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Da: Diritti sindacali e dei lavoratori; Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti

MOBILITA' 2014 (bis): domande e risposte

A cura di Alfio Riboni - Aggiornamento del 16/12/2014



  1. Cosa devo fare per essere iscritto alle liste di mobilità?
    L’iscrizione alle liste di mobilità è condizione per poter avere poi diritto a percepire l’indennità di mobilità: senza questo adempimento non è possibile fare la domanda per ottenere dall’INPS il pagamento dell’indennità di mobilità. Per iscriversi alle liste di mobilità è necessario recarsi al Centro per l’Impiego competente in base alla residenza dell’interessato; i link che seguono aiutano a individuare il Centro per l’Impiego competente: E’ necessario presentarsi al Centro per l’Impiego muniti di documento di identità e codice fiscale e della lettera di licenziamento che IBM avrà consegnato all’interessato prima della cessazione del rapporto di lavoro (non consegnare mai l’originale della lettera di licenziamento, bensì una fotocopia); è opportuno, per scrupolo, portare con sé anche una copia dell’accordo sindacale da produrre su richiesta. E fortemente consigliato iscriversi immediatamente alle liste di mobilità per i motivi spiegati nel paragrafo riguardante la domanda di mobilità e la decorrenza.

  2. Cosa devo fare per ottenere l’indennità di mobilità?
    Il lavoratore interessato deve presentare all’INPS domanda di mobilità:
    La domanda va presentata entro 7 giorni dal licenziamento: in questo modo la prestazione, ovvero l'erogazione (pagamento)di mobilità da parte dell'INPS, decorre dall'ottavo giorno; se viene presentata successivamente - e comunque entro il sessantottesimo giorno dal licenziamento - la prestazione decorre dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda stessa; oltre i 68 giorni si perde il diritto alla mobilità.
    ATTENZIONE: Quando viene pagata l'indennità sostitutiva del preavviso, l'erogazione (pagamento) dell'indennità di mobilità da parte dell'INPS decorre dalla fine del preavviso medesimo, ovvero dall'ottavo giorno dopo la fine del preavviso, fermo restando tutto quanto sopra specificato per quanto riguarda la presentazione entro 7 giorni e il limite invalicabile di 68 giorni dal licenziamento .
    Chi deciderà di avvalersi di un patronato per fare la domanda di mobilità, dovrà presentarsi munito di 2 fotocopie per ognuno dei seguenti documenti:

  3. Per non incorrere nelle riduzioni della durta della mobilità previste nel 2015 dalla Legge fornero si fa riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro o alla fine del preavviso?
    Si deve fare riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro e pertanto, se tale data ricade nel 2014, la riduzione della durata della mobilità prevista dalla legge Fornero non si applica.

  4. Per quanto tempo avrò diritto a percepire l’indennità di mobilità?
    L’indennità di mobilità decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di preavviso per un periodo di tempo che varia come di seguito specificato.
    SE LA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E' NEL 2014: SE LA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E' NEL 2015:
  5. A quanto ammonta l’indennità di mobilità?
    Qui di seguito sono specificati i limiti di reddito e i massimali previsti per chi viene licenziato nel 2014 e ha diritto alla mobilità.
    Retribuzione mensile lorda inferiore/uguale a € 2098,04
    Viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
    Retribuzione mensile lorda superiore a € 2098,04
    Viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
    E' opportuno precisare che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di mobilità è sempre corrispondente a quello previsto nell'anno in cui avviene il licenziamento e non è, perciò, soggetto alle rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell'indice ISTAT.

  6. Che anzianità contributiva maturerò durante la mobilità?
    I contributi figurativi utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione sono, durante la mobilità, 52 settimane contributive annue per tutti i lavoratori (compresi i part-time); ai fini del calcolo della pensione, durante il periodo di mobilità, si prende a riferimento l'ultima retribuzione effettivamente percepita.

  7. Cosa succede se, durante la mobilità, trovo un posto di lavoro?
    Nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato con superamento del periodo di prova la mobilità s’interrompe e non riprende più. Se, invece, si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato, la mobilità viene sospesa (il lavoratore deve dare comunicazione all’INPS di aver trovato occupazione) e riprende alla scadenza del citato rapporto a tempo determinato (il lavoratore deve assicurarsi che l’INPS abbia contezza del termine del contratto). E’ opportuno precisare che:

  8. Posso svolgere un’attività di lavoro autonoma o comunque diversa dal rapporto di lavoro dipendente senza perdere la mobilità?
    La materia è complessa e, per qualche verso, anche soggetta a diverse interpretazioni; è perciò opportuno limitarsi alle casistiche più semplici.
    Compatibilità con lo svolgimento di lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa: la legge n. 223/1991 prevede la possibilità per il prestatore di lavoro che si trovi in mobilità di ottenere, previa richiesta, la corresponsione anticipata della prestazione al fine di intraprendere un’attività autonoma oppure associarsi in cooperativa, escludendo solo le mensilità eventualmente già godute. Secondo quanto chiarito dall’Inps, i casi di compatibilità tra svolgimento di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa con la percezione dell’indennità di mobilità sono i seguenti: 1) attività di lavoro autonomo con reddito non superiore a 4.800 €; 2) collaborazioni coordinate e continuative con reddito non superiore a 8.000 euro.
    Cumulabilità tra indennità di mobilità e remunerazione da lavoro autonomo o da collaborazione coordinata e continuativa: in tali casi la remunerazione potrà cumularsi con l’indennità nei limiti previsti dall’articolo 9 della legge n. 223/1991, ossia nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT. Nell’ipotesi in cui venga superato tale limite, l’indennità sarà ridotta fino a che la somma dell’indennità con la remunerazione da lavoro non uguagli la precedente retribuzione rivalutata.
    Corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità per associarsi in cooperativa: il prestatore di lavoro collocato in mobilità che abbia titolo alla percezione dell’indennità e che voglia occuparsi associandosi in cooperativa, ha la possibilità di chiedere, ex art. 7, comma 5, della sopra menzionata legge n. 223/1991, la corresponsione anticipata della prestazione di mobilità in un’unica soluzione;

  9. Quali sono gli eventi che possono provocare la perdita della mobilità?
    Gli eventi che provocano l'uscita dalla lista di mobilità e la conseguente perdita dell'indennità di mobilità sono i seguenti:
    1. acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia;
    2. assunzione a tempo pieno e indeterminato con superamento del periodo di prova;
    3. scadenza del termine di permanenza nelle liste;
    4. riscossione dell’indennità di mobilità in un’unica soluzione;
    5. presentazione all'INPS della domanda per la pensione anticipata e buon fine della domanda stessa;
    6. rifiuto di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto; la sede può essere fino a 50 Km dalla residenza del lavoratore o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici (vedi Art. 4 Legge 92/2012 commi 41 e 42);
    7. mancata comunicazione all'INPS di aver svolto lavoro dipendente a tempo parziale o a tempo pieno e determinato;
    8. rifiuto di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o frequenza non regolare senza un giustificato motivo (vedi Art. 4 Legge 92/2012 comma 40);
    9. rifiuto di essere impiegato in lavori socialmente utili.


  10. Dove reperisco eventuali altre informazioni utili su mobilità e previdenza in generale?
    E’ consigliata la lettura del contenuto delle seguenti pagine web:
    Naturalmente è consigliabile anche un’attenta esplorazione del portale INPS.

  11. Che regime fiscale si applica all’indennità sostitutiva del preavviso?
    L'indennità sostituiva del preavviso deve essere assoggettata all'ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale (art. 12 L. 153/1969 e successive modificazioni; INPS, circ. 263/1997), mentre deve essere interessata da ritenute fiscali (compito del sostituto d'imposta) con il criterio della tassazione separata applicando l'aliquota prevista per la tassazione del TFR.

  12. Che regime fiscale si applica all’incentivo?
    L’incentivo costituisce un reddito soggetto a tassazione separata, esattamente come il Trattamento di fine Rapporto e sarà pertanto applicata l’aliquota media per determinare l’ammontare delle tasse.

  13. Che regime fiscale si applica alla somma liquidata a titolo transattivo che compare sul verbale di conciliazione?
    La somma a titolo transattivo costituisce, appunto, il corrispettivo che IBM liquida a fronte delle rinunce sottoscritte dal lavoratore interessato; a titolo esemplificativo, dette rinunce riguardano la non impugnazione del licenziamento, la rinuncia ad ogni ipotetico eventuale contenzioso in essere alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ecc... .
    Il valore estremamente modesto di questa somma, pur applicandosi l'imposizione contributiva e la tassazione ordinaria, comporta un risultato netto normalmente molto simile a quello che si otterrebbe applicando l'aliquota media.

  14. Quali sono gli adempimenti di IBM prima della cessazione del rapporto di lavoro?
    A questa domanda si può rispondere presuntivamente sulla base dell'esperienza vissuta.
    Prima della cessazione del rapporto di lavoro, il superiore diretto dell'interessato dovrà consegnargli un Separation Package contenente: Inoltre IBM consegnerà la lettera di risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento) che dovrà essere firmata per ricevuta dal lavoratore interessato; questa lettera conterrà l'indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro (ultimo giorno di lavoro), il numero di mensilità corrispondenti all'indennità di mancato preavviso, l'ammontare dell'incentivo all'esodo e la somma corrisposta a titolo transattivo.
    Infine, dovrà essere consegnata la modulistica necessaria per gli adempimenti riguardanti la C.A.D.G.I..

  15. Ci sono altri adempimenti che mi riguardano?
    Prima della cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere sottoscritto, tra IBM e il lavoratore interessato, un verbale di conciliazione che rappresenta, ad avviso di chi scrive, una tutela soprattutto per il lavoratore. Si tratta di un'atto sottoscritto in sede protetta, ovvero davanti a una Commissione di Conciliazione - costituita a norma del Codice Civile e di un accordo interconfederale (CGIL-CISL-UIL) - composta da un rappresentante di Assolombarda (che assiste IBM) e da un rappresentante della FIOM-CGIL di Milano (che assiste il lavoratore). Il verbale è composta da 6 originali che dovranno tutti essere firmati in originale dalle parti (IBM e lavoratore) e dai conciliatori come sopra specificati; dei 6 originali: Conseguentemente a tutto quanto sopra specificato il verbale è un atto con valore legale, definitivo ed efficace per quanto riguarda i titoli in esso contenuti e immediatamente esecutivo nell'ipotesi di inadempienza di una delle 2 parti firmatarie (se, ad esempio, IBM non dovesse ottemperare ai pagamenti prescritti, il lavoratore ha in mano un atto esecutivo che da diritto all'ingiunzione di pagamento nei confronti di IBM senza bisogno di uteriori azioni legali).
    E' opportuno infine precisare che la sottoscrizione del verbale di conciliazione è condizione esclusiva perché IBM ottemperi a tutte le condizioni normative e retributive previste dall'accordo sindacale.

  16. Per quanto riguarda CADGI e Fondo Pensione?
    Fare riferimento ai siti web CADGI e Fondo Pensione Dipendenti IBM.