Proposta di accordo sul telelavoro a domicilio
Proposta di accordo sul Telelavoro a domicilio
presentata ad IBM il 18/6/98 dal Coordinamento
Nazionale RSU IBM Italia S.p.A. e FIM FIOM UILM
PREMESSA
Le parti concordano nel ritenere che un piu' ampio uso
di tecnologie informatiche e modalita' di lavoro piu'
flessibili possano fornire una risposta a importanti
esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione dei
centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il
miglioramento della qualita' della vita, la gestione
dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie
piu' deboli e delle aree meno sviluppate, e inoltre
puo' fornire soluzioni non traumatiche alla
ridefinizione della presenza aziendale sul territorio.
Art. 1 DEFINIZIONE
TELELAVORO E' UNA ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA CON
REGOLARITA', INTERAMENTE O IN PARTE, FUORI DALLA SEDE
DI LAVORO, IN SOSTITUZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN
SEDE, CON L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE CHE PERMETTONO
LA SEPARAZIONE E FACILITANO LE COMUNICAZIONI.
IL TELELAVORO SI CONSIDERA A DOMICILIO QUANDO SI SVOLGE
AL DI FUORI DEI LOCALI AZIENDALI O COMUNQUE DI LUOGHI
LAVORATIVI, QUALI SEDI DI CLIENTI, FORNITORI, TERZE
PARTI, CENTRI DI TELELAVORO E ASSIMILABILI.
IL PRESENTE ACCORDO REGOLA LA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN
TELELAVORO A DOMICILIO.
Art. 2 SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente accordo riguarda lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa in telelavoro a domicilio da
parte di tutti i dipendenti di IBM Italia S.p.A. a
tempo determinato e indeterminato.
Art. 3 PRESTAZIONE LAVORATIVA
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex
novo oppure trasformati da modalita' tradizionale.
Resta inteso che il telelavoratore rimane in organico
presso l'unita' produttiva di origine, ovvero, in caso
di instaurazione del rapporto ex novo, presso l'unita'
produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro a domicilio saranno
disciplinati secondo i seguenti principi:
- volontarieta' delle parti;
- possibilita' di reversibilita' del rapporto, su
richiesta motivata di una delle due parti, quando cio'
non pregiudichi il mantenimento del rapporto lavorativo
da parte del dipendente;
- pari opportunita' rispetto ai percorsi di carriera,
iniziative formative e sviluppi professionali;
- possibilita' che la prestazione professionale in
telelavoro a domicilio avvenga in orari diversamente
distribuiti rispetto al normale orario di lavoro, fermo
restando le 40 ore alla settimana, 8 ore al giorno, e
comunque dal lunedi' al venerdi'; la prestazione deve
avvenire esclusivamente nel rispetto delle Leggi, dei
Contratti Nazionali ed aziendali sull'orario di lavoro
stesso e, di conseguenza, delle norme sulle prestazioni
di lavoro straordinario a qualsiasi titolo fornite;
- garanzia del mantenimento dello stesso impegno
professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e
quantitativi rispetto alla stessa attivita' svolta nei
locali aziendali.
Le modalita' pratiche di espletamento della prestazione
lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti
dovranno risultare da atto scritto, costituente
l'accordo di inizio o di trasformazione delle modalita'
di lavoro.
Tale accordo e' condizione necessaria per
l'instaurazione o trasformazione di un rapporto di
telelavoro a domicilio.
Art. 4 RETRIBUZIONE
Il livello retributivo non viene modificato
dall'instaurazione o trasformazione di un rapporto di
telelavoro a domicilio.
Il lavoratore in telelavoro a domicilio ha diritto:
- al rimborso in nota spese a pie' di lista di Euro 6
(circa 12000 lire al cambio attuale) per ogni pasto
meridiano consumato presso la propria abitazione;
- ad un rimborso forfettario di Euro 16 (circa 32000 al
mese) a copertura dei consumi energetici e dell'uso
dell'abitazione.
Art. 5 SISTEMA DI COMUNICAZIONE
E' fatto obbligo a ciascun telelavoratore -salvo patto
contrario espresso- di rendersi disponibile in una
fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da
concordarsi a livello individuale, che si sovrapponga
al normale orario di lavoro, per la ricezione di
eventuali comunicazioni da parte dell'azienda. In caso
di motivata impossibilita', il lavoratore e' tenuto a
darne comunicazione all'azienda.
Art. 6 RIUNIONI E CONVOCAZIONI AZIENDALI
In caso di riunioni programmate dall'azienda, il
telelavoratore deve rendersi disponibile per il tempo
necessario per lo svolgimento della riunione stessa.
Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione e'
considerato a tutti gli effetti attivita' lavorativa.
Art. 7 CONTROLLO ATTIVITA'
L'azienda ha facolta' di verificare le prestazioni
professionali fornite attraverso il telelavoro, fermo
restando il pieno rispetto di quanto concordato
aziendalmente in materia di accesso ai dati gestiti
elettronicamente (accordo aziendale 23 Febbraio 1982 e
successivi documenti integrativi).
Art. 8 DIRITTI SINDACALI
In considerazione della ridotta presenza in azienda dei
dipendenti e dei rappresentanti sindacali coinvolti
nelle prestazioni professionali svolte con la modalita'
del telelavoro, le RSU possono utilizzare
l'applicazione di posta elettronica per comunicazioni
ai dipendenti, anche a livello europeo, su materie di
interesse sindacale e del lavoro. I dipendenti in
telelavoro possono comunque partecipare a tutte le
iniziative sindacali presso le sedi aziendali;
per quanto riguarda in particolare le assemblee, essi
possono partecipare a quelle che si svolgono nella sede
piu' vicina e il tempo necessario per raggiungere la
medesima e' a carico di IBM.
Art. 9 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella
configurazione prospettata, rappresenta una mera
modifica del luogo di adempimento della prestazione
lavorativa, non incidendo sull'inserimento del
lavoratore nell'organizzazione aziendale e sul
conseguente assoggettamento al potere direttivo e
disciplinare del datore di lavoro.
Art. 10 DILIGENZA E RISERVATEZZA
Il telelavoratore e' tenuto a prestare la propria opera
con diligenza e riservatezza, attenendosi alle
istruzioni ricevute dall'azienda.
Il telelavoratore non puo' eseguire lavoro per conto
proprio o per terzi in concorrenza con l'attivita'
svolta da IBM.
E' ammesso l'uso degli strumenti informatici assegnati
per scopi personali, purche' tale uso non pregiudichi
la piena disponbilita' e funzionalita' degli strumenti
stessi ai fini dello svolgimento dell'attivita'
professionale.
Art. 11 FORMAZIONE
Le parti, nel concordare circa la necessita' di
garantire l'integrale parita' di trattamento in materia
di interventi formativi, si impegnano affinche' siano
intraprese iniziative tendenti a salvaguardare un
adeguato livello di professionalita' e di
socializzazione degli addetti al telelavoro.
Art. 12 DIRITTI DI INFORMAZIONE
L'azienda e' tenuta ad organizzare i propri flussi di
comunicazione in modo da garantire un'informazione
rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per
offrire pari condizioni ai meno presenti in azienda.
Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della
Legge 300/70, IBM provvedera' ad inviare al domicilio
di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato,
considerando con cio' assolto l'obbligo di pubblicita'.
Art. 13 POSTAZIONE DI LAVORO
Il datore di lavoro provvede all'assegnazione in
comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, di
strumenti di telelavoro idonei alle esigenze
dell'attivita' lavorativa. La scelta e l'acquisizione
dell'attrezzatura sono di competenza dell'azienda. Le
spese connesse all'installazione e gestione della
postazione di telelavoro presso il domicilio del
lavoratore sono a carico dell'azienda.
Quando il tipo di attivita' svolta richieda la
disponibilita' della linea telefonica per collegamento
in fonia e dati, IBM deve farsi carico
dell'installazione di una linea telefonica dedicata o
di altri strumenti tecnologici atti allo scopo presso
l'abitazione del dipendente.
Art. 14 INTERRUZIONI TECNICHE
Interruzioni della rete telematica o eventuali fermi
macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e
comunque non imputabili al lavoratore, saranno
considerati a carico del datore di lavoro, che
provvedera' ad intervenire perche' il guasto sia
riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi
ragionevoli, sara' facolta' del datore di lavoro
definire il rientro del lavoratore in azienda,
limitatamente al tempo necessario per ripristinare il
sistema.
Art. 15 MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e
successive modifiche e integrazioni e dall'accordo
interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
18.11.96, sono consentite, previa richiesta, visite da
parte del responsabile aziendale di prevenzione e
protezione e da parte del delegato alla sicurezza per
verificare la corretta applicazione delle disposizioni
in materia di sicurezza, relativamente alla postazione
di lavoro e alle attrezzature tecniche a essa
collegate.
Ciascun addetto al telelavoro e' tenuto a utilizzare
con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto
delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli
impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli
stessi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 626/94,
ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone in prossimita' del suo spazio lavorativo,
conformemente alla sua formazione e alle istruzioni
relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro
utilizzati. Il datore di lavoro e' sollevato da ogni
responsabilita' qualora il lavoratore non si attenga
alle suddette disposizioni.
IBM si impegna a stipulare un'apposita convenzione per
l'assicurazione dei locali in cui si svolge la
prestazione di telelavoro, nonche' della persona e dei
terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa e' previsto
che sia installato un personal computer con video fisso
o comunque con monitor a matrice attiva.
I lavoratori devono essere informati sul corretto uso
degli strumenti, in particolare - alla luce del D.Lgs.
626/94 - circa le pause necessarie da parte di chi
utilizza videoterminali.
Art. 16 INFORTUNIO
Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta,
attraverso le proprie associazioni di categoria, nei
confronti dell'INAIL e delle istituzioni preposte al
fine di esaminare e definire le conseguenze derivanti
dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.
Art. 17 ORARIO DI LAVORO
Nel caso in cui le prestazioni in telelavoro in orari
diversamente distribuiti rispetto al normale orario di
lavoro siano frutto di una libera scelta del dipendente
e premesso che cio' non puo' e non deve contrastare
con esigenze organizzative, funzionali e tecniche
dell'azienda, non viene riconosciuto al dipendente
alcun trattamento retributivo e normativo aggiuntivo.
Nel caso in cui cio' avvenga per motivi tecnici o
organizzativi o sia richiesto anche in maniera
implicita, dalla linea manageriale, vengono applicati i
trattamenti gia' previsti dalle norme dei vigenti
Contratti Collettivi Nazionali ed Aziendali.
Art. 18 LEGGE
In caso di regolamentazione legislativa dell'istituto
del telelavoro le parti si incontreranno al fine di
esaminare le disposizioni contenute nel presente
accordo.