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Da: Organizzazioni sindacali e rappresentanze dei lavoratori; Sede di Vimercate;
Vedere anche: Versione precedente del Regolamento per la composizione e funzionamento del Coordinamento Nazionale R.S.U. IBM S.p.A.

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE R.S.U. IBM ITALIA S.p.A.

(cosė come modificato con votazione del 5 giugno 2014)

Premesso che ogni R.S.U. rimane realtà fondamentale della presenza e dell'azione del Sindacato all'interno dell'IBM, al Coordinamento Nazionale sono assegnate una serie di funzioni e compiti.

  1. Fermo restando che, per quanto concerne materie e problematiche riguardanti singole sedi/aziende del gruppo, la titolarità è di competenza delle rispettive R.S.U., il Coordinamento Nazionale è l'organo che ha il compito di elaborare e proporre ai lavoratori, anche attraverso un'informazione sistematica e capillare, la linea strategica di politica sindacale confederale alla quale devono fare riferimento le singole R.S.U.

  2. Il Coordinamento Nazionale è l'organo legittimato a trattare con la Direzione Generale IBM su problemi di rilevanza nazionale. Fermo restando quanto previsto al secondo comma dell'art. 12 dell'accordo unitario, stipulato da FIM-FIOM-UILM, di regolamentazione sulla costituzione e il funzionamento delle R.S.U. e la democrazia nei luoghi di lavoro di seguito chiamato "Regolamento Nazionale R.S.U." ("Nel caso di gruppo nazionale la maggioranza si determinerà per somma di pronunciamenti delle R.S.U. del gruppo considerato"), in caso di accordi nazionali di particolare rilevanza, l'ipotesi deve essere sottoposta al referendum vincolante per tutte le R.S.U.; le modalità del referendum sono quelle previste dal documento in allegato. Per la modifica del presente regolamento e/o del documento sul referendum, occorre una maggioranza pari ai 2/3 dei componenti del Coordinamento regolarmente eletti e in carica.

  3. I componenti delle R.S.U. del Coordinamento Nazionale saranno eletti dalle R.S.U. delle diverse sedi, secondo le modalità previste dall'art. 17 "Regolamento Nazionale R.S.U ." nella seguente proporzione:

    MILANO e PROVINCIA 6
    ROMA 4
    TORINO 3
    PADOVA 1
    NAPOLI 1
    PALERMO 1
    BARI 1
    CAGLIARI 1
    CATANIA 1

    Qualora in altre sedi siano elette R.S.U., si dovrà integrare il numero dei componenti del Coordinamento.

  4. Il Coordinamento Nazionale può prendere decisioni, politicamente ed organizzativamente vincolanti nei riguardi di tutte le R.S.U., alle seguenti condizioni:

    a. al momento della delibera, ovvero immediatamente prima dell'inizio delle operazioni di voto, devono essere presenti almeno i due terzi dei suoi componenti regolarmente eletti e in carica;

    b. constatato il numero legale, devono pronunciarsi a favore almeno il 50% + 1 dei presenti;

    c. il voto sarà, di norma, palese; si utilizzerà il voto segreto qualora la decisione da assumere implichi la scelta di una o più persone oppure quando richiesto da almeno un componente del Coordinamento;

    1/3 (un terzo) dei componenti regolarmente eletti e in carica può richiedere l'applicazione di quanto previsto all'art. 12 - primo e secondo comma - del Regolamento Nazionale R.S.U ; in questo caso le decisioni dovranno essere prese applicando il su citato articolo, ovvero: ogni singolo Rappresentante Sindacale in ogni sede aziendale potrà esprimere il suo voto e la maggioranza dovrà essere calcolata sul totale dei Rappresentanti Sindacali eletti in tutte le sedi di IBM in Italia.

  5. I componenti il Coordinamento Nazionale esprimono le decisioni e gli orientamenti delle R.S.U. locali che li hanno nominati e rispondono alle medesime del loro operato.

  6. Le R.S.U., in rapporto con le Organizzazioni Sindacali, cureranno l'avvicendamento dei propri delegati nel Coordinamento Nazionale secondo le modalità decise localmente e comunicheranno tempestivamente all'Esecutivo variazioni della propria rappresentanza in seno al Coordinamento.

  7. Il Coordinamento Nazionale, allo scopo di assolvere ai propri compiti con la massima efficienza, elegge un Esecutivo di 5 componenti, secondo le modalità previste dall'art. 17 del "Regolamento Nazionale R.S.U. "; tale Esecutivo sarà rieletto ogni 3 anni, i componenti dell'Esecutivo non potranno rimanere in carica per più di due mandati consecutivi (6 anni), salvo quanto previsto al punto successivo; esso rappresenta l'intero Coordinamento Nazionale e sarà così composto:

    - 1 sedi di Milano e provincia

    - 1 sede di Roma

    - 1 sede di Torino

    - 1 sedi piccole del centro nord

    - 1 sedi del sud

    In caso di particolari necessità, il coordinamento può decidere specifiche deroghe al limite del doppio mandato con voto a maggioranza qualificata

  8. L'Esecutivo del Coordinamento Nazionale è un organo operativo che ha il compito di realizzare e rendere operanti le decisioni del Coordinamento Nazionale. In particolare, l'Esecutivo, oltre ad operare come segreteria organizzativa (diffusione delle informazioni, convocazione degli incontri con la Direzione Generale, ecc.), convoca il Coordinamento Nazionale R.S.U. su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Coordinamento stesso, o di propria iniziativa, o su iniziativa di una delle Organizzazioni Sindacali presenti nel Coordinamento. L'Esecutivo provvede conseguentemente a formulare l'ordine del giorno. Le convocazioni del Coordinamento Nazionale, corredate dai relativi ordini del giorno, devono essere fatte per tempo, in modo da permettere alle R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali di tutte le sedi di portare il loro fattivo contributo alle sedute del Coordinamento Nazionale stesso. E' altresì compito dell'Esecutivo promuovere assemblee nelle sedi ancora sprovviste di R.S.U., in raccordo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali interessate. L'Esecutivo del Coordinamento Nazionale è l'organo che tiene i contatti con la Direzione Generale. Le riunioni del Coordinamento sono aperte a tutti i membri delle R.S.U. locali ed ai lavoratori.

  9. Il Coordinamento Nazionale, allo scopo di tenere con continuità rapporti di informazione e collaborazione con le Organizzazioni Sindacali presenti nelle realtà aziendali di altri paesi, nominerà un proprio Rappresentante Internazionale e un suo supplente che dovranno partecipare a tutte le riunioni del Coordinamento stesso, ove non già componenti, come invitati permanenti.

  10. Le spese necessarie per il funzionamento del Coordinamento Nazionale e del suo Esecutivo sono sostenute dall'insieme delle R.S.U. locali nei modi e nei tempi decisi dal Coordinamento stesso. L'Esecutivo individuerà al suo interno la figura del tesoriere e i relativi criteri di gestione dei fondi.

  11. Per tutto quanto qui non specificato, fermo restando gli accordi collettivi aziendali nazionali, vale quanto previsto dal "Regolamento Nazionale R.S.U." stipulato da FIM-FIOM-UILM il 14.12.1993 e successive integrazioni e/o modifiche, che diventa parte integrante del presente regolamento.

Segrate, 05/06/2014



Allegato 1 Coordinamento Nazionale R.S.U.

IBM Italia S.p.A.

REFERENDUM SU IPOTESI D'ACCORDO

REGOLAMENTO

1 - Aventi diritto al voto sono tutti i lavoratori e le lavoratrici interessati/e all'accordo.

2 - Il diritto di voto va esercitato direttamente utilizzando esclusivamente la scheda allegata. Non e' ammesso il voto per delega.

3 - Le modalità per la votazione saranno comunicate dalle R.S.U. locali e/o dalle Organizzazioni Sindacali FIM-FIOM-UILM territorialmente competenti e, comunque, le operazioni di voto, in ogni sede, potranno iniziare solo dopo le assemblee informative. Il coordinamento stabilirà anche la data e l'ora in cui le operazioni di voto si dovranno concludere.

4 - In ogni località dovrà essere costituita a cura della R.S.U. un'apposita COMMISSIONE DI CONTROLLO che sarà responsabile delle operazioni di voto e del successivo spoglio delle schede votate.

5 - Verrà costituita a cura del Coordinamento una Commissione di Controllo Centrale i cui compiti sono definiti ai successivi punti "7", "8" e "9".

6 - Il referendum sarà valido se avranno votato, a livello nazionale, il 50% + 1 degli aventi diritto; in caso contrario il referendum non sarà ritenuto valido e le schede di voto dovranno essere distrutte.

7 - Ogni COMMISSIONE DI CONTROLLO locale dovrà comunicare, alla Commissione Centrale di Controllo, al termine delle operazioni di voto, il numero dei votanti.

8 - La Commissione Centrale di Controllo comunicherà la validità o meno del referendum e autorizzerà lo spoglio delle schede votate.

9 - Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui al punto "8", le COMMISSIONI DI CONTROLLO LOCALI procederanno allo spoglio delle schede votate e comunicheranno i risultati alla Commissione di Controllo Centrale che, raccolti i dati, li renderà pubblici.

10 - L'ipotesi d'accordo potrà ritenersi approvata ed esecutiva a tutti gli effetti se avrà ottenuto il 50%+1 dei voti validi

COORDINAMENTO NAZIONALE R.S.U. IBM ITALIA

REFERENDUM SU IPOTESI D'ACCORDO

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APPROVI L'IPOTESI DI ACCORDO

SI NO