Da: Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti; Formazione, Commissione Aziendale Paritetica per la Formazione Professionale;
Vedi anche:
Accordo 27 maggio 2016 in sede ministeriale tra Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, Regione Lombardia, IBM Italia SpA, Assolombarda, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, USB Lavoro Privato nazionali, RSU IBM
Addendum all'accordo 27 maggio 2016 tra IBM Italia SpA, Assolombarda, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, USB Lavoro Privato nazionali, Coordinamento Nazionale delle RSU IBM Italia

[Accordo 19 maggio 2016 sulla procedura di mobilità dell'11 marzo 2016]
  • Esito del Referendum su Ipotesi di Accordo del 19 maggio 2016 sulla procedura di mobilità dell'11 marzo 2016
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    Addì 19 maggio 2016 in Milano, presso la sede di Assolombarda

    IBM ITALIA SpA (di seguito anche "l'Azienda") rappresentata dai Signori: Fabio Mariano, Massimiliano Duilio, Roberto Zilli e Alessio Belloni e Micaela Boldrin, assistita da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza (di seguito anche "Assolombarda") nella persona di Renata Castiglioni,

    e

    il Coordinamento delle RSU IBM Italia SpA, nelle persone che sottoscrivono, assistito dalle Organizzazioni Sindacali di:
    FIM-CISL NAZIONALE, nella persona di Giuseppe Mansolillo,
    FIOM-CGIL NAZIONALE, nella persona di Roberta Turi,
    UILM-UIL NAZIONALE, nella persona di Luca Colonna
    e USB Lavoro Privato, nella persona di Marco Benevento e Vito Cafaro
    (d'ora in poi le "Organizzazioni Sindacali" oppure le "OO.SS." e, congiuntamente all'Azienda, "le Parti") si sono incontrate per proseguire nell'iter relativo alla procedura di riduzione del personale attivata in data 11 Marzo u.s. e riguardante la risoluzione dei rapporti di lavoro di n. 100 Impiegati/Quadri

    Premesso che

    l'Azienda è una Società del Gruppo internazionale IBM che opera nel mercato informatico italiano, offrendo servizi e prodotti informatici su tutto il territorio nazionale; in data 11 Marzo 2016, per il tramite di Assolombarda, l'Azienda ha attivato la procedura di cui alla L. 223/1991 e s.m.i., finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di n. 100 Impiegati/Quadri e di n. 190 Dirigenti, per un totale di n. 290 dipendenti strutturalmente in esubero, i primi a causa della necessità di riallineare gli organici al nuovo modello di business dell'azienda atta a garantire la sua sostenibiità – presente e futura – sul mercato ed i secondi per rendere la struttura direttiva più allineata al contesto commerciale di riferimento;
    gli esuberi riguardano le categorie e le funzioni specificate nella lettera di apertura della procedura di mobilità, sopra menzionata; i motivi e le ragioni che hanno determinato la situazione di eccedenza, nonché i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non hanno consentito misure alternative agli esuberi denunciati sono stati specificamente illustrati sia nella comunicazione di avvio della procedura dell'11.3.2016, che si intende espressamente e integralmente qui richiamata, che nell'ambito degli incontri sindacali;
    le Parti si sono incontrate, da utimo in data 22 aprile u.s., per esaminare la situazione ed individuare una soluzione negoziale per gestire il processo di ridimensionamento degli organici attraverso modalità condivise e socialmente compatibili. In tale data, le Parti hanno sottoscritto un verbale relativo al personale con qualifica di Impiegato/Quadro nel quale le Parti stesse si davano atto di voler gestire gli esuberi in modo non traumatico, in particolare attraverso la non opposizione dei lavoratori al licenziamento, a fronte della corresponsione di un determnato incentivo, nonché del raggiungimento di un numero minimo di adesioni da parte dell'Azeienda; alla data odierna il numero di adesioni irrevocabii risulta essere pari a 100 e, pertanto, la condizione risolutiva minima prevista nel Verbale sopra richiamato, risulta essere sodisfatta.

    Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

    1. Le Parti, quale strumento idoneo per intervenire nel modo meno traumatico possibile sul personale dichiarato in esubero, hanno convenuto che i dipendenti da sottoporre alla procedura in oggetto sono stati identificati sulla base dei criteri di cui al presente punto nello stretto ordine di priorità in cui vengono qui di seguito illustrati:
      1. Personale che maturi i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata o di vecchiaia entro il termine del periodo di mobilità (cd "Pensionabili"). A tali dipendenti sarà corrisposto l'incentivo di cui alla Tabella A (v. Allegato). Sulla base delle risultanze degli ECOCERT ed estratti conto INPS in possesso dell'Azienda, non emerge personale eleggibile a tale tabella.
      2. Personale che maturi i requisiti di accesso alla pensione nel periodo di mobilità tramite la c.d. "Opzione Donna" e che abbia manifestato la propria adesione irrevocabile alla stessa entro il 18 Maggio 2016, ossia di non opporsi al licenziamento . A tali dipendenti sarà corrisposto l'incentivo di cui alla Tabella B (v Allegato);
      3. Personale che maturi i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata o di vecchiaia entro il termine massimo di 14 mesi successivi alla scadenza del periodo di mobilità e che abbia manifestato la propria adesione irrevocabile alla stessa entro il 18 maggio 2016, ossia di non opposizione al licenziamnto. A tali dipendenti sarà corrisposto l'incentivo di cui alla Tabella C (v Allegato);
      4. Personale non in possesso dei requisiti per il pensionamento, cosi come previsto alle lettere a), b) e c), e che abbia manifestato la propria adesione irrevocabile alla mobilità entro il 18 Maggio 2016, ossia di non opposizione al licenziamento. A tali dipendenti sarà corrisposto l'incentivo di cui alla Tabella D (v Allegato).
      L'Azienda si riserverà, comunque, di valutare le candidature per la collocazione in mobilità dei dipendenti di cui alla Tabella nel rispetto delle proprie esigenze tecnico-­produttive ed organizzative.
      I dipendenti di cui alla Tabella A, nonché quelli di cui alla Tabella C (solo entro i 12 mesi successivi alla scadenza della NASPI), saranno identificati in via non opzionale tra il personale con cui risolvere necessariamente il rapporto di lavoro.
    2. Ai dipendenti di cui al punto 1, lettera d), sempreché abbiano fatto esplicita richiesta al momento della loro adesione volontaria, sarà messo a disposizione il servizio di outplacement.
    3. Le Parti si danno reciprocamente atto che:
      1. la sequenza dei criteri di cui al punto 1. opera secondo la priorità ivi definita, fino a capienza del numero massimo degli esuberi (100) dichiarati nella lettera di apertura;
      2. resta inteso che nel caso di contestuale inclusione di una dipendente sia in Tabella B che C, questa rientrerà nella tabella C, al fine di assicurare alla dipendente condizioni di miglior favore;
      3. i criteri di scelta come sopra definiti e relativi all'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, devono considerarsi a tutti gli effetti sostitutivi di quelli previsti dall'alt 5 L. 223/1991 e valgono su base nazionale, con riferimento alla complessiva organizzazione su tutte le sedi dell'Azienda.
    4. Nel caso in cui eventuali modifiche legislative in materia pensionistica intervengano durante il percorso di accompagnamento alla pensione per il personale interessato, le Parti si incontreranno per verificare congiuntamente le possibili soluzioni alla problematica.
    5. Limitatamente al personale posto in mobilità che, attraverso la stessa, raggiunga i requisiti per il pensionamento ovvero li raggiunga nei 14 mesi successivi alla scadenza della stessa, le Parti raccomandano al Consiglio di Amministrazione della CADGI di equiparare tale personale ai soci onorari, ove ricorrano i requisiti previsti dallo Statuto CADGI.
    6. Ai lavoratori impattati dalla presente procedura di mobilità, l'Azienda corrisponderà una erogazione economica lorda, a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale, nelle misure indicate nelle Tabelle in allegato, che sono parte integrante del presente Accordo. Detta erogazione economica lorda sarà corrisposta solo a seguito di sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale - anche in presenza di un delegato RSU su richiesta del lavoratore - in cui i dipendenti interessati dichiareranno di rinunciare all'impugnazione del licenziamento e ad ogni altra pretesa nei confronti dell'Azienda inerenti il rapporto di lavoro intercorso e la cessazione dello stesso. L'erogazione dell'incentivo, come previsto dalle Tabelle A, B e C, avverrà in considerazione della prima data utile al raggiungimento del requisito pensionistico
    7. La risoluzione del rapporto di lavoro del personale da collocare in mobilità avverrà, con riferimento alle Tabelle A e B, in considerazione della prima data utile al pensionamento e comunque non oltre il 30 Giugno 2016, così come per tutto il personale interessato. Entro la medesima data, l'Azienda darà formale comunicazione ai dipendenti della loro inclusione nella stessa.
    8. In considerazione del parziale ribilanciamento delle risorse improntato alla massima efficienza conseguente alla presente procedura, l'Azienda, sulla base delle proprie esigenze tecnico-­organizzative, attuerà, con il coinvolgimento della Commissione Formazione, piani di riqualificazione professionale attraverso lo strumento della formazione finanziata.
    9. Le parti si incontreranno nel coso del mese di uglio 2016 al fine di condividere le informazioni di dettaglio relative alla procedura in essere. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti prendono e danno atto di aver pienamente e correttamente esperito, con esito positivoad ogni effetto e in ogni sua parte, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991 e s.m.i., ch si conclude con il presente accordo sindacale producendo, tra gli altri, anche gli effetti previsti dal IV comma dell'art. 5 della già citata Legge 223/1991.

    Il presente Accordo costituisce corpo unico ed inscindibile.

    Letto, confermato e sottoscritto.

    p. IBM Italia S.p.A
    p. Assolombarda

    p. FIM-CISL Nazionale
    p. FIOM-CGIL Nazionale
    p. UILM-UIL Nazionale
    p. USB Lavoro Privato
    il Coordinamento delle R.S.U.

    Tabella A

    Integrazione ai pensionandi entro il periodo di durata della mobilità
    Calcolo Integrazione Aziendale Modalità di erogazione dell'incentivo
    Integrazione aziendale lorda, calcolata per ogni mese* di permanenza in mobilità sino alla prima data utile al raggiungimento del requisito pensionistico che, sommata all'indennità di mobilità lorda INPS, risulti pari alla retribuzione contrattuale ed aziendale lorda.
    Le voci retributive considerate a tali fini sono:
    • minimo contrattuale,
    • scatti anzianità,
    • complemento scatti,
    • III, IV, V elemento,
    • rateo 13° mensilità.
    *Per i periodi di permanenza in mobilità verrà considerata solo la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni
    L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 c.p.c.
    Per il personale con contratto a tempo parziale i suddetti importi sono riproporzionati all'effettivo orario lavorato. Gli importi lordi della presente tabella sono aggiuntivi all'indennità sostitutiva del preavviso.

    Tabella B

    Integrazione "Opzione Donna"
    Calcolo Integrazione Aziendale Modalità di erogazione dell'incentivo
    Integrazione composta congiuntamente da:
    • Integrazione come da tabella A
    • Erogazione una tantum di € 90000 (novantamila) lordi
    L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 c.p.c..
    Per il personale con contratto a tempo parziale i suddetti importi sono proporzionati all'effettivo orario lavorato. Gli importi lordi della presente tabella sono aggiuntivi all'indennità sostitutiva del preavviso.

    Tabella C

    Integrazione ai pensionandi che raggiungono il requisito pensionistico (pensione vecchiaia/anticipata) entro i 14 mesi successivi al periodo di NASPI
    Calcolo Integrazione Aziendale Modalità di erogazione dell'incentivo
    Integrazione composta congiuntamente da:
    • integrazione come da tabella A, per tutto il periodo dì permanenza in NASPI
    • erogazione forfetaria pari a € 2.000 (duemila)* lordi mensili, per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla mobilità
    • erogazione di un importo lordo pari al valore utile al pagamento dei contributi volontari per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla NASPI
    Tali importi saranno dovuti nel limite dei mesi necessari ai raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione

    *Per i periodi di permanenza successivi alla mobilità, verrà considerato sola la frazione di mese >=15 giorni.
    L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt 410 e 411 c.p.c.
    Per il personale con contratto a tempo parziale i suddetti importi sono riproporzionati all'effettivo orario lavorato. Gli importi lordi della presente tabella sono aggiuntivi all'indennità sostitutiva del preavviso.

    Tabella D

    Personale che manifesti l'adesione volontaria alla procedura di mobilità
    L'ammontare dell'incentivo sarà commisurato ai requisiti anagrafici di cui sotto.
    Requisiti anagrafici Ammontare erogazione dell'incentivo*
    < 41 anni20 mesi
    >= 41 anni23 mesi
    >= 46 anni25 mesi
    >= 51 anni27 mesi
    >= 56 anni30 mesi
    *una mensilità corrisponde all'ultimo salario mensile lordo precedente la risoluzione del rapporto, composto esclusivamente dalle seguenti voci retributive:
    • minimo di categoria
    • scatti di anzianità,
    • complemento scatti,
    • III. IV e V elemento,
    • superminimo individuale

    NOTA

    • Gli importi lordi della presente tabella sono omnicomprensivi dell'indennità sostitutiva del preavviso, della somma a titolo di transazione generale e del valore di incentivazione all'esodo.
    • Per il personale con contratto a tempo parziale i suddetti importi sono riproporzionati all'effettivo orario lavorato.
    • L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 c.p.c.


    ***

    Milano 19 maggio 2016.

    Le Parti subordinano l'efficacia del presente Accordo all'approvazione da parte dei lavoratori a seguito della consultazione referendaria con l'impegno da parte delle OO.SS. a sciogliere la riserva entro e non oltre il 31 maggio 2016.


    ***



    Milano, 19 maggio 2016.

    Le parti convengono di reincontrarsi entro al metà del mese di luglio p.v. alla presenza di vertici aziendali, oltre alla Direzione Labor Relations, per approfondire la tematica relativa all'informativa annuale.

    Le Parti