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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996 n. 645


Da: Pari Opportunita' e Tutela del Lavoro Femminile


Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernete il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento.

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

           (omissis)

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo  prescrive misure per la tutela della
sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a se
tte mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente all
e disposizioni vigenti.

Art. 2. Linee direttrici

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
 sanita', sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo 19
 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, sono recepite le direttive elabo
rate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici
e biologici, nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle
 lavoratrici di cui all'articolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatic
a mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attivita' svolta dalle predett
e lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina con
tenuta nel decreto di cui al comma 1, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici adottate d
alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 3. Divieto di esposizione

1. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'art. 3, primo comma, della legge 30 dicemb
re 1971, n 1204, includono anche tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti e
d alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato II.

Art. 4. Valutazione e informazione

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come integrato dall'articolo 3, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto del Pr
esidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effett
i della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 62
6, e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle la
voratrici di cui all'articolo 1, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o
biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato I nel rispetto delle linee direttrici
 stabilite con i decreti di cui all'articolo 2, individuando le misure di prevenzione e di protezion
e da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n
. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i
 loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle cons
eguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Art. 5. Misure di protezione e di prevenzione

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la
sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, il datore di lavoro adotta le misure
necessarie affinche' l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporane
amente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzati
vi oproduttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quart
o comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale informazione scritta all'ispetto
rato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'artico
lo 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sancit
i dall'articolo 3, primo comma, della legge 1204 del 1971, come integrato dall'articolo 3.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di cui all'articolo
 31, primo comma, della legge n. 1204 del 1971.

Art. 6. Lavoro notturno

1. In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui all'articolo 1 restano ferme le vigenti
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

Art. 7. Esami prenatali

1. le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1 hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuaz
ione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui
questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al dataore di lavoro ap
posita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la
data e l'orario di effettuazione degli esami.

Art. 8. Aggiornamento allegati

1. Con la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere modificati o integrati gli elench
i di cui agli allegati I e II in conformita' alle modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 9. Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni recate d
al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' da ogni altra disposizione in materia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli a
tti normativi dell Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi 25 novembre 1996

ALLEGATO I

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI, PROCESSI E CODIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 4

A. Agenti

1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o risc
hiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento,
 fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cu
i all'art. 1.

2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi a rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 sett
embre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tal
i agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del
 nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle ge
stanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato 2:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46; e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purche' non
 figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurino nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro

Lavori sotterranei di carattere minerario.


ALLEGATO II

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART.3

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 1

1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pression
e, immersione subacquea;
b) agenti biologici: Toxoplasma; virus della rosolia.
a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti da
l suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbit
i dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'art. 1

1. Agenti
a) agenti chimici: piombo e  suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbi
ti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.