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Da: Documentazione giuridica; Diritti sindacali e dei lavoratori; Sedi di Roma
  1. revocare l'opposto decreto (doc.A);
  2. accertare e dichiarare l'antisindacalità, ai sensi dell'art. 28 St. Lav., del comportamento tenuto dalla convenuta descritto in narrativa
  3. ai fini della rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale:

    a) ordinare alla convenuta di pubblicare immediatamente i comunicati de quibus nella bacheca elettronica;

    b) ordinare alla convenuta di astenersi per il futuro dal reiterare detto comportamento antisindacale;

    c) ordinare alla convenuta l'affissione dell'emanando decreto nella bacheca elettronica e nelle bacheche aziendali di tutte le unità produttive sul territorio nazionale, nonchè la pubblicazione a sue spese dello stesso su due quotidiani a diffusione nazionale, che il Giudice riterrà di indicare;

    d) emettere ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna per la rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale; con sentenza immediatamente esecutiva e con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase sommaria.

In via istruttoria, e senza inversione dell'onere della prova, si chiede:

a) ammettersi interrogatorio formale della parte convenuta e, all'esito, prova per testi sulle circostanze di fatto, ove contestate e ritenute documentalmente non provate, dedotte in narrativa sub A/ capitoli da 1 a 12, da intendersi qui riportate e trascritte premesse le parole "vero che". Indica a testi, su tutti i capitoli, salvo altri, i sigg.ri: Bernardino BRUNO; Roberta TURI; tutti i componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU IBM;.

b) ammettersi prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversari che dovessero essere ammessi dal Giudice, con i testi già indicati e con riserva di indicarne altri e di articolare ulteriori capitoli di prova;

c) disporsi d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini del decidere.

Si producono i seguenti atti e documenti :

  1. Copia autentica del decreto di rigetto depositato in data 10.8.2011
  2. Copia autentica del ricorso ex art.28 RG n.20752/2011 con relativo fascicolo contenente i seguenti atti e documenti :

    doc.1) decreto ex art.28 S.L. Tribunale di Milano 3.4.1995 (Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm- Uil di Milano c/ IBM Semea SpA)

    doc.2) Accordo 29.1.1997 su bacheca sindacale elettronica

    doc.3) mail da Bruno a convenuta 31.5.2011 ore 10.06 e allegati comunicati

    doc.4) mail da Bruno a convenuta ed altri 1.6.2011 avente ad oggetto "richiesta di sollecito reinserimento comunicati rsu IBM Roma su bacheca sindacale elettronica su intranet"

    doc.5) mail di risposta da Gasbarri a Bruno 1.6.2011 <

    doc.6) mail da Bruno a convenuta ed altri 3.6.2011 avente ad oggetto "vi prego cortesemente di pubblicare nella bacheca sindacale sotto ntranet aziendale i seguenti comunicati sindacali CGIL nazionale, Fiom nazionale e RSU IBM Roma" e allegati comunicati

    doc.7) mail di risposta da Napoli a Bruno ed altri 7.6.2011

    doc.8) elenco membri del Coordinamento nazionale delle RSU IBM e dell'Esecutivo del Coordinamento estratto dal sito www.lomb.cgil.it 7.6.2011

    doc.9) sentenza Cass. Lav. n.2808/1994

    doc.10) decreto art.28 Trib. Milano 11.7.2005 (Filcams-Cgil Milano c/ Hewlett Packard Italiana Srl)

  3. Comunicato del Coordinamento Nazionale Rsu IBM in data 5.4.1995

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Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il procedimento introdotto con il presente atto è di valore indeterminabile e che lo stesso è esente dal contributo ex art.41 L.300/70.

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Roma, 21 settembre 2011

Avv. Emilia Recchi