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Milano, addi' 26 giugno 1974 Tra l'Associazione Industriale Lombarda nella persona dell'Avv. Salvatore ARENGI che rappresenta ed assiste la ditta I.B.M. pre- sente nelle persone dei Sigg.: Rag. Remo TRIPICIANO, Dr. Rosario APICELLA, Ing. Ernesto LONGO, Sig. Ferdinando TENUCCI e Ing. Lu- ciano CRESCI e i Sindacati Provinciali dei Lvoratori FIM-FIOM-UILM presenti nelle persone dei Sigg.: Bruno MARABESE, Amedeo FIORENTINO, Roberto MAIOCCHI, CARMELO CARAVELLA, Roberto Arcari e Francesco MERLI presente la Rappresentanza Sindacale Aziendale e' stato convenuto quanto segue. 1.a) La Societa' si impegna a trasferire, nel corso del prossimo trien- nio, allo stabilimento di Pomezia lavori complementari allo stabi- limento di Vimercate. Al completamento di tale programma gli organici di Pomezia, compre- so l'attuale tipo di attivita', risulteranno non inferiori a 200 unita'. b) La Societa' conferma il proprio impegno relativo ai livelli occu- pazionali complessivi di Vimercate, con particolare riferimento all'occupazione e alla qualificazione del personale addetto alla officina. c) Fermo restando l'impegno di perseguire criteri di assunzione che permettano la piu' ampia crescita professionale nel settore "assi- stenza tecnica di zona", i relativi organici nel 1974 saranno aumentati di circa 265 persone. d) A definizione della materia riguardante gli appalti, entro il 31.12.1974 la Societa' completera' le assunzioni in materia di ma- nutenzione ordinaria continuativa per le proprie sedi operative. Entro la stessa data tutti i lavori di perforazione connessi con le esigenze amministrative di carattere continuativo che hanno ori gine in azienda, saranno coperti mediante assunzione di personale. Per quanto concerne infine il personale delle ditte che effettuano il servizio trasporto di posta in Milano e a Roma, l'Azienda di- chiara la propria disponibilita' ad esaminare, all'atto di trasfe- rimenti delle sedi in funzione delle nuove esigenze organizzative, il servizio posta, ferma restando la garanzia di assunzione diret- ta delle persone attualmente addette al servizio in mansioni ana- loghe o equivalenti. I nota al punto l/d: La Direzione si impegna ad intervenire presso le direzioni delle aziende appaltatrici di servizio, acciocche' le stesse mettano in grado il personale dalle medesime dipendente di accedere al- la mensa IBM al prezzo convenzionale fissato per i dipendenti della so- cieta' in L. 100. II nota al punto l/d: L'Azienda dichiara che l'attivita' di fatturazio- ne viene svolta interamente all'interno dell'azienda). 2) Il premio di produzione di cui all'art. 9 della Disciplina Generale, Sezione 2 del CCNL 19.4.1973, viene elevato per l'anno 1974, dalle attuali L. 240.000 a L.325.000 pro-capite comprensivo di tutti gli istituti contrattuali. L'erogazione del premio di produzione avver- ra' secondo le consuetudini aziendali. 3) A tutti i dipendenti verra' riconosciuto, con decorrenza 1.4.1974, un miglioramento economico di L. 18.000 mensili che confluira' nel terzo elemento di cui al punto seguente. 4) Viene istituito un terzo elemento per la costituzione del quale ver- ranno utilizzati, oltre all'importo di L. 18.000 di cui al punto pre cedente, gli importi degli eventuali superminimi individuali residua- ti dopo l'applicazione dell'inquadramento unico. Detto terzo elemento viene fissato nelle misure e alle decorrenze sotto indicate: 1 giugno 1974 1 giugno 1975 1 categoria 25.000 35.000 2 categoria 29.000 41.000 3 categoria 33.000 47.000 4 categoria 37.000 53.000 5 categoria 41.000 59.000 5 categoria livello superiore 43.000 61.000 6 categoria 46.000 65.000 7 categoria 50.000 70.000 5) A decorrere dall'1.7.1974 l'Azienda eroghera' anche ai lavoratori di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima e Parte Seconda del vigen- te CCNL, gli importi dell'indennita' di contingenza spettanti nello ambito di ciascun livello retributivo ai lavoratori di cui alla Di- sciplina Speciale Parte Terza. 6) L'Azienda si impegna a unificare, con decorrenza 1.7.1974, il mi- glior trattamento aziendale in atto in materia di festivita'. 7) L'Azienda anticipera', all' 1.1.1974, il trattamento di cui agli artt. 14 Disciplina Speciale, Parte Prima e 12 Disciplina Speciale Parte Terza. 8) Per il personale che frequenta corsi di istruzione, la Societa' as- sicura la facolta' di rientrare in famiglia ogni settimana. Si con- ferma un programma di fasatura di inizio e fine dei corsi in modo da rendere minimo il disagio degli spostamenti. 9) In linea con la prassi aziendale, i trasferimenti individuali del personale da una localita' all'altra avvengono su basi consensuali, salvo esame tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Aziendale o, eventualmente, in casi eccezionali, tra le rispettive Organizzazioni Sindacali. 10) La Societa' limitera' il turno notturno alle reali, obiettive e con trollabili situazioni di necessita' operative. 11) La Societa' fornira' alla Rappresentanza Sindacale Aziendale dati trimestrali per settore e per servizio, sugli straordinari. 12) La Societa' riconferma l'impegno di promuovere al massimo la valo- rizzazione dei propri dipendenti per consentirne un continuo miglio ramento professionale mediante la partecipazione a corsi - interni ed esterni - ed agevolando le esperienze diversificate anche a pari ta' di livello, in modo da consentire attraverso la rotazione e la ricomposizione delle mansioni, l'accesso alla categoria superiore. In particolare per il personale addetto ai centralini e alla perfo- razione organizzera' corsi ed effettuera' rotazioni anche tempora- nee, onde permettere allo stesso una diversa qualificazione e adi- birlo ad altre mansioni. Per gli addetti nei centri meccanografici (operatori) nel rispetto del CCNL, verra' mantenuta la prassi azien dale, sia per il contenuto professionale che per altre consuetudi- ni. In applicazione delle norme contrattuali - e ferme restando le stesse - in relazione alle capacita' tecnico professionali acquisi- te, i seguenti gruppi di lavoratori saranno inseriti nelle sotto indicate categorie, alle date a fianco indicate: a) Lavoratori di cui alla Disciplina Speciale - Parte Prima: n. 89 dalla 2 alla 3 categoria dal 1.6.1974 n. 34 dalla 2 alla 3 categoria dal 1.1.1975 n. 43 dalla 3 alla 4 categoria dal 1.6.1974 n. 28 dalla 3 alla 4 categoria dal 1.1.1975 n. 40 dalla 4 alla 5 categoria dal 1.6.1974 n. 40 dalla 4 alla 5 categoria dal 1.1.1975 b) Lavoratori di cui alla Disciplina Speciale - Parte prima: n. 12 dalla 2 alla 3 categoria dal 1.6.1974 n. 14 dalla 2 alla 3 categoria dal 1.1.1975 n. 79 dalla 3 alba 4 categoria dal 1.6.1974 n. 25 dalla 3 alla 4 categoria dal 1.1.1975 N.B.: per i lavoratori di cui alla lettera a) e b) del presente punto, resta inteso che verra' estesa la prassi aziendale relativa ai passaggi 13) L'Azienda si impegna ad aderire con un finanziamento a eventuali iniziative sociali in materia di: 1) Asili nido; 2) Scuole materne; 3) Trasporti; 4) Viabilita' ed ecologia assunte da Organi o enti Pubblici istituzionalmente competenti, particolarmente nelle loca- lita' di Milano S. Felice, Vimercate e Roma-Pomezia, non appena ta- li iniziative avranno assunto reale consistenza e concreta operati- ta' in armonia e in accordo con le leggi vigenti in materia. In ta- le attesa l'Azienda procedera' ad accantonare dal 1975, lire 100.000.000 annui, salvo revisioni qualora gli Organi competenti assolvessero completamente tali impegni. Resta inteso e chiarito che, alla voce 4) di cui al presente punto, non potra' essere destinato piu' di un terzo della suddetta somma. 14) Viene riconosciuto a quei servizi di Medicina Preventiva per l'am- biente di lavoro o Enti similari istituiti in conformita' alle nor- me regionali, il diritto senza alcun parere vincolante di effettua- re indagini e misurazioni sull'ambiente di lavoro, all'interno del- le fabbriche o unita' produttive, secondo le modalita' da concorda- re tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Aziendale e ferma restando la facolta' dell'Azienda di avvalersi di altri istituti o propri esperti ogniqualvolta lo ritenga necessario. 15) Fermo restando quanto stabilito al punto 2) dell'accordo 13 giugno 1972, il monte ore per la R.A.S. viene elevato a n. 22.000 annue (per i mesi da giugno a dicembre 1974 l'aumento del monte ore ver- ra' riconosciuto pro-quota), con decorrenza 1.1.1975. Il presente accordo decorre dal 1.6.1974 salvo che per i punti per i quali e prevista una diversa decorrenza. Letto, confermato e sottoscritto. p. l'ASSOCIAZIONE IND. LOMBARDA p.la FIM-FIOM-UILM p.la DITTA p.la R.A.S. Note esplicative fuori testo ---------------------------- Punto 4. Per quanto riguarda il terzo elemento le cifre indicate nella tabella vengono erogate, completamente o in parte, soltanto a coloro che anche con l'aumento per tutti di 18.000 lire di cui al punto 3, non raggiungano nella voce competenze conglobate il minimo tabellare di cia scuna categoria piu' il relativo terzo elemento. Esempio 1: per la 4 cat. il minimo tabellare e' di 130.000 Lit.mensili il terzo elemento e di: 37.000 Lit. mensili Totale: 167.000 Lit. mensili Nel caso in cui le competenze conglobate percepite dal dipendente, com- preso l'aumento di lire 18.000, raggiungano le 170.000 lire, il dipen- dente percepisce solo l'aumento di lire 18.000. Esempio 2: per la 4 cat. il minimo tabellare e' di 130.000 Lit. mensili il terzo elemento e di: 37.000 Lit. mensili Totale: 167.000 Lit. mensili Nel caso in cui le competenze conglobate percepite dal dipendente, com- preso l'aumento di lire 18.000, raggiungano le 160.000 lire, il dipen- dente percepisce, oltre all'aumento di lire 18.000, un ulteriore aumen- to di lire 7.000. Punto 7. Si fa riferimento al nuovo trattamento ferie che il Contratto Nazionale di Lavoro prevede dal 1 Luglio 1974 e che l'Azienda, invece, fa decorrere dal I Gennaio 1974. Milano, 27 giugno 1974 Milano, addi' 26 giugno 1974 Tra la Direzione dell'Azienda e la Rappresentanza sindacale Aziendale viene convenuto che, dall' 1.1.1975, la gratifica natalizia per il per- sonale di cui alla Disciplina Speciale - parte prima, verra' erogata nella misura contrattuale. Gli importi corrispondenti al maggior trattamento finora fruito a que- sto titolo, verranno ripartiti in quote orarie arrotondate per eccesso sulle retribuzioni base di ciascuno; tali importi non potranno venire assorbiti in conseguenza dell'applicazione dei vari punti dell'accordo raggiunto presso l'Associazione Industriale Lombarda in data odierna, compresi quelli differiti nel tempo; eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della nota 1 al p. 1/d (accordo 26 giugno 1974) ver- ranno sostenuti dall'azienda. La direzione. La Rappresentanza sindacale Aziendale
[Il comunicato risale al 27/6/1974 ma fa riferimenti all'accordo raggiunto il giorno precedente, cioe' il 26/6/1974. Per questa ragione tale accordo e' talvolta citato come "accordo del 26/6/1974" e talaltra come "accordo del 27/6/1974". G.T.]