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Da: Diritti sindacali e dei lavoratori

ACCORDO SULLE SPESE TELEFONICHE PER MOTIVI SINDACALI

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    1. In base a quanto previsto all'art. 3 dell'accordo aziendale 17.
       12.1993, IBM  SEMEA S.p.A. riconoscera' al Coordinamento Nazio-
       nale un rimborso annuo spese telefoniche  per  motivi sindacali
       equivalente al valore, comprensivo dell'I.V.A.,  corrispondente
       a 50.000 scatti.
       Si intende  che il valore dello scatto corrisponde a quanto IBM
       addebita normalmente ai dipendenti.

    2. Sara' cura del Coordinamento Nazionale  ripartire tale rimborso
       spese telefoniche tra le R.S.U. locali e controllarne l'utiliz-
       zo.

    3. IBM liquidera' ad un incaricato indicato dal Coordinamento  Na-
       zionale il rimborso sopra definito.

    4. Le parti convengono sulla possibilita', a un anno data, di rie-
       saminare le modalita' applicative adottate per il riconoscimen-
       to del rimborso spese telefoniche per motivi sindacali.

    5. Il presente accordo decorre dal 1.10.95 e il rimborso spese te-
       lefoniche verra'  liquidato pro rata contestualmente agli adde-
       biti ai dipendenti.

    6. A soluzione del pregresso, IBM  riconosce  al Coordinamento una
       quota forfettaria equivalente al valore, comprensivo di I.V.A.,
       corrispondente a 30.000 scatti.

    Segrate, 14/9/95

    Per IBM SEMEA   S.p.A.                    per   il   Coordinamento
                                          Nazionale R.S.U.  IBM  SEMEA
                                          S.p.A.