AMMORTIZZATORI SOCIALI
[6/1993]
Si e' parlato molto, troppo e quasi sempre a sproposito dei co-
sidetti "ammortizzatori sociali" e questo ha contribuito alla
diffusione di allarmismo e confusione.
Da oggi non sappiamo quando e se IBM ricorrera' alle procedure
previste da questi ammortizzatori: ne discuteremo al momento
opportuno e con tutti i lavoratori per decidere insieme il
comportamento piu' utile nell'interesse collettivo.
Ci proponiamo qui di darne una prima sintetica illustrazione
perche' tutti ne possano discutere, oggi e in futuro, almeno
con COGNIZIONE DI CAUSA.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
- Puo' essere erogata ad operai, impiegati a zero ore
oppure ad orario ridotto;
- l'indennita' di cassa integrazione e':
1) l'80% della retribuzione (-5,84% di contributi) e al
lordo delle tasse, per periodi non superiori alle 13 set-
timane e per un massimo di 52 settimane nell'arco di un
biennio;
2) per periodi superiori a 26 settimane consecutive, i'in-
dennita' relativa alla parte eccedente dette 26 settimane
e' pari a 1178881.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)
- Puo' essere chiesta da:
1) imprese industriali con piu' di 15 dipendenti;
2) imprese commerciali con piu' di 200 dipendenti;
3) imprese artigiane con piu' di 15 dipendenti;
4) nelle aree del mezzogiorno ed in quelle definite dalla
CEE a declino industriale dalle imprese con piu' di 5 di-
pendenti;
- puo' essere solo a zero ore;
- la durata della CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione
o conversione aziendale, e' al massimo di due anni, ma posso-
no essere concesse deroghe dal CIPI o dal Ministero del La-
voro;
- la durata della CIGS per crisi aziendale e' al massimo di un
anno con possibilita' di proroga per almeno altri 6 mesi;
- vi e' la possibilita' (ma non l'obbligo), previa contrattazio-
ne, di rotazione: in caso di mancata rotazione i contributi
a carico dell'azienda raddoppiano;
- l'indennita' di CIGS e' di 1178881 erogate dell'INPS (rea-
listicamente 5 mesi dopo l'inizio della Cassa); e' possibi-
le , tramite accordo, fare anticipare da subito l'indennita'
da parte dell'azienda.
MOBILITA'
- A tutti gli effetti la mobilita' e' un licenziamento colletti-
vo: quindi un lavoratore posto in mobilita' cessa il rappor-
to di lavoro con l'azienda;
- puo' essere chiesta per:
1) licenziamento collettivo per esubero di personale, ri-
strutturazione o conversione aziendale;
2) licenziamento collettivo per riduzione, cessazione 0 tra-
sformazione dell'attivita' aziendale;
- possono chiedre il collocamento di lavoratori in mobilita'
tutte quelle aziende che sono ammesse alla richiesta di
CIGS e anche quelle che occupano meno di 15 dipendenti (es-
se debbono pero' individualmente richiedere l'immissione
nelle liste e non ricevono l'indennita');
- l'azienda dovra' comunicare per iscritto alle RSA e alle
Organizzazioni Sindacali provinciali:
1) i motivi che determinano la situazione di eccedenza;
2) numero, collocazione aziendale e profili professionali
del personale eccedente
3) tempi di attuazione del programma di mobilita';
- segue una procedura di contrattazione, con eventuale riesa-
me, in caso di non accordo, insieme all'ufficio provinciale
del lavoro; la durata massima della procedura e' di 75 gior-
ni opuure 37.5 se il personale esuberante e' inferiore a 10
unita';
- la scelta dei lavoratori da mettere in mobilita' si effettua
tenendo conto dei seguenti criteri:
1) carichi familiari;
2) anzianita' di servizio nell'azienda;
3) esigenze tecniche, produttive ed organizzative;
- i lavoratori cosi' licenziati (posti in mobilita') entrano a
far parte delle liste di mobilita' costituite a livello
regionale;
- la durata massima dell'indennita' e' di 12 mesi per chi ha
meno di 40 anni, 24 mesi tra 40 e 50, 36 mesi per gli ultra-
cinquantenni;
- l'indennita' di mobilita' e', per i primi 12 mesi, la stessa
della CICS: 1178881; nei mesi successivi sara' all'80%
della precedente;
- i periodi in cui viene erogata l'indennita' sono utili ai
fini della pensione di vecchiaia o di anzianita'.
CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
In alternativa ai licenziamenti collettivi e all'interno del-
le procedure di CIGS e mobilita' e' previsto un incentivo a
vantaggio di imprese e lavoratori che accettino di diminuire
l'orario di lavoro e lo stipendio sino a un massimo del 30%.
Il questo caso lo Stato fornira' il 50% della differenza tra
retribuzione a tempo pieno e quella ad orario ridotto; la som-
ma dovra' essere divisa in parti uguali tra azienda e lavora-
tori.
La durata massima del contratto di solidarieta' puo' essere di
due anni.
Giugno 1993
Consiglio di Fabbrica Milano, Segrate, Basiano