Da: Diritti sindacali e dei lavoratori
ACCORDO SULLE SPESE TELEFONICHE PER MOTIVI SINDACALI
1. In base a quanto previsto all'art. 3 dell'accordo aziendale 17.
12.1993, IBM SEMEA S.p.A. riconoscera' al Coordinamento Nazio-
nale un rimborso annuo spese telefoniche per motivi sindacali
equivalente al valore, comprensivo dell'I.V.A., corrispondente
a 50.000 scatti.
Si intende che il valore dello scatto corrisponde a quanto IBM
addebita normalmente ai dipendenti.
2. Sara' cura del Coordinamento Nazionale ripartire tale rimborso
spese telefoniche tra le R.S.U. locali e controllarne l'utiliz-
zo.
3. IBM liquidera' ad un incaricato indicato dal Coordinamento Na-
zionale il rimborso sopra definito.
4. Le parti convengono sulla possibilita', a un anno data, di rie-
saminare le modalita' applicative adottate per il riconoscimen-
to del rimborso spese telefoniche per motivi sindacali.
5. Il presente accordo decorre dal 1.10.95 e il rimborso spese te-
lefoniche verra' liquidato pro rata contestualmente agli adde-
biti ai dipendenti.
6. A soluzione del pregresso, IBM riconosce al Coordinamento una
quota forfettaria equivalente al valore, comprensivo di I.V.A.,
corrispondente a 30.000 scatti.
Segrate, 14/9/95
Per IBM SEMEA S.p.A. per il Coordinamento
Nazionale R.S.U. IBM SEMEA
S.p.A.