FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM
REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione del 'Fondo Pensione per i
Dipendenti IBM' (di seguito per brevita': 'Fondo') e'
composto da:
- n. 3 Consiglieri eletti dai Soci persone fisiche, del
Fondo Pensione (di seguito Soci);
- n. 3 Consiglieri nominati dalla IBM Italia SpA.
Esso rimane in carica per tre esercizi ed il suo mandato
scade con l'approvazione del rendiconto annuale da parte
dell'Assemblea Ordinaria.
Il presente regolamento elettorale definisce le modalita'
per la elezione dei 3 Consiglieri, espressione di tutti i
Soci persone fisiche del Fondo.
Art. 2 COLLEGI ELETTORALI
Vengono istituiti tre Collegi Elettorali, ognuno dei quali
eleggera' un membro del Consiglio di Amministrazione.
I collegi elettorali si riferiscono alle sedi di lavoro dei
Soci del Fondo e sono i seguenti:
1) Sedi di Vimercate e Santa Palomba
2) Tutte le sedi della provincia di Milano ad esclusione
di quelle di cui al punto 1
3) Tutte le altre sedi della IBM in Italia ad esclusione
di quelle di cui ai punti 1 e 2.
L'appartenenza ad un Collegio Elettorale e' determinata,
con riferimento alla data di comunicazione del Consiglio
di Amministrazione di cui al punto successivo, in base
alla sede di lavoro del Socio.
Art. 3 RACCOLTA CANDIDATURE
La raccolta delle candidature e' promossa ed effettuata dal
Consiglio di Amministrazione attraverso apposita
comunicazione da esporre sugli albi murali di tutte le
sedi IBM di norma entro il mese di Gennaio. La
comunicazione dovra' indicare la data entro la quale le
candidature dovranno tassativamente pervenire per iscritto
al Consiglio di Amministrazione. Il termine fissato dal
Consiglio di Amministrazione, che non potra' essere
inferiore a 20 giorni, e' di decadenza e pertanto le
candidature pervenute dopo tale termine, saranno
considerate come non presentate.
Tutti i Soci del Fondo possono presentare la propria
candidatura: la candidatura, per essere considerata
valida, deve avere il supporto di almeno 20 Soci
del Collegio per il quale la candidatura e' presentata,
risultante da un apposito documento di presentazione sul
quale dovranno essere indicati nome, cognome e codice
personale IBM dei Soci presentatori.
La candidatura da parte di un non Socio potra' essere
accettata alle seguenti condizioni:
- non siano state presentate almeno due candidature di Soci
nello stesso Collegio Elettorale;
- la candidatura del non Socio sia stata proposta da
almeno 150 Soci dello stesso Collegio, risultante da un
apposito documento di presentazione sul quale dovranno
essere indicati nome, cognome e codice personale IBM dei
Soci presentatori.
I candidati dovranno fornire la documentazione attestante
il possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
Le candidature dovranno essere presentate compilando in
ogni parte i moduli predisposti e resi disponibili dal
Consiglio di Amministrazione alla data di inizio delle
operazioni di raccolta delle stesse.
Qualora non venisse presentata alcuna candidatura in uno o
piu' Collegio/i, il Consiglio di Amministrazione fissera' un
nuovo termine entro cui dovranno essere presentate le
candidature.
Art. 4 SCHEDE PER L'ELEZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle
candidature ricevute, predisporra' tempestivamente le
schede per l'elezione con i nominativi dei candidati,
separate per ogni Collegio Elettorale, come definito
al punto 2.
Qualora in un Collegio vi fosse un solo candidato, lo
stesso sara' proclamato eletto senza ricorrere alle
elezioni.
Art. 5 ELETTORI
Sono elettori tutti i Soci del Fondo regolarmente iscritti
nel relativo Libro dei Soci alla data di indizione delle
elezioni.
Art. 6 ELEZIONI
L'elezione dei tre membri del Consiglio di Amministrazione
eletti dai Soci del Fondo avviene attraverso schede
elettorali da inviarsi al Consiglio di Amministrazione con
le modalita' che seguono.
Il Consiglio di Amministrazione, con apposito comunicato,
da esporre sugli albi di tutte le sedi IBM, di norma entro
il mese di Febbraio, indice le elezioni, indicando il
termine tassativo entro il quale le schede per l'elezione
dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione stesso.
Tale termine non potra' essere inferiore a 30 giorni.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a spedire
all'indirizzo d'ufficio IBM di tutti gli elettori le
schede elettorali relative al Collegio Elettorale di
appartenenza di ogni singolo elettore. Le schede pervenute
dopo il termine di decadenza indicato nella comunicazione
del Consiglio di Amministrazione saranno considerate
nulle.
Sulle schede saranno indicati tutti i candidati espressi
dal Collegio Elettorale in ordine alfabetico.
Puo' essere votato un solo candidato. Qualsiasi indicazione
ulteriore rispetto alla sola espressione del voto rendera'
nulla la scheda.
Art. 7 OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio saranno effettuate dal Consiglio
di Amministrazione in forma aperta ai Soci. Per lo
svolgimento di tali operazioni di scrutinio devono essere
presenti almeno due Consiglieri.
Sulle schede elettorali sara' posto immediatamente alla
ricezione, un timbro orodatario a cura della segreteria
del Consiglio di Amministrazione. Tale apposizione del
timbro fara' fede del giorno ed ora di ricezione da parte
del Consiglio di Amministrazione delle schede elettorali.
Il Consiglio di Amministrazione redigera' al termine dello
scrutinio un verbale relativo alle operazioni di scrutinio
e la graduatoria dei voti riportati dai singoli candidati
nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale. Tale verbale,
sottoscritto da tutti i membri del Consiglio di
Amministrazione, dovra' indicare:
- il numero di schede ricevute entro il termine di
validita'
- il numero di schede ricevute oltre il termine di
validita'
- il numero di schede ricevute nulle o bianche
- il numero di voti ricevuti da ciascun candidato
e dovra' essere conservato unitamente alle schede, per un
periodo di tre anni agli atti del Fondo, disponibile per
la consultazione da parte dei Soci, i quali non potranno
pero' riceverne copia.
A parita' di voti e' eletto il candidato con maggior
anzianita' di servizio presso la IBM o, in caso di soli
candidati non Soci, quello con maggiore eta' anagrafica.
Il Consiglio di Amministrazione, con apposito comunicato,
pubblichera' i risultati delle elezioni entro 20 giorni
dalla chiusura delle operazioni di spoglio.
Art. 8 RICORSI
Eventuali ricorsi devono essere inoltrati al Consiglio di
Amministrazione del Fondo entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione dei risultati mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno. Il Consiglio di Amministrazione,
sentito il parere del Collegio dei Revisori, dovra'
deliberare circa l'accoglimento o meno del ricorso entro 2
mesi senza formalita' di rito e con decisione definitiva,
non soggetta a ulteriore riesame.
Ove, in accoglimento del ricorso, venga dichiarata la
decadenza di un Consigliere neo-eletto, il Consiglio
adottera', con la stessa delibera, i provvedimenti
necessari nel rispetto dello Statuto, sostituendolo come
previsto all'art. 5 dello stesso.