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Da: Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti; Sedi Regionali

Risposte ai chiarimenti su Protocollo di intesa chiesti dai Lavoratori IBM di Napoli

In relazione ai chiarimenti chiesti dai Lavoratori di Napoli sul Protocollo di intesa, riportiamo in calce le risposte (in grassetto) ricevute dall’Esecutivo, evidenziando che sull’ultima questione è in corso un approfondimento.

Napoli, 10 marzo 2014

RSU FIOM-UILM IBM Napoli


In merito all'Art.3 ( "Inoltre le Parti concordano che relativamente al personale GTS dichiarato in esubero nella lettera di apertura della procedura di mobilità e non rientrante nella casistica di cui al punto 1, lett. a), ovvero che non abbia optato per gli incentivi di cui in Allegato, alle Tabelle B, C e D, la possibilità di utilizzare anche lo strumento della ricollocazione esterna presso altre imprese ) i Lavoratori vorrebbero avere conferma che l'eventuale accordo derivante dal protocollo di intesa escludesse chiaramente passaggi non volontari ad altre aziende. Detto articolo, infatti, incute preoccupazione nei lavoratori anche perché si presta ad essere strumentalmente utilizzato dai managers che stanno procedendo nei colloqui per ottenere uscite "spintanee".
La ricollocazione esterna presso altre imprese non può che avvenire attraverso una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ovvero attraverso la libera scelta del lavoratore interessato di rescindere il rapporto di lavoro con IBM a fronte di un'assunzione certa presso altra impresa. Come è noto, nessuno può imporre a nessuno la risoluzione/rescissione del rapporto di lavoro ed è quindi esclusivamente il lavoratore interessato che può liberamente e volontariamente decidere di lasciare IBM per essere assunto presso un'altra azienda.

In merito all'Art.5 ( "L’Azienda procederà alla ricollocazione professionale del personale appartenente alle aree dichiarate in esubero, all’interno delle altre aree GTS non in esubero ovvero dalla divisione GTS verso le altre divisioni. Tale ricollocazione professionale avverrà sulla base dei seguenti criteri di identificazione e di priorità: applicazione dei criteri di legge previsti per la mobilità ex art. 5 L. 223/1991; esigenze tecnico organizzative; richiesta del diretto interessato." ) i Lavoratori ritengono che nell'eventuale accordo derivante dal protocollo di intesa occorra inserire un elemento che salvaguardi il mantenimento della sede di lavoro dei colleghi che dovranno essere ricollocati professionalmente grazie alle enormi possibilità di remotizzazione delle attività di cui l'Azienda si avvale.
Questa è una legittima richiesta dei lavoratori riuniti in assemblea a Napoli e, pertanto, non sono necessari chiarimenti.
E', però, necessario dire che il Coordinamento ha sempre tentato di inserire queste garanzie negli accordi degli ultimi anni e non ci è mai riuscito. Il Protocollo rappresenta un compromesso fra i licenziamenti avviati da IBM e possibili soluzioni che abbiamo tutti definito sinteticamente incruente. Se, come prevedibile, anche questa volta non sarà possibile inserire garanzie riguardo alla sede di lavoro, i lavoratori, che saranno chiamati al referendum, avranno la possibilità di decidere se ciò dovrà comportare la decisione di respingere l'eventuale ipotesi d'accordo.

l'Art.7 ( "Nel caso in cui eventuali modifiche legislative in materia pensionistica intervengano durante il percorso di mobilità finalizzata al pensionamento, le Parti si incontreranno per verificare congiuntamente le possibili soluzioni alla problematica." ) suscita perplessità nei Lavoratori e li trattiene dall'aderire ad una delle soluzioni previste dal protocollo di intesa in quanto non definisce una solida garanzia in caso di modifiche legislative in materia pensionistica. Inoltre l'incontro tra le Parti con cui verrebbe gestita una tale circostanza sembra (questo il punto da chiarire) riguardare solamente coloro che si avvierebbero alla pensione usufruendo del periodo di mobilità, lasciando scoperti i Lavoratori che, per raggiungere la pensione, utilizzerebbero, in parte o totalmente, i previsti 13 mesi aggiuntivi alla mobilità.
L'art. 7 è, nella forma e nella sostanza, identico a quanto pattuito lo scorso anno quando i licenziamenti riguardavano le funzioni di staff. IBM non è disponibile a fare di più e, pertanto, anche in questo caso i lavoratori dovranno decidere se il citato art. 7 costituisce una mediazione accettabile, oppure respingere l'ipotesi d'accordo. Si chiarisce che l'eventualità di un incontro tra le parti per trovare soluzioni a seguito di modifiche legislative riguardanti la normativa previdenziale, riguarda tutte le soluzioni previste dal protocollo in cui si fa riferimento al pensionamento e, quindi, anche a coloro che opteranno per i trattamenti previsti dalle tabelle "B" e "C".

In merito all'Art 10 (La risoluzione del rapporto di lavoro del personale da collocare in mobilità avverrà in considerazione della prima data utile al pensionamento e comunque non oltre il 31 luglio 2014, utilizzando la proroga e deroga dei termini sulla base dell’art. 8 della L.236/93.) i Lavoratori desiderano sapere se la scadenza indicata per la risoluzione del rapporto di lavoro si applichi anche ai lavoratori che necessiterebbero, in parte o totalmente, dei 4 mesi di preavviso per maturare i requisiti per la pensione entro il termine del periodo di mobilità ovvero nei 13 mesi successivi.
Tranne che per quanto riguarda i lavoratori che fruiranno dei trattamenti previsti dalla tabella "D", sicuramente sarà utilizzato il seguente combinato disposto: 4 mesi di preavviso + massimo 36/48 mesi di mobilità + ove necessario, massimo 13 mesi. E' opportuno precisare che il preavviso sarà sicuramente considerato, perché, tecnicamente, il licenziamento collettivo prevede obbligatoriamente la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso (come nota detta indennità prevede il pagamento dei contributi previdenziali sia da parte del lavoratore, sai da parte del datore di lavoro). Quindi, la data di cessazione del rapporto di lavoro (che, in ogni caso, non potrà essere precedente al 30 aprile 2014 e successiva la 31 luglio 2014) sarà calcolata avendo come riferimento la decorrenza della pensione andando a ritroso nel tempo fino a determinare la data di cessazione del rapporto di lavoro.

In merito alla tabella A dell'allegato inerente il Calcolo Integrazione Aziendale alcuni Lavoratori entrati in IBM con l'Accordo Agritalia-IBM del 21 dicembre 2001e lavoratori ex GVS (accordo di armonizzazione del 25 settembre 2009) segnalano che nell'accordo di armonizzazione alcune voci della loro retribuzione furono inserite, per praticità, nel superminimo individuale o "superminimo assorbibile per promozioni" o "superminimo non assorbibile", e chiedono pertanto che tali voci siano inserite nel calcolo dell'Integrazione Aziendale previsto dal Protocollo di intesa.

*** punto su cui è in corso un approfondimento ***

RSU FIOM-UILM IBM Napoli