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Da: Controllo a distanza e riservatezza; Documentazione giuridica

[Primo accordo su controllo a distanza]

[OBSOLETO: e' stato sostituito dall'accordo: "Adempimento delle previsioni dell'art. 4, comma 2, della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori)"; vedere anche le successive integrazioni: 2/10/1985 e 23/4/1991]

Addi' 23 febbraio 1982 in Milano

Tra la I.B.M. ITALIA S.p.A. nelle persone dei Sigg. Rosario Apicella, Ferdi
nando Tenucci, Roberto Caramani e Oderisio De Grenet

e le Rappresentanze Sindacali Aziendali

- essendo sorte  contestazioni tra R.S.A. e I.B.M. ITALIA circa i metodi di
accesso, tramite video terminali, ai dati gestiti dai sistemi di elaborazio
ne elettronica

- ritenendo le R.S.A. che tramite tali metodi di accesso sia possibile con-
trollare a distanza l'attivita' dei lavoratori ai sensi dell'art. 4 secondo
comma L.300 20/5/1970

- confermando la I.B.M. ITALIA che in  nessun  caso  i metodi di accesso ai
sistemi di elaborazione dati ne' agli stessi impianti sono  stati o saranno
finalizzati al controllo a distanza della attivita' dei lavoratori

- non ritenendo  inoltre  la I.B.M. ITALIA che l'attuale situazione rientri
nell'ipotesi di cui al secondo comma art. 4 L.300 20/5/ 1970

- verificando comunque l'opportunita' di risolvere operativamente tali con-
testazioni ed evitare qualsiasi implicazione  di controllo a distanza della
attivita' dei lavoratori,

si conviene quanto segue:

1) Il controllo dell'accesso a tutti i programmi, le transazioni  e  i dati
sara' effettuato con  codici  di gruppo che non consentano l'individuazione
dell'operatore bensi' del gruppo di appartenenza. Il gruppo coincidera' con
il reparto o con un raggruppamento omogeneo non inferiore a 4 persone.

2) Il controllo dell'accesso ai dati  gestiti  elettronicamente con sistemi
che consentano l'individuazione dell'operatore che ha effettuato la transa-
zione viene limitato ai programmi, alle transazioni e ai dati particolarmen
te riservati o critici per la tutela del le informazioni relative al perso-
nale e al patrimonio aziendale.
Eventuali ulteriori necessita' saranno oggetto di esame  congiunto  con  le
R.S.A.

3) Gli esecutivi  delle R.S.A., ai quali l'Azienda fornira' il numero degli
addetti di cui al,punto 2), potranno controllare, previa richiesta, in pre-
senza di incaricati della Societa', lo stato del le procedure e dei program
mi per verificare la congruenza con il presente accordo.
Si rinvia ad altri incontri la definizione dei casi di cui al punto 2).

P. la Direzione Aziendale                  P. le R.S.A.