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Proposta di accordo sul telelavoro a domicilio


Da: Telelavoro e lavoro mobile


     Proposta   di   accordo  sul  Telelavoro  a   domicilio
     presentata   ad   IBM  il  18/6/98  dal   Coordinamento
     Nazionale RSU IBM Italia S.p.A. e FIM FIOM UILM

     PREMESSA

     Le  parti concordano nel ritenere che un piu' ampio uso
     di  tecnologie informatiche e modalita' di lavoro  piu'
     flessibili  possano fornire una risposta  a  importanti
     esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione dei
     centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente,  il
     miglioramento  della qualita' della vita,  la  gestione
     dei  tempi  di  lavoro, l'integrazione delle  categorie
     piu'  deboli  e delle aree meno sviluppate,  e  inoltre
     puo'    fornire   soluzioni   non   traumatiche    alla
     ridefinizione della presenza aziendale sul territorio.


     Art. 1 DEFINIZIONE

     TELELAVORO  E'  UNA  ATTIVITA'  LAVORATIVA  SVOLTA  CON
     REGOLARITA', INTERAMENTE O IN PARTE, FUORI  DALLA  SEDE
     DI  LAVORO,  IN SOSTITUZIONE DELL'ATTIVITA'  SVOLTA  IN
     SEDE, CON L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE CHE PERMETTONO
     LA SEPARAZIONE E FACILITANO LE COMUNICAZIONI.

     IL TELELAVORO SI CONSIDERA A DOMICILIO QUANDO SI SVOLGE
     AL  DI  FUORI DEI LOCALI AZIENDALI O COMUNQUE DI LUOGHI
     LAVORATIVI,  QUALI  SEDI DI CLIENTI,  FORNITORI,  TERZE
     PARTI, CENTRI DI TELELAVORO E ASSIMILABILI.
     IL PRESENTE ACCORDO REGOLA LA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN
     TELELAVORO A DOMICILIO.

     Art. 2 SFERA DI APPLICAZIONE

     Il    presente    accordo   riguarda   lo   svolgimento
     dell'attivita' lavorativa in telelavoro a domicilio  da
     parte  di  tutti  i dipendenti di IBM Italia  S.p.A.  a
     tempo determinato e indeterminato.

     Art. 3 PRESTAZIONE LAVORATIVA

     I  rapporti di telelavoro possono essere instaurati  ex
     novo oppure trasformati da modalita' tradizionale.
     Resta  inteso che il telelavoratore rimane in  organico
     presso l'unita' produttiva di origine, ovvero, in  caso
     di  instaurazione del rapporto ex novo, presso l'unita'
     produttiva indicata nella lettera di assunzione.
     I   rapporti   di   telelavoro  a   domicilio   saranno
     disciplinati secondo i seguenti principi:

     - volontarieta' delle parti;

     -  possibilita'  di  reversibilita'  del  rapporto,  su
     richiesta motivata di una delle due parti, quando  cio'
     non pregiudichi il mantenimento del rapporto lavorativo
     da parte del dipendente;

     -  pari  opportunita' rispetto ai percorsi di carriera,
     iniziative formative e sviluppi professionali;

     -  possibilita'  che  la prestazione  professionale  in
     telelavoro  a  domicilio avvenga in orari  diversamente
     distribuiti rispetto al normale orario di lavoro, fermo
     restando  le 40 ore alla settimana, 8 ore al giorno,  e
     comunque  dal lunedi' al venerdi'; la prestazione  deve
     avvenire  esclusivamente nel rispetto delle Leggi,  dei
     Contratti Nazionali ed aziendali sull'orario di  lavoro
     stesso e, di conseguenza, delle norme sulle prestazioni
     di lavoro straordinario a qualsiasi titolo fornite;

     -   garanzia  del  mantenimento  dello  stesso  impegno
     professionale  ossia di analoghi livelli qualitativi  e
     quantitativi rispetto alla stessa attivita' svolta  nei
     locali aziendali.

     Le modalita' pratiche di espletamento della prestazione
     lavorativa tramite telelavoro concordate tra  le  parti
     dovranno   risultare   da  atto  scritto,   costituente
     l'accordo di inizio o di trasformazione delle modalita'
     di lavoro.
     Tale    accordo    e'   condizione    necessaria    per
     l'instaurazione  o  trasformazione di  un  rapporto  di
     telelavoro a domicilio.

     Art. 4 RETRIBUZIONE

     Il    livello    retributivo   non   viene   modificato
     dall'instaurazione o trasformazione  di un rapporto  di
     telelavoro a domicilio.
     Il lavoratore in telelavoro a domicilio ha diritto:

     -  al rimborso in nota spese a pie' di lista di Euro  6
     (circa  12000  lire al cambio attuale) per  ogni  pasto
     meridiano consumato presso la propria abitazione;

     - ad un rimborso forfettario di Euro 16 (circa 32000 al
     mese)  a  copertura dei consumi energetici  e  dell'uso
     dell'abitazione.

     Art. 5 SISTEMA DI COMUNICAZIONE

     E'  fatto obbligo a ciascun telelavoratore -salvo patto
     contrario  espresso-  di rendersi  disponibile  in  una
     fascia  oraria giornaliera, settimanale o  mensile,  da
     concordarsi  a livello individuale, che si  sovrapponga
     al  normale  orario  di lavoro,  per  la  ricezione  di
     eventuali comunicazioni da parte dell'azienda. In  caso
     di  motivata impossibilita', il lavoratore e' tenuto  a
     darne comunicazione all'azienda.

     Art. 6 RIUNIONI E CONVOCAZIONI AZIENDALI

     In   caso  di  riunioni  programmate  dall'azienda,  il
     telelavoratore deve rendersi disponibile per  il  tempo
     necessario per lo svolgimento della riunione stessa.
     Resta  inteso che il tempo dedicato alla  riunione   e'
     considerato a tutti gli effetti attivita' lavorativa.

     Art. 7 CONTROLLO ATTIVITA'

     L'azienda  ha  facolta'  di verificare  le  prestazioni
     professionali  fornite attraverso il telelavoro,  fermo
     restando   il  pieno  rispetto  di  quanto   concordato
     aziendalmente  in materia di accesso  ai  dati  gestiti
     elettronicamente (accordo aziendale 23 Febbraio 1982  e
     successivi documenti integrativi).

     Art. 8 DIRITTI SINDACALI

     In considerazione della ridotta presenza in azienda dei
     dipendenti  e  dei  rappresentanti sindacali  coinvolti
     nelle prestazioni professionali svolte con la modalita'
     del    telelavoro,    le    RSU   possono    utilizzare
     l'applicazione  di posta elettronica per  comunicazioni
     ai  dipendenti, anche a livello europeo, su materie  di
     interesse  sindacale  e  del lavoro.  I  dipendenti  in
     telelavoro  possono  comunque partecipare  a  tutte  le
     iniziative sindacali presso le sedi aziendali;
     per  quanto riguarda in particolare le assemblee,  essi
     possono partecipare a quelle che si svolgono nella sede
     piu'  vicina  e il tempo necessario per raggiungere  la
     medesima e' a carico di IBM.

     Art. 9 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

     Le  parti  si  danno  atto  che  il  telelavoro,  nella
     configurazione   prospettata,  rappresenta   una   mera
     modifica  del  luogo di adempimento  della  prestazione
     lavorativa,   non   incidendo   sull'inserimento    del
     lavoratore   nell'organizzazione   aziendale   e    sul
     conseguente  assoggettamento  al  potere  direttivo   e
     disciplinare del datore di lavoro.

     Art. 10 DILIGENZA E RISERVATEZZA

     Il telelavoratore e' tenuto a prestare la propria opera
     con   diligenza   e   riservatezza,  attenendosi   alle
     istruzioni ricevute dall'azienda.
     Il  telelavoratore non puo' eseguire lavoro  per  conto
     proprio  o  per  terzi in concorrenza  con  l'attivita'
     svolta da IBM.
     E'  ammesso l'uso degli strumenti informatici assegnati
     per  scopi  personali, purche' tale uso non pregiudichi
     la  piena disponbilita' e funzionalita' degli strumenti
     stessi   ai   fini   dello  svolgimento  dell'attivita'
     professionale.

     Art. 11 FORMAZIONE

     Le   parti,  nel  concordare  circa  la  necessita'  di
     garantire l'integrale parita' di trattamento in materia
     di  interventi formativi, si impegnano affinche'  siano
     intraprese  iniziative  tendenti  a  salvaguardare   un
     adeguato    livello    di   professionalita'    e    di
     socializzazione degli addetti al telelavoro.

     Art. 12 DIRITTI DI INFORMAZIONE

     L'azienda  e' tenuta ad organizzare i propri flussi  di
     comunicazione  in  modo  da  garantire  un'informazione
     rapida,  efficace e completa a tutti i  lavoratori  per
     offrire pari condizioni ai meno presenti in azienda.
     Anche  ai  fini  di quanto previsto dall'art.  7  della
     Legge  300/70, IBM provvedera' ad inviare al  domicilio
     di  ciascun  telelavoratore copia del  CCNL  applicato,
     considerando con cio' assolto l'obbligo di pubblicita'.

     Art. 13 POSTAZIONE DI LAVORO

     Il   datore  di  lavoro  provvede  all'assegnazione  in
     comodato  d'uso  ex  art.  1803  c.c.  e  seguenti,  di
     strumenti   di   telelavoro   idonei   alle    esigenze
     dell'attivita'  lavorativa. La scelta e  l'acquisizione
     dell'attrezzatura sono di competenza  dell'azienda.  Le
     spese   connesse  all'installazione  e  gestione  della
     postazione  di  telelavoro  presso  il  domicilio   del
     lavoratore sono a carico dell'azienda.
     Quando  il  tipo  di   attivita'  svolta  richieda   la
     disponibilita' della linea telefonica per  collegamento
     in    fonia    e   dati,   IBM   deve   farsi    carico
     dell'installazione di una linea telefonica  dedicata  o
     di  altri strumenti tecnologici atti allo scopo  presso
     l'abitazione del dipendente.

     Art. 14 INTERRUZIONI TECNICHE

     Interruzioni  della rete telematica o  eventuali  fermi
     macchina,  dovuti  a  guasti  o  cause  accidentali   e
     comunque   non   imputabili  al   lavoratore,   saranno
     considerati   a  carico  del  datore  di  lavoro,   che
     provvedera'  ad  intervenire  perche'  il  guasto   sia
     riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi
     ragionevoli,  sara'  facolta'  del  datore  di   lavoro
     definire   il   rientro  del  lavoratore  in   azienda,
     limitatamente  al tempo necessario per ripristinare  il
     sistema.

     Art. 15 MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

     In  ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94  e
     successive  modifiche  e  integrazioni  e  dall'accordo
     interconfederale sulla sicurezza nei luoghi  di  lavoro
     18.11.96, sono consentite, previa richiesta, visite  da
     parte  del  responsabile  aziendale  di  prevenzione  e
     protezione  e da parte del delegato alla sicurezza  per
     verificare  la corretta applicazione delle disposizioni
     in  materia di sicurezza, relativamente alla postazione
     di   lavoro  e  alle  attrezzature  tecniche   a   essa
     collegate.
     Ciascun  addetto al telelavoro e' tenuto  a  utilizzare
     con  diligenza  la  postazione di lavoro  nel  rispetto
     delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli
     impianti  e a non consentire ad altri l'utilizzo  degli
     stessi.
     In  ogni  caso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 626/94,
     ciascun  lavoratore deve prendersi cura  della  propria
     sicurezza  e  della propria salute e  di  quella  delle
     altre persone in prossimita' del suo spazio lavorativo,
     conformemente  alla sua formazione  e  alle  istruzioni
     relative   ai   mezzi  e  agli  strumenti   di   lavoro
     utilizzati.  Il datore di lavoro e' sollevato  da  ogni
     responsabilita' qualora il lavoratore  non  si  attenga
     alle suddette disposizioni.
     IBM  si impegna a stipulare un'apposita convenzione per
     l'assicurazione  dei  locali  in  cui  si   svolge   la
     prestazione di telelavoro, nonche' della persona e  dei
     terzi che fisicamente vi accedono.
     In  caso di telelavoro con postazione fissa e' previsto
     che sia installato un personal computer con video fisso
     o comunque con monitor a matrice attiva.
     I  lavoratori devono essere informati sul corretto  uso
     degli  strumenti, in particolare - alla luce del D.Lgs.
     626/94  -  circa le pause necessarie da  parte  di  chi
     utilizza videoterminali.

     Art. 16 INFORTUNIO

     Le  parti  convengono di svolgere un'azione  congiunta,
     attraverso  le  proprie associazioni di categoria,  nei
     confronti  dell'INAIL e delle istituzioni  preposte  al
     fine  di  esaminare e definire le conseguenze derivanti
     dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.

     Art. 17 ORARIO DI LAVORO

     Nel  caso in cui le prestazioni in telelavoro in  orari
     diversamente distribuiti rispetto al normale orario  di
     lavoro siano frutto di una libera scelta del dipendente
     e  premesso  che cio' non puo' e non  deve  contrastare
     con   esigenze  organizzative,  funzionali  e  tecniche
     dell'azienda,  non  viene  riconosciuto  al  dipendente
     alcun  trattamento retributivo e normativo  aggiuntivo.
     Nel  caso  in  cui  cio' avvenga per motivi  tecnici  o
     organizzativi   o  sia  richiesto  anche   in   maniera
     implicita, dalla linea manageriale, vengono applicati i
     trattamenti  gia'  previsti  dalle  norme  dei  vigenti
     Contratti Collettivi Nazionali ed Aziendali.

     Art. 18 LEGGE

     In  caso  di regolamentazione legislativa dell'istituto
     del  telelavoro le parti si incontreranno  al  fine  di
     esaminare   le  disposizioni  contenute  nel   presente
     accordo.