datore di lavoro sia consentito di interferire nella individuazione di quella inerenza.

Sola misura della "sindacalità" di un dato materiale è dunque la circostanza che esso abbia formato oggetto di scelta da parte del sindacato, posto che qualsiasi argomento può considerarsi di interesse sindacale ove il sindacato lo assuma ad oggetto della propria azione e il solo limite che il datore di lavoro ha diritto di veder rispettato, a norma dell'art.25 cit., è la provenienza dalle rappresentanze sindacali aziendali di tutto ciò che compare negli appositi spazi da lui predisposti. Ciò significa che il datore di lavoro non ha, in ogni caso, il potere di impedire le affissioni né di manomettere le bacheche o di rimuovere da esse un qualunque materiale".

Peraltro, anche la giurisprudenza di merito ha fatto costantemente applicazione di tali principi (per tutti, si veda Trib. Milano 11.7.2005 prodotto sub doc.9, che ha dichiarato l'antisindacalità del comportamento aziendale consistito nella defissione di materiali riguardanti il referendum sulla procreazione assistita).

Ciò posto, è evidente che laddove - come nel caso di specie - al materiale inserimento di testi e comunicati nella bacheca elettronica sia tenuto, per accordo aziendale, il datore di lavoro, la rimozione di comunicati già inseriti ovvero il rifiuto di provvedere all'inserimento costituisce un illegittimo impedimento all'esercizio del diritto di affissione, equivalendo, sostanzialmente, ad una rimozione di testi affissi nella bacheca cartacea.

Come infatti per la bacheca cartacea il datore di lavoro non può impedire l'affissione, né tantomeno rimuoverla, allo stesso modo non può - ove il materiale inserimento debba essere effettuata a sua cura – rifiutarsi di pubblicare nella bacheca elettronica tutto ciò che gli venga a tal fine inviato dalle rappresentanze sindacali (fermo rimanendo il suo diritto di agire giudizialmente per ottenerne la rimozione ove ritenga l'affissione illegittima).

****

CONCLUSIONI

Pertanto la OS ricorrente chiede che il Tribunale voglia convocare le parti, con estrema urgenza attesa l'imminenza della consultazione referendaria, autorizzando a tal fine la notifica via e-mail o a mezzo fax, e - assunte se del caso sommarie informazioni - con decreto immediatamente esecutivo ex art.28 L.300/70 :

1. accertare e dichiarare l'antisindacalità, ai sensi dell'art. 28 St. Lav., del comportamento tenuto dalla convenuta come sopra descritto

2.- ai fini della rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale:

a) ordinare alla convenuta di pubblicare immediatamente i comunicati de quibus nella bacheca elettronica;

b) ordinare alla convenuta di astenersi per il futuro dal reiterare detto comportamento antisindacale;

c) ordinare alla convenuta l'affissione dell'emanando decreto nella bacheca elettronica e nelle bacheche aziendali di tutte le unità produttive sul territorio nazionale, nonchè la pubblicazione a sue spese dello stesso su due quotidiani a diffusione nazionale, che il Giudice riterrà di indicare;

d) emettere ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna per la rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale;

condannare altresì la convenuta al rimborso di diritti ed onorari (oltre IVA e CPA) e delle spese tutte del presente procedimento.

In via istruttoria disporre, ove di occorrenza, sommarie informazioni sulle circostanze di cui alla narrativa del presente ricorso. Si indicano a persone informate, salvo altri, i sigg.ri: Bernardino BRUNO; Roberta TURI.

Si producono i seguenti atti e documenti (in fotocopia):

doc.1) decreto ex art.28 S.L. Tribunale di Milano 3.4.1995 (Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm- Uil di Milano c/ IBM Semea SpA)

doc.2) Accordo 29.1.1997 su bacheca sindacale elettronica

doc.3) mail da Bruno a convenuta 31.5.2011 ore 10.06 e allegati comunicati

doc.4) mail da Bruno a convenuta ed altri 1.6.2011 avente ad oggetto "richiesta di sollecito reinserimento comunicati rsu IBM Roma su bacheca sindacale elettronica su intranet"

doc.5) mail di risposta da Gasbarri a Bruno 1.6.2011

doc.6) mail da Bruno a convenuta ed altri 3.6.2011 avente ad oggetto "vi prego cortesemente di pubblicare nella bacheca sindacale sotto ntranet aziendale i seguenti comunicati sindacali CGIL nazionale, Fiom nazionale e RSU IBM Roma" e allegati comunicati

doc.7) mail di risposta da Napoli a Bruno ed altri 7.6.2011

doc.8) elenco membri del Coordinamento nazionale delle RSU IBM e dell'Esecutivo del Coordinamento estratto dal sito www.lomb.cgil.it 7.6.2011

doc.9) sentenza Cass. Lav. n.2808/1994

doc.10) decreto art.28 Trib. Milano 11.7.2005 (Filcams-Cgil Milano c/ Hewlett Packard Italiana Srl)

Roma, 9 giugno 2011

(avv. Emilia Recchi)