Da: Documentazione giuridica;
Diritti sindacali e dei lavoratori;
Sedi di Roma
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione Lavoro
RICORSO IN OPPOSIZIONE A DECRETO ex art. 28 S.L.
FIOM - Federazione Impiegati ed Operai Metallurgici - CGIL di Roma Sud (C.F. 97159150586), con sede in Roma, Via del Velodromo, 80, in persona del suo segretario responsabile e legale rappresentante pro tempore sig.a Lucia Triches, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, n.103, presso lo studio degli Avv.ti Maria Matilde Bidetti (C.F. BDTMMT60A52I559J - PEC: mariamatildebidetti@ordineavvocatiroma.org - FAX: 0668300457), ed Emilia Recchi (C.F. RCCMLE58B57H501B - PEC: emiliarecchi@ordineavvocatiroma.org - FAX: 0668300457), dai quali è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, per procura a margine del ricorso ex art.28 RG n.20742/2011
IBM ITALIA SpA (C.F. 01442240030) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Segrate, Circonvallazione Idroscalo, rappresentata e difesa nella fase sommaria dagli Avv.ti Carlo Ferzi, Vincenzo Stanchi, Andrea Stanchi e Giulia Camilli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via Leone IV, n.99
A/ Con ricorso ex art.28 S.L., depositato in data 9.6.2011, la Fiom-Cgil di Roma Sud deduceva testualmente quanto segue :
"1. La società convenuta opera nel settore dell'informatica; applica ai propri dipendenti la contrattazione collettiva per gli addetti all'industria metalmeccanica privata.
2. Presso le unità produttive della convenuta (Bari, Cagliari, Milano Segrate,
Napoli, Padova, Palermo, Vimercate) sono costituite RSU aziendali (ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e dell'Accordo Federmeccanica /
Fim- Fiom-Uilm del 2.2.1994), in larga maggioranza (38 su di un totale di 53) elette nelle liste della Fiom-Cgil.
3. A loro volta, le RSU territoriali compongono il Coordinamento Nazionale, il cui organo operativo è l'Esecutivo Nazionale.
4. Il diritto di affissione di cui all'art.25 S.L. viene esercitato attraverso l'utilizzo, oltre che delle bacheche cartacee presenti presso ogni sede aziendale, anche di una "bacheca elettronica", riconosciuta a seguito di ricorso ex art.28 S.L. (doc.1).
5. Per quanto riguarda quest'ultima, il suo utilizzo è regolato dall'Accordo del 29.1.1997, in atti (doc.2).
In particolare, detto Accordo prevede che IBM metta a disposizione del Coordinamento Nazionale delle RSU una "applicazione informatica denominata Bacheca Sindacale nel sistema elettronico aziendale" per la diffusione di testi e comunicati "su materie di interesse sindacale e del lavoro"; e che l'inserimento di questi nel sistema venga realizzato da "incaricati dell'azienda", ai quali gli stessi, contestualmente affissi nelle bacheche sindacali "cartacee", pervengono da parte dall'Esecutivo del Coordinamento.
6. Nell'imminenza della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011, di estrema importanza per il movimento sindacale e del lavoro - basti solo pensare all'incidenza delle tariffe per il servizio idrico sul costo della vita, alle possibili ricadute della installazione di centrali nucleari sulla salute di tutti i cittadini e sulla sicurezza dei lavoratori addetti alle centrali - la CGIL (che aveva già contribuito alla raccolta di firme promossa dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua) ha invitato tutte le proprie strutture e categorie a partecipare attivamente alla campagna per i referendum (doc.6 allegato comunicato della CGIL Nazionale), con ciò stesso ritenendoli "di interesse sindacale e del lavoro".
7. In data 31.5.2011 il componente dell'Esecutivo Nazionale, nonché del Coordinamento Nazionale delle RSU e della RSU di Roma, sig. Bernardino Bruno (doc.10) inviava -dalla sua postazione di lavoro nella sede di Roma- agli incaricati della convenuta, richiedendone l'inserimento nella bacheca elettronica, due comunicati (doc.4) già affissi nella bacheca cartacea, con i quali la RSU della sede di Roma invitava i colleghi a partecipare alla consultazione referendaria, dando indicazioni di voto.
8. Avveniva che, dopo essere stati inseriti nella bacheca elettronica, nella giornata del 1.6.2011 detti comunicati venivano rimossi dalla convenuta.
9. Tale comportamento veniva con nota del 1.6.2011(doc.5) - preceduta da un colloquio tra il sig. Bruno e la sig.a Gasparri responsabile delle relazioni sindacali presso la sede di Roma - così motivato dalla convenuta "come già anticipato per le vie brevi, vi confermiamo che non procederemo alla pubblicazione nella bacheca elettronica dei volantini sindacali in allegato, in quanto non riguarda materie di interesse sindacale o del lavoro per le quali è garantito il diritto di affissione ai sensi di quanto previsto dall'art.25 Statuto dei lavoratori e dell'accordo 29.11.1997".
10. In data 3.6.2011 il già citato componente dell'Esecutivo Nazionale sig. Bernardino Bruno reinviava i comunicati di cui sopra, nonché due ulteriori comunicati a firma CGIL Nazionale e Fiom-Cgil Nazionale insistendo per la loro pubblicazione (doc.6)
11. In data 6.6.2011 anche la O.S. ricorrente (nella persona della sig.a Roberta Turi) contestava la legittimità del comportamento della convenuta ed insisteva con la Responsabile nazionale delle Relazioni Sindacali sig.a Napoli per l'immediata pubblicazione dei citati comunicati nella bacheca elettronica.
12. Con nota del 7.6.2011 (doc.7) la convenuta ha confermato il proprio rifiuto di dare corso all'inserimento nella bacheca elettronica dei citati comunicati ed addirittura ha sollecitato la rimozione delle "comunicazioni di cui trattasi dalla bacheca sindacale cartacea".
B/ Sulla base di tali premesse, e svolte brevi considerazioni in diritto, la Fiom-Cgil chiedeva al Tribunale di convocare le parti, con estrema urgenza attesa l'imminenza della consultazione referendaria, e rassegnava le seguenti conclusioni :
"1. Accertare e dichiarare l'antisindacalità, ai sensi dell'art. 28 St. Lav., del
comportamento tenuto dalla convenuta come sopra descritto
2.- ai fini della rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale:
a) ordinare alla convenuta di pubblicare immediatamente i comunicati de quibus nella bacheca elettronica;
b) ordinare alla convenuta di astenersi per il futuro dal reiterare detto comportamento antisindacale;
c) ordinare alla convenuta l'affissione dell'emanando decreto nella bacheca elettronica e nelle bacheche aziendali di tutte le unità produttive sul territorio nazionale, nonchè la pubblicazione a sue spese dello stesso su due quotidiani a diffusione nazionale, che il Giudice riterrà di indicare;
d) emettere ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna per la rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale;
condannare altresì la convenuta al rimborso di diritti ed onorari (oltre IVA e CPA) e delle spese tutte del presente procedimento."
C/ Costituendosi nella fase sommaria, la società opposta contestava l'antisindacalità della condotta e ne deduceva il difetto di attualità.
D/ All'udienza del 18.7.2011 il Giudice si riservava la decisione e quindi, con decreto depositato in data 10.8.2011 (doc.A), non comunicato, rigettava la domanda, condannando l'O.S. ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
E/ Con il presente atto, la Fiom-Cgil di Roma Sud propone opposizione avverso detto decreto, ritenendolo erroneo per i seguenti
sulla attualità della condotta
Il Giudice ha ritenuto la "totale assenza del requisito dell'attualità della
condotta" sul rilievo che la O.S. opponente si sarebbe "a fronte del concretizzarsi già in data 31.5.11 del comportamento di rimozione qui stigmatizzato ... decisa a proporre il ricorso in questa sede solo in data 9.6.2011; il che considerati i tempi tecnici anche minimi, ma verosimilmente prevedibili, di assegnazione ... e di trattazione del procedimento" avrebbe precluso "la richiesta repressione dell'asserito
comportamento antisindacale".
Tali affermazioni sono platealmente erronee.
1.- La pretesa tardività nella presentazione del ricorso ex art.28 è del tutto insussistente, posto che i comunicati erano stati rimossi l'1.6.11 (alla vigilia di un festivo seguito dal fine settimana) e che solo nel pomeriggio del 7.6.11 la Responsabile Nazionale delle Relazioni Sindacali di IBM aveva in risposta alle contestazioni dell'opponente confermato (v. doc.7) il rifiuto a pubblicarli nella bacheca elettronica.
Piuttosto, è da rilevare che il Giudice avrebbe potuto provvedere in tempo utile, convocando le parti a mezzo fax o e-mail già per il giorno successivo al deposito del ricorso e dando immediatamente corso al richiesto ordine di inserimento dei comunicati nella bacheca elettronica.
Va peraltro evidenziato che l'art.28 S.L. dispone espressamente che
"Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire
o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti".
2.- L'ulteriore errore nel quale il Giudice è incorso consiste nell'aver ritenuto che l'avvenuto svolgimento delle operazioni referendarie comportasse il venir meno del requisito dell'attualità della condotta denunciata ed impedisse la repressione della stessa.
Ed infatti, come è noto, in tema di procedimento ex art.28 va considerata attuale non solo la condotta in atto ma anche quella che, pur se ormai esaurita, lasci residuare un (anche minimo) effetto pregiudizievole.
Così, la giurisprudenza sia di merito che della Suprema Corte è da tempo orientata a ritenere che "l'attualità non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo dello stesso risulti, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da limitare una restrizione o un ostacolo allo svolgimento della attività sindacale" (così Cass. Lav. n.11741/2005; nello stesso senso, tra le tante, Cass.Lav. n.2770/03; n.1684/03, n.9991/98, n.5422/98).
Costituisce espressione di tale principio la possibilità data al Giudicante di vietare al datore di lavoro, in presenza di comportamenti antisindacali ormai verificatisi, la reiterazione di detti comportamenti, ove gli stessi siano espressione di un intendimento destinato a ripetersi, con ripercussioni negative per la libertà ed attività sindacale. Peraltro, è il meccanismo stesso previsto per la repressione della condotta antisindacale a predisporre una tutela tendenzialmente protesa anche ad impedire reiterazioni della condotta per il futuro.
E' pertanto ormai pacifico che sia ammissibile "nell'ambito di un procedimento di repressione della condotta antisindacale
l'inibitoria di comportamenti futuri quando il comportamento denunciato sia passibile di reiterazione" (Cass. Lav. n.3894/1984) e dunque che "Accertata la natura antisindacale della condotta posta in essere dal datore di lavoro, è ammissibile l'ordine di non ripetere quella condotta se essa è di natura tale che possa continuare a ripetersi nel futuro." (P. Nola Sez. Pomigliano D'Arco 12.1.1999 in D&L 1999, 511; conf. P. Busto Arsizio 11.9.1997 in Riv. Crit. Dir. Lav., 1998,74; P. Napoli 5.4.1995 in D&L 1996,87; P. Milano 9.7.1993 in Riv. Crit. Dir. Lav., 1994, 74; P. Bologna 5.5.1992 in Giur.It., 1992, I, 2, 527; più di recente, hanno vietato la reiterazione della condotta giudicata antisindacale T. Milano 20.7.2005 Filcams-Cgil c/ HPI, T. Torino Filcams-Cgil c/ Scc 1.6.2010).
Come anche si ritiene che un mero "accertamento giudiziale può essere funzionale allo scopo di porre fine ad una situazione di illegittima compressione della attività sindacale" (così Cass. Lav. n.11741/2005; nello stesso senso T. Lav. Roma 18.7.2002 n.209191/2002; T. Lav. Milano 19.3.2003in D&L 2003, 298, per la quale "è infondata l'eccezione relativa all'attualità della condotta antisindacale, quando la semplice dichiarazione di antisindacalità del comportamento denunciato può rivestire una qualche utilità sul piano della rimozione degli effetti").
Nella specie, non è neppure necessario indagare se vi sia il rischio del futuro reiterarsi di condotta analoga a quella denunciata, essendovene già la certezza, giacchè la società datrice di lavoro ha sostenuto e sostiene di poter interferire nella scelta dei materiali da inserire nella bacheca elettronica, sindacandone l'inerenza alle "materie di interesse sindacale e del lavoro".
Ne discende che deve ritenersi la sussistenza del requisito della attualità della condotta, che potrà pertanto essere dichiarata antisindacale e sanzionata con il richiesto ordine a non reiterarla.
3.- In ogni caso, quantunque le considerazioni già esposte abbiano carattere assorbente, si rileva che, come è noto, l'opposizione a decreto ex art.28 si configura come ordinario giudizio di merito di I^ grado, che non ha quale necessario presupposto la sussistenza (e tantomeno la persistenza) del requisito della attualità dei comportamenti denunciati.
Ne deriva il potere/dovere del Giudice di procedere ad accertare e, ove
riconosciutala tale, di dichiarare antisindacale la pregressa condotta datoriale.
sulla antisindacalità della condotta
A) L'impugnato decreto ha ritenuto "il ricorso .. infondato" sulla scorta dei seguenti rilievi:
a) "la fonte normativa che regolamenta l'utilizzazione della bacheca sindacale elettronica è costituita dall'accordo del 29.1.97
. tale fonte consente una forma aggiuntiva per le comunicazioni di interesse sindacale e del lavoro";
b) "la regolare affissione dei comunicati in questione nelle bacheche cartacee
esclude già di per sé che la convenuta abbia efficacemente impedito la capillare diffusione di informazione in ordine alla posizione assunta dalle OO.SS. quanto ai quesiti referendari";
c) "sia l'art.25 Statuto lavoratori sia l'accordo del 29.1.97
si riferiscono espressamente a materie di interesse sindacale e del lavoro ... giurisprudenza richiamata da parte resistente, che qui si ritiene di condividere, esclude ad es. ... che l'assemblea possa avere temi diversi "per il solo fatto che il sindacato ritenga di qualificarli come relativi all'interesse sindacale e del lavoro" (Trib. Milano 19.12.01)".
Anche tali argomentazioni sono del tutto erronee. Ed infatti :
a.1. Lungi dall'escludere l'antisindacalità della condotta della IBM, la circostanza che le modalità di utilizzo della bacheca sindacale elettronica siano regolate dall'accordo aziendale del 29.1.1997, la conferma in pieno.
Ed infatti, come è noto, la violazione di diritti e prerogative sindacali riconosciuti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, e dunque anche di norme contrattuali che dispongono diritti ed obblighi tra il datore di lavoro ed il sindacato, costituisce sempre e già solo di per sé comportamento antisindacale.
a.2. Comunque, ove con le affermazioni sopra riportate il Giudice abbia inteso (oscuramente) far propria la tesi di IBM in ordine alla natura convenzionale del diritto all'affissione nella bacheca elettronica (pertanto di contenuto limitato, dovendosi l'accordo interpretare alla luce della "posizione politicamente neutrale" della società), si rileva che la stessa è del tutto infondata .
Come si è detto nel ricorso ex art.28, infatti, il citato accordo del 29.1.1997 ha regolato esclusivamente le modalità di utilizzo della "applicazione informatica denominata bacheca sindacale" : il diritto delle Rsu ex art.25 S.L. all'accesso al relativo "spazio virtuale apposito" (prima all'interno dell'applicazione "Bulletin Board") era infatti stato riconosciuto dal Giudice del Lavoro di Milano con decreto ex art. 28 del 3.4.1995 (doc.1 prodotto con il ricorso ex art.28) e da tempo veniva esercitato (doc.C) .
Comunque, le previsioni contenute nell'accordo escludono :
da un lato ogni potere di ingerenza della società nelle decisioni sui materiali da inserire, posto che lo stesso espressamente prevede la realizzazione nel sistema elettronico "Info" e la "messa a disposizione" del Coordinamento Nazionale delle Rsu da parte di IBM della bacheca sindacale elettronica, e al punto 3 l'esclusiva responsabilità del Coordinamento Nazionale per "quanto diffuso mediante la BACHECA SINDACALE elettronica";
dall'altro, che il contenuto del diritto di affissione nella bacheca informatica sia diverso (e ridotto) rispetto a quanto previsto dall'art.25 S.L., posto che l'espressione utilizzata dalle parti nell'accordo - tanto in premessa ("... relativi a materie di interesse sindacale e del lavoro") che al punto 2 ("... testi e comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro")- ricalca testualmente la dizione del detto art.25; e che non rientrava certo nelle intenzioni delle OO.SS., e dunque nelle "comuni intenzioni delle parti", limitare il contenuto di un diritto già pienamente riconosciuto;
dal che discende in ogni caso l'antisindacalità della condotta aziendale.
Tenuto conto del fatto che numerosi dipendenti della convenuta svolgono l'attività lavorativa al di fuori dalle sedi aziendali, presso clienti ovvero con la modalità del tele-lavoro, è di immediata comprensione il fatto che - diversamente da quanto ritenuto dal Giudice del decreto - l'affissione dei comunicati nella sola bacheca cartacea ha certamente impedito o almeno limitato la diffusione degli stessi, ledendo il diritto dell'opponente ad informare i lavoratori sulla propria posizione in merito ai referendum.
Peraltro, anche se la diffusione dei comunicati non fosse stata "efficace-
mente" impedita da IBM, ciò non priverebbe la condotta del carattere dell'antisindacalità, risultando comunque violati i diritti e le prerogative sindacali discendenti dall'art.25 S.L. e dall'accordo del 29.1.1997.
E' principio pacifico che non esiste una nozione ontologica di "materia di interesse sindacale e del lavoro", dovendosi considerare tale tutto ciò che concretamente il sindacato nei vari momenti storici ritenga di proprio interesse e faccia oggetto della propria azione.
In questo senso è infatti orientata non solo la dottrina ma la stessa risalente e mai mutata giurisprudenza della Suprema Corte, che nella sentenza n.2808/1994 ha, con riferimento ad una fattispecie di defissione, ad opera del datore di lavoro, di manifesti elettorali, affermato con estrema chiarezza:
"Nessun potere di ingerenza tale da affidare al datore di lavoro il compito di sfoltire, per una volta o più volte, le bacheche sindacali dalle affissioni, né, tantomeno, il potere di stabilire la qualità del materiale affisso al fine di determinare, secondo i casi, quale è bene affisso e quale deve essere sfoltito o defisso a iniziativa dell'imprenditore, è derivabile dall'art.25 della l. 300/70.
La qualificazione di pubblicazioni, testi e comunicati come inerenti a "materie di interesse sindacale e del lavoro" è il cuore della libertà di organizzazione ex art.39 Cost., del diritto di sciopero (si pensi a proclamazione di scioperi di solidarietà o di scioperi politici, a comunicazioni sulla sanità ecc.), della stessa autonomia sindacale che può non più esistere ove al datore di lavoro sia consentito di interferire nella individuazione di quella inerenza.
Sola misura della "sindacalità" di un dato materiale è dunque la circostanza che esso abbia formato oggetto di scelta da parte del sindacato, posto che qualsiasi argomento può considerarsi di interesse sindacale ove il sindacato lo assuma ad oggetto della propria azione e il solo limite che il datore di lavoro ha diritto di veder rispettato, a norma dell'art.25 cit., è la provenienza dalle rappresentanze sindacali aziendali di tutto ciò che compare negli appositi spazi da lui predisposti. Ciò significa che il datore di lavoro non ha, in ogni caso, il potere di impedire le affissioni né di manomettere le bacheche o di rimuovere da esse un qualunque materiale".
Di tali, pacifici, principi affermati dalla Suprema Corte ha poi fatto costantemente applicazione anche la giurisprudenza di merito ; per tutti, si veda Trib. Milano 11.7.2005, in atti, che ha dichiarato l'antisindacalità del comportamento aziendale consistito nella defissione di materiali riguardanti il referendum sulla procreazione assistita.
Erroneamente, dunque, il Giudice della fase sommaria ha escluso che il contenuto dei comunicati in questione attenesse a "materie di interesse sindacale e del lavoro", limitandosi sul punto a richiamare una isolata pronuncia di merito, peraltro totalmente riformata (come verificabile con un minimo di diligenza) in data 8.7.2005 dalla Corte di Appello (che ha osservato come sia l'art.20, comma 2, L. n. 300/1970 sia le disposizioni contrattuali collettive "che riconoscono il diritto allo svolgimento di assemblee retribuite su ordini del giorno riguardanti materie "di interesse sindacale e del lavoro" - devono essere interpretate in modo estensivo. L'endiadi esprime infatti una direzione largheggiante della previsione dal momento che i problemi del lavoro in sé rientrano nella materia sindacale, sicché l'insistere del legislatore e dei contratti collettivi è volto a ricomprendere nell'ambito della regola non solo le materie di confine ma anche quelle - come il tema della pace e della guerra - che appartengono alle grandi discussioni ideali dell'umanità e alla politica.").
Peraltro, la superficialità con la quale il decreto è stato reso emerge anche laddove nello stesso si afferma che la O.S. ricorrente avrebbe omesso ogni deduzione " in ordine all'effettiva inerenza dei contenuti dei comunicati in esame" alle materie di interesse sindacale e del lavoro. A confutare tale affermazione è infatti sufficiente la mera lettura del ricorso, nel quale si era testualmente dedotto che "6. Nell'imminenza della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011, di estrema importanza per il movimento sindacale e del lavoro - basti solo pensare all'incidenza delle tariffe per il servizio idrico sul costo della vita, alle possibili ricadute della installazione di centrali nucleari sulla salute di tutti i cittadini e sulla sicurezza dei lavoratori addetti alle centrali - la CGIL (che aveva già contribuito alla raccolta di firme promossa dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua) ha invitato tutte le proprie strutture e categorie a partecipare attivamente alla campagna per i referendum".
B) Infine, si evidenzia che laddove - come nel caso di specie - al materiale inserimento di testi e comunicati nella bacheca elettronica sia tenuto, per accordo aziendale, il datore di lavoro, la rimozione di comunicati già inseriti ovvero il rifiuto di provvedere alla loro pubblicazione costituisce un illegittimo impedimento all'esercizio del diritto di affissione, equivalendo, sostanzialmente, ad una rimozione di testi affissi nella bacheca cartacea.
Come infatti per la bacheca cartacea il datore di lavoro non può impedire l'affissione, né tantomeno rimuoverla, allo stesso modo non può - ove il materiale inserimento debba essere effettuata a sua cura rifiutarsi di pubblicare nella bacheca elettronica tutto ciò che gli venga a tal fine inviato dalle rappresentanze sindacali (fermo rimanendo il suo diritto di agire giudizialmente per ottenerne la rimozione ove ritenga l'affissione illegittima).
Da quanto osservato, discende che il comportamento della convenuta IBM Italia SpA - consistito nell'aver rifiutato ed omesso di provvedere all'inserimento nella bacheca elettronica dei comunicati sindacali, ed altresì nell'aver rimosso quelli già inseriti, pretendendo di poterne sindacare l'inerenza alle "materie di interesse sindacale e del lavoro" - è palesemente illegittimo, viola l'art.25 S.L. e l'accordo sindacale del 29.1.1997, costituisce all'evidenza una condotta antisindacale gravemente lesiva degli
interessi della O.S. opponente.
Tanto premesso, l'O.S. opponente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata
che l'adito Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro voglia,
previa fissazione di udienza, accogliere le seguenti
- revocare l'opposto decreto (doc.A);
- accertare e dichiarare l'antisindacalità, ai sensi dell'art. 28 St. Lav., del comportamento tenuto dalla convenuta descritto in narrativa
- ai fini della rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale:
a) ordinare alla convenuta di pubblicare immediatamente i comunicati de quibus nella bacheca elettronica;
b) ordinare alla convenuta di astenersi per il futuro dal reiterare detto comportamento antisindacale;
c) ordinare alla convenuta l'affissione dell'emanando decreto nella bacheca elettronica e nelle bacheche aziendali di tutte le unità produttive sul territorio nazionale, nonchè la pubblicazione a sue spese dello stesso su due quotidiani a diffusione nazionale, che il Giudice riterrà di indicare;
d) emettere ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna per la rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale;
con sentenza immediatamente esecutiva e con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase sommaria.
In via istruttoria, e senza inversione dell'onere della prova, si chiede:
a) ammettersi interrogatorio formale della parte convenuta e, all'esito, prova per testi sulle circostanze di fatto, ove contestate e ritenute documentalmente non provate, dedotte in narrativa sub A/ capitoli da 1 a 12, da intendersi qui riportate e trascritte premesse le parole "vero che". Indica a testi, su tutti i capitoli, salvo altri, i sigg.ri: Bernardino BRUNO; Roberta TURI; tutti i componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU IBM;.
b) ammettersi prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversari che dovessero essere ammessi dal Giudice, con i testi già indicati e con riserva di indicarne altri e di articolare ulteriori capitoli di prova;
c) disporsi d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini del decidere.
Si producono i seguenti atti e documenti :
- Copia autentica del decreto di rigetto depositato in data 10.8.2011
- Copia autentica del ricorso ex art.28 RG n.20752/2011 con relativo fascicolo contenente i seguenti atti e documenti :
doc.1) decreto ex art.28 S.L. Tribunale di Milano 3.4.1995 (Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm- Uil di Milano c/ IBM Semea SpA)
doc.2) Accordo 29.1.1997 su bacheca sindacale elettronica
doc.3) mail da Bruno a convenuta 31.5.2011 ore 10.06 e allegati comunicati
doc.4) mail da Bruno a convenuta ed altri 1.6.2011 avente ad oggetto "richiesta di sollecito reinserimento comunicati rsu IBM Roma su bacheca sindacale elettronica su intranet"
doc.5) mail di risposta da Gasbarri a Bruno 1.6.2011
<
doc.6) mail da Bruno a convenuta ed altri 3.6.2011 avente ad oggetto "vi prego cortesemente di pubblicare nella bacheca sindacale sotto ntranet aziendale i seguenti comunicati sindacali CGIL nazionale, Fiom nazionale e RSU IBM Roma" e allegati comunicati
doc.7) mail di risposta da Napoli a Bruno ed altri 7.6.2011
doc.8) elenco membri del Coordinamento nazionale delle RSU IBM e dell'Esecutivo del Coordinamento estratto dal sito www.lomb.cgil.it 7.6.2011
doc.9) sentenza Cass. Lav. n.2808/1994
doc.10) decreto art.28 Trib. Milano 11.7.2005 (Filcams-Cgil Milano c/ Hewlett Packard Italiana Srl)
- Comunicato del Coordinamento Nazionale Rsu IBM in data 5.4.1995
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Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il procedimento introdotto con il presente atto è di valore indeterminabile e che lo stesso è esente dal contributo ex art.41 L.300/70.
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Roma, 21 settembre 2011
Avv. Emilia Recchi