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Da: Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti; Governo e Parlamento italiani; IBM come azienda-rete; Assistenza e previdenza

APPLICAZIONE ACCORDO MINISTERIALE 22/5/95 Parte C

[CADGI]

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Vedere anche: Parte A, Parte B e nota sulla datazione


    La Direzione della  Societa' e le RSU chiedono al Consiglio di Am-
    ministrazione della CADGI di estendere alle persone che daranno le
    dimissioni dalla societa' sulla base dell'accordo siglato il 21/4/ 
    
    [questo riferimento è un refuso, esso in realtà riguarda le parti
    A e B del presente accordo, vedi nota] 

    95, e del relativo programma aziendale,  la  copertura per le pre-
    stazioni sanitarie, fino al momento in cui dette  persone  inizie-
    ranno un nuovo rapporto di lavoro e comunque non oltre la data del
    30/6/97.

    A copertura delle  prevedibili spese a cui andra' incontro la Cas-
    sa, la societa' versera' alla CADGI  la  somma  forfettaria  di L.
    5.000.000 per ogni persona. Nessun altro contributo  e' dovuto ne'
    dalla Societa', ne' dagli ex soci.

    I beneficiari dovranno  presentare  le notule al rimborso nei mesi
    di ottobre 1995, aprile ed ottobre 1996, aprile e giugno 1997, de-
    rogandosi cosi' esplicitamente al disposto dell'art. 5 del Regola-
    mento per le prestazioni sanitarie; ad ogni richiesta dovra' esse-
    re allegato un atto notorio o certificato sostitutivo, in cui l'ex
    socio attesti che non presta attivita'  lavorativa  subordinata  e
    che le persone intestatarie delle notule di cui chiede il rimbor-
    so siano suoi famigliari fiscalmente a carico.

    Rimangono valide tutte le altre norme del Regolamento  per le pre-
    stazioni sanitarie, compresa la copertura assicurativa per i Gran-
    di Interventi Chirurgici.

                P. la IBM                       Per le RSU

NOTA: le parti A e B del presente accordo sono state redatte e siglate il 21/4/1995 in sede sindacale (le norme di legge prevedono che il negoziato si svolga prima in sede sindacale tra le associazioni imprenditoriali e i sindacati e, successivamente, in sede ministeriale); dopo il referendum con il quale i lavoratori hanno approvato gli accordi di cui sopra, le parti li hanno ratificati presso il Ministero del Lavoro, ridatandoli 22/5/1995. [AR e GT, 26/8/2008]