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TFR: UN CHIARIMENTO

[OBSOLETO: consultare il documento di riferimento sul TFR]


Da: Retribuzione



La sigla TFR significa "Trattamento di fine rapporto" ed e'
quello che comunemente viene chiamata liquidazione.
Il TFR, regolato dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982,
prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
il lavoratore abbia diritto ad una somma da calcolarsi addizio-
nando, per ciascun anno di servizio, una quota pari all'importo
della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
Il TFR accantonato viene nel tempo rivalutato ogni anno del
1,5% fisso e del 75% dell'inflazione reale per l'anno precedente.
A tutti gli effetti il TFR puo' essere definito come retribuzione
differita, cioe' una sorta di "risparmio forzoso" che lo Stato
impone ai lavoratori.
Questa forma di risparmio e' trattenuto dai datori di lavoro
che sono tenuti a versarlo ai lavoratori solo a fine rapporto
o per i casi previsti dalla legge ( acquisto casa e spese sanitarie).
La maggior parte delle aziende non accantona queste somme ma
le utilizza come 'prestito a basso interesse'.
Le somme accantonate come TFR sono soggette a tassazione separata
( ed inferiore) rispetto ai normali redditi da lavoro.
La manovra varata la scorsa settimana prevede l'anticipo di parte
della tassazione dovuta al momento del percepimento del TFR, anticipo
a carico dei datori di lavoro.
Pertanto l'intervento governativo anticipa unicamente la
tassazione senza intaccare i diritti acquisiti dei dipendenti
e senza aumentare la tassazione stessa.


Milano, 4 aprile 1997

                                 Rappresentanza Sindacale Unitaria
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