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Da: Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti; Retribuzione; Professionalità e qualifiche; Spostamenti, trasferte, viaggi; Orario di lavoro; Appalti; Formazione e addestramento; Salute e sicurezza; Diritti sindacali e dei lavoratori; OO.SS. e RSU; Stabilimenti di Santa Palomba e Vimercate

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

    Milano, addi' 26 giugno 1974

    Tra l'Associazione Industriale Lombarda nella persona dell'Avv.
    Salvatore ARENGI che rappresenta ed assiste la ditta I.B.M. pre-
    sente nelle persone dei Sigg.: Rag. Remo TRIPICIANO, Dr. Rosario
    APICELLA, Ing. Ernesto LONGO, Sig. Ferdinando TENUCCI e Ing. Lu-
    ciano CRESCI

    e i Sindacati Provinciali dei Lvoratori FIM-FIOM-UILM presenti
    nelle persone dei Sigg.: Bruno MARABESE, Amedeo FIORENTINO,
    Roberto MAIOCCHI, CARMELO CARAVELLA, Roberto Arcari e Francesco
    MERLI

    presente la Rappresentanza Sindacale Aziendale

    e' stato convenuto quanto segue.


    1.a) La Societa' si impegna a trasferire, nel corso del prossimo trien-
         nio, allo stabilimento di Pomezia lavori complementari allo stabi-
         limento di Vimercate.
         Al completamento di tale programma gli organici di Pomezia, compre-
         so l'attuale tipo di attivita',  risulteranno  non inferiori a 200
         unita'.

      b) La Societa' conferma il proprio impegno relativo  ai livelli occu-
         pazionali complessivi  di  Vimercate,  con particolare riferimento
         all'occupazione e alla qualificazione  del  personale addetto alla
         officina.

      c) Fermo restando l'impegno di perseguire criteri  di  assunzione che
         permettano la piu' ampia crescita professionale nel settore "assi-
         stenza tecnica  di  zona",  i  relativi  organici nel 1974 saranno
         aumentati di circa 265 persone.

      d) A  definizione della materia riguardante  gli  appalti,  entro  il
         31.12.1974 la Societa' completera' le assunzioni in materia di ma-
         nutenzione ordinaria continuativa per le proprie  sedi  operative.
         Entro la  stessa  data tutti i lavori di perforazione connessi con
         le esigenze amministrative di carattere continuativo che hanno ori
         gine in azienda, saranno coperti mediante assunzione di personale.
         Per quanto concerne infine il personale delle ditte che effettuano
         il servizio trasporto di posta  in  Milano e a Roma, l'Azienda di-
         chiara la propria disponibilita' ad esaminare, all'atto di trasfe-
         rimenti delle sedi in funzione delle nuove esigenze organizzative,
         il servizio posta, ferma restando la garanzia di assunzione diret-
         ta delle persone attualmente addette al servizio  in mansioni ana-
         loghe o equivalenti.

    I nota al  punto  l/d: La Direzione si impegna ad intervenire presso le
    direzioni delle aziende appaltatrici  di servizio, acciocche' le stesse
    mettano in grado il personale dalle medesime dipendente di accedere al-
    la mensa IBM al prezzo convenzionale fissato per i dipendenti della so-
    cieta' in L. 100.

    II nota al punto l/d: L'Azienda dichiara che l'attivita' di fatturazio-
    ne viene svolta interamente all'interno dell'azienda).


    2) Il premio di produzione di cui all'art. 9 della Disciplina Generale,
       Sezione 2 del CCNL 19.4.1973, viene elevato per l'anno  1974,  dalle
       attuali L.  240.000  a L.325.000 pro-capite comprensivo di tutti gli
       istituti contrattuali.  L'erogazione del premio di produzione avver-
       ra' secondo le consuetudini aziendali.


    3) A tutti i dipendenti verra' riconosciuto,  con  decorrenza 1.4.1974,
       un miglioramento economico di L. 18.000 mensili che  confluira'  nel
       terzo elemento di cui al punto seguente.


    4) Viene istituito un terzo elemento per la costituzione del quale ver-
       ranno utilizzati, oltre all'importo di L. 18.000 di cui al punto pre
       cedente, gli importi degli eventuali superminimi individuali residua-
       ti dopo l'applicazione dell'inquadramento unico.
       Detto terzo  elemento  viene  fissato nelle misure e alle decorrenze
       sotto indicate:

                             1 giugno 1974                1 giugno 1975

    1 categoria                     25.000                     35.000
    2 categoria                     29.000                     41.000
    3 categoria                     33.000                     47.000
    4 categoria                     37.000                     53.000
    5 categoria                     41.000                     59.000
    5 categoria livello superiore   43.000                     61.000
    6 categoria                     46.000                     65.000
    7 categoria                     50.000                     70.000


    5) A decorrere dall'1.7.1974 l'Azienda eroghera' anche ai lavoratori di
       cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima e Parte Seconda del vigen-
       te CCNL,  gli importi dell'indennita' di contingenza spettanti nello
       ambito di ciascun livello retributivo  ai lavoratori di cui alla Di-
       sciplina Speciale Parte Terza.


    6) L'Azienda si impegna a unificare, con decorrenza  1.7.1974,  il  mi-
       glior trattamento aziendale in atto in materia di festivita'.


    7) L'Azienda anticipera',  all'  1.1.1974,  il  trattamento di cui agli
       artt. 14 Disciplina Speciale, Parte  Prima  e 12 Disciplina Speciale
       Parte Terza.


    8) Per il personale che frequenta corsi di istruzione,  la Societa' as-
       sicura la facolta' di rientrare in famiglia ogni settimana.  Si con-
       ferma un programma di fasatura di inizio e fine dei corsi in modo da
       rendere minimo il disagio degli spostamenti.


    9) In linea  con  la  prassi aziendale, i trasferimenti individuali del
       personale da una localita' all'altra  avvengono su basi consensuali,
       salvo esame  tra Direzione e Rappresentanza Sindacale  Aziendale  o,
       eventualmente, in casi eccezionali, tra le rispettive Organizzazioni
       Sindacali.


    10) La Societa' limitera' il turno notturno alle reali, obiettive e con
        trollabili situazioni di necessita' operative.


    11) La Societa'  fornira'  alla Rappresentanza Sindacale Aziendale dati
        trimestrali per settore e per servizio, sugli straordinari.


    12) La Societa' riconferma l'impegno  di promuovere al massimo la valo-
        rizzazione dei propri dipendenti per consentirne un continuo miglio
        ramento professionale mediante la partecipazione a  corsi - interni
        ed esterni - ed agevolando le esperienze diversificate anche a pari
        ta' di  livello, in modo da consentire attraverso la rotazione e la
        ricomposizione delle mansioni, l'accesso  alla categoria superiore.
        In particolare per il personale addetto ai centralini e alla perfo-
        razione organizzera' corsi ed effettuera' rotazioni  anche tempora-
        nee, onde  permettere allo stesso una diversa qualificazione e adi-
        birlo ad altre mansioni. Per gli  addetti nei centri meccanografici
        (operatori) nel rispetto del CCNL, verra' mantenuta la prassi azien
        dale, sia per il contenuto professionale che per altre  consuetudi-
        ni.
        In applicazione  delle  norme  contrattuali  -  e ferme restando le
        stesse - in relazione alle capacita' tecnico professionali acquisi-
        te, i seguenti gruppi di lavoratori  saranno  inseriti  nelle sotto
        indicate categorie, alle date a fianco indicate:

        a) Lavoratori di cui alla Disciplina Speciale - Parte Prima:

                  n. 89 dalla 2 alla 3 categoria dal 1.6.1974
                  n. 34 dalla 2 alla 3 categoria dal 1.1.1975
                  n. 43 dalla 3 alla 4 categoria dal 1.6.1974
                  n. 28 dalla 3 alla 4 categoria dal 1.1.1975
                  n. 40 dalla 4 alla 5 categoria dal 1.6.1974
                  n. 40 dalla 4 alla 5 categoria dal 1.1.1975

        b) Lavoratori di cui alla Disciplina Speciale - Parte prima:

                  n. 12 dalla 2 alla 3 categoria dal 1.6.1974
                  n. 14 dalla 2 alla 3 categoria dal 1.1.1975
                  n. 79 dalla 3 alba 4 categoria dal 1.6.1974
                  n. 25 dalla 3 alla 4 categoria dal 1.1.1975

    N.B.:  per i lavoratori di cui alla lettera a) e b) del presente punto,
           resta inteso  che  verra' estesa la prassi aziendale relativa ai
           passaggi


    13) L'Azienda si impegna ad aderire  con  un  finanziamento a eventuali
        iniziative sociali in materia di: 1) Asili nido; 2) Scuole materne;
        3) Trasporti; 4) Viabilita' ed ecologia assunte  da  Organi  o enti
        Pubblici istituzionalmente  competenti, particolarmente nelle loca-
        lita' di Milano S. Felice, Vimercate e Roma-Pomezia, non appena ta-
        li iniziative avranno assunto reale consistenza e concreta operati-
        ta' in armonia e in accordo con le leggi vigenti in materia. In ta-
        le attesa  l'Azienda  procedera'  ad  accantonare  dal  1975,  lire
        100.000.000 annui,  salvo  revisioni qualora gli Organi  competenti
        assolvessero completamente tali impegni.
        Resta inteso e chiarito che, alla voce 4) di cui al presente punto,
        non potra' essere destinato piu' di un terzo della suddetta somma.


    14) Viene riconosciuto  a quei servizi di Medicina Preventiva per l'am-
        biente di lavoro o Enti similari istituiti in conformita' alle nor-
        me regionali, il diritto senza alcun parere vincolante di effettua-
        re indagini e misurazioni sull'ambiente di lavoro, all'interno del-
        le fabbriche o unita' produttive, secondo le modalita' da concorda-
        re tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Aziendale e ferma
        restando la facolta' dell'Azienda  di avvalersi di altri istituti o
        propri esperti ogniqualvolta lo ritenga necessario.


    15) Fermo restando quanto stabilito al punto 2) dell'accordo  13 giugno
        1972, il  monte  ore per la R.A.S. viene elevato a n.  22.000 annue
        (per i mesi da giugno a dicembre  1974 l'aumento del monte ore ver-
        ra' riconosciuto pro-quota), con decorrenza 1.1.1975.

        Il presente accordo decorre dal 1.6.1974 salvo che per i punti per i
        quali e prevista una diversa decorrenza.


        Letto, confermato e sottoscritto.

        p. l'ASSOCIAZIONE IND. LOMBARDA                 p.la FIM-FIOM-UILM

        p.la DITTA                                      p.la R.A.S.


    Note esplicative fuori testo
    ----------------------------
    Punto 4. Per  quanto riguarda il terzo elemento le cifre indicate nella
    tabella vengono erogate, completamente  o  in  parte, soltanto a coloro
    che anche con l'aumento per tutti di 18.000 lire di cui al punto 3, non
    raggiungano nella voce competenze conglobate il minimo tabellare di cia
    scuna categoria piu' il relativo terzo elemento.

    Esempio 1: per la 4 cat. il minimo tabellare e' di 130.000  Lit.mensili
               il terzo elemento e di:                  37.000 Lit. mensili
               Totale:                                 167.000 Lit. mensili
    Nel caso in cui le competenze conglobate percepite dal dipendente, com-
    preso l'aumento di  lire 18.000, raggiungano le 170.000 lire, il dipen-
    dente percepisce solo l'aumento di lire 18.000.

    Esempio 2: per la 4 cat. il minimo tabellare e' di 130.000 Lit. mensili
               il terzo elemento e di:                  37.000 Lit. mensili
               Totale:                                 167.000 Lit. mensili
    Nel caso in cui le competenze conglobate percepite dal dipendente, com-
    preso l'aumento di  lire 18.000, raggiungano le 160.000 lire, il dipen-
    dente percepisce, oltre all'aumento di lire 18.000, un ulteriore aumen-
    to di lire 7.000.

    Punto 7. Si fa riferimento al nuovo  trattamento ferie che il Contratto
    Nazionale di Lavoro prevede dal 1 Luglio 1974 e che l'Azienda,  invece,
    fa decorrere dal I Gennaio 1974.

    Milano, 27 giugno 1974

    Milano, addi' 26 giugno 1974

    Tra la Direzione  dell'Azienda  e la Rappresentanza sindacale Aziendale
    viene convenuto che, dall' 1.1.1975, la gratifica natalizia per il per-
    sonale di cui alla Disciplina Speciale  -  parte  prima, verra' erogata
    nella misura contrattuale.

    Gli importi corrispondenti al maggior trattamento finora  fruito a que-
    sto titolo, verranno  ripartiti in quote orarie arrotondate per eccesso
    sulle retribuzioni base di ciascuno;  tali  importi non potranno venire
    assorbiti in conseguenza dell'applicazione dei vari punti  dell'accordo
    raggiunto presso l'Associazione  Industriale  Lombarda in data odierna,
    compresi quelli differiti nel tempo; eventuali maggiori oneri derivanti
    dall'applicazione della nota 1 al p.  1/d (accordo 26 giugno 1974) ver-
    ranno sostenuti dall'azienda.

    La direzione.

    La Rappresentanza sindacale Aziendale

[Il comunicato risale al 27/6/1974 ma fa riferimenti all'accordo raggiunto il giorno precedente, cioe' il 26/6/1974. Per questa ragione tale accordo e' talvolta citato come "accordo del 26/6/1974" e talaltra come "accordo del 27/6/1974". G.T.]