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PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI METALMECCANICI - 1998


Da: OO.SS. e R.S.U.: struttura, funzioni, elezioni, referendum

Vedi anche:
05/07/1999 (Doc.) [Documenti sul rinnovo del CCNL Metalmeccanici]
Orario di Lavoro
Sito nazionale FIOM - CGIL sul CCNL


 Premessa
 Le segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm intendono aprire questa fase
 di rinnovo del  Contratto  Collettivo Nazionale di Lavoro sulla base di
 una impostazione rivendicativa unitaria, che rappresenti un elemento di
 rapporto chiaro, diretto e democratico  con le lavoratrici ed i lavora-
 tori.
 La piattaforma dei metalmeccanici deve rappresentare un elemento di coe-
 sione nel Paese  e tra tutti i lavoratori, e rispondere  principalmente
 al problema della  occupazione,  della tutela del potere d'acquisto dei
 salari e del potenziamento dei diritti nei luoghi di lavoro.
 Il rinnovo del contratto avviene in una situazione complessa e contrad-
 dittoria.
 Sul piano dell'economia si registrano risultati positivi nella crescita
 industriale, nella stabilizzazione del  tasso di inflazione intorno al-
 l'1,7%, ed e' realistico attendersi un ulteriore ribasso  del  tasso di
 sconto.
 Dall'altro lato, continuiamo a registrare un'alta disoccupazione strut-
 turale (circa il 12%), fortemente differenziata tra nord e sud del Pae-
 se, con un  divario  crescente a sfavore di quest'ultimo, e la crescita
 delle turbolenze politiche e sociali.
 Sul piano delle relazioni sindacali  l'attacco  portato dalla Confindu-
 stria al Protocollo del 23 luglio del '93, ha come obiettivo  quello di
 mettere in mora  per  un  lungo  periodo  la "stagione delle regole" ed
 aprire una fase di aspro conflitto.
 E' sotto gli occhi di tutti l'importanza  delle scelte che dovranno es-
 sere compiute dal sistema politico, dalle imprese e dal  sindacato, per
 le conseguenze che esse avranno sul futuro del nostro Paese.
 Per questi motivi noi riteniamo essenziale, per il positivo svolgimento
 della prossima stagione contrattuale, che il confronto gia' avviato tra
 Governo e parti  sociali  porti  a risultati occupazionali, soprattutto
 per il Mezzogiorno, ed alla ridefinizione  del Protocollo del 23 luglio
 del '93.
 Fim, Fiom, Uilm nazionali intendono vincolare il percorso contrattuale,
 nella definizione dei contenuti e nella conclusione  negoziale,  ad  un
 preciso iter democratico di confronto con i lavoratori e le lavoratrici
 e con gli  iscritti  e le iscritte al sindacato.  La piattaforma varata
 dai Consigli generali di Fim, Fiom,  Uilm,  convocati per il 22 settem-
 bre, verra' sottoposta alla valutazione delle assemblee  nei  luoghi di
 lavoro che si  concluderanno con un referendum tra tutti i lavoratori e
 le lavoratrici il 19 e 20 ottobre  prossimo.  Nella  fase  finale della
 trattativa, verra' richiesto ai lavoratori ed alle lavoratrici iscritti
 a Fim Fiom  Uilm  il  mandato  vincolante  a concludere  il  negoziato.
 Successivamente la conclusione contrattuale sara' sottoposta alle assem-
 blee nei luoghi  di  lavoro  che si concluderanno con un referendum tra
 tutti i lavoratori e le lavoratrici.


 1. Diritti

 Le trasformazioni in atto nel mercato  del lavoro e nell'organizzazione
 logistica e produttiva delle imprese, impongono al sindacato di indivi-
 duare una nuova sfera di diritti che siano in grado di tutelare effica-
 cemente i lavoratori e le lavoratrici e di esaltare gli elementi di con-
 trattazione e di partecipazione che caratterizzano le scelte che stanno
 alla base del Protocollo del 23 luglio del 1993.
 La globalizzazione dei mercati e dell'economia rende necessario  un in-
 tervento preventivo del sindacato sulle scelte strategiche delle impre-
 se, per le  implicazioni che esse hanno sui prodotti, sui mercati, sul-
 l'occupazione e sulla qualita' professionale dei lavoratori.

 Pertanto si richiede:

 1. Nel caso di esternalizzazione:
 - la conferma nelle aree metalmeccaniche previste dal campo di applica-
   zione del Contratto Nazionale di Lavoro;
 - il recepimento degli accordi aziendali esistenti;
 - l'istituzione di una commissione mista di monitoraggio che esamini lo
   andamento economico  e produttivo e occupazionale delle imprese inte-
   ressate (anche nel caso di assorbimento di produzioni).

 2. Informazioni sul sistema degli appalti.

 3. L'istituzione, nelle aziende con  piu' di 300 addetti, di specifiche
    Commissioni aziendali su:

 - formazione professionale;

 - pari opportunita'.

 4. Istituzione di un Comitato di consultazione, per le  aziende oltre i
    1.000 addetti, che consenta al sindacato di esprimere un parere pre-
    ventivo obbligatorio sulle scelte strategiche, di internazionalizza-
    zione e  sui cambiamenti degli assetti proprietari ed organizzativi.

 5. Informazione preventiva e consuntiva  annuale  alla RSU sull'occupa-
    zione aziendale  suddivisa nelle varie forme di rapporto  di  lavoro
    per sesso e qualifica.
    Impegno delle  aziende ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori
    assunti per due volte con rapporti  di  lavoro a tempo determinato e
    non confermati.

 6. Messa a disposizione delle RSU di strumenti informatici  e telemati-
    ci.

 7. Istituzione di  Commissioni  nazionali  con  il compito di definire,
    nell'arco di un biennio dalla data  di vigenza del presente Contrat-
    to, le specifiche normative contrattuali su: lavoro  interinale, te-
    lelavoro e collaborazioni coordinate e continuative.

 8. Generalizzazione delle  Commissioni  territoriali  sulla  Formazione
    professionale.

 9. Istituzione di Commissioni nazionali che, nell'arco di un anno dalla
    data di vigenza del presente Contratto, definiscono le aree contrat-
    tuali per i quadri e le telecomunicazioni.

 10. Volontariato e problemi sociali:

 - Abbassamento da 10 a 5 anni di anzianita' aziendale del limite per po
   ter richiedere periodi di aspettativa in caso di attivita' di volonta
   riato, lavori di cura e studio.

 - Recepimento nel Contratto Nazionale dell'articolo 17 L.266 che preve-
   de orari di lavoro e turni che favoriscano  lavoratori  impegnati  in
   servizi di solidarieta'.

 - Richiesta di un impegno da parte delle aziende a sottoscrivere i codi
   ci di  condotta dell'OIL (organizzazione internazionale  del  lavoro)
   relativi al  diritto  di organizzazione sindacale, al diritto di con-
   trattazione e al divieto di lavoro  minorile e forzato e di discrimi-
   nazione sul lavoro, in particolare nei casi di aziende  internaziona-
   lizzate


 2. Occupazione ed orario di lavoro

 Orario

 La priorita' dell'occupazione rende necessario un intervento sugli ora-
 ri di lavoro,  attraverso  una  loro  ulteriore riduzione e per il loro
 controllo.
 Nell'attuale situazione la nostra categoria e' fortemente caratterizza-
 ta da un allargamento degli orari di fatto, che vanno ben al di la' dei
 limiti contrattuali stabiliti e provoca un peggioramento delle condizio
 ni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici.
 Questo consente alle aziende il massimo  di flessibilita' senza regole,
 l'elusione del confronto con il sindacato, l'uso alternato e spregiudi-
 cato di straordinari  e cassa integrazione, come risposta  fondamentale
 alla regolazione del rapporto tra produzione e mercato.
 Secondo i dati INPS l'orario di lavoro e' attualmente attestato intorno
 alle 45 ore settimanali.
 Questa deriva va  fermata  se si vuole ottenere una prima inversione di
 tendenza sull'occupazione.
 L'attuale situazione della  normativa  sull'orario e' riepilogata nella
 scheda dell'allegato A.

 Pertanto si richiede:

 1. la definizione dell'orario massimo  annuo,  di  1.760  (vedi tabella
 esplicativa di cui all'allegato B) ore in conseguenza  della  richiesta
 di effettiva fruizione  di  tutte  le  riduzioni di orario previste dal
 Contratto di lavoro (104 ore).

 2. La conferma dell'attuale normativa sullo straordinario e sulla dura-
 ta settimanale dell'orario di lavoro.

 3. La modifica della normativa contrattuale  al  fine  di consentire la
 totale fruizione delle 104 ore su base annua, e di realizzare  le 1.760
 ore/anno individualmente prestate.
 Tale fruizione avverra'  in parte tramite riposi collettivi contrattati
 aziendalmente (calendari annui, riduzioni settimanali o giornaliere) ed
 in parte tramite riposi a disposizione dei singoli lavoratori.
 E' richiesta la smonetizzazione delle 20 ore per i lavoratori turnisti.

 4. L'introduzione della Banca ore, che contabilizzi le ore di straordi-
 nario in piu' rispetto all'orario settimanale.
 Per quanto riguarda le ore di straordinario prestate, il lavoratore do-
 vra' deciderne, entro il trimestre successivo,  il pagamento o la frui-
 zione in termini di riposo.
 Tutte le ore a disposizione del singolo lavoratore possono  essere usu-
 fruite senza vincoli da parte aziendale in casi da definire contrattual
 mente, quali:

 - diritto allo studio e formazione

 - cure parentali

 - principali festivita' di altre religioni

 - negli altri  casi  e'  necessario un preavviso di almeno 10 giorni di
   calendario ed eventuale programmazione trimestrale.

 5. Una riduzione di orario aggiuntiva  per i lavoratori che prestano la
 loro attivita' nel turno di notte, il sabato e/o la  domenica  e giorni
 festivi.
 Queste riduzioni devono consentire la riorganizzazione degli orari ver-
 so nuovi regimi   e   conseguire   visibili   risultati  occupazionali.
 Pertanto la richiesta di riduzione  e'  di mezz'ora per ciascuna notte.
 Si richiede inoltre la introduzione della quarta squadra nel caso di 18
 turni e della quinta squadra nel caso di 21 turni.

 6. Un permesso retribuito di 8 ore per tutti i lavoratori da utilizzare
 nell'arco del quadriennio di vigenza contrattuale con  scopo formativo.
 Tale bonus si  configura come un diritto soggettivo esigibile per scopo
 formativo, senza vincoli di percentuali  di  assenza  contemporanea, da
 utilizzare dentro o fuori l'impresa.

 7. L'orario straordinario non potra' essere prestato  oltre  le 150/200
 ore massime individuali previste annualmente. Pertanto, a fronte di ri-
 chieste aziendali di prestazioni di lavoro che superino tali limiti mas
 simi, le parti concorderanno a livello aziendale l'assunzione di lavora
 tori anche con forme di lavoro a tempo determinato.

 8. La normativa sul part-time va cosi' modificata:

 - trasformazione della prevista quota del 2% sugli occupati in base mi-
   nima da raggiungere in caso di richiesta da parte dei lavoratori;

 - definizione di casistiche per l'esigibilita' individuale (esigenze di
   cura, figli fino a 7 anni, studio, ecc.);

 - definizione dei diritti di tutela professionale;

 - sperimentazione del Job sharing;

 - L'applicazione di tale normativa sara' oggetto di confronto a livello
   aziendale.

 9. Per i  lavoratori  inquadrati  nella 6a e 7a categoria del Contratto
 Nazionale di Lavoro, viene esteso l'utilizzo  della banca ore che sara'
 alimentata dalle ore prestate oltre le 40 ore settimanali,  al  fine di
 consentire a questi lavoratori di fruirne in termini di riposo compensa
 tivo.


 Tavolo per lo sviluppo industriale e l'occupazione

 Nel nostro Paese  il  problema occupazionale e' caratterizzato da forti
 squilibri nel tasso di disoccupazione  e  da difficolta' di sviluppo in
 numerosi comparti industriali.

 Pertanto si richiede:
 la istituzione di un tavolo permanente nazionale di confronto  tra Fim,
 Fiom, Uilm, Federmeccanica,  Assistal, Intersind e le associazioni eco-
 nomiche imprenditoriali dei vari comparti,  sulle  opportunita' di svi-
 luppo industriale, con particolare attenzione alle aree  ad alta disoc-
 cupazione. Tale confronto  sulle politiche industriali dara' un contri-
 buto a risolvere i problemi occupazionali ed industriali del Mezzogior-
 no.


 3.   Scatti di anzianita'

 Le segreterie nazionali di Fim, Fiom,  Uilm propongono alla valutazione
 dei lavoratori l'adozione di una nuova normativa sugli scatti di anzia-
 nita'.
 La proposta prevede che l'attuale normativa, costituita  da  un massimo
 di 5 scatti  biennali  calcolati  con una percentuale del 5% sulla paga
 base, venga sostituita da una nuova  normativa  che preveda il manteni-
 mento degli scatti nel numero e nelle modalita' di maturazione,  ma con
 un valore in  cifra  fissa superiore all'attuale. Tale scelta ha per il
 sindacato un carattere strategico e numerose implicazioni.
 In primo luogo l'adozione di un regime con scatti in cifra fissa, oltre
 a mantenere strutturalmente l'istituto, consente di trasferire la riva-
 lutazione, derivante dagli scatti in  percentuale,  sulla  richiesta di
 aumento del minimo contrattuale.  Questa rivalutazione  ha  inciso nel-
 l'ultimo contratto nella misura media del 15%.
 Una normativa che  preveda gli scatti in cifra fissa, consente di avan-
 zare la richiesta, gia' in questo contratto, di conglobamento in un'uni
 ca voce salariale (la paga base) di altre voci della busta paga (Contin
 genza, Edr), realizzando in questo modo la revisione degli attuali para
 metri contrattuali.
 Questa soluzione va nella direzione  di  favorire i lavoratori giovani,
 nel passato sfavoriti dalla mancanza di scatti di anzianita'  e  quindi
 dalla mancata rivalutazione degli aumenti dei minimi contrattuali.
 Va anche considerato  che  le nuove generazioni sono sottoposte a forme
 di lavoro maggiormente precario ed a  tempo determinato, ed alla possi-
 bilita' di cambiare piu' posti di lavoro nel corso della  vita  lavora-
 tiva. Questo impedisce,  in  molti  casi, di raggiungere il massimo del
 numero degli scatti previsti contrattualmente.
 Inoltre il conglobamento delle voci  salariali favorisce la definizione
 dei nuovi aumenti salariali a favore delle categorie  medio-basse  del-
 l'inquadramento unico, con un minore sventagliamento parametrale rispet
 to al Contratto  precedente.  Questa scelta strategica da parte di Fim-
 Fiom-Uilm, prevede l'impegno di affrontare, nella prossima tornata con-
 trattuale, il problema della valorizzazione della professionalita'.

 Per tutte queste motivazioni, che possono  costruire l'asse di un nuovo
 patto generazionale tra i lavoratori metalmeccanici  e  di  valorizzare
 remunerazione del lavoro  produttivo,  le  segreterie nazionali di Fim,
 Fiom, Uilm intendono proporre la seguente richiesta contrattuale:

 1. Il mantenimento dell'attuale normativa  sugli  scatti per quanto ri-
    guarda il numero (fino a 5) e le modalita' di maturazione  biennale.

 2. Il passaggio  dal  calcolo  percentuale agli scatti in cifra fissa e
    conseguente trasferimento della mancata  quota di rivalutazione per-
    centuale (mediamente del 15%) sulla richiesta di aumento  dei minimi
    contrattuali.

 3. La rivalutazione dell'attuale valore degli scatti.


 4. Salario

 Aumento dei minimi  contrattuali,  nell'ambito dei criteri previsti dal
 Protocollo del 23 luglio 1993.

 A questo fine si richiede:

 1. un aumento dei minimi tabellari valido  biennio 1999-2000, calcolato
    sulla base dell'inflazione programmata prevista dalla DPEF, pari al-
    l'1,5%su base annua, e riferita ad una retribuzione convenzionale da
    definire contrattualmente e finalizzata alla difesa del potere d'ac-
    quisto del salario. Tale richiesta e' pari a L. 80.000 per la 4^ ca-
    tegoria contrattuale e sara' riparametrata in base  alla  scala 100/
    200 (vedi allegato D).
    Un corrispondente aumento andra' previsto per l'elemento retributivo
    della 7^ categoria e per l'indennita' di funzione quadri.

 2. Il conglobamento in paga base delle voci salariali riferite a contin
    genza, EDR e premio di produzione.


 5.   Formazione professionale

 I profondi processi  di  riorganizzazione del sistema delle imprese, la
 necessita' di valorizzare la professionalita'  delle  risorse umane per
 un loro miglioramento  qualitativo,  indispensabile anche  allo  stesso
 rafforzamento della competitivita' aziendale, impongono una scelta con-
 trattuale che porti  la formazione professionale e la formazione perma-
 nente ad essere sempre piu' al centro dell'impegno del Sindacato.
 In particolare, e' necessario dare ai lavoratori la possibilita' di usu
 fruire di tempi di formazione, interrompendo la propria prestazione la-
 vorativa per migliorare la propria qualifica professionale.
 Cosi' facendo si costituirebbe la giusta  strumentazione  per prevenire
 la rapida obsolescenza delle conoscenze professionali  che porta cicli-
 camente le aziende  a porre problemi di mix professionale, con dolorosi
 processi di espulsione di mano d'opera, prevalentemente di eta' elevata
 e pertanto con difficili probabilita' di ricollocazione sul mercato del
 lavoro.  I diritti di informazione in  materia, contenuti nel Contratto
 Nazionale e la  struttura  partecipativa delle commissioni  paritetiche
 per la formazione  professionale (aziendali e territoriali), richiedono
 una rivisitazione ed un rafforzamento.
 Sotto questo profilo deve essere colta l'opportunita'offerta dall'avvio
 della sperimentazione del progetto  speciale  sull'apprendistato che ha
 stimolato l'attivita' delle commissioni paritetiche  territoriali,  che
 di fatto potrebbero  costituire  il  punto  di riferimento per tutta la
 materia relativa alla Formazione professionale.

 Pertanto si richiede che:

 1. La partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professiona-
    le costituisca titolo di priorita'  nell'utilizzo  dei crediti della
    Banca ore;

 2. I permessi derivanti dall'articolo 29 disciplina generale sez.  III,
    vadano concessi anche in caso di non sovrapposizione  tra  orari  di
    formazione ed orari di lavoro;

 3. Vada previsto  un innalzamento del tetto a 150 ore per la formazione
    professionale e la revisione delle  percentuali di assenza contempo-
    ranea dal 2% al 4%;

 4. Vada riproporzionato il tetto complessivo del monte ore triennale e
    ricalcolato per il quadriennio di vigenza contrattuale;

 5. Vada prevista la certificazione professionale e formativa  dei lavo-
    ratori (miglioramento dell'art. 33 DG sez. III)


 6.   Previdenza complementare

 Il Fondo di previdenza sta ottenendo una significativa adesione da par-
 te dei lavoratori e pertanto riteniamo necessario un miglioramento del-
 l'attuale normativa.
 Si richiede:

 - di aumentare  dal  18%  al 40% la percentuale del trattamento di fine
   rapporto maturando da destinare al Fondo per  i lavoratori e le lavo-
   ratrici aderenti.

 - Di aumentare il versamento dall'attuale  1% della retribuzione tabel-
   lare (paga base, contingenza, EDR, indennita' di funzione  quadri  ed
   elemento retributivo  per la categoria piu' elevata) all'1,20%, a to-
   tale carico delle imprese.

 - Di prevedere la possibilita' di utilizzare permessi non retribuiti da
   parte dei componenti dell'Assemblea dei Delegati del Fondo.


 7.    Inquadramento unico

 Nell'armonizzazione contrattuale conseguente al passaggio del Contratto
 Nazionale dei metalmeccanici pubblici  a quello privato, si richiede la
 trasformazione della 5^ categoria super in una 6a categoria  professio-
 nale alla quale possano accedere lavoratori operai ed intermedi.
 Si richiede inoltre  una  sede di discussione aziendale sui criteri con
 cui vengono erogati i superminimi individuali.


 8.  Salute ed igiene del lavoro

 Si richiede:

 1. Malattia e infortunio

 - Il prolungamento del periodo di comporto viene riconosciuto automati-
   camente al lavoratore che alla scadenza  del  comporto breve abbia in
   corso una malattia con certificati e/o prognosi pari o superiori a 40
   giorni.

 - Al lavoratore verranno fornite annualmente le informazioni necessarie
   all'esatta conoscenza della propria situazione del cumulo di eventua-
   li assenze per malattie, in relazione alla conservazione del posto di
   lavoro e al trattamento economico dei periodi di assenza per malattie
   e/o infortuni  non sul lavoro. Nel caso in cui la malattia  in  corso
   possa determinare variazioni dei trattamenti di cui sopra (trattamen-
   to economico e comporto), al lavoratore verra'fornita la esatta infor
   mazione sulla propria situazione almeno 15 giorni prima che ci avven-
   ga.

 - Tutte le terapie salvavita che richiedono terapie continuative (anche
   in day Hospital) sono escluse dal conteggio nel computo del trattamen
   to economico  dei periodi di malattia e del mantenimento del posto di
   lavoro.

 - Il lavoratore sottoposto al trattamento  di  emodialisi, o affetto da
   neoplasia, o cardiopatia o sottoposto a terapie cosiddette salvavita,
   o affetto dal morbo di Cooley, non sara' sottoposto  agli effetti del
   computo delle assenze per il mantenimento del posto di lavoro.

 - Le normative  previste  dal  CCNL in tema di malattia dovranno essere
   adeguate ai dettami della legge 675/96 (legge sulla privacy).

 - Al lavoratore assente per infortunio sul lavoro e non, sara' garanti-
   ta l'erogazione delle spettanze come avviene per le assenze per malat
   tia.

 2.   Legge 626

 L'istituzione di un osservatorio congiunto  in  sede nazionale che, con
 cadenza semestrale, esegua un monitoraggio sull'andamento della costitu
 zione delle R.L.S. nelle aziende e dei relativi programmi formativi, al
 fine di costituire una banca dati.


 9. Trattamento di fine rapporto

 A far data dal 1ø gennaio 1999 la gratifica natalizia, ovvero la tredi-
 cesima mensilita', verra' inclusa nella base di calcolo del trattamento
 di fine rapporto.


 10. Traferte

 Si richiede un miglioramento delle normative sulle trasferte, a partire
 dal trattamento economico.


 11. Quota di servizio contrattuale


 Roma, 22 settembre 1998


 Allegato A

 Scheda sull'orario di lavoro nel presente contratto

 Per quanto riguarda l'orario di lavoro, la situazione presente nel con-
 tratto dei metalmeccanici, e' la seguente:

 * l'orario settimanale  e' fissato in 40 ore; gli straordinari hanno un
 tetto annuo di 150/200 ore; le riduzioni di orario sotto le 40 ore sono
 diversificate a seconda della turnistica e dei settori di appartenenza.

 * I lavoratori normalisti possono fruire  di  72 ore di riduzione annua
 alle quali aggiungere 4 ex festivita', per un totale di 104 ore.

 * I lavoratori turnisti hanno la stessa riduzione, ma  20 di queste ore
 sono monetizzate. Pertanto  la loro riduzione e' di 84 ore complessive.
 Questi lavoratori fruiscono, nelle 8 ore di presenza in fabbrica, della
 ora di mensa retribuita.

 * I lavoratori siderurgici hanno maggiori riduzioni: 100 ore di permes-
 si di riduzione d'orario e 32 ore di ex festivita',per un totale di 132
 ore.

 * Inoltre per un gruppo di settori (di  cui all'allegato C), esiste una
 ulteriore riduzione di 8 ore su base annua.

 Per quanto riguarda la possibilita' di fruire di queste  riduzioni,  il
 Contratto specifica che almeno 6 permessi di 8 ore devono essere effet-
 tivamente utilizzati dai  lavoratori  e  le  statistiche dimostrano che
 anche una parte di queste ore vengono monetizzate.
 Tutte queste normative sono contenute nell'art. 5 del Contratto Naziona
 le di lavoro del settore privato sul quale occorre intervenire sulla ba
 se delle seguenti priorita':

 1. Le riduzioni di orario di lavoro  devono  essere realmente esigibili
 da parte di tutti i lavoratori, attraverso l'individuazione  di normati
 ve e strumenti  indicati  per  tale  scopo.  Si  tratta  di compiere un
 passaggio di qualita' rispetto alla situazione esistente.

 2. Gli straordinari vanno ricondotti  alla integrale applicazione della
 vigente normativa contrattuale e non devono superare i tetti individua-
 li previsti, attraverso apposite strumentazioni di controllo.

 3.  Vanno previste riduzioni di orario aggiuntive, che  devono privile-
 giare il rapporto con la crescita dell'occupazione.


 Allegato B

 Tabella esplicativa sull'orario annuo
 (riferita alla situazione attuale dei lavoratori normalisti)
 -----------------------------------------------------------------------

 52 settimane per 40 ore            2.088 h
 + 1 giorno per 8 ore
 -----------------------------------------------------------------------
 - ferie                            160 h  * salvo lavoratori impiegati
                                    di cui all'art. 12 - norme transito-
                                    rie - disciplina speciale sez. III
 -----------------------------------------------------------------------
 - ROL                              72 h
 -----------------------------------------------------------------------
 - ex festivita'                    32 h
 -----------------------------------------------------------------------
 - festivita' cadenti in giorno     64 h ** media pluriennale
   feriale
 -----------------------------------------------------------------------
 T o t a l e                        1.760 h

 ** Capodanno, Epifania, lunedi' di
 Pasqua, 15 agosto, 1 novembre, 8
 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre,
 1 maggio, 25 aprile, Santo patrono

 A fini puramente esemplificativi, il calcolo dell'orario medio setti-
 manale si puo' ottenere, nel modo seguente:

 Totale annuo                                 52,2 settimane
 -ferie                                        4,0 settimane
 -festivita' cadenti in giorno feriale         1,6 settimane
 -----------------------------------------------------------
 Totale                                        46,6
 -----------------------------------------------------------

 In questo caso l'orario medio settimanale, che si ottiene dividendo
 l'orario massimo annuale (1.760) per un divisore pari a 46,6, e' di 37
 ore e 46'.



 Allegato C

 Estratto dal CCNL  1979 sulla definizione dei settori con 8 ore in piu'
 di riduzione d'orario.

 La riduzione di cui al punto 5) del  presente  protocollo si applica ai
 seguenti settori e lavoratori:

 A. Limitatamente ai  lavoratori addetti agli stabilimenti  od  aree  di
    produzione e di manutenzione:

 * Fonderie di seconda fusione;
 * Metallurgia non ferrosa;
 * Lavorazioni di forgiatura, fucinatura e pressofusione;
 * Auto nelle  aree  di  carrozzeria,  lavorazioni meccaniche di serie e
   stampaggio; nelle aree del Sud anche  a  tutti  i lavoratori turnisti
   (1);
 * Macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine  per  la raccolta
   del foraggio, ecc.);
 * Siderurgia (2).


 B. Per tutti i lavoratori:

 * Elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componenti-
   stica);
 * Trasformazione, distribuzione  della  energia elettrica: motori elet-
   trici con altezza d'asse superiore ad un metro;
 *  Aeronautica;
 * Telecomunicazioni (compresi gli addetti  alle aziende metalmeccaniche
   di installazione di reti e di centrali);
 * Informatica.

 La riduzione di orario si applica ai lavoratori interessati  addetti  a
 stabilimenti appartenenti ai  settori  sopra indicati tra quelli di cui
 al punto b) dell'art. 1, disc. Gen.  Sez.  I  ed individuati secondo il
 criterio della prevalenza stabilito dalla norma comune  a  tutti i set-
 tori del "campo di applicazione" del presente contratto collettivo.



 (1) Nota a verbale

 In relazione all'obiettivo  di perseguire il riequilibrio occupazionale
 nelle aree del Nord e lo sviluppo della  occupazione  del  Mezzogiorno,
 l'assetto della riduzione sopra indicata potra' essere  riesaminato,  e
 previo accordo ridefinito - limitatamente alle aziende del settore auto
 che hanno stabilimenti  distribuiti  al Nord e al Sud - in occasione di
 una verifica da tenersi nel mese di maggio del 1981.

 (2) Nota a verbale

 La riduzione di cui sopra sara' pari a 20 (venti) ore annue con l'armo-
 nizzazione del regime della 39a ora, che verra' applicato secondo i cri
 teri previsti dal punto 5), prima comma.
 L'armonizzazione del vecchio regime con il nuovo sara' definitiva a li-
 vello nazionale per quanto attiene gli aspetti tecnico-retributivi.



 Allegato D

 Aumenti salariali riparametrati con la scala 100/200


 Livello                     Parametro               Aumento
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 Primo                           100                  58.000
 Secondo                         114                  66.000
 Terzo                           131                  76.000
 Quarto                          138                  80.000
 Quinto                          150                  87.000
 Quinto S                        162                  94.000
 Sesto                           180                 104.000
 Settimo                         200                 116.000
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