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Da: Occupazione; Stabilimento di Santa Palomba; Lavoro temporaneo
La RSU di Santa Palomba, prendendo atto della necessita' evidenziata dalla Direzione di Santa Palomba, di elevare la percentuale di assun- zione dei temporanei rispetto a quanto attualmente gia' regolamentato, per poter cogliere nuove opportunita' produttive per lo Stabilimento di Santa Palomba, concorda con la Direzione quanto segue: 1. La percentuale viene elevata dall'8% al 30% ad integrazione della percentuale del 20% gia' prevista dall'accordo aziendale del 16.6.1995. 2. La Societa', nell'ambito delle norme sulla assunzione dei contratti a tempo determinato e secondo la normativa di legge, si impegna ad accedere, per una percentuale di circa il 10%, alle li- ste di mobilita' disponibili presso i competenti uffici del Mini- stero del Lavoro: a. privilegiando i lavoratori residenti nei comuni limitrofi a Santa Palomba; b. dandone informazione preventiva alla RSU. 3. Si concorda che n.17 assunzioni a tempo indeterminato verranno ef- fettuate entro la naturale scadenza del presente accordo. Almeno tre delle 17 assunzioni riguarderanno persone che hanno gia' operato nello stabilimento con precedente contratto a tempo determinato e saranno effettuate entro il primo semestre 1996. S'intende che dette assunzioni tot. (N.17), riguardano prestazioni di lavoro a 40 ore settimanali. 4. Le parti concordano altresi' che in occasione del corso di for- mazione in materia di prevenzione degli infortuni che i neoassunti dovranno frequentare, sara' a disposizione della RSU un apposito spazio per trattare argomenti inerenti materie del lavoro. Detto corso di formazione sara' effettuato entro i primi 15 giorni lavo- rativi dall'assunzione. Si intende che, per i lavoratori assunti prima della stipula del presente accordo la RSU e la Direzione concorderanno altra data. 5. La Direzione si impegna a fornire preventivamente alla RSU, in oc- casione di ciascuna assunzione, il numero delle persone assunte, la loro categoria di assunzione, la durata di ciascun contratto, la eventuale specificazione dell'orario e/o delle condizioni di part-time, nonche' il settore produttivo cui le persone neoassunte vengono assegnate. 6. Sono fatti salvi tutti gli altri istituti normativi ed economici previsti dalle leggi vigenti e dal CCNLM. 7. Il presente accordo avra' validita' dal Maggio 1996 a Dicembre 1997 con verifica sindacale a Marzo 1997. Per la IBM SEMEA Per la RSU *********************************************************************** Santa Palomba, 21 Maggio 1996 Oggetto: Accordo assunzione di temporanei In riferimento al testo dell'accordo " Assunzione temporanei" del 21 maggio 1996, si precisa che lo spazio a disposizione della RSU per trattare argomenti di materie del lavoro di cui al punto 4 del citato accordo e' di 60 minuti. Distinti saluti W. Cristelli