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La Direzione della Societa' e le RSU chiedono al Consiglio di Am- ministrazione della CADGI di estendere alle persone che daranno le dimissioni dalla societa' sulla base dell'accordo siglato il 21/4/ [questo riferimento è un refuso, esso in realtà riguarda le parti A e B del presente accordo, vedi nota] 95, e del relativo programma aziendale, la copertura per le pre- stazioni sanitarie, fino al momento in cui dette persone inizie- ranno un nuovo rapporto di lavoro e comunque non oltre la data del 30/6/97. A copertura delle prevedibili spese a cui andra' incontro la Cas- sa, la societa' versera' alla CADGI la somma forfettaria di L. 5.000.000 per ogni persona. Nessun altro contributo e' dovuto ne' dalla Societa', ne' dagli ex soci. I beneficiari dovranno presentare le notule al rimborso nei mesi di ottobre 1995, aprile ed ottobre 1996, aprile e giugno 1997, de- rogandosi cosi' esplicitamente al disposto dell'art. 5 del Regola- mento per le prestazioni sanitarie; ad ogni richiesta dovra' esse- re allegato un atto notorio o certificato sostitutivo, in cui l'ex socio attesti che non presta attivita' lavorativa subordinata e che le persone intestatarie delle notule di cui chiede il rimbor- so siano suoi famigliari fiscalmente a carico. Rimangono valide tutte le altre norme del Regolamento per le pre- stazioni sanitarie, compresa la copertura assicurativa per i Gran- di Interventi Chirurgici. P. la IBM Per le RSU
NOTA: le parti A e B del presente accordo
sono state redatte e siglate il 21/4/1995 in sede sindacale (le norme di legge prevedono che il negoziato
si svolga prima in sede sindacale tra le associazioni imprenditoriali e i sindacati e, successivamente,
in sede ministeriale); dopo il referendum con il quale i lavoratori hanno approvato gli accordi di cui
sopra, le parti li hanno ratificati presso il Ministero del Lavoro, ridatandoli 22/5/1995. [AR e GT, 26/8/2008]