Da: Diritti
sindacali e dei lavoratori; Occupazione,
forza lavoro, scorpori, trasferimenti
MOBILITA' 2014 (bis): domande e risposte
A cura di Alfio Riboni - Aggiornamento del 16/12/2014
- Cosa devo fare per essere iscritto alle liste di
mobilità?
L’iscrizione alle liste di mobilità è condizione per
poter avere poi diritto a percepire l’indennità di mobilità: senza questo
adempimento non è possibile fare la domanda per ottenere dall’INPS il
pagamento dell’indennità di mobilità. Per iscriversi alle liste di mobilità è
necessario recarsi al Centro per l’Impiego competente in base alla
residenza dell’interessato; i link che seguono aiutano a individuare il Centro
per l’Impiego competente:
E’ necessario presentarsi al Centro per l’Impiego muniti di
documento di identità e codice fiscale e della lettera di licenziamento che
IBM avrà consegnato all’interessato prima della cessazione del rapporto di
lavoro (non consegnare mai l’originale della lettera di licenziamento,
bensì una fotocopia); è opportuno, per scrupolo, portare con sé anche una
copia dell’accordo
sindacale da produrre su richiesta. E fortemente consigliato iscriversi
immediatamente alle liste di mobilità per i motivi spiegati nel paragrafo
riguardante la domanda di mobilità e la decorrenza.
- Cosa devo fare per ottenere l’indennità di mobilità?
Il lavoratore interessato deve presentare all’INPS domanda di mobilità:
- via WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino
tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’INPS;
- attraverso il Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete
fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del
proprio gestore telefonico;
- attraverso i Patronati/Intermediari dell’Istituto e i servizi telematici
offerti dagli stessi.
La domanda va presentata entro 7 giorni
dal licenziamento: in questo modo la prestazione, ovvero l'erogazione
(pagamento)di mobilità da parte dell'INPS, decorre dall'ottavo giorno; se
viene presentata successivamente - e comunque entro il sessantottesimo giorno
dal licenziamento - la prestazione decorre dal quinto giorno successivo alla
presentazione della domanda stessa; oltre i 68 giorni si perde il diritto
alla mobilità.
ATTENZIONE: Quando viene pagata l'indennità
sostitutiva del preavviso, l'erogazione (pagamento) dell'indennità di
mobilità da parte dell'INPS decorre dalla fine del preavviso medesimo, ovvero
dall'ottavo giorno dopo la fine del preavviso,
fermo restando tutto quanto sopra specificato per quanto riguarda la
presentazione entro 7 giorni e il limite invalicabile di 68 giorni dal
licenziamento .
Chi deciderà di avvalersi di un patronato per fare
la domanda di mobilità, dovrà presentarsi munito di 2 fotocopie per ognuno dei
seguenti documenti:
- documento d’identità in corso di validità e codice fiscale
dell’interessato, e, se a carico, anche del coniuge e dei figli;
- certificato di Stato Occupazionale rilasciato dal Centro per l’Impiego;
- ultime 3 buste paga;
- accordo sindacale;
- verbale di conciliazione in sede sindacale se disponibile;
- codice IBAN ed estremi del conto corrente bancario;
- lettera di licenziamento;
- redditi 2013 di tutti i componenti della famiglia nel caso si intenda
chiedere la corresponsione degli assegni famigliari.
- Per non incorrere nelle riduzioni della durta della mobilità previste nel 2015 dalla Legge fornero
si fa riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro o alla fine del preavviso?
Si deve fare riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro e pertanto, se tale data ricade nel 2014,
la riduzione della durata della mobilità prevista dalla legge Fornero non si applica.
- Per quanto tempo avrò diritto a percepire l’indennità di
mobilità?
L’indennità di mobilità decorre dal primo giorno
successivo al termine del periodo di preavviso per un periodo di tempo che
varia come di seguito specificato.
SE LA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E' NEL 2014:
- Centro Nord fino a 39 anni: 12 mesi;
- Centro Nord da 40 a 49 anni: 24 mesi;
- Centro Nord oltre i 49 anni: 36 mesi;
- Sud fino a 39 anni: 24 mesi;
- Sud da 40 a 49 anni: 36 mesi;
- Sud oltre i 49 anni: 48 mesi.
SE LA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E' NEL 2015:
- Centro Nord fino a 39 anni: 12 mesi;
- Centro Nord da 40 a 49 anni: 18 mesi;
- Centro Nord oltre i 49 anni: 24 mesi;
- Sud fino a 39 anni: 12 mesi;
- Sud da 40 a 49 anni: 24 mesi;
- Sud oltre i 49 anni: 36 mesi.
- A quanto ammonta l’indennità di mobilità?
Qui di
seguito sono specificati i limiti di reddito e i massimali previsti per chi
viene licenziato nel 2014 e ha diritto alla mobilità.
Retribuzione
mensile lorda inferiore/uguale a € 2098,04
Viene erogata nella misura
dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle
mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti
massimi:
- indennità mensile lorda per i primi 12 mesi: € 969,77;
- indennità mensile lorda, al netto dei contributi previdenziali (5,84%),
per i primi 12 mesi: € 913,14;
- indennità mensile lorda dal tredicesimo mese: € 775,82.
Retribuzione mensile lorda superiore a € 2098,04
Viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento,
comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e
non oltre i seguenti limiti massimi:
- indennità mensile lorda per i primi 12 mesi: € 1165,58;
- indennità mensile lorda, al netto dei contributi previdenziali (5,84%),
per i primi 12 mesi: € 1097,51;
- indennità mensile lorda dal tredicesimo mese: € 932,46
E'
opportuno precisare che il massimale assunto a riferimento per la
corresponsione dell'indennità di mobilità è sempre corrispondente a quello
previsto nell'anno in cui avviene il licenziamento e non è, perciò, soggetto
alle rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell'indice ISTAT.
- Che anzianità contributiva maturerò durante la
mobilità?
I contributi figurativi utili ai fini della
maturazione del diritto alla pensione sono, durante la mobilità, 52 settimane
contributive annue per tutti i lavoratori (compresi i part-time); ai fini del
calcolo della pensione, durante il periodo di mobilità, si prende a
riferimento l'ultima retribuzione effettivamente percepita.
- Cosa succede se, durante la mobilità, trovo un posto di
lavoro?
Nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato
con superamento del periodo di prova la mobilità s’interrompe e non riprende
più. Se, invece, si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato, la
mobilità viene sospesa (il lavoratore deve dare comunicazione all’INPS di aver
trovato occupazione) e riprende alla scadenza del citato rapporto a tempo
determinato (il lavoratore deve assicurarsi che l’INPS abbia contezza del
termine del contratto). E’ opportuno precisare che:
- nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato e licenziamento in
periodo di prova, per un massimo di 2 volte il lavoratore ha diritto al
mantenimento dell'iscrizione nelle liste di mobilità;
- al lavoratore che accetta un’offerta di assunzione a tempo pieno ed
indeterminato e viene inquadrato in un livello inferiore a quello previsto
dal CCNL di provenienza, viene erogato dall'INPS un assegno integrativo,
pari alla differenza retributiva, per un massimo di 12 mesi.
- Posso svolgere un’attività di lavoro autonoma o comunque diversa
dal rapporto di lavoro dipendente senza perdere la mobilità?
La materia è complessa e, per qualche verso, anche soggetta a diverse
interpretazioni; è perciò opportuno limitarsi alle casistiche più semplici.
Compatibilità con lo svolgimento di lavoro autonomo o collaborazione
coordinata e continuativa: la
legge n. 223/1991 prevede la possibilità per il prestatore di lavoro che
si trovi in mobilità di ottenere, previa richiesta, la corresponsione
anticipata della prestazione al fine di intraprendere un’attività autonoma
oppure associarsi in cooperativa, escludendo solo le mensilità eventualmente
già godute. Secondo quanto chiarito dall’Inps, i casi di compatibilità tra
svolgimento di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa
con la percezione dell’indennità di mobilità sono i seguenti: 1) attività di
lavoro autonomo con reddito non superiore a 4.800 €; 2) collaborazioni
coordinate e continuative con reddito non superiore a 8.000 euro.
Cumulabilità tra indennità di mobilità e remunerazione da lavoro
autonomo o da collaborazione coordinata e continuativa: in tali casi la
remunerazione potrà cumularsi con l’indennità nei limiti previsti
dall’articolo 9 della legge
n. 223/1991, ossia nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione
di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in
mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del
costo della vita calcolato dall’ISTAT. Nell’ipotesi in cui venga superato tale
limite, l’indennità sarà ridotta fino a che la somma dell’indennità con la
remunerazione da lavoro non uguagli la precedente retribuzione rivalutata.
Corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità per associarsi in
cooperativa: il prestatore di lavoro collocato in mobilità che abbia
titolo alla percezione dell’indennità e che voglia occuparsi associandosi in
cooperativa, ha la possibilità di chiedere, ex art. 7, comma 5, della sopra
menzionata legge
n. 223/1991, la corresponsione anticipata della prestazione di mobilità in
un’unica soluzione;
- Quali sono gli eventi che possono provocare la perdita della
mobilità?
Gli eventi che provocano l'uscita dalla lista di
mobilità e la conseguente perdita dell'indennità di mobilità sono i seguenti:
- acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato con superamento del periodo di
prova;
- scadenza del termine di permanenza nelle liste;
- riscossione dell’indennità di mobilità in un’unica soluzione;
- presentazione all'INPS della domanda per la pensione anticipata e buon
fine della domanda stessa;
- rifiuto di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità
cui ha diritto; la sede può essere fino a 50 Km dalla residenza del
lavoratore o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici (vedi Art. 4
Legge 92/2012 commi 41 e 42);
- mancata comunicazione all'INPS di aver svolto lavoro dipendente a tempo
parziale o a tempo pieno e determinato;
- rifiuto di essere avviato ad un corso di formazione o di
riqualificazione o frequenza non regolare senza un giustificato motivo (vedi
Art. 4 Legge 92/2012 comma 40);
- rifiuto di essere impiegato in lavori socialmente utili.
- Dove reperisco eventuali altre informazioni utili su mobilità e
previdenza in generale?
E’ consigliata la lettura del
contenuto delle seguenti pagine web:
Naturalmente è consigliabile
anche un’attenta esplorazione del portale
INPS.
- Che regime fiscale si applica all’indennità sostitutiva del
preavviso?
L'indennità sostituiva del preavviso deve essere
assoggettata all'ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale (art.
12 L. 153/1969 e successive modificazioni; INPS, circ.
263/1997), mentre deve essere interessata da ritenute fiscali (compito del
sostituto d'imposta) con il criterio della tassazione separata applicando
l'aliquota prevista per la tassazione del TFR.
- Che regime fiscale si applica all’incentivo?
L’incentivo costituisce un reddito soggetto a tassazione separata,
esattamente come il Trattamento di fine Rapporto e sarà pertanto applicata
l’aliquota media per determinare l’ammontare delle tasse.
- Che regime fiscale si applica alla somma liquidata a titolo
transattivo che compare sul verbale di conciliazione?
La somma
a titolo transattivo costituisce, appunto, il corrispettivo che IBM liquida a
fronte delle rinunce sottoscritte dal lavoratore interessato; a titolo
esemplificativo, dette rinunce riguardano la non impugnazione del
licenziamento, la rinuncia ad ogni ipotetico eventuale contenzioso in essere
alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ecc... .
Il valore
estremamente modesto di questa somma, pur applicandosi l'imposizione contributiva e la tassazione
ordinaria, comporta un risultato netto normalmente molto simile a quello
che si otterrebbe applicando l'aliquota media.
- Quali sono gli adempimenti di IBM prima della cessazione del
rapporto di lavoro?
A questa domanda si può rispondere
presuntivamente sulla base dell'esperienza vissuta.
Prima
della cessazione del rapporto di lavoro, il superiore diretto dell'interessato
dovrà consegnargli un Separation Package contenente:
- Riferimenti personali e dati bancari (necessari per le comunicazioni
aziendali necessarie dopo la cessazione del rapporto di lavoro e per
l'accredito delle competenze di chiusura e dell'incentivo);
- Situazione sospesi e materiale di appartenenza IBM;
- Accordo relativo alle informazione riservate ed alla proprietà
industriale ed intellettuale;
- Istruzioni per assegnatari auto in leasing;
- Telefono cellulare, workstation e asset IBM;
- Informazioni Utili.
Inoltre IBM consegnerà la lettera di
risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento) che dovrà essere
firmata per ricevuta dal lavoratore interessato; questa lettera
conterrà l'indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro
(ultimo giorno di lavoro), il numero di mensilità corrispondenti all'indennità
di mancato preavviso, l'ammontare dell'incentivo all'esodo e la somma
corrisposta a titolo transattivo.
Infine, dovrà essere consegnata la
modulistica necessaria per gli adempimenti riguardanti la C.A.D.G.I..
- Ci sono altri adempimenti che mi riguardano?
Prima della cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere sottoscritto,
tra IBM e il lavoratore interessato, un verbale di conciliazione
che rappresenta, ad avviso di chi scrive, una tutela soprattutto per il
lavoratore. Si tratta di un'atto sottoscritto in sede protetta, ovvero
davanti a una Commissione di Conciliazione - costituita a norma del
Codice Civile e di un accordo interconfederale (CGIL-CISL-UIL) - composta da
un rappresentante di Assolombarda (che assiste IBM) e da un rappresentante
della FIOM-CGIL di Milano (che assiste il lavoratore). Il verbale è composta
da 6 originali che dovranno tutti essere firmati in originale dalle parti (IBM
e lavoratore) e dai conciliatori come sopra specificati; dei 6 originali:
- 1 dovrà essere consegnato al lavoratore interessato;
- 1 dovrà essere consegnato a IBM;
- 1 dovrà essere consegnato al conciliatore di AssoLombarda;
- 1 dovrà essere consegnato al conciliatore della FIOM-CGIL di Milano;
- 2 saranno consegnati, a cura di AssoLombarda, alla Direzione
Territoriale del Lavoro che, a sua volta, provvederà a depositarne 1 dei 2
presso la Cancelleria del Tribunale di Milano.
Conseguentemente a
tutto quanto sopra specificato il verbale è un atto con valore legale,
definitivo ed efficace per quanto riguarda i titoli in esso contenuti e
immediatamente esecutivo nell'ipotesi di inadempienza di una delle 2 parti
firmatarie (se, ad esempio, IBM non dovesse ottemperare ai pagamenti
prescritti, il lavoratore ha in mano un atto esecutivo che da diritto
all'ingiunzione di pagamento nei confronti di IBM senza bisogno di uteriori
azioni legali).
E' opportuno infine precisare che la sottoscrizione del
verbale di conciliazione è condizione esclusiva perché IBM ottemperi a tutte
le condizioni normative e retributive previste dall'accordo sindacale.
- Per quanto riguarda CADGI e Fondo Pensione?
Fare
riferimento ai siti web CADGI e Fondo
Pensione Dipendenti IBM.