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ACCORDO AZIENDALE
[Telelavoro in IBM Austria]

(traduzione non ufficiale)


Da: Telelavoro e Lavoro Mobile


ACCORDO AZIENDALE su luoghi di lavoro extra aziendali in locali privati di collaboratori tra IBM Oesterreich Internationale Bueromaschinen Gesellschaft m.b.H. e il Consiglio di Fabbrica della IBM Oesterreich Internationale Bueromaschinen Gesellschaft m.b.H.

Premessa
Una libera, ma anche adeguata struttura e organizzazione del lavoro fanno apparire indispendabile l'installazione di luoghi di lavoro extra aziendali che si trovino in locali privati di collaboratori o collaboratrici. In tutti i riferimenti a persone contenuti in questo accordo aziendale (per esempio, lavoratore, datore di lavoro) la forma scelta vale per entrambi i sessi. In una struttura delle condizioni di lavoro e dei tempi di umana e equa: il libero sviluppo della personalita' del collaboratore deve essere protetto e favorito e ai singoli deve essere concesso maggiore spazio decisionale relativamente alla divisione dell'orario di lavoro nel quadro delle possibilita' aziendali senza provocare pregiudizi alla salute del collaboratore.
In base a questi principi, con questo accordo aziendale vengono integrate le regole esistenti in IBM Austria sull'utilizzo di terminali a domicilio, anche per luoghi di lavoro extra aziendali che si trovino in locali privati di collaboratori. Rimangono validi i diritti generali e i diritti di partecipazione spettanti al Consiglio di fabbrica secondo leggi, contratti collettivi o accordi aziendali.

1. Generalita'

1.1 Oggetto

Oggetto di questo accordo aziendale e' la definizione delle specifiche generali per un luogo di lavoro extra aziendale in locali privati di collaboratori.

1.2 Definizione

Un luogo di lavoro extra aziendale in locali privati sussiste quando il collaboratore svolge la sua attivita' lavorativa totalmente o in parte durante l'orario di lavoro concordato contrattualmente in locali utilizzati da lui privatamente.

1.3 Ambito di validita'

Questo accordo vale per tutti i lavoratori di IBM Austria con contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato. che abbiano un'abitazione in Austria e siano lavoratori nel senso previsto dal Contratto di lavoro (ArbVG)

1.4 Criteri di massima interni

Criteri di massima esistenti o regolamenti aziendali all'interno di IBM Austria (per es. relativi a Information Asset Security, Safety) trovano applicazione immutata o adeguata purche' in questo accordo, allegati inclusi, non venga espressamente indicato qualcosa di diverso.

2. Premesse per l'installazione in un luogo di lavoro extra aziendale

2.1 Volontarieta', domicilio

L'installazione di un luogo di lavoro extra aziendale in locali privati avviene esclusivamente su base volontaria sia da parte del collaboratore sia da parte IBM Austria e solo nei locali privati in cui il lavoratore ha stabilito un suo domicilio.

2.2 Sfera di competenza

Collaboratori, la cui sfera di competenza ammette un luogo di lavoro extra aziendale in locali privati senza danni per la vita aziendale e per i contatti con altri lavoratori dell'azienda oppure per la cui sfera di competenza un luogo di lavoro extra azie ndale in locali privati e' adatto in relazione al lavoro svolto, possono proporre l'installazione di un luogo di lavoro extra aziendale nei loro locali privati.
IBM Austria a sua volta puo' proporre una tale installazione; per motivi aziendali o economici; puo' anche rifiutare l'installazione di un luogo di lavoro extra aziendale. In questo caso il collaboratore non ha alcun diritto all'installazione di un luogo di lavoro extra aziendale.

2.3 Accordo scritto

L'installazione di un luogo di lavoro extra aziendale in locali privati del collaboratore richiede un accordo scritto come quello dell'allegato ./1 che costituisce parte integrante di questo accordo aziendale. Qualora in casi particolari si rendessero necessarie o fossero desiderabili modifiche al testo contenuto nell'allegato ./1, il Consiglio di fabbrica deve essere informato di queste variazioni prima della firma.

2.4 Posizione giuridica del lavoratore

La posizione giuridica del lavoratore con cui viene firmato un accordo sull'installazione di un luogo di lavoro extra aziendale non subisce alcuna modifica.

3. Orario di lavoro o luogo di lavoro
Anche alla luce dello spazio di decisionalita' che viene accordato a collaboratori con un luogo di lavoro aggiuntivo extra aziendale relativamente alla divisione dell'orario di lavoro, si deve osservare quanto segue:

3.1 Orario di lavoro

3.1.1 L'orario di lavoro da rispettare e' l'orario di lavoro contrattualmente concordato di ciascun collaboratore

3.1.2 Se i tempi di lavoro giornalieri o settimanali fissati nell'accordo aziendale di volta in volta vigente sull'orario di lavoro non vengono superati, la definizione di pause di lavoro auto- determinate non trovano applicazione

3.1.3 La ricezione, elaborazione e spedizione di informazioni elettroniche da parte del collaboratore non e' soggetta a alcuna limitazione temporale. Non ci si deve aspettare da nessun collaboratore l'elaborazione di informazioni elettroniche durante i we ekend, le ferie e le malattie. Questo vale anche in caso di permessi per motivi di accudimento o per altri motivi. Delle ferie e delle malattie si deve dare comunicazione in modo appropriato. I capi e i colleghi devono tenerne conto.

3.2 Divisione dell'orario di lavoro nei luoghi di lavoro

L'orario di lavoro viene suddiviso nei luoghi di lavoro aziendali e extra aziendali in modo che almeno in un giorno lavorativo alla settimana siano previste prestazioni di lavoro nel luogo di lavoro extra aziendale. Questa divisione dell'orario di lavoro sui luoghi aziendali viene fissata nell'accordo di cui all'allegato ./1 e puo' essere modificata con un accordo tra capo e collaboratore. La suddivisione dell'orario di lavoro modificata deve essere definita per iscritto o tramite mezzi di comunicazione e lettronici.

3.3 Divisione dell'orario di lavoro per prestazioni lavorative nei luoghi di lavoro extra aziendali

La suddivisione dei tempi di lavoro per prestazioni lavorative nei luoghi di lavoro extra aziendali nei singoli giorni della settimana puo' essere programmata sia da IBM Austria sia dal collaboratore, in questo caso viene definita autodeterminazione, dist inguendo se si tratta di decisione aziendale o del lavoratore.

3.3.1 Divisione dell'orario di lavoro per decisione aziendale

Si ha suddivisione dell'orario di lavoro per decisione aziendale nel luogo di lavoro extra aziendale quando il/i giorno/i lavorativo/i e la condizione dell'orario di lavoro sono assegnati in anticipo per quel/quei giorni dal capo al collaboratore o sono d eterminati dalla disponibilita' di hardware e software necessario messo a disposizione da IBM Austria. A questo riguardo, valgono i regolamenti aziendali sull'orario di lavoro.

3.3.2 Divisione dell'orario di lavoro per decisione del lavoratore

Si ha suddivisione dell'orario di lavoro per decisione del lavoratore nel luogo di lavoro extra aziendale quando il collaboratore puo' programmare la suddivisione dell'orario di lavoro sui vari giorni della settimana.

3.4 Lavoro straordinario

Sulla base della possibilita' di autodeterminazione dell'orario di lavoro, tutti i tempi di lavoro eccedenti il tempo di lavoro concordato contrattualmente, indipendentemente dal luogo di lavoro, devono essere comandati in precedenza dal capo secondo le r egole aziendali per poter essere riconosciuti come tali. Il loro compenso avverra' sulla base delle regole esistenti.

3.5 Viaggi

I viaggi tra i luoghi di lavoro aziendali e extra aziendali sono considerati non determinati dall'azienda e non sono pertanto orario di lavoro. Ma se a un collaboratore viene richiesto di andare nel luogo di lavoro aziendale durante la prestazione lavorat iva concordata da effettuarsi nel luogo di lavoro extra aziendale, l'orario di lavoro non viene interrotto.

3.6 Ferie, impedimenti, permessi

Valgono le stesse regole dei luoghi di lavoro aziendali

3.7 Compensi variabili dipendenti dal tempo

3.7.1 lavoro straordinario

Il lavoro straordinario viene compensato secondo le esistenti norme di legge, dei contratti collettivi e di lavoro nonche' degli accordi aziendali validi e applicabili.

3.7.2 Speciali compensi dipendenti dal tempo

Speciali compensi dipendenti dal tempo (per es. reperibilita') si verificano solo quando le circostanze che hanno determinato il compenso sono state definite dall'azienda secondo il punto 3.3.1. Il compenso viene effettuato secondo le regole vigenti.

4. Rilevazione dell'orario

La rilevazione dell'orario di lavoro per prestazioni lavorative nei luoghi di lavoro extra aziendali deve avvenire secondo le norme aziendali, per cui, applicando analogamente il par. 26 comma 3 AGZ, si possono effettuare solo le registrazioni della durat a dell'orario di lavoro giornaliero. Tuttavia, il tempo in cui nel luogo di lavoro extra aziendale gli apparecchi di lavoro sono accesi non puo' essere parificato all'orario di lavoro.

5. Mezzi di lavoro

L'hardware e il software necessari per poter effettuare la prestazione lavorativa nel luogo di lavoro extra aziendale viene messa a disposizione da IBM Austria per tutto il tempo in cui il luogo di lavoro stesso rimane attivo. Norme piu' dettagliate sono contenute nell'accordo allegato ./1..
Perche' il collaboratore possa mettere a disposizione mezzi di lavoro propri, e' necessario un preventivo accordo scritto.

6. Contatti con altri lavoratori dell'azienda

I contatti con altri lavoratori dell'azienda sono di grande importanza in caso di lavoro svolto in luoghi di lavoro extra aziendali. Il capo e' tenuto a questo riguardo a mantenere informato il lavoratore anche sulle attivita' del reparto o del ramo di cu i si occupa. La struttura dei contatti sociali e lavorativi del collaboratore all'interno del suo reparto, con il capo, l'azienda, IBM Austria e i rappresentanti dei lavoratori richiede misure integrative.

6.1 Riunioni e assemblee

Se data e ora di una riunione non sono gia' state fissate, i collaboratori con un luogo di lavoro extra aziendale possono proporre al capo di fissarla per una data in cui, secondo il tempo di lavoro determinato per decisione aziendale, devono lavorare nel luogo di lavoro aziendale, se questo sembra essenziale per motivi di partecipazione (per es. assenza dal luogo di lavoro aziendale da molto tempo). Nella determinazione della data si devono tenere adeguatamente presenti gli interessi delle due parti. La partecipazione a riunioni aziendali deve essere considerata tempo di lavoro per decisione aziendale.

6.2 Mezzi aziendali interni

I mezzi aziendali interni vengono trasmessi ai collaboratori nei loro luoghi di lavoro aziendali.

6.3 Programmi del personale

Si deve garantire con misure appropriate che l'accesso a misure di addestramento e istruzione non subiscano variazioni

7. Risarcimento spese

Al collaboratore vengono rimborsati i seguenti costi derivanti dal lavoro extra aziendale:

7.1 Costi dello spazio e dell'energia

Per l'approntamento dello spazio e come compenso proporzionale di costi di esercizio vengono corrisposti mensilmente a forfait Scellini Austriaci 400,= soggetti a imposte. Questo forfait aumentera' se l'indice dei prezzi al consumo salira' di piu' del 5% rispetto al momento dell'ultimo aumento: base e' il valore dell'indice al 31-12-1996.

7.2 Spese telefoniche

Le spese per le conversazioni di lavoro, che vengono condotte dal luogo di lavoro extra aziendale vengono rimborsate dietro giustificativo. Se dovesse essere necessario un altro collegamento, l'IBM Austria rimborsera' le spese iniziali e correnti di quest o collegamento. Su richiesta si deve provare a IBM Austria che dal secondo collegamento sono state effettuate solo telefonate di servizio. I costi per la dimostrazione sono a carico di IBM Austria.

7.3 Spese di viaggio

Le spese di viaggio tra luoghi di lavoro aziendali e extra aziendali generalmente non sono rimborsati. Se il lavoratore dovesse sostenere, in modo documentato, costi maggiori per il fatto che, nei giorni in cui presta, secondo l'accordo, la sua attivita' nel luogo di lavoro extra aziendale, gli viene richiesto di recarsi nel luogo di lavoro aziendale, questi costi maggiori di viaggio gli vengono rimborsati secondo le regole aziendali.

7.4 Prestazioni sostitutive per mensa

Non e' prevista una prestazione sostitutiva per il non utilizzo della mensa.

8. Informazione del Consiglio di fabbrica

Su richiesta, il consiglio di fabbrica riceve un elenco dei nomi dei collaboratori con cui e' stato firmato un accordo per l'installazione di un luogo di lavoro extra aziendale.

9. Abbandono del luogo di lavoro extra aziendale

Se si rinuncia al luogo di lavoro extra aziendale, hardware, software e mezzi di lavoro speciali messi a disposizione di IBM Austria devono essere restituiti. In nessun caso si puo' effettuare un bilanciamento di vantaggi e svantaggi. Al collaboratore deve essere messo a disposizione un luogo di lavoro con allestimento almeno equivalente in posizione comparabile dal punto di vista tecnico.

10. Durata

Questo accordo aziendale entra in vigore il giorno della firma e termina il 31 dicembre 1999 automaticamente, senza bisogno di una dichiarazione di risoluzione.

Per il consiglio di fabbrica

Per la direzione aziendale

Vienna 30 agosto 1996



Allegato ./1

Accordo sull'installazione di luoghi di lavoro extra aziendali in locali privati di collaboratori

concluso tra

IBM Oesterreich Internationale Bueromaschinen Gesellschaft m.b.H.
(in seguito IBM Austria)

e

Nome e Cognome del collaboratore Codice personale
(in seguito collaboratore)

Abitante a

Telefono dell'abitazione

Orario di lavoro concordato: ore/alla settimana

1. Presupposti

Presupposti di questo accordo sono l'accordo aziendale sui luoghi di lavoro extra aziendali in locali privati di collaboratori del xx.xx9x (in seguito accordo aziendale). A questo proposito i criteri di massima interni esistenti e le regole aziendali di I BM Austria trovano applicazione invariata o adeguata purche' in questo accordo, allegati inclusi, non venga espressamente indicato qualcosa di diverso.
Il collaboratore dichiara di essere d'accordo di dividere la sua postazione di lavoro nel luogo di lavoro aziendale con altri collaboratori, nel quadro di regole esistenti o da formulare in materia (shared desk o Buero 2000).

2. Accordo/autorizzazioni, diritto di accesso

Se il luogo di lavoro extra aziendale viene predisposto in locali privati affittati dal collaboratore, il collaboratore si deve assicurare che siano presenti tutte le autorizzazioni richieste. Rappresentanti di IBM Austria sono autorizzati a entrare nei locali privati del collaboratore allo scopo di esaminare il luogo di lavoro extra aziendale con preavviso di 24 ore. IBM Austria fara' uso di questo diritto solo allo scopo di esercitare il suo dovere di assistenza, un dovere di verifica comunque esistente (per es. se dovesse essere stabilito che si devono applicare ai luoghi di lavoro extra aziendali le norme del AschG) o per altri importanti motivi particolari .
Il collaboratore prende atto che anche per altre persone, in particolare in connessione con la tutela dei diritti di verifica legali (per es. ispettori del lavoro, servizio di protezione dagli incidenti dell'AUVA), sussiste un diritto di accesso e si impe gna a concedere l'accesso alle persone autorizzate.

3. Divisione dell'orario di lavoro

Secondo i punti 3.2 e 3.3 dell'accordo aziendale si concorda che relativamente all'orario di lavoro contrattuale viene definita, nei luoghi di lavoro e nei giorni della settimana, la seguente suddivisione dei tempi di lavoro per decisione aziendale,

giorno     luogo di lavoro aziendale   luogo di lavoro extra aziendale
               orario   da   a   ore           da   a   ore
lunedi'
martedi'
mercoledi'
giovedi'
venerdi'
sabato domenica*
totale
* al momento pervisto solo per determinati gruppi di collaboratori
(per es. reperibilita')

Le pause di lavoro devono essere osservate secondo le competenti norme di legge, dei contratti collettivi e aziendali. Se l'orario di lavoro sopra indicato, concordato come tempo di lavoro determinato per decisione aziendale, e' inferiore al tempo di lavoro contrattuale, il resto dell'orario di lavoro è considerato autoderteminato e il collaboratore in questo tempo puo' p restare il suo lavoro nel luogo di lavoro extra aziendale. In questo caso, il collaboratore decide sulla suddivisione dell'orario di lavoro autoderminato.

4. Ferie, impedimenti, permessi

Valgono le stesse regole dei luoghi di lavoro aziendali

5. Tempo di lavoro

Il collaboratore deve effettuare registrazione dell'orario di lavoro secondo le norme aziendali

6. Mezzi di lavoro

I mezzi di lavoro necessari a fornire la prestazione lavorativa nel luogo di lavoro extra aziendale, inclusi harware e software, vengono messi a disposizione gratuitamente. Essi devono essere trattati con cura e non possono essere usati per scopi privati. Nell'installazione e utilizzo dei dispositivi devono essere osservate le indicazioni relative alla sicurezza tecnica e all'ergonomia.
I dispositivi di lavoro devono corrispondere agli standard ergonomici.
Dispositivi difettosi devono essere portati per la riparazione al cento servizi dell'IBM Austria. I costi derivanti sono rimborsati al lavoratore. Per fornire la prestazione lavorativa possono essere utilizzati anche nel luogo di lavoro extra aziendale I necessari documenti previo accordo con il capo del collaboratore, e tale accordo deve essere preso secondo le normali vie IBM. In particolare deve essere rispettato il punto 7 di questo accordo.

7. Protezione dei dati e delle informazioni

Nei luoghi di lavoro extra aziendali si deve prestare particolare attenzione alla protezione dei dati e delle informazioni. Per il resto valgono le stesse regole dei luoghi di lavoro aziendali.

8. Potezione assicurativa

Incidenti sul lavoro in un luogo di lavoro extra aziendale cosi' come incidenti stradali tra i luoghi di lavoro aziendale e extra aziendale devono essere assicurati da IBM Austria in quanto tali incidenti non sono coperti dalla ASVG. Per i viaggi di servi zio valgono le norme dell'assicurazione IBM per i viaggi.

9. Responsabilita'

Prima dell'installazione di un luogo di lavoro extra aziendale il collaboratore deve provvedere a stipulare sufficienti assicurazioni sul patrimonio. La responsabilita' del collaboratore, dei famigliari che vivono nella sua casa e dei suoi ospiti rispetto a IBM Austria e' limitata al dolo e alla negligenza. Se non esiste alcuna assicurazione di responsabilita' civile in caso di visitatori autorizzati, viene di volta in volta deciso se IBM Austria debba far valer una richiesta di risarcimento danni.
Casi di danneggiamento vengono gestiti tramite il consiglio di fabbrica; la decisione spetta a IBM Austria. Per il resto, IBM Austria assume la responsabilita' per le richieste di risarcimento danni di terze parti se queste sono autorizzate al soggiorno nel luogo di lavoro extra aziendale e se il collaboratore non ha prodotto per sua colpa i danni alla terza pa rte.
IBM Austria non si assume alcuna responsabilita' per danni o particolari svantaggi che capitino al collaboratore per mancanza delle autorizzazioni specificate al punto 2 di questo accordo.

10. Termine di questo accordo

Il luogo di lavoro extra aziendale puo' essere abbandonato da ciascuno dei contraenti con un preavviso di tre mesi. Se il luogo di lavoro extra aziendale si trova in locali privati in affitto e il locatore li disdice con scadenza della disdetta piu' breve del preavviso previsto in questo contratto, il preavviso si abbrevia corrispondentemente. La comunicazione dell'intenzione di abbandono del luogo di lavoro extra aziendale deve avvenire per iscritto. L'hardware e il software messi a disposizione da IBM Austria, tutta la documentazione di lavoro e particolari mezzi aziendali devono essere restituiti immediatamente dopo l'abbandono del luogo di lavoro extra aziendale.

Luogo: data

per IBM Oesterreich Internationale Bueromaschinen Gesellschaft m.b.H.

Capo Personale Collaboratore