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Da: Telelavoro

TELELAVORO

In questo periodo sono in atto definizioni e rinnovi dei contratti di telelavoro.

Si è venuti talvolta a conoscenza di indebite richieste da parte delle linee manageriali inerenti il fornire dettagliate motivazioni sui motivi della necessità di accesso al telelavoro (situazioni familiari, patologie ...) e del fatto che venga spesso esplicitamente utilizzato come strumento di ricatto o premiante.

E’ bene ribadire quanto premesso nell’accordo del 23 luglio 2003:

Le parti concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli e delle aree meno sviluppate.”

e quanto previsto dall’art. 18.3.1 e 18.3.4 in cui i soli criteri di ammissibilità sono legati alla compatibilità con la mansione ed organizzazione del lavoro ed al tetto percentuale sul numero totale di dipendenti:

ART. 18.3.1 - PRESTAZIONE LAVORATIVA

I rapporti di telelavoro a domicilio possono essere instaurati solo ad assunzione avvenuta. Resta inteso che il telelavoratore rimane in organico presso l'unità produttiva di origine. I rapporti di telelavoro a domicilio saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

ART. 18.3.4 - ELEGGIBILITA'

Saranno contemporaneamente attivi su base annuale un massimo di telelavoratori a domicilio pari al 4% della forza lavoro totale di cui, fatte salve le esigenze organizzative, una quota pari al 25% sarà riservata in maniera preferenziale ai lavoratori disabili o con particolari patologie, e a coloro che necessitano di assistere figli minori di 8 anni, familiari, ecc., che ne facciano richiesta, suffragata da idonea documentazione attestante i criteri di eleggibilità.

In caso di superamento della percentuale sopra indicata, o per risolvere problemi di spostamento particolarmente critici, le ulteriori richieste saranno oggetto di accordo preventivo con le Rappresentanze Sindacali Unitarie locali o, in assenza delle medesime, con il Coordinamento Nazionale.”

Rimandiamo la completa lettura dell’accordo alla seguente pagina: http://rsuibmsegrate.altervista.org/2003710.htm ed invitiamo i lavoratori a segnalare alle proprie RSU eventuali difformità dal rispetto dello stesso.



Novembre 2013

Coordinamento RSU IBM