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FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM
REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Da: Assistenza, Servizi Sociali, Cassa di Previdenza


    Art. 1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

    Il Consiglio di Amministrazione del 'Fondo Pensione per  i
    Dipendenti  IBM'  (di  seguito  per  brevita': 'Fondo') e'
    composto da:
    - n. 3 Consiglieri  eletti dai Soci  persone fisiche,  del
      Fondo Pensione (di seguito Soci);
    - n. 3 Consiglieri nominati dalla IBM Italia SpA.
    Esso rimane in carica per tre esercizi ed  il suo  mandato
    scade con l'approvazione del rendiconto  annuale da  parte
    dell'Assemblea Ordinaria.
    Il presente regolamento elettorale  definisce le modalita'
    per la elezione dei 3 Consiglieri, espressione di tutti  i
    Soci persone fisiche del Fondo.

    Art. 2 COLLEGI ELETTORALI

    Vengono istituiti tre Collegi Elettorali, ognuno dei quali
    eleggera' un membro del Consiglio di Amministrazione.
    I collegi elettorali si riferiscono alle sedi di lavoro dei
    Soci del Fondo e sono i seguenti:
    1) Sedi di Vimercate e Santa Palomba
    2) Tutte le sedi della provincia di Milano ad  esclusione
       di quelle di cui al punto 1
    3) Tutte le altre sedi della IBM in Italia ad  esclusione
       di quelle di cui ai punti 1 e 2.
    L'appartenenza ad  un Collegio  Elettorale e'  determinata,
    con riferimento alla data di  comunicazione del  Consiglio
    di Amministrazione  di cui  al punto  successivo, in  base
    alla sede di lavoro del Socio.

    Art. 3 RACCOLTA CANDIDATURE

    La raccolta delle candidature e' promossa ed effettuata dal
    Consiglio   di    Amministrazione   attraverso    apposita
    comunicazione da  esporre sugli  albi murali  di tutte  le
    sedi  IBM  di  norma  entro   il  mese   di  Gennaio.   La
    comunicazione dovra' indicare la  data entro  la quale  le
    candidature dovranno tassativamente pervenire per iscritto
    al Consiglio di  Amministrazione. Il  termine fissato  dal
    Consiglio  di Amministrazione,  che   non  potra'   essere
    inferiore  a 20  giorni,  e'  di decadenza  e pertanto  le
    candidature   pervenute   dopo   tale   termine,   saranno
    considerate come non presentate.
    Tutti  i  Soci  del  Fondo possono  presentare la  propria
    candidatura:  la  candidatura,   per  essere   considerata
    valida,  deve  avere  il  supporto  di  almeno  20    Soci
    del Collegio per il quale la  candidatura  e'  presentata,
    risultante da un apposito documento  di presentazione  sul
    quale  dovranno  essere  indicati nome,  cognome e  codice
    personale IBM dei Soci presentatori.
    La  candidatura da  parte di  un non  Socio potra'  essere
    accettata alle seguenti condizioni:
    - non siano state presentate almeno due candidature di Soci
    nello stesso Collegio Elettorale;
    -  la  candidatura  del non  Socio sia  stata proposta  da
    almeno 150 Soci dello  stesso Collegio,  risultante da  un
    apposito  documento  di presentazione  sul quale  dovranno
    essere indicati nome, cognome e codice  personale IBM  dei
    Soci presentatori.
    I  candidati dovranno fornire la documentazione attestante
    il  possesso  dei requisiti previsti dalla Legge.
    Le candidature  dovranno essere  presentate compilando  in
    ogni parte  i moduli  predisposti e  resi disponibili  dal
    Consiglio  di Amministrazione  alla data  di inizio  delle
    operazioni di raccolta delle stesse.
    Qualora non venisse presentata alcuna candidatura in uno o
    piu' Collegio/i, il Consiglio di Amministrazione fissera' un
    nuovo  termine  entro  cui dovranno  essere presentate  le
    candidature.

    Art. 4 SCHEDE PER L'ELEZIONE

    Il  Consiglio   di  Amministrazione,   sulla  base   delle
    candidature  ricevute,   predisporra'  tempestivamente   le
    schede  per  l'elezione  con i nominativi  dei  candidati,
    separate   per  ogni   Collegio Elettorale, come  definito
    al punto 2.
    Qualora  in un  Collegio vi  fosse un  solo candidato,  lo
    stesso  sara'  proclamato  eletto   senza  ricorrere   alle
    elezioni.

    Art. 5 ELETTORI

    Sono elettori tutti i Soci del Fondo regolarmente iscritti
    nel relativo Libro dei Soci alla data  di indizione  delle
    elezioni.

    Art. 6 ELEZIONI

    L'elezione dei tre membri del Consiglio di Amministrazione
    eletti  dai  Soci  del  Fondo  avviene  attraverso  schede
    elettorali da inviarsi al Consiglio di Amministrazione con
    le modalita' che seguono.
    Il Consiglio di Amministrazione, con apposito  comunicato,
    da esporre sugli albi di tutte le sedi IBM, di norma entro
    il  mese  di Febbraio,  indice le  elezioni, indicando  il
    termine tassativo entro il quale le schede per  l'elezione
    dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione stesso.
    Tale termine non potra' essere inferiore a 30 giorni.
    Il  Consiglio  di  Amministrazione   provvede  a   spedire
    all'indirizzo  d'ufficio  IBM  di  tutti  gli elettori  le
    schede  elettorali  relative  al  Collegio  Elettorale  di
    appartenenza di ogni singolo elettore. Le schede pervenute
    dopo il termine di decadenza indicato nella  comunicazione
    del  Consiglio  di  Amministrazione  saranno   considerate
    nulle.
    Sulle schede saranno indicati tutti  i candidati  espressi
    dal Collegio Elettorale in ordine alfabetico.
    Puo' essere votato un solo candidato. Qualsiasi indicazione
    ulteriore rispetto alla sola espressione del voto  rendera'
    nulla la scheda.



    Art. 7 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

    Le operazioni di scrutinio saranno effettuate dal Consiglio
    di   Amministrazione  in  forma  aperta  ai  Soci. Per  lo
    svolgimento di tali operazioni di scrutinio devono  essere
    presenti almeno due Consiglieri.
    Sulle  schede  elettorali sara'  posto immediatamente  alla
    ricezione, un timbro  orodatario a  cura della  segreteria
    del  Consiglio  di Amministrazione.  Tale apposizione  del
    timbro fara' fede del giorno ed ora di  ricezione da  parte
    del Consiglio di Amministrazione delle schede elettorali.
    Il Consiglio di Amministrazione redigera' al termine  dello
    scrutinio un verbale relativo alle operazioni di scrutinio
    e la graduatoria dei voti riportati dai singoli  candidati
    nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale. Tale  verbale,
    sottoscritto   da  tutti   i  membri   del  Consiglio   di
    Amministrazione, dovra' indicare:
    -  il  numero  di  schede  ricevute  entro  il termine  di
    validita'
    -  il  numero  di  schede  ricevute  oltre  il termine  di
    validita'
    - il numero di schede ricevute nulle o bianche
    - il numero di voti ricevuti da ciascun candidato
    e dovra' essere conservato unitamente alle  schede, per  un
    periodo di tre anni agli atti del  Fondo, disponibile  per
    la consultazione da parte dei Soci, i  quali non  potranno
    pero' riceverne copia.
    A  parita'  di  voti  e'  eletto  il  candidato con  maggior
    anzianita' di servizio presso la IBM  o, in  caso  di  soli
    candidati non Soci, quello con maggiore  eta'  anagrafica.
    Il Consiglio di Amministrazione, con apposito  comunicato,
    pubblichera'  i risultati  delle elezioni  entro 20  giorni
    dalla chiusura delle operazioni di spoglio.


    Art. 8 RICORSI

    Eventuali ricorsi devono essere inoltrati al Consiglio  di
    Amministrazione del Fondo entro  15 giorni  dalla data  di
    pubblicazione dei risultati mediante lettera  raccomandata
    con ricevuta di ritorno. Il Consiglio di  Amministrazione,
    sentito  il  parere  del  Collegio  dei  Revisori,   dovra'
    deliberare circa l'accoglimento o meno del ricorso entro 2
    mesi senza formalita' di rito e  con decisione  definitiva,
    non soggetta a ulteriore riesame.
    Ove,  in  accoglimento  del ricorso,  venga dichiarata  la
    decadenza  di  un  Consigliere  neo-eletto,  il  Consiglio
    adottera',  con   la  stessa   delibera,  i   provvedimenti
    necessari nel rispetto dello  Statuto, sostituendolo  come
    previsto all'art. 5 dello stesso.