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FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM
REGOLAMENTO


Da: Assistenza, Servizi Sociali, Cassa di Previdenza


    Art. 1 - Premessa

    Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello
    Statuto dell'Associazione denominata "Fondo Pensione per i
    Dipendenti IBM" (di seguito "Fondo").
    Nel  presente  Regolamento  i  termini  "Societa'  IBM"  e
    "Dipendenti  IBM"  hanno lo  stesso significato  precisato
    nell'art. 3 dello Statuto.

    Art. 2 - Adesione

    Il  Fondo   gestisce  i   trattamenti  previdenziali   dei
    Dipendenti delle Societa' IBM, delineati dall'art. 1 dello
    Statuto.
    I Dipendenti delle Societa' IBM  attualmente in  servizio,
    che  non  si  sono   iscritti  precedentemente,   potranno
    iscriversi al Fondo entro il mese di maggio con decorrenza
    dal  1  luglio,  oppure  entro  il  mese  di novembre  con
    decorrenza   dal   1  gennaio   dell'anno  successivo.   I
    Dipendenti IBM di nuova assunzione potranno iscriversi  al
    Fondo entro il mese successivo a quello di fine periodo di
    prova. Trascorso tale termine, l'adesione potra'  avvenire
    secondo le regole generali previste per  i Dipendenti  IBM
    in servizio.
    L'iscrizione  al  Fondo avviene  mediante compilazione  da
    parte dei Dipendenti  IBM di  una scheda  di adesione  che
    conterra', tra l'altro:
    - l'impegno da parte del Dipendente IBM, di contribuire al
    Fondo,  per  quanto  di  sua  spettanza,  secondo   quanto
    indicato negli artt. 4 e 4bis del presente Regolamento;
    -  la  dichiarazione dell'avvenuta  consegna della  scheda
    informativa  e  conseguente  acquisita consapevolezza  del
    relativo contenuto (nella scheda informativa sono indicate
    le  caratteristiche del  Fondo Pensione  con riguardo,  in
    particolare, a  quanto indicato  nell'articolo 3,  secondo
    comma, del D.M. 211 del 14.01.1997.)

    Per   ciascun  Dipendente   IBM  e'   istituito  un   conto
    individuale nel quale affluiranno i contributi  di cui  ai
    seguenti  artt.  2bis,  4  e  4bis  versati  dai   singoli
    Dipendenti IBM e dalle Societa' IBM.
    Gli   obblighi   derivanti  dalla   iscrizione  al   Fondo
    permangono per tutta la durata del rapporto di lavoro  del
    Dipendente IBM ad eccezione dei casi previsti dall' art. 8
    del presente Regolamento.


    Art. 2 bis - Trasferimento straordinario

    In relazione  all'Assemblea Straordinaria  dei Soci  della
    Cassa Autonoma Premio di Fedelta' IBM del 4.11.97, che  ha
    deliberato  lo  scioglimento  e la  messa in  liquidazione
    della  Cassa  stessa, e'  previsto, per  i Dipendenti  IBM
    assunti prima dell'8 Gennaio 1987 e gia' beneficiari della
    suddetta Cassa, il trasferimento  al Fondo  del Premio  di
    Fedelta' maturato alla data sulla base del valore  attuale
    attuariale registrato presso la Cassa  Autonoma Premio  di
    Fedelta'IBM.
    Tale  trasferimento  straordinario  confluira'  sul  conto
    individuale di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
    I  Dipendenti  IBM,  destinatari  di questo  trasferimento
    straordinario e non  ancora iscritti  al Fondo,  divengono
    Soci  del Fondo  e possono  chiedere l'applicazione  dello
    schema contributivo di cui all' art. 4.

    Art. 3 - Convenzione assicurativa

    Il Fondo ha stipulato una convenzione per  l'assicurazione
    collettiva  con  una  primaria  compagnia di Assicurazione
    nello spirito di continuita' di gestione assicurativa.
    Nell'ambito di tale convenzione sono acquisite per ciascun
    Dipendente  IBM  assicurazioni   rivalutabili  di  rendita
    differita a premio  unico, con  controassicurazione, even-
    tualmente  reversibili a favore di  persona  designata dal
    Dipendente IBM, nella  misura  che  verra' richiesta dallo
    stesso. I contributi di cui agli  artt.  2bis, 4  e  4bis,
    versati  al  Fondo,  copriranno  i  premi   richiesti  per
    l'apertura ed il mantenimento delle posizioni assicurative.

    Art. 4 - Contributi

    Il  contributo che  ciascun Dipendente  IBM dovra'  versare
    contestualmente  alla  liquidazione   di  ogni   mensilita'
    contrattuale,  sara'  una  percentuale  della  retribuzione
    lorda  del mese calcolata come segue:
    2%  sull'intera retribuzione
    5%  sulla parte di retribuzione eccedente  la prima fascia
    di retribuzione pensionabile INPS in vigore.
    Il  contributo  a carico  del Dipendente  IBM, non  potra'
    comunque essere superiore al 5% della retribuzione lorda.

    Per retribuzione lorda si intende la somma delle  seguenti
    competenze  mensili  lorde:  minimo contrattuale,  scatti,
    complemento   scatti,    terzo   elemento,    contingenza,
    indennita' di  funzione, superminimo  individuale. Per  il
    personale   ad   incentivo   si   considera   inoltre   la
    retribuzione  specificatamente  indicata  nella Lettera di
    Retribuzione.
    Resta pertanto esclusa ogni altra  voce  di  retribuzione,
    salvo variazioni di Legge o di Contratti Collettivi.

    Il  contributo  a  carico  delle  Societa'  IBM sara'  una
    percentuale della retribuzione lorda del  mese, cosi' come
    sopra definita, calcolata come segue :
    1,50% sull'intera retribuzione
    2,50%  sulla  parte  di  retribuzione  eccedente  la prima
    fascia di retribuzione pensionabile INPS in vigore.
    Il  contributo cosi' determinato a  carico delle  Societa'
    IBM, non  potra' comunque  essere superiore  al 3,5%  della
    intera retribuzione mensile lorda.

    Il   contributo  a   carico  delle   Societa'  IBM   verra'
    corrisposto, secondo le percentuali sopra indicate, per il
    periodo di tempo che intercorre, per ogni Dipendente  IBM,
    dal mese di iscrizione al Fondo, e comunque non prima  del
    compimento del decimo anno di servizio in IBM, al mese  in
    cui il Dipendente IBM lascera' il servizio  e comunque  non
    oltre il mese di compimento del sessantesimo anno di eta'.
    Dalla data di adesione al Fondo al  compimento del  decimo
    anno  di  servizio  in IBM  il Contributo  a carico  delle
    Societa' IBM non  sara' comunque  inferiore al  contributo
    previsto  dal CCNLM  a carico  dei datori  di lavoro  alle
    varie  scadenze,  salvo  che  le  Societa'  IBM   decidano
    altrimenti.

    Il Dipendente IBM potra' volontariamente dare mandato  non
    revocabile entro il mese di novembre e per tutta la durata
    di permanenza nel Fondo, affinche' venga destinata al Fondo
    una  quota  di  accantonamento  del  TFR  di  importo pari
    all'ammontare del contributo a carico del Dipendente  IBM,
    fino ad  un  massimo  del  2% della retribuzione cosi' come
    sopra definita.
    Il versamento avverra' una volta all'anno,  entro il  mese
    di  dicembre, con riferimento alla contribuzione dell'anno
    in corso  ed avra'  la  precedenza rispetto ad  ogni altra
    anticipazione del TFR.
    La  quota  degli  accantonamenti  annuali  del  TFR  sara'
    ridotta  di  una  quota  corrispondente  a  quanto versato
    annualmente al Fondo.

    La quota del contributo, dovuta da  ogni singola  Societa'
    IBM,   e'   determinata  con   riferimento  ai   rispettivi
    Dipendenti.

    Il  contributo  in parola  ha natura  retributiva pur  non
    agendo  per  la  determinazione  di   istituti  legali   e
    contrattuali   comunque  correlati   o  correlabili   alla
    retribuzione di ciascun Dipendente IBM iscritto, quali  ad
    esempio: maggiorazioni, ferie,   festivita'  in giorni  non
    lavorativi, trattamento di fine rapporto.
    Il  Dipendente  IBM  iscritto  al  Fondo   si  obbliga   a
    contribuirvi fino alla risoluzione del rapporto di  lavoro
    o fino al momento in cui intervengano le condizioni di cui
    al successivo art. 8.
    In caso di  sospensione della  retribuzione per  qualunque
    causa, in costanza di  rapporto di  lavoro, il  versamento
    del contributo  del Dipendente  IBM e  delle Societa'  IBM
    verra' sospeso per il corrispondente periodo di tempo salvo
    diverse inderogabili disposizioni di legge.
    I contributi di cui al presente articolo saranno impiegati
    secondo  le  modalita'  previste dal  testo dei  precedenti
    artt. 2 e 3 con la finalita' di erogare  le prestazioni  di
    cui al testo dei seguenti artt. 5, 6 e 7.

    Qualora  norme  di  Legge  o  disposizioni  di   Contratti
    Collettivi  dovessero  rendere obbligatorio  a carico  dei
    datori  di  lavoro  e/o  dei   lavoratori  Dipendenti   il
    versamento di contributi  per finalita'  analoghe a  quelle
    previste nel presente articolo, i  rispettivi obblighi  di
    versamento  di  contributi  verranno  assorbiti,  fino   a
    concorrenza,  da  quelli previsti  da tali  nuove norme  e
    disposizioni.


    Art. 4 Bis - Contributi

    Il  presente  articolo  si  applica  a  modificazione  del
    precedente art. 4 per i Dipendenti IBM che si iscrivano al
    Fondo successivamente alla data di entrata  in vigore  del
    D.Lgs.  124/1993 (28.4.1993)  e non  siano stati  iscritti
    anteriormente  a  detta  data  a  una forma  pensionistica
    complementare gia' costituita alla data del 15.11.1992.
    Il contributo a carico sia  del Dipendente  IBM che  delle
    Societa'  IBM viene  fissato secondo  le stesse  modalita'
    previste all'art. 4 sopracitato, con le seguenti modifiche
    introdotte a seguito del D.Lgs. 124/1993:

    - la misura del contributo non potra' superare il 2% della
    retribuzione, cosi' come definita all'art.  4, e  comunque
    la cifra di L. 2.500.000 annue;
    - verra' destinata obbligatoriamente al Fondo una quota di
    accantonamento  annuale del TFR di importo pari all'ammon-
    tare del contributo a carico del Dipendente IBM.
    Il versamento avverra' una volta all'anno,  entro il  mese
    di  dicembre, con riferimento alla contribuzione dell'anno
    in corso  ed avra'  la  precedenza rispetto ad  ogni altra
    anticipazione del TFR.
    La  quota  degli  accantonamenti  annuali  del  TFR  sara'
    ridotta  di  una  quota  corrispondente  a  quanto versato
    annualmente al Fondo;
    - per i Dipendenti  IBM di  prima occupazione,  successiva
    all'entrata   in   vigore   del   D.Lgs.   124/1993,   gli
    accantonamenti  annuali  del  TFR maturati  posteriormente
    alla  data  di  iscrizione  del Dipendente  IBM al  Fondo,
    saranno integralmente destinati al Fondo.

    Art. 5 - Prestazioni del Fondo

    Se  il  Dipendente  IBM, al  momento  in  cui lascera'  il
    servizio, avra' maturato i requisiti per  il diritto  alla
    pensione di vecchiaia, di invalidita' o di anzianita'(e in
    quest'ultimo caso ne presenti domanda) a carico INPS ed in
    ogni  caso  se  il  Dipendente  IBM avra' in quel  momento
    raggiunto il 65esimo anno di eta', egli maturera' il diritto
    alle rendite vitalizie come risultanti  dall'assicurazione
    di cui all'art. 3 dal mese successivo a quello in cui avra'
    lasciato il servizio.
    Il  Dipendente  IBM  potra' chiedere la conversione  della
    rendita   vitalizia   in   un   capitale    corrispondente
    liquidabile in unica soluzione.

    Salvo quanto disposto nei periodi precedenti, nel caso  in
    cui   il  Dipendente   IBM  risulti   iscritto  al   Fondo
    successivamente alla data di entrata in vigore del  D.Lgs.
    124/1993 per il quale vige il regime  contributivo di  cui
    all'art.4bis, le prestazioni pensionistiche per  vecchiaia
    saranno   da   lui   maturate   al  compimento   dell'eta'
    pensionabile   stabilita   nel   regime  obbligatorio   di
    appartenenza con un minimo di cinque anni di  appartenenza
    al Fondo.
    Le prestazioni pensionistiche per anzianita' gli   saranno
    consentite   invece   solo      in   caso  di   cessazione
    dell'attivita' lavorativa comportante la partecipazione al
    Fondo nel concorso del requisito di  almeno quindici  anni
    di versamenti  contributivi effettivi  al Fondo  e di  una
    eta' di non piu' di dieci anni inferiore a quella stabilita
    per   il  pensionamento   di  vecchiaia   nell'ordinamento
    obbligatorio di appartenenza.
    Inoltre  la  facolta'  del Dipendente IBM di  chiedere  la
    liquidazione della prestazione pensionistica complementare
    in capitale, secondo il valore attuale, e' limitata al 50%
    dell'importo maturato.
    Le disposizioni di cui sopra troveranno applicazione anche
    nei confronti dei Dipendenti  IBM la  cui posizione  viene
    acquisita  per  trasferimento  da  altro  Fondo   pensione
    complementare, computando come anzianita' di  appartenenza
    al Fondo anche il numero delle annualita' di contribuzione
    versate a Fondi pensione in periodi pregressi.

    Art. 6 - Decesso del Dipendente IBM

    In caso di morte del Dipendente  IBM prima  che lo  stesso
    abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione di
    vecchiaia, di  anzianita' o  di invalidita'  a carico  INPS,
    l'importo determinato al momento del  decesso nei  termini
    previsti  dalla  convenzione  di   assicurazione  di   cui
    all'art.3 verra' versato ai beneficiari indicati dall'art.
    10 comma 3 ter del D.Lgs. 124/1993 (coniuge, figli  e,  se
    gia' viventi a carico dell'iscritto, genitori).

    Nel caso in cui il Dipendente IBM deceduto abbia  indicato
    beneficiari diversi da quelli indicati nel comma preceden-
    te, la posizione individuale  del  Dipendente IBM deceduto
    rimarra' nel Fondo sul suo conto individuale  e  l'importo
    maturato verra' liquidato ai  beneficiari da lui designati
    non prima che le competenti  istituzioni  abbiano  emanato
    specifiche disposizioni in materia.

    In mancanza di beneficiari,  legali  o  convenzionali,  la
    posizione rimane acquisita al Fondo.

    Art.  7 -  Risoluzione del  rapporto di  lavoro per  altre
    cause

    In caso di risoluzione del  rapporto di  lavoro per  cause
    diverse da quelle indicate negli artt. 5 e 6 del  presente
    Regolamento, al Dipendente IBM verra' corrisposta la  somma
    di   riscatto   come  risultante   dalla  convenzione   di
    assicurazione  di  cui  all'art.  3.  In  alternativa,  su
    richiesta del Dipendente IBM, i diritti maturati  verranno
    trasferiti ad altro Fondo nel termine massimo di sei mesi.
    Il  trasferimento  della posizione  puo' essere  richiesto
    solo  a  favore  di  un Fondo  Pensione iscritto  all'albo
    tenuto a cura della Commissione di Vigilanza.

    Quanto  sopra   non  si   applica  nell'ipotesi   prevista
    dall'ultimo comma dell'art. 3 dello Statuto.

    Art. 8 - Trasferimento della posizione

    Il   Dipendente  IBM,   in  costanza   dei  requisiti   di
    partecipazione  al  Fondo puo'  chiedere il  trasferimento
    della  propria  posizione  pensionistica  ad  altro  Fondo
    pensione a condizione  che abbia  maturato una  permanenza
    nel Fondo  di almeno  tre anni.  In questo  caso il  Fondo
    trasferira' la posizione maturata nel  termine massimo  di
    sei mesi.
    Il trasferimento della posizione puo' essere chiesto  solo
    a favore di un Fondo Pensione iscritto  all'Albo tenuto  a
    cura della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
    La domanda di trasferimento puo'  essere presentata  entro
    il  mese  di  maggio  con  effetto,  ai fini  dell'obbligo
    contributivo, dal 1 luglio successivo ovvero entro il mese
    di  novembre  con  effetto,  ai   fini  della   cessazione
    dell'obbligo contributivo, dal  1 gennaio  successivo.  La
    cessazione dell'obbligo di contribuzione riguarda  sia  il
    Dipendente IBM che le Societa' IBM.
    Il trasferimento riguarda  l'intera posizione  individuale
    corrispondente   al   capitale   accantonato  nonche'   ai
    rendimenti   maturati   fino   al   mese   precedente   il
    trasferimento stesso.

    Art. 9 - Acquisizione di posizioni da altro Fondo Pensione

    Il  Dipendente  IBM  che, a  seguito dell'assunzione  alle
    dipendenze di una delle Societa' IBM, presenti domanda  di
    adesione al Fondo secondo le modalita' previste  dall'art.
    2  del  presente  regolamento,  puo'  trasferire al  Fondo
    medesimo la posizione maturata presso il Fondo Pensione di
    provenienza   a  condizione   che  si   tratti  di   Fondo
    regolarmente  iscritto  all'Albo  tenuto   a  cura   della
    Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
    Al fine del diritto alle prestazioni e  relative forme  di
    anticipazione di cui al seguente art.10, il  trasferimento
    della posizione comporta il trasferimento  dell'anzianita'
    maturata   antecedentemente   all'iscrizione   al   Fondo,
    opportunamente certificata dal Fondo di provenienza.

    Art. 10 - Anticipazioni

    Il Dipendente IBM per il quale siano stati accumulati  nel
    Fondo contributi in quote di TFR da almeno otto anni, puo'
    chiedere un'anticipazione in capitale per eventuali  spese
    sanitarie,   per   terapie   ed   interventi  straordinari
    riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,  ovvero
    per l'acquisto della prima casa  di abitazione  per se'  o
    per i  propri figli,  documentato con  atto notarile,  nei
    limiti  dell'ammontare della  sua posizione  pensionistica
    derivante  dalle quote  di accantonamento  TFR versate  al
    Fondo.
    Le richieste di anticipazione sono accolte secondo criteri
    e limiti fissati dal Consiglio di  Amministrazione   anche
    in  rapporto  all'ammontare   complessivo  delle   risorse
    provenienti  da  TFR.  Il  Consiglio  di   Amministrazione
    comunichera'   i   diversi   limiti   fissati   nel   corso
    dell'Assemblea annuale dei Soci.