VERBALE DI ACCORDO 19/01/1994 - DST
Addi' 19 gennaio 1994.
tra
l'Associazione Industriale Lombarda presente nella persona del rag. Lui
gi Arienti che rappresenta ed assiste la Societa' DST LOGISTICA S.r.L.
presente nelle persone del Rag. Luciano Gualtieri
e
la FIM-CISL rappresentata dal sig. Cattaneo
la FIOM-CGIL rappresentata dai Sigg. Canepari, Carnevali, Colombi e Ri-
boni
e la UILM-UIL rappresentata dal Sig. Rocca
presente la Rappresentanza Sindacale Aziendale
Premesso che:
A) il mercato globale dell'Information Technology in cui la societa',
per l'aspetto logistico, massicciamente opera, e' caratterizzato da
una sempre piu' forte competitivita', da una continua erosione dei
margini di redditivita' dovute al cambiamento strutturale ed irrever
sibile dei prodotti e delle merci movimentate;
B) ne deriva la necessita' urgente di rispondere positivamente alla ri-
chiesta di riduzione dei costi che proviene dal nostro maggiore cli-
ente;
C) alla luce di quanto sopra affermato, l'azienda si trova nella impro-
rogabile necessita' di adottare soluzioni certe per ricondurre le
proprie spese operative ai livelli di un mercato dove l'offerta e'
sempre piu' competitiva.
tutto cio' premesso:
1. le Parti, al fine di evitare interventi sui livelli occupazionali,
concordano di rivedere la struttura del costo del lavoro attraverso
delle azioni tese a conseguire una reale diminuzione dei costi azien
dali.
Si e' percio' convenuto tra le parti di adeguare una serie di tratta
menti economici/normativi aziendalmente in atto, concordano le modi-
fiche di seguito specificate:
MENSA
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Il contributo giornaliero del pasto a carico di ciascun dipendente, che
utilizza tale servizio, sara' elevato a Lit. 2.000 con decorrenza 1.1.
1994.
Con pari decorrenza non verra' piu' corrisposta l'indennita' sostituti-
va di mensa (Lit. 280/giorno).
FESTIVITA'
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Al 31.12.1993 e' cessata la prassi aziendale relativa all'utilizzo ed
alle modalita' di retribuzione delle festivita' cadenti in giorni non
lavorativi.
La stessa si intende modificata a tutti gli effetti come segue:
- a partire dall'1.1.1994 le festivita' cadenti in sabato non saran-
no piu' retribuite.
Le festivita' cadenti di domenica saranno, invece, disciplinate
secondo le modalita' previste aziendalmente per i c.d. "cod. 99",
che saranno di norma collettivamente goduti.
L'eventuale trattamento economico sara' pari a quello aziendalmen-
te in atto fino al 31.12.93 per tale istituto (1/21.66).
STRAORDINARI E TURNI
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Le parti si danno reciprocamente atto che il sovrapporsi nel tempo di
eterogenei trattamenti relativi agli straordinari ed ai turni comporta
la necessita' di una rivisitazione dei sopracitati istituti anche in
un'ottica di contenimento dei costi complessivi. A tal fine sara' costi
tuito un gruppo di lavoro, composto da non piu' di 3 R.S.A. e di 3 Rap-
presentanti della Direzione Aziendale, con lo scopo di individuare solu
zioni alle problematiche di cui sopra. Tale gruppo al termine dei lavo-
ri e comunque entro il 5 febbraio 1994, fara' una proposta conclusiva
alle Parti per la definizione finale del problema.
SPESE TELEFONICHE
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Si dara' integrale applicazione all'accordo aziendale del 19.01.94 che
prevede le modalita' e la regolamentazione degli addebiti ai dipendenti
delle telefonate personali fatte sui luoghi di lavoro.
FONDO INTERNO MUTUALISTICO
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Allo scopo di pervenire ad un contributo al FIM dall'1.1.1994 di uguale
valore per l'azienda ed il dipendente, si richiede al Consiglio di Ammi
nistrazione del FIM di modificare la formula contributiva nel modo se-
guente:
0,975% per la parte di retribuzione, a qualunque titolo percepita, fino
a Lit. 2.000.000 lorde mensili;
0,735% per la parte eccedente.
Lo stesso ammontare delle trattenute di cui sopra sara' versato dalla
Societa'.
PROGRAMMI ASSICURATIVI
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A partire dall'1.1.1994 i dipendenti verseranno, per la realizzazione
dei "Programmi Assicurativi IBM", un contributo mensile pari allo 0,45%
della retribuzione mensile lorda presa a base del capitale assicurato
in caso di morte.
La trattenuta relativa a tale contribuzione, il cui importo sara' deter
minato a gennaio di ciascun anno, verra' effettuata con le competenze
di ciascun mese (13.a inclusa) per tutta la durata del rapporto di lavo
ro.
Rimarra' a carico della Societa' ogni ulteriore necessaria contribuzio-
ne.
Il personale attualmente iscritto manterra' la propria iscrizione alle
condizioni sopra riportate a meno che non faccia pervenire entro il 15.
2.1994 la comunicazione scritta della propria volonta' di recesso.
In relazione alla necessita' di procedere agli adempimenti richiesti
dal Decreto 124/93, dovra' essere attuata una revisione statutaria del
FIM al fine di consentire al FIM stesso di gestire tutti i programmi
aventi finalita' assistenziali, ivi incluse le assicurazioni per casi
di morte ed invalidita' permanente secondo le modalita' e forme attual
mente in essere. Eventuali modifiche dei programmi assicurativi forme-
ranno oggetto di accordo tra l'azienda e le R.S.A..
PIANO DI RISPARMIO PENSIONISTICO
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1 - Il piano di Risparmio Pensionistico attualmente in atto rimane i-
nalterato in tutti i suoi riferimenti statutari e di regolamento,
ad eccezione dello schema contributivo che viene variato, per quan
to riguarda il solo aspetto quantitativo, nella misura seguente:
- 1,5% (invece dell'attuale 2%) sulla intera retribuzione, piu' il
2,5% (invece dell'attuale 5%) sulla parte di retribuzione ecce-
dente il tetto pensionistico INPS in vigore con un massimo del
3,5% (invece dell'attuale 5%) sulla intera retribuzione.
Di conseguenza si richiede agli Organi statutari competenti di
dare applicazione alle modifiche di cui sopra con tutti gli atti
dovuti.
2 - In relazione al Decreto legislativo 124/1993, verranno congiunta-
mente valutati gli aspetti di applicabilita' in IBM, con partico-
lare riferimento al personale non piu' coperto dall'attuale piano,
non appena saranno disponibili i decreti a completamento del prov-
vedimento citato.
PREMIO DI PRODUZIONE
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Il relazione a tale istituto le Parti concordano che, con decorrenza 1.
1.1994, esso subira' le seguenti modifiche:
A) il Premio di Produzione Base per ciascun lavoratore sara' di Lit.
1.500.000 incrementato di una somma pari al 35% della sua retribuzio
ne individuale (minimo, superminimo, 3 elemento, contingenza, aumen-
ti periodici di anzianita') in atto al dicembre dell'anno preceden-
te;
B) il premio di Produzione Base, nei valori ottenuti in applicazione di
quanto previsto al precedente punto A) sara' agganciato al Margine
Operativo Ante Ammortamenti (MOAA) del bilancio dell'anno precedente
della IBM SEMEA S.p.A., determinato dal rapporto:
UTILE OPERATIVO LORDO
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TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Il MOAA preso come riferimento per la determinazione del premio di
produzione base e' pari al 20.7%.
Il riferimento a tale parametro potra' comportare delle oscillazioni
del premio di produzione base secondo la seguente dinamica:
a) se il MOAA dell'anno sara' compreso tra il 19,7% ed il 21,7%, a
ciascun lavoratore sara' erogato il premio di produzione base;
b) se il MOAA dell'anno risultera' superiore al 21,7%, il premio
di produzione base sara' aumentato del 30%;
c) se il MOAA dell'anno risultera' inferiore al 19,7%, il premio di
produzione base sara' diminuito del 30%.
In ogni caso sara' garantito a ciascun dipendente l'importo minimo di
Lit. 2.300.000, fatti salvi, naturalmente, i casi di assunzione o riso-
luzione del rapporto in corso d'anno.
In relazione a tale istituto, le parti concordano espressamente che,
sempre con decorrenza 1.1.1994, la quota di premio di produzione annuo
eccedente l'importo di Lit. 1.500.000 non costituira' base di computo
per il Trattamento di Fine Rapporto.
Quanto sopra in applicazione della facolta' demandata alla contrattazio
ne collettiva dall'art. 1, comma secondo, L. 29.05.1982, n. 297
2. La FIM, la FIOM e la UILM si impegnano, anche in nome e per conto
dei propri organismi aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sin-
dacale o giudiziaria ne' a prestare, anche indirettamente, la propria
assistenza ad iniziative di singoli tendenti a perseguire finalita' con
trastanti con quelle definite con il presente accordo.
3. Nel presupposto della piena realizzazione dei risultati ottenuti con
i provvedimenti specificati al su indicato paragrafo 1, l'azienda non
ricorrera' a tutto il 31.12.1994 a procedure di riduzione del personale
di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/91.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. ASSOLOMBARDA p. FIM - FIOM - UILM
p. la Societa' p. la R.S.A.