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VERBALE DI ACCORDO


Da: Controlli a distanza e riservatezza

Vedere anche : Accesso alle sedi e alle aree riservate


    Nel  definire  le   modalita' di accesso  alle ubicazioni IBM, la Dire-
    zione riconferma il proprio impegno  a  non utilizzare impianti e/o ap-
    parecchiature per finalita' di controllo a distanza dell'attivita'  dei
    lavoratori.

    Sulla base di quanto sopra le parti hanno convenuto quanto segue:
    
    1.  L'ingresso del personale dall'esterno alle ubicazioni IBM della re-
    gione nella quale si trova la sede di lavoro, (dalla regione si conside
    rano esclusi  gli  Stabilimenti  di produzione e il Centro di distribu-
    zione) potra' essere realizzato attraverso l'utilizzo di lettori di tes
    serini di riconoscimento  individuale (badge) collegati con elaboratori
    elettronici con il solo scopo di accertare l'appartenenza alla IBM  del
    personale  suddetto.  Durante  l'orario di lavoro non verra' effettuata
    alcuna registrazione ad eccezione di  utilizzo improprio del badge (ba-
    dge annullato, smarrito, di provenienza non aziendale).
    
    2.  La Direzione e le RSA concordano altresi' sull'utilizzo all'interno
    delle ubicazioni di alcune aree protette al fine di assicurare nel modo
    migliore la protezione  di beni e processi industriali  della  Societa'
    con lo scopo di garantire la segretezza della gestione delle informazio
    ni, di macchine  e documenti riservati. L'accesso a dette aree deve at-
    tuarsi mediante strumenti  non personalizzati,  utilizzanti  codici  di
    gruppo. Il gruppo coincidera' generalmente con il reparto o con un rag-
    gruppamento omogeneo. In ogni caso il gruppo non potra' essere inferio-
    re a 5 persone .
    
    3.  Le aree di cui al punto 2 sono elencate in allegato al presente ac-
    cordo. La definizione di altre aree verra' fatta in accordo  con le RSA
    locali o con  il  Coordinamento  Nazionale RSA, fatti salvi gli accordi
    gia' esistenti in materia, validi per gli stabilimenti di produzione.
    
    4.  Il tesserino di riconoscimento (badge)  non sostituisce ne' integra
    gli attuali metodi di rilevazione di entrata o uscita ma costituisce un
    documento di identificazione aziendale da utilizzare secondo  le proce-
    dure vigenti.
    
    5.  L'uso  del tesserino di riconoscimento (badge) per la gestione ammi-
    nistrativa di alcune attivita' (pasti mensa, trasporti, servizio banca)
    potra' essere operativo previa informazione alle RSA.
    
    6.  Viene confermata alle RSA la piena agibilita' all'interno delle ubi-
    cazioni nonche' la  possibilita'  di verificare in qualsiasi momento, e
    in presenza di incaricati della Societa',  il rispetto del presente ac-
    cordo.

    Segrate, 11/3/1983

                                                  [Allegato non pubblicato]