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Da: Orario di lavoro, Retribuzione e cedolino stipendio

PRESTAZIONI STRAORDINARIE DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 7.00

    Con decorrenza  1   Novembre   1979   il  personale  che  effettua
    lavoro straordinario  nel  periodo  compreso tra le ore 22.00 e le
    ore 7.00,  fruisce  di   una  percentuale  di maggiorazione   pari
    al   165  %  della retribuzione oraria.

    Tale personale deve inoltre fruire di un permesso  non  retribuito
    di durata pari  al numero di ore lavorate in straordinario nel pe-
    riodo tra le ore 22.00 e le ore 7.00,  secondo le seguenti modali-
    ta':

    personale addetto ai Centri Elaborazione Dati di Segrate : entro 1
    mese dalla data della prestazione straordinaria;

    personale di altre unita : entro 3 mesi dalle data  della  presta-
    zione straordinaria.

    Il provvedimento, riguardante il personale che per contratto perce
    pisce compensi per  lavoro  straordinario,  va inteso nel rispetto
    della normativa in vigore che prevede il carattere eccezionale del
    ricorso allo straordinario.

    Detto provvedimento sostituisce   tutte le precedenti disposizioni
    aziendali in materia.

    Quanto sopra e' stato deciso d'intesa con il Coordinamento Naziona
    le delle   RSA,   come  previsto  dal  Contratto   Nazionale    di
    Lavoro dei Metalmeccanici.

    Segrate, 16 Novembre 1979

    LETTERA ALLEGATA
    ----------------

    Segrate 16 novembre 1979

    al Coordinamento Nazionale delle RSA

    A margine dell'intesa raggiunta in data 16/11/79  relativamente al
    trattamento dello straordinario effettuato  nel periodo fra le ore
    22.00 e le ore 7.00, si concorda quanto segue:

    1 - la societa' fornira' trimestralmente alle RSA il riepilogo con
        consuntivo, suddiviso per mese, contenente:
      - l'indicazione del numero di persone che hanno fatto lo straor-
        dinario tra le ore 22.00 e le ore 7.00 e che  devono  pertanto
        fruire di un corrispondente permesso non retribuito;
      - il numero totale delle ore da recuperare;
      - i  dati riepilogativi relativi alla fruizione dei permessi non
        non retribuiti;

    2 - i dati di cui sopra, suddivisi per settore o servizio, verran-
        no forniti   secondo  le  modalita'  a  suo  tempo  concordate
        per la comunicazione trimestrale dei dati di straordinario.

                                                            F. TENUCCI