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Ricorso ex art. 28 S.L. [Bacheca elettronica]


Da: Diritti sindacali e dei lavoratori

Vedere anche : Documentazione giuridica


PRETURA CIRCONDARIALE DI MILANO

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO ex art. 28 S. L.

Nell'interesse delle Federazioni sindacali territoriali:

1) FIOM-CGIL di Milano, in persona del segretario generale in carica sig. Giovanni Perfetti;

2) FIM-CISL di Milano, in persona del segretario generale in carica sig. Vito Milano;

3) UILM-UIL di Milano, in persona del segretario generale in carica sig. Michele Latorraca,

tutte rappresentate, assistite e difese dagli avvocati Cosimo Francioso, Filippo Raffa e Augusto Bianchi, in forza di procure a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliate nello studio del primo in Milano, via Durini 4;

contro

IBM SEMEA S.p.A.., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede sociale in Milano, via Tolmezzo 15 (denominata IBM nel seguito del presente atto).

* * *

OGGETTO: condotta antisindacale (in fattispecie di uso e abuso da parte dell'Azienda degli strumenti elettronici di comunicazione con i dipendenti: buona fede e par condicio nell'accesso all'uso della comunicazione elettronica).

* * *

PREMESSE DI FATTO

1) Attualmente, tra le organizzazioni sindacali ricorrenti e la Società convenuta, è in corso una dura vertenza in merito a: assetti occupazionali, minaccia aziendale di ricorso a sospensioni in CIGS, ridefinizione della struttura del salario e dei costi aziendali. Su taluni aspetti di tale vicenda è anzi tuttora pendente avanti il Pretore di Milano altro ricorso ex art. 28 S.L., proposto dalle stesse OO.SS. qui ricorrenti (v. doc. 1: ricorso ex art. 28 depositato in data 2/2/95).

2) Nel corso di tale vertenza IBM ha utilizzato a piene mani gli strumenti aziendali di comunicazione elettronica (le cui caratteristiche saranno tra breve descritte), e lo ha fatto anche per rivolgersi direttamente a tutti i singoli dipendenti su materie di esclusivo interesse sindacale.

3) In particolare, da ultimo, l'amministratore delegato di IBM, ing. Elio CATANIA ha utilizzato il sistema di posta elettronica denominato "PROFS" per inviare un' apposita comunicazione a tutti i singoli dipendenti (To: All employees). In tale comunicazione l'ing. Catania: esprimeva valutazioni sul merito e l'andamento della trattativa ("Sono ormai due mesi che ci incontriamo. Ogni volta speriamo che si apra quello spiraglio che ci consenta di trovare la soluzione al problema della nostra competitività, ma ogni volta non si registrano progressi"); ribadiva le valutazioni aziendali sui problemi oggetto della vertenza e l'intenzione della convenuta di proseguire nella ristrutturazione e di dare corso alla cassa integrazione; invitava, nel contempo, la "collettività" dei dipendenti a "scendere in campo" per "convincere" le OO.SS. ad "accettare" le ipotesi aziendali in tema di "ristrutturazione del costo del lavoro " (v. il comunicato 23/1/95, sub doc. 2).

4) Le Rappresentanze Sindacali tentavano di replicare a tale iniziativa, per sottoporre ai lavoratori le valutazioni sindacali sugli argomenti utilizzati e sugli scopi perseguiti dall'azienda; tale replica, tuttavia, poteva avvenire soltanto con la predisposizione di un "classico" volantino "cartaceo", affisso nelle bacheche a disposizione del sindacato (v. doc. 3).

5) Utilizzando gli strumenti informatici di comunicazione con i dipendenti, IBM è in grado di raggiungere "in tempo reale" la totalità dei lavoratori, sia quelli presenti nelle varie sedi collegate tra loro per via telematica, sia quelli che pur svolgendo attività a domicilio o in altri luoghi "esterni", sono però collegati via "modem" (tramite cioè linea telefonica) con le sedi.

6) Le applicazioni che consentono tale comunicazione sono principalmente due:

A) l'applicazione "INFO", accessibile da parte di qualsiasi lavoratore che abbia la disponibilità di un terminale collegato alla rete IBM; essa contiene numerose informazioni rilevanti per il lavoratore (ad es. procedure normative, elenchi di responsabili delle singole funzioni, elenco telefonico interno, ecc.). Nell'ambito di tale sistema vi è poi una sotto-applicazione denominata Bullettin Board ("bacheca dei comunicati " - di qui in avanti B.B.), che riproduce la classica bacheca aziendale (tuttora esistente, e nella quale vengono esposti gli stessi comunicati su supporto cartaceo);

B) l'applicazione "PROFS", che rappresenta il sistema di posta elettronica che lega tra loro i dipendenti IBM, ed è accessibile a tutti i soggetti autorizzati (ai quali è attribuito un codice personale di accesso, cosa che avviene per la totalità dei dipendenti).

L'invio di messaggi (posta elettronica) è quindi possibile anche da dipendente a dipendente, ma all'eventuale "spedizione di massa del messaggio" è abilitata solo l'azienda, non anche il singolo dipendente.

All'interno di PROFS vi è poi una sotto-applicazione (avviata nell'ottobre 1992) denominata "ON DESK" (letteralmente "sulla scrivania "), la cui utilizzazione in chiave di "notiziario giornaliero " è nell'esclusiva disponibilità dell'azienda (v. doc. 4: comunicato di avvio del servizio).

I messaggi ricevuti con PROFS e con ON DESK (come quelli prelevabili da Bullettin Board) sono agevolmente trasferibili su carta, mediante l'uso di connesse stampanti.

7) L'utente-lavoratore deve ovviamente decidere di consultare i vari servizi disponibili in linea. Nel caso tuttavia di PROFS e di ON DESK, non anche nel caso di Bullettin Board, il dipendente è invitato alla consultazione dallo stesso computer: infatti, compare sempre sul "menu" principale una scritta che segnala la presenza o di posta ovvero del notiziario, con invito ad accedervi in entrambi i casi ("invito " che nel caso della posta è assolutamente irresistibile, giacché potrebbe anche essere un urgente comunicato di servizio, un documento di lavoro, ovvero ..... il comunicato 23/1/95 dell'ing. CATANIA !).

8) Almeno dal 1991, le applicazioni sopra descritte vengono utilizzate per rivolgere a tutti i dipendenti comunicazioni relative anche a materie di interesse sindacale, in qualche caso con diretto o indiretto riferimento a specifiche vertenze o trattative in corso. All'interno di tali comunicazioni non vengono normalmente esposte le posizioni espresse dalle rappresentanze sindacali sui singoli argomenti trattati.

Valgano i seguenti esempi:

8.1) B.B. 5/6/91, di replica diretta e polemica sui contenuti di un manifesto sindacale sulla nomina del Presidente della Cassa Previdenza Dipendenti (doc. 5);

8.2) B.B. 6/6/91, di replica diretta e polemica sui contenuti di un comunicato sindacale in materia di cure idrotermali (doc. 6);

8.3) B.B. 2/10/91, di "denuncia di alcuni recenti comportamenti sindacali" - nella specie iniziative di sciopero - (doc. 7);

8.4) B.B. 31/10/91, nel quale si dà conto della vicenda del conferimento della "Gestione immobili" alla società Astrim, in questo caso riportando - ovviamente con sintesi di parte aziendale - le valutazioni delle RSA e replicando alla stesse (doc. 8);

8.5) ON DESK 3/11/92: notizia "DST Logistica: appena nata è già leader", riguardante costituzione di una nuova società che era stata oggetto di rilievi sindacali nell'ambito della vertenza sulla distribuzione (doc. 9);

8.6) B.B. 20/11/92, "Trasferimento attività aziendali": comunicato aziendale su scelte di ristrutturazione, motivazioni e conseguenze delle stesse, oggetto di specifica vertenza sindacale (doc. 10 - si noti che il B.B. comunica che di tali scelte sono state informate le RSA senza tuttavia dar conto delle posizioni delle stesse - e doc. 11, volantino OO.SS. del 19.11.92);

8.7) "edizione speciale" di ON DESK del luglio 1993 sulla situazione aziendale e riportante comunicazioni a tutti i dipendenti del Chairman IBM Corporation Lou Gerstner e del Presidente IBM Semea Lucio Stanca sulla situazione della Società, riguardanti le problematiche oggetto della complicata vertenza sfociata in quella in atto, e già citata al punto 1 (v. doc. sub 12);

8.8) numerosi B.B. dal 4/5/94 al 2/12/94 riguardanti la situazione aziendale, vari temi di gestione del personale, l'andamento della vertenza sui livelli occupazionali e il costo del lavoro in azienda (docc. 13 a-n).

9) A fronte di tali "bacheche elettroniche" nelle mani dell'Azienda, le R.S.A. dispongono invece delle tradizionali bacheche a muro nelle singole sedi. Il coordinamento nazionale delle RSA (soggetto contrattuale nelle relazioni sindacali per l'intera azienda) emette comunicati che devono essere spediti via posta alle singole sedi per la tradizionale affissione; nelle sedi ove non è presente un r.s.a. è necessario che il rappresentante della sede più vicina si rechi personalmente a curarne l'affissione. Le RSA non hanno alcuna possibilità reale di raggiungere gli home-workers ed i lavoratori in trasferta, i quali sono invece costantemente collegati via modem ai sistemi di comunicazione aziendale.

10) In data 4/12/91 il Coordinamento nazionale delle RSA IBM richiedeva per la volta un incontro con la Società allo scopo di concordare, anche per le RSA, "le modalità di utilizzo delle bacheche elettroniche" (doc. 14).

11) A tale richiesta la convenuta rispondeva in data 28/1/92 rifiutando ogni trattativa in merito (doc. 15).

12) Nuove richieste di utilizzo da parte del sindacato degli stessi strumenti informatici di comunicazione aziendale, pure in considerazione della inarrestabile introduzione di nuove tecnologie, venivano rivolte nel corso del 1992, ma ricevevano tutte nettissimi rifiuti (doc. 16, doc. 17, doc. 18).

13) L'accesso ai sistemi elettronici di comunicazione aziendale, sempre negato al sindacato, era stato invece concesso a strutture non strettamente aziendali, quale ad esempio la Cassa Previdenza Dipendenti, in persona del suo Presidente in carica dott. CAMISA (doc. 19). Anche in questo caso il Coordinamento delle RSA aveva dovuto emettere un comunicato di precisazioni e commento, diffuso (si fa per dire) con i metodi tradizionali (doc. 20).

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CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

1) La comunicazione "diretta" con i lavoratori su questioni sindacali.

I fatti descritti in narrativa mostrano con immediata evidenza come, a seguito dell'introduzione e dello sviluppo dei mezzi informatici di comunicazione aziendale, si sia determinata un'oggettiva e grave alterazione, con un'evidente vantaggio per l'azienda e un drastico pregiudizio della possibilità delle organizzazioni sindacali di svolgere il proprio ruolo di "contropotere", costituzionalmente tutelato e protetto.

In sintesi, possono ribadirsi i seguenti elementi dell'attuale situazione di fatto:

A) i mezzi informatici di comunicazione consentono all'azienda il costante raggiungimento di tutti i dipendenti nella loro ordinaria posizione di lavoro, e con possibilità di comunicazione "in tempo reale";

B) tali mezzi di comunicazione, a differenza delle tradizionali bacheche a muro, consentono, rispetto ai mezzi tradizionali, comunicazioni molto più ricche e articolate, il mantenimento di queste all'interno del sistema informatico per maggior tempo, e soprattutto esercitano nei confronti del lavoratore - per le caratteristiche stesse del software di gestione - un ruolo "attivo" nell'attrarne l'attenzione e nell'indurlo all'effettiva lettura e recezione dei comunicati;

C) la IBM fa uso di tali strumenti non solo per motivi di funzionalità dell'organizzazione aziendale, o di supporto alla prestazione del dipendente; essa infatti, come ampiamente esemplificato, ne sfrutta le potenzialità comunicative anche per i seguenti scopi:

C.1) diffondere informazioni di propria elaborazione su materie di interesse sindacale;

C.2) intervenire specificamente su questioni oggetto di vertenze o trattative sindacali in corso, presentando il proprio punto di vista, senza dar conto di quello delle oo.ss., ovvero presentando una propria versione delle posizioni sindacali. Vi è da sottolineare che in molti comunicati l'azienda riferisce di avere informato delle proprie determinazioni le RSA, senza tuttavia dire quali posizioni queste avessero espresso: in tal modo, inevitabilmente, la maggior parte dei lavoratori può essere indotta - più o meno coscientemente - a ritenere che l'azienda si comporti sempre con correttezza nei rapporti sindacali e che vi sia assenza di conflitto sulle questioni oggetto delle comunicazioni;

C.3) talvolta - come in alcuni degli episodi citati ed in quello recentissimo del 23.1.95 - polemizzare direttamente e duramente con le posizioni sindacali, con l'evidente scopo di spostare il consenso della generalità dei lavoratori sulle proprie posizioni;

D) le oo.ss. non hanno accesso agli stessi strumenti, e sono in grado di comunicare soltanto con quelli tradizionali (affissioni su bacheche murali, volantini, assemblee), che raggiungono un numero molto minore di lavoratori, con tempi più lunghi - per le sedi più decentrate spesso lunghissimi, quando pure esse vengano raggiunte - e che richiedono comunque un ruolo attivo da parte del lavoratore nella ricezione della comunicazione.

* * *

2) La comunicazione diretta e nelle forme subdole e passive viste in fatto limita l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale.

Sia premesso che non è in questione il diritto dell'azienda di comunicare o di replicare su materie di interesse sindacale, anche in costanza di vertenze aperte, ed anche eventualmente con contenuti di forte polemica: ciò fa parte del conflitto. La Costituzione repubblicana e, soprattutto, lo Statuto dei lavoratori hanno tuttavia voluto che il naturale conflitto tra potere aziendale e contropotere sindacale si svolga secondo regole certe e, nei rapporti con la comunità dei lavoratori, in condizioni di sostanziale parità: la legge 300/1970 ha così sancito diritti specifici volti a garantire l'attività di proselitismo sindacale, l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori.

Inoltre, per la più ampia garanzia di un libero conflitto, ha voluto reprimere in generale (con previsione aperta a comportamenti non previsti e non prevedibili in astratto) qualsiasi comportamento che oggettivamente alteri tale garanzia e limiti la libertà e l'attività sindacale (art. 28).

Il descritto utilizzo da parte dell'azienda dei mezzi informatici di comunicazione, soprattutto nelle forme subdole e passive delle applicazioni PROFS e ON DESK, costituisce di per sé comportamento antisindacale ai sensi dell'art. 28 stat. lav., proprio in quanto scavalca irrimediabilmente l'interlocutore sindacale, negandogli il ruolo che il nostro ordinamento gli assegna.

I rischi delle più moderne tecnologie di trattamento delle informazioni sono da tempo al centro di ampio dibattito. Non è necessario far ricorso all'immagine del "grande fratello", né le oo.ss. intendono demonizzare più del necessario gli strumenti informatici. Il mezzo in sé non è né buono né cattivo; sia in generale (comunicazioni di massa, televisioni, banche dati, ecc.) sia nel caso del presente ricorso, la garanzia contro i richiamati rischi risiede, ed è imposta dai principi generali dell'ordinamento sanciti dalla Costituzione, nella democraticità e trasparenza dell'uso degli strumenti informativi. Poiché lo Statuto dei lavoratori, all'interno dell'impresa, ha identificato nelle organizzazioni sindacali lo strumento principe di garanzia della democraticità dei rapporti tra i soggetti, l'introduzione e la gestione unilaterale di strumenti che alterino le condizioni di base della comunicazione non possono che entrare radicalmente in contrasto con i principi richiamati, ed essere sanzionate come limite all' attività sindacale.

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3) Violazione dell'art. 25 stat. lav.

Il comportamento della IBM, anche nella parte in cui utilizza strumenti (come Bullettin Board) non qualificabili in sé e per sé come antisindacali, si pone comunque in contrasto con l'art. 25 dello Statuto dei lavoratori, che impone al datore di lavoro l'obbligo di predisporre appositi spazi...in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, per consentire alle RSA di affiggere pubblicazioni, testi o comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. E' quasi banale ricordare che ogni disposizione legale deve essere interpretata secondo la ratio che la sorregge e che le espressioni utilizzate dal legislatore con riferimento a concetti non giuridici devono essere interpretate secondo il significato che esse hanno nella realtà sociale (e perciò anche secondo l'evoluzione di tale realtà successiva al momento di emanazione della disposizione di legge).

Ciò premesso, le espressioni "affissione", "spazi", "luoghi accessibili a tutti i lavoratori", "all'interno dell'unità produttiva", devono assumere un significato nel tempo coerente con l'evoluzione del fenomeno regolato, e secondo la ratio della norma. Proprio il concetto di unità produttiva, in una realtà aziendale "post-industriale" come quella IBM e comune ormai a tante imprese, non può - se mai ha potuto - essere interpretata come puro spazio fisico delimitato da muri o cancelli (e così infatti non viene interpretata, ad esempio per il computo dei dipendenti afferenti all'u.p., in materia di licenziamento). L'unità produttiva è l'insieme organizzativo finalizzato alla produzione, e delimitato, appunto, dalle scelte aziendali organizzative. Dell'unità produttiva, ad esempio, faranno parte necessariamente i lavoratori a domicilio collegati telematicamente (cfr. Gaeta, Lavoro a distanza e subordinazione, Napoli, ESI, 1993, p. 164: "il lavoratore a distanza è da considerarsi perfettamente inserito nell'unità produttiva della quale esprime anch'esso la potenzialità economica"; si pensi anche alla giurisprudenza sull'art. 3 L. 1369/1960, in materia di appalto, che interpreta ormai unanimemente l'espressione "nell'interno delle aziende" come riferentesi non ad un concetto topografico ma all'ambito organizzativo coperto dal ciclo produttivo).

L'art. 25 vuole garantire al sindacato la possibilità di comunicazione con tutti i lavoratori dell'unità produttiva e perciò (con il linguaggio dell'epoca ed in riferimento alle organizzazioni industriali tipiche dell'epoca) parla di affissione in appositi spazi; il fatto che per lungo tempo si sia trattato di affissione di "pezzi di carta" su "bacheche a muro" non legittima l'interprete a rimanere legato esclusivamente a tali modalità attuative del diritto. Come è dimostrato dallo stesso linguaggio utilizzato dalla Società convenuta (che su altri argomenti è ben più disposta a farsi portatrice di istanze evolutive...) le bacheche - cioè gli "appositi spazi" - possono ben essere elettroniche (come quelle, appunto, nell'applicazione INFO/Bullettin Board), i "luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva" possono - anzi devono, in aziende come la IBM, per adempiere alla ratio della norma - essere anche luoghi "virtuali" come quelli nei quali sono collocate le informazioni telematiche: cioè i soli "luoghi" che, in una simile organizzazione aziendale, sono accessibili a tutti i dipendenti della sempre più "flessibile" "unità produttiva".

Si tratta di una soluzione che é comunque imposta dal generale dovere di correttezza e buona fede, dovere che sorregge tutto il sistema delle relazioni sindacali voluto dallo Statuto.

D'altronde, come si accennava, la stessa IBM mostra di intendere i termini in questo modo: il Bullettin Board (dell'applicazione INFO) è, per l'appunto, la bacheca aziendale elettronica (e riproduce i comunicati esposti anche nella bacheca aziendale murale). In proposito si rifletta sul seguente episodio: il 25.3.1991 compare nella bacheca elettronica aziendale un comunicato (sub doc. 21) col quale si dà conto di una disposizione del CCNL sulla trattenuta a carico dei lavoratori della "quota contratto" a favore delle oo.ss. firmatarie, e della possibilità dei lavoratori di comunicare all'azienda che non intendono versare tale quota. La disposizione del CCNL riprodotta prevede che "Le Aziende comunicheranno, mediante affissione nella ultima settimana di marzo, ai lavoratori (…)". Tale comunicazione mediante affissione è avvenuta invece nella bacheca elettronica: e dunque, non è la stessa IBM a interpretare il concetto di affissione (si badi, in un caso di adempimento di un obbligo negoziale collettivo, della stessa fonte che ribadisce anche il diritto di affissione ex art. 25 stat. lav.) come affissione mediante mezzi telematici?

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TUTTO CIO' PREMESSO

le organizzazioni sindacali ricorrenti, come sopra rappresentate e difese,

CHIEDONO

che il Pretore di Milano, ai sensi dell'art. 28 L. 300/1970, voglia disporre la convocazione delle parti avanti a sé, per l'eventuale assunzione di sommarie informazioni a seguito delle quali voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla convenuta IBM SEMEA S.p.A.. e, in particolare, dichiarare antisindacali:

1) il rifiuto opposto alle Rappresentanze Sindacali FIM-FIOM-UILM di accesso allo strumento informatico denominato Bullettin Board (nell'applicazione INFO) per le comunicazioni con i dipendenti, comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro;

2) la diffusione di informazioni di propria elaborazione o di comunicati ai dipendenti su materie di interesse sindacale e su questioni oggetto di vertenze o trattative sindacali mediante le applicazioni PROFS e ON DESK;

B) ai fini della rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale, emettere ogni statuizione ritenuta opportuna, quali, ad esempio:

1) ordinare alla IBM SEMEA S.p.A.., in persona del legale rappresentante pro tempore, di predisporre una bacheca elettronica a disposizione delle Rappresentanze Sindacali FIM-FIOM-UILM, avente caratteristiche identiche a quelle dello strumento informatico denominato Bullettin Board, utilizzato dall'Azienda;

2.1) inibire alla IBM SEMEA S.p.A.., in persona del legale rappresentante pro tempore, la diffusione, attraverso l'applicazione PROFS e l'applicazione ON DESK, di informazioni di propria elaborazione o comunicati su materie di interesse sindacale e su questioni oggetto di vertenze o trattative sindacali;

2.2) ordinare alla IBM SEMEA S.p.A.., in persona del legale rappresentante pro tempore, la diffusione del comunicato sindacale allegato al ricorso sub doc. 3, con le stesse modalità utilizzate per il comunicato dell'Ing. Catania del 23/1/1995 (applicazione PROFS);

3) ordinare la pubblicazione dell'emanando decreto pretorile su due quotidiani a diffusione nazionale che il Giudice riterrà di indicare, pubblicazione da effettuarsi a cura e spese della convenuta;

C) con decreto immediatamente esecutivo e con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

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Si producono in copia fotostatica:

1) ricorso ex art. 28 S.L. 2/2/95;

2) comunicazione aziendale PROFS 23/1/95 (da E. CATANIA a Tutti i dipendenti);

3) comunicato RSU IBM di Milano-Segrate-Basiano del 23/1/95;

4) BB 27/10/92;

5) BB 5/6/91;

6) BB 6/6/91;

7) BB 2/10/91;

8) BB 31/10/91;

9) ON DESK 3/11/92;

10) BB 20/11/92;

11) comunicato Coord. Naz.le dei Consigli di Fabbrica IBM 19/11/92;

12) comunicazione PROFS di L. STANCA Presidente IBM SEMEA (luglio 1993);

13) BB maggio-dicembre 1994;

14) lettera 4/12/1991 Coord. Naz.le dei C. di F. IBM/Dir. Rel. Sindacali IBM;

15) lettera 28/1/92 Tenucci/Coord.Naz.le RSA;

16) lettera 16/4/92 FIM-FIOM-UILM/Dir. Rel. Sindacali IBM;

17) lettera 22/5/92 Tenucci/FIM-FIOM-UILM;

18) lettera 27/11/92 De Grenet/FIM-FIOM-UILM;

19) comunicato PROFS novembre 1992 di G. Camisa (Pres. Cassa Previd.);

20) comunicato Coord. Naz.le dei Consigli di Fabbrica IBM 30/11/92;

21) BB 25/3/91.

Milano, 22 febbraio 1995.

avv. Augusto Bianchi

avv. Cosimo Francioso

avv. Filippo Raffa