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AMMORTIZZATORI SOCIALI


Da: Occupazione

                                                            [6/1993]

 Si e' parlato molto, troppo e quasi sempre a sproposito dei co-
 sidetti "ammortizzatori sociali" e questo ha contribuito alla
 diffusione di allarmismo e confusione.
 Da oggi non sappiamo quando e se IBM ricorrera' alle procedure
 previste da questi ammortizzatori: ne discuteremo al momento
 opportuno e con tutti i lavoratori per decidere insieme il
 comportamento piu' utile nell'interesse collettivo.
 Ci proponiamo qui di darne una prima sintetica illustrazione
 perche' tutti ne possano discutere, oggi e in futuro, almeno
 con COGNIZIONE DI CAUSA.


 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

 - Puo' essere erogata ad operai, impiegati a zero ore
   oppure ad orario ridotto;

 - l'indennita' di cassa integrazione e':

   1) l'80% della retribuzione (-5,84% di contributi) e al
      lordo delle tasse, per periodi non superiori alle 13 set-
      timane e per un massimo di 52 settimane nell'arco di un
      biennio;

   2) per periodi superiori a 26 settimane consecutive, i'in-
      dennita' relativa alla parte eccedente dette 26 settimane
      e' pari a 1178881.


 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)

 - Puo' essere chiesta da:

   1) imprese industriali con piu' di 15 dipendenti;

   2) imprese commerciali con piu' di 200 dipendenti;

   3) imprese artigiane con piu' di 15 dipendenti;

   4) nelle aree del mezzogiorno ed in quelle definite dalla
      CEE a declino industriale dalle imprese con piu' di 5 di-
      pendenti;

   - puo' essere solo a zero ore;

   - la durata della CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione
     o conversione aziendale, e' al massimo di due anni, ma posso-
     no essere concesse deroghe dal CIPI o dal Ministero del La-
     voro;

   - la durata della CIGS per crisi aziendale e' al massimo di un
     anno con possibilita' di proroga per almeno altri 6 mesi;

   - vi e' la possibilita' (ma non l'obbligo), previa contrattazio-
     ne, di rotazione: in caso di mancata rotazione i contributi
     a carico dell'azienda raddoppiano;

   - l'indennita' di CIGS e' di 1178881 erogate dell'INPS (rea-
     listicamente 5 mesi dopo l'inizio della Cassa); e' possibi-
     le , tramite accordo, fare anticipare da subito l'indennita'
     da parte dell'azienda.


 MOBILITA'

 - A tutti gli effetti la mobilita' e' un licenziamento colletti-
   vo: quindi un lavoratore posto in mobilita' cessa il rappor-
   to di lavoro con l'azienda;

 - puo' essere chiesta per:

   1) licenziamento collettivo per esubero di personale, ri-
      strutturazione o conversione aziendale;

   2) licenziamento collettivo per riduzione, cessazione 0 tra-
      sformazione dell'attivita' aziendale;

 - possono chiedre il collocamento di lavoratori in mobilita'
   tutte quelle aziende che sono ammesse alla richiesta di
   CIGS e anche quelle che occupano meno di 15 dipendenti (es-
   se debbono pero' individualmente richiedere l'immissione
   nelle liste e non ricevono l'indennita');

 - l'azienda dovra' comunicare per iscritto alle RSA e alle
   Organizzazioni Sindacali provinciali:

   1) i motivi che determinano la situazione di eccedenza;

   2) numero, collocazione aziendale e profili professionali
      del personale eccedente

   3) tempi di attuazione del programma di mobilita';

 - segue una procedura di contrattazione, con eventuale riesa-
   me, in caso di non accordo, insieme all'ufficio provinciale
   del lavoro; la durata massima della procedura e' di 75 gior-
   ni opuure 37.5 se il personale esuberante e' inferiore a 10
   unita';

 - la scelta dei lavoratori da mettere in mobilita' si effettua
   tenendo conto dei seguenti criteri:

   1) carichi familiari;

   2) anzianita' di servizio nell'azienda;

   3) esigenze tecniche, produttive ed organizzative;

 - i lavoratori cosi' licenziati (posti in mobilita') entrano a
   far parte delle liste di mobilita' costituite a livello
   regionale;

 - la durata massima dell'indennita' e' di 12 mesi per chi ha
   meno di 40 anni, 24 mesi tra 40 e 50, 36 mesi per gli ultra-
   cinquantenni;

 - l'indennita' di mobilita' e', per i primi 12 mesi, la stessa
   della CICS: 1178881; nei mesi successivi sara' all'80%
   della precedente;

 - i periodi in cui viene erogata l'indennita' sono utili ai
   fini della pensione di vecchiaia o di anzianita'.


 CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

 In alternativa ai licenziamenti collettivi e all'interno del-
 le procedure di CIGS e mobilita' e' previsto un incentivo a
 vantaggio di imprese e lavoratori che accettino di diminuire
 l'orario di lavoro e lo stipendio sino a un massimo del 30%.
 Il questo caso lo Stato fornira' il 50% della differenza tra
 retribuzione a tempo pieno e quella ad orario ridotto; la som-
 ma dovra' essere divisa in parti uguali tra azienda e lavora-
 tori.
 La durata massima del contratto di solidarieta' puo' essere di
 due anni.

 Giugno 1993

                Consiglio di Fabbrica  Milano, Segrate, Basiano