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VERBALE DI ACCORDO 19/01/1994 - DST

Originale in formato Adobe Acrobat


Da: Retribuzione

    Addi' 19 gennaio 1994.
                                      tra
    l'Associazione Industriale Lombarda presente nella persona del rag. Lui
    gi Arienti che rappresenta ed assiste la Societa'  DST LOGISTICA S.r.L.
    presente nelle persone del Rag. Luciano Gualtieri
                                       e
    la FIM-CISL rappresentata dal sig. Cattaneo
    la FIOM-CGIL rappresentata dai Sigg. Canepari, Carnevali, Colombi e Ri-
    boni
    e la UILM-UIL rappresentata dal Sig. Rocca

    presente la Rappresentanza Sindacale Aziendale

    Premesso che:
    A) il mercato globale  dell'Information Technology  in cui la societa',
       per l'aspetto logistico, massicciamente  opera, e' caratterizzato da
       una sempre piu' forte  competitivita', da una continua  erosione dei
       margini di redditivita' dovute al cambiamento strutturale ed irrever
       sibile dei prodotti e delle merci movimentate;
    B) ne deriva la necessita' urgente di rispondere positivamente alla ri-
       chiesta di riduzione dei costi che proviene dal nostro maggiore cli-
       ente;
    C) alla luce di quanto sopra affermato, l'azienda si trova nella impro-
       rogabile necessita'  di adottare soluzioni certe per  ricondurre le
       proprie  spese  operative ai livelli di un mercato dove l'offerta e'
       sempre piu' competitiva.

    tutto cio' premesso:

    1. le Parti, al fine di evitare  interventi sui livelli  occupazionali,
       concordano di rivedere la struttura del costo del lavoro attraverso
       delle azioni tese a conseguire una reale diminuzione dei costi azien
       dali.
       Si e' percio' convenuto tra le parti di adeguare una serie di tratta
       menti economici/normativi aziendalmente in atto, concordano le modi-
       fiche di seguito specificate:

    MENSA
    -----
    Il contributo giornaliero del pasto a carico di ciascun dipendente, che
    utilizza tale servizio, sara' elevato a Lit. 2.000  con decorrenza 1.1.
    1994.
    Con pari decorrenza non verra' piu' corrisposta l'indennita' sostituti-
    va di mensa (Lit.  280/giorno).

    FESTIVITA'
    ----------
    Al 31.12.1993 e' cessata la prassi  aziendale relativa all'utilizzo ed
    alle modalita' di retribuzione  delle festivita' cadenti in  giorni non
    lavorativi.
    La stessa si intende modificata a tutti gli effetti come segue:
    -    a partire dall'1.1.1994 le festivita' cadenti in sabato non saran-
         no piu' retribuite.
         Le festivita'  cadenti  di domenica saranno, invece,  disciplinate
         secondo le modalita' previste aziendalmente per i c.d. "cod.  99",
         che saranno di norma collettivamente goduti.
         L'eventuale trattamento economico sara' pari a quello aziendalmen-
         te in atto fino al 31.12.93 per tale istituto (1/21.66).

    STRAORDINARI E TURNI
    --------------------
    Le parti si danno reciprocamente atto che  il sovrapporsi  nel tempo di
    eterogenei trattamenti relativi agli straordinari ed ai turni  comporta
    la necessita' di  una  rivisitazione  dei sopracitati istituti anche in
    un'ottica di contenimento dei costi complessivi. A tal fine sara' costi
    tuito un gruppo di lavoro, composto da non piu' di 3 R.S.A. e di 3 Rap-
    presentanti della Direzione Aziendale, con lo scopo di individuare solu
    zioni alle problematiche di cui sopra. Tale gruppo al termine dei lavo-
    ri e  comunque  entro il 5 febbraio 1994, fara' una proposta conclusiva
    alle Parti per la definizione finale del problema.

    SPESE TELEFONICHE
    -----------------
    Si dara' integrale applicazione all'accordo aziendale del  19.01.94 che
    prevede le modalita' e la regolamentazione degli addebiti ai dipendenti
    delle telefonate personali fatte sui luoghi di lavoro.

    FONDO INTERNO MUTUALISTICO
    --------------------------
    Allo scopo di pervenire ad un contributo al FIM dall'1.1.1994 di uguale
    valore per l'azienda ed il dipendente, si richiede al Consiglio di Ammi
    nistrazione del FIM  di modificare la formula contributiva nel modo se-
    guente:
    0,975% per la parte di retribuzione, a qualunque titolo percepita, fino
           a Lit. 2.000.000 lorde mensili;
    0,735% per la parte eccedente.
    Lo stesso ammontare  delle  trattenute di cui sopra sara' versato dalla
    Societa'.

    PROGRAMMI ASSICURATIVI
    ----------------------
    A partire dall'1.1.1994 i dipendenti  verseranno,  per la realizzazione
    dei "Programmi Assicurativi IBM", un contributo mensile pari allo 0,45%
    della retribuzione mensile  lorda presa a base del capitale assicurato
    in caso di morte.
    La trattenuta relativa a tale contribuzione, il cui importo sara' deter
    minato a gennaio  di  ciascun anno, verra' effettuata con le competenze
    di ciascun mese (13.a inclusa) per tutta la durata del rapporto di lavo
    ro.
    Rimarra' a carico della Societa' ogni ulteriore necessaria contribuzio-
    ne.
    Il personale attualmente iscritto manterra'  la propria iscrizione alle
    condizioni sopra riportate a meno che non faccia pervenire entro il 15.
    2.1994 la comunicazione scritta della propria volonta' di recesso.
    In relazione alla  necessita'  di procedere agli  adempimenti richiesti
    dal Decreto 124/93,  dovra' essere attuata una revisione statutaria del
    FIM al fine di consentire al FIM stesso  di  gestire  tutti i programmi
    aventi finalita' assistenziali, ivi incluse le assicurazioni  per  casi
    di morte ed  invalidita' permanente secondo le modalita' e forme attual
    mente in essere. Eventuali modifiche  dei programmi assicurativi forme-
    ranno oggetto di accordo tra l'azienda e le R.S.A..

    PIANO DI RISPARMIO PENSIONISTICO
    --------------------------------
    1 -  Il piano di Risparmio Pensionistico attualmente in  atto rimane i-
         nalterato in tutti i  suoi riferimenti statutari e di regolamento,
         ad eccezione dello schema contributivo che viene variato, per quan
         to riguarda il solo aspetto quantitativo, nella misura seguente:

         - 1,5% (invece dell'attuale 2%) sulla intera retribuzione, piu' il
           2,5% (invece dell'attuale 5%) sulla parte di  retribuzione ecce-
           dente il tetto  pensionistico  INPS in vigore con un massimo del
           3,5% (invece dell'attuale 5%) sulla intera retribuzione.
           Di conseguenza  si  richiede agli Organi statutari competenti di
           dare applicazione alle modifiche di cui sopra con tutti gli atti
           dovuti.
    2 -  In relazione al Decreto legislativo  124/1993, verranno congiunta-
         mente valutati gli aspetti  di applicabilita' in IBM, con partico-
         lare riferimento al personale non piu' coperto dall'attuale piano,
         non appena saranno disponibili i decreti a completamento del prov-
         vedimento citato.

    PREMIO DI PRODUZIONE
    --------------------
    Il relazione a tale istituto le Parti concordano che, con decorrenza 1.
    1.1994, esso subira' le seguenti modifiche:
    A) il  Premio di  Produzione  Base per ciascun lavoratore sara' di Lit.
       1.500.000 incrementato di una somma pari al 35% della sua retribuzio
       ne individuale (minimo, superminimo, 3 elemento, contingenza, aumen-
       ti periodici di anzianita')  in atto al dicembre dell'anno preceden-
       te;
    B) il premio di Produzione Base, nei valori ottenuti in applicazione di
       quanto previsto al precedente punto A)  sara' agganciato  al Margine
       Operativo Ante Ammortamenti (MOAA) del bilancio dell'anno precedente
       della IBM SEMEA S.p.A., determinato dal rapporto:

                             UTILE OPERATIVO LORDO
                -----------------------------------------------
                TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

       Il MOAA preso come riferimento per la determinazione del premio di
       produzione base e' pari al 20.7%.
       Il riferimento a tale parametro potra' comportare delle oscillazioni
       del premio di produzione base secondo la seguente dinamica:

    a)   se il MOAA dell'anno sara' compreso tra il  19,7%  ed il 21,7%, a
         ciascun lavoratore sara' erogato il premio di produzione base;
    b)   se il  MOAA  dell'anno risultera' superiore al 21,7%, il  premio
         di produzione base sara' aumentato del 30%;
    c)   se il MOAA dell'anno risultera'  inferiore  al 19,7%, il premio di
         produzione base sara' diminuito del 30%.

    In ogni caso sara' garantito a ciascun  dipendente  l'importo minimo di
    Lit. 2.300.000, fatti salvi, naturalmente, i casi di assunzione o riso-
    luzione del rapporto in corso d'anno.
    In relazione  a tale istituto,  le parti concordano  espressamente che,
    sempre con decorrenza 1.1.1994, la quota di premio di  produzione annuo
    eccedente l'importo di  Lit. 1.500.000  non costituira' base di computo
    per il Trattamento di Fine Rapporto.
    Quanto sopra in applicazione della facolta' demandata alla contrattazio
    ne collettiva dall'art. 1, comma secondo, L. 29.05.1982, n. 297

    2. La FIM, la FIOM e la UILM si impegnano, anche  in nome e  per conto
    dei propri organismi aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sin-
    dacale o  giudiziaria ne' a prestare, anche  indirettamente, la propria
    assistenza ad iniziative di singoli tendenti a perseguire finalita' con
    trastanti  con quelle definite con il presente accordo.

    3. Nel presupposto della piena realizzazione dei risultati ottenuti con
    i provvedimenti  specificati  al su indicato paragrafo 1, l'azienda non
    ricorrera' a tutto il 31.12.1994 a procedure di riduzione del personale
    di cui agli artt.  4 e 24 della Legge 223/91.

    Letto, confermato e sottoscritto.
    p. ASSOLOMBARDA                                    p. FIM - FIOM - UILM
    p. la Societa'                                             p. la R.S.A.