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Da: Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti; Amministrazione, Customer Fulfillment, SDC, Deal Hub, STS, Supporto alle vendite;

ACCORDO SULLA PROCEDURA DI MOBILITA'

[Ipotesi di accordo trasformata in accordo con il referendum svoltosi dal 22 al 26 luglio 2013]




Addì, 19 luglio 2013

TRA

IBM Italia S.p.A., nelle persone di: Gian Luigi Cattaneo, Claudia Napoli, Massimiliano Duilio, Flavia Gasbarri, Laura Monguzzi e Roberto Zilli, assistita da Assolombarda nella persona di Renata Castiglioni

E

Il Coordinamento delle RSU IBM, nelle persone che sottoscrivono, assistite dalle OOSS di FIM-CISL rappresentata da Laura Zangara, FIOM-CGIL rappresentata da Fabrizio Potetti e da UILM-UIL rappresentata da Luca Colonna

Premesso che:

Tutto ciò premesso le Parti hanno convenuto quanto di seguito precisato:

  1. le Parti individuano quali strumenti idonei per intervenire in modo non traumatico sul personale in esubero di cui alle premesse:

    1. La riqualificazione attraverso la formazione specifica del personale di staff delle funzioni in esubero ai fini della ricollocazione professionale nelle funzioni di staff non in esubero. La stessa sarà perfezionata entro il 31.12.2013, sulla base dei seguenti criteri di identificazione delle candidature in ordine di priorità:

      • l'applicazione dei criteri di legge previsti per la mobilità ex art. 5 L. 223/1991;
      • ragioni tecnico organizzative;
      • richiesta del diretto interessato;

      Nel caso in cui la riqualificazione richieda un percorso formativo che possa essere ricompreso tra quelli gestibili attraverso la formazione finanziata di Fondimpresa, le Parti stabiliscono che i piani formativi saranno effettuati sulla base delle richieste e indicazioni fornite dalla linea ricevente.

    2. Nelle Regioni ove presente e finanziata, se tecnicamente ed organizzativamente realizzabile, la trasformazione di rapporti di lavoro del personale a 36 mesi dal raggiungimento dei requisiti per accedere al pensionamento da "full-time" a "part-time", tramite l'utilizzo dell'iniziativa sperimentale diretta a realizzare un "Ponte Generazionale" che coniughi l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori più maturi con l'ingresso di giovani con i requisiti per accedere al contratto di apprendistato con un limite di massimo 14 unità (pari a 7 Full Time Equivalent). Coloro che opteranno per questa soluzione dovranno sottoscrivere la trasformazione del rapporto entro e non oltre il giorno 31 Agosto 2013. Le Parti concordano altresì che l'azienda ridurrà il numero degli esuberi da 149 a 142 sia nel caso in cui n. 14 unità decideranno di aderire al Ponte Generazionale sia in assenza di adesione a tale opzione.

    3. Assunzione di n. 90 giovani con i requisiti per accedere al contratto di apprendistato in funzione delle esigenze tecnico/organizzative dell'Azienda nell'arco dell'anno 2013 su ruoli di relazione con il Cliente.

    4. La mobilità, di cui alla legge 223/91, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 2;

  2. I dipendenti interessati alla mobilità saranno individuati, nell'ambito del personale afferente alle funzioni di staff, secondo quanto indicato nelle premesse con i seguenti criteri di priorità:

    1. coloro che risultino, alla data del licenziamento, in possesso dei requisiti per accedere durante il periodo di mobilità ed entro il termine della scadenza della stessa al pensionamento -ivi compresi coloro che raggiungono i suddetti requisiti attraverso il riscatto della laurea- se facenti parte delle funzioni in esubero secondo quanto previsto dalla lettera di apertura della procedura di mobilità del 16 maggio 2013 (Finance, BT&IT, Procurement, Global Administration, Sales Transaction Support, Sales Management Support, e distribuiti tra le sedi di Bari, Bologna, Firenze, Segrate, Vimercate, Napoli, Padova, Palermo, Torino, Roma);

    2. coloro che risultino, alla data del licenziamento, in possesso dei requisiti per accedere durante il periodo di mobilità ed entro il termine della scadenza della stessa al pensionamento -ivi compresi coloro che raggiungono i suddetti requisiti attraverso il riscatto della laurea- se facenti parte delle funzioni di staff non in esubero indicate nella lettera di apertura della procedura di mobilità del 16 maggio 2013 (Marketing, Global Order to Cash Transformation, HR, Legal, Reso, distribuiti tra le sedi di Bologna, Segrate, Vimercate, Torino, Roma) con esclusione del personale inquadrato con il livello di quadro;

    3. coloro che, privi dei requisiti per il pensionamento, espliciteranno la volontà di aderire alla procedura di mobilità se facenti parte delle funzioni in esubero così come definite al precedente punto I. Le candidature saranno valutate nell'ambito della compatibilità rispetto alle esigenze tecnico-organizzative aziendali.

  3. Le Parti si danno reciprocamente atto che:

  4. Nel caso che, al fine del raggiungimento dei requisiti pensionistici durante la mobilità, si rendesse necessario anche il riscatto contributivo della laurea, la Società rimborserà il valore del riscatto del periodo strettamente necessario. Tale ammontare sarà erogato dietro presentazione della certificazione del conto assicurativo ed il lavoratore dovrà, non appena in suo possesso, fornire alla Direzione aziendale la quietanza/ricevuta di avvenuto pagamento verso l'Istituto Previdenziale.

  5. Nel caso in cui eventuali modifiche legislative in materia pensionistica intervengano durante il percorso di mobilità finalizzata al pensionamento, le Parti si incontreranno per verificare congiuntamente le possibili soluzioni alla problematica.

  6. Limitatamente al personale posto in mobilita' che attraverso la stessa raggiunga i requisiti per il pensionamento, le Parti raccomandano al Consiglio di Amministrazione del CADGI di estendere le prestazioni di rimborso spese sanitarie.

  7. Fino a capienza del numero complessivo degli esuberi dichiarati (142), saranno posti in Cassa Integrazione Straordinaria, per cessazione parziale di attività ed attività strettamente collegate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, L. 223/1991 e art. 2 DM 18.12.2002 n.31826, i dipendenti che fanno parte delle funzioni in esubero e che non raggiungono i requisiti pensionistici. La CIGS, a sospensione, decorrerà dall'1 ottobre 2013 per una durata di 12 mesi. Le Parti si danno atto e convengono che, tenuto conto della situazione organizzativa aziendale e stante la natura della CIGS, non risulta possibile accedere alla rotazione del personale. Quanto sopra è stato ampiamente esaminato ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. 223/1991. I dipendenti che verranno collocati in CIGS verranno identificati nell'ambito dei profili in esubero di cui alla lettera di apertura della procedura di mobilità del 16.5.13, nel rispetto dei criteri di legge ex art. 5 L. 223/1991.

  8. L'Azienda corrisponderà ai lavoratori impattati dalla procedura di mobilità e previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411 e 412 cpc in cui rinunciano all'impugnazione del licenziamento e ad ogni altra pretesa nei confronti dell'azienda inerente al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua cessazione, un incentivo economico lordo, a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale, nelle misure indicate all'allegato A), che è parte integrante del presente accordo.

  9. Le erogazioni economiche per coloro che, privi dei requisiti per il pensionamento, espliciteranno la volontà di aderire alla procedura di mobilità, si intendono come importi lordi ed omnicomprensivi, ossia comprensivi dell'indennità sostitutiva del preavviso, della somma a titolo di transazione generale e del valore di incentivazione all'esodo.

  10. In aggiunta a quanto sopra sarà messo a disposizione di tutti i dipendenti impattati, che ne faranno esplicita richiesta, il servizio di outplacement.

  11. Le Parti, utilizzando la proroga e deroga dei termini sulla base della L.236/93, art. 8, definiscono il termine della procedura di mobilità alla data del 30 giugno 2014. Le Parti concordano, altresì, che la Società risolverà i rapporti di lavoro per coloro che raggiungeranno i requisiti pensionistici entro il 30 settembre 2013. Detto termine verrà applicato anche per coloro che abbiano esplicitato la volontà di aderire, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2.III. Esclusivamente per coloro che necessitano di ulteriori mesi per raggiungere il requisito pensionistico, il termine viene esteso al 30 novembre 2013.

  12. Al fine di mantenere un opportuno monitoraggio sul processo di gestione delle eccedenze, verranno programmati periodici incontri, di norma con cadenza quadrimestrale, tra la Direzione Aziendale, le OO.SS. ed il Coordinamento RSU.

Il presente verbale costituisce corpo unico ed inscindibile. Le Parti convengono che nel caso di mancato riconoscimento da parte ministeriale del periodo di Cigs, il presente accordo risulterà inefficace in ogni sua parte.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti prendono e danno atto di aver pienamente e correttamente esperito, con esito positivo, ad ogni effetto ed in ogni loro parte, le procedure di cui all'art. 5, comma IV, L. 20.5.1975, n. 164; artt. 4 e 24 della L. 223/1991; artt. 1, co. 7 della L. 223/1991, impegnandosi ad esprimere parere favorevole nel corso dell'esame congiunto presso il Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art,. 2. DPR n. 218 del 10.6.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

P. la Società P. la FIM-CISL

P. Assolombarda P. la FIOM-CGIL

P. la UILM-UIL

Il Coordinamento RSU IBM IT.SpA


ALLEGATO A)

TABELLA a)

Integrazione pensionandi entro i 3 anni pensionamento vecchiaia/anzianità

Per le le Regioni del sud Italia vale il periodo di 48 mesi

ESEMPIO

Integrazione aziendale lorda, calcolata per ogni mese* di permanenza in mobilità, che in aggiunta all’indennità di mobilità lorda risulti pari alla retribuzione contrattuale ed aziendale lorda . Le voci retributive considerate a tali fini sono:

  • minimo contrattuale
  • scatti anzianità
  • complemento scatti
  • III. IV, V elemento
  • Indennità di funzione
  • Elemento distintivo di categoria
  • Rateo 13°
  • PDR 12°

*Per i valori inferiori e/o intermedi di permanenza in mobilità si calcola la frazione di mese pari o superiore 15 giorni

 

L’importo lordo sarà erogato in un’unica tranche a titolo di incentivo all’esodo e transazione generale previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ex artt. 410 e 411 cpc

Retribuzione contrattuale ed aziendale risultante dalla somma delle voci considerate:

€ 3000 lordi

Periodo di permanenza 18 mesi

Primi 12 mesi

  • Indennità di mobilità € 1152 lordi
  • Integrazione aziendale € 1848 lordi

Totale € 3000 lordi

Ulteriori 6 mesi

  •  Indennità di mobilità € 922 lordi
  • Integrazione aziendale € 2078 lordi

Totale € 3000 lordi

 

Per il personale con contratto PT i suddetti importi sono ripropozionati all’effettivo orario lavorato

Gli importi lordi della presente tabella sono aggiuntivi all’indennità sostitutiva del preavviso.

Tabella b)

Integrazione Opzione Donna

 

 

Integrazione aggiuntiva alla tabella a): una tantum aggiuntiva all’integrazione per mitigare la penalizzazione pensionistica

L’importo lordo complessivo dato dalla somma degli importi di tabella a) e b) sarà erogato in un’unica tranche a titolo di incentivo all’esodo e transazione generale previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ex artt. 410 e 411 cpc

60.000 € lordi

Per il personale con contratto PT i suddetti importi sono ripropozionati all’effettivo orario lavorato

Gli importi lordi della presente tabella sono aggiuntivi all’indennità sostitutiva del preavviso.

Tabella c)

Integrazione raggiungimento requisito pensionistico  entro i 12 mesi successivi al periodo di mobilità pensionamento vecchiaia/anzianità

Valido esclusivamente per le Regioni del Centro -  Nord Italia

ESEMPIO

Integrazione aziendale lorda, calcolata per ogni mese* di permanenza in mobilità, che in aggiunta all’indennità di mobilità lorda risulti pari alla retribuzione contrattuale ed aziendale lorda. Le voci retributive considerate a tali fini sono:

  • minimo contrattuale
  • scatti anzianità
  • complemento scatti
  • III. IV, V elemento
  • Indennità di funzione
  • Elemento distintivo di categoria
  • Rateo 13°
  • PDR 12°

Per il solo 4° anno integrazione forfetaria pari a € 2000 lordi mese in aggiunta all’importo utile al versamento contributivo volontario a copertura del 4 anno nel limite dei mesi necessari al raggiungimento del requisito pensionistico

*Per i valori inferiori e/o intermedi di permanenza si calcola la frazione di mese pari o superiore 15 giorni

 

L’importo lordo sarà erogato in un’unica tranche a titolo di incentivo all’esodo e transazione generale previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ex artt. 410 e 411 cpc

Retribuzione contrattuale ed aziendale risultante dalla somma delle voci considerate:

€ 3000 lordi

Primi 12 mesi

  • Indennità di mobilità € 1152 lordi
  • Integrazione aziendale € 1848 lordi

Totale € 3000 lordi

Ulteriori 24 mesi

  •  Indennità di mobilità € 922 lordi
  • Integrazione aziendale € 2078 lordi

Totale € 3000 lordi

 

4° anno:

6 mesi mancanti al requisito pensionistico    € 2000 lordi x 6 mesi +

una somma pari all’ammontare del valore dei contributi da versare volontariamente calcolati sull’ultima retribuzione utile precedente la cessazione del rapporto secondo le regole vigenti

 

Per il personale con contratto PT i suddetti importi sono ripropozionati all’effettivo orario lavorato

Gli importi lordi della presente tabella sono aggiuntivi all’indennità sostitutiva del preavviso.

 

Per il personale che fruirà degli incentivi previsti alle Tabelle a), b) e c) è previsto un ulteriore incentivo utile al riscatto di laurea per il periodo strettamente necessario al raggiungimento del requisito pensionistico (punto 4 accordo), previa presentazione di quietanza/ricevuta di avvenuto pagamento all’Istituto Previdenziale.

Tabella d)

Personale che manifesta l’adesione volontaria, fatta salva la compatibilità rispetto alle esigenze tecnico organizzative aziendali

ETA’

Mensilità*

 

Fino a 40 anni

20 mesi

 

da 41 fino a 45 anni

23 mesi

 

da 46 fino a 50 anni

25 mesi

 

da 51 fino a 55 anni

27 mesi

 

Oltre i 55 anni

30 mesi

*una mensilità corrisponde all’ultimo salario mensile lordo precedente la risoluzione del rapporto, composto esclusivamente dalle seguenti voci retributive: minimo di categoria, elemento distintivo di categoria, indennità di funzione, scatti, complemento scatti, 3°, 4° e 5° elemento, superminimo individuale;

Gli importi lordi della presente tabella sono omnicompresivi dell’indennità sostitutiva del preavviso.