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CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI IBM
REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
in vigore fino all'11/12/1997 e non piu' valido


Da: Assistenza, Servizi Sociali, Cassa di Previdenza



  1) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza (di
  seguito per brevita': "Cassa") e' composto da:

  - n. 3 consiglieri eletti fra i soci
    persone fisiche, della Cassa (di seguito soci)
  - n. 2 consiglieri nominati dalla IBM, come definita
    all'art.3 dello Statuto della Cassa.

! Esso rimane in carica per tre esercizi ed il suo mandato
  scade con l'approvazione del rendiconto annuale da parte
  della assemblea ordinaria.
  Il presente regolamento elettorale definisce le modalita' per
  la elezione dei 3 consiglieri, espressione di tutti i soci
  della Cassa.

  2) COLLEGI ELETTORALI

  Vengono istituiti tre collegi elettorali, ognuno dei quali
  eleggera' un membro del Consiglio di Amministrazione.

  I collegi elettorali si riferiscono alle sedi di lavoro dei
  soci della Cassa e sono i seguenti:

   1) Sedi di Vimercate, Santa Palomba e Pomezia
   2) Tutte le sedi della provincia di Milano ad esclusione di
      quelle di cui al punto 1
   3) Tutte le altre sedi della IBM in Italia ad esclusione di
      quelle di cui ai punti 1 e 2.

  L'appartenenza ad un collegio elettorale e' determinata in
  base al luogo di prestazione dell'attivita' lavorativa del
  socio alla data di comunicazione del Consiglio di
  Amministrazione di cui al punto successivo.

  3) RACCOLTA CANDIDATURE

  La raccolta candidature e' promossa ed effettuata dal
  Consiglio di Amministrazione attraverso apposita
  comunicazione da esporre sugli albi murali di tutte le sedi
  IBM di norma entro il mese di gennaio.  La comunicazione
  dovra' indicare la data entro la quale le candidature dovranno
  tassativamente pervenire per iscritto al Consiglio di
  Amministrazione. Il termine fissato dal Consiglio di
  Amministrazione che non potra' essere inferiore a 20 giorni, e'
  di decadenza e pertanto le candidature pervenute dopo tale
  termine, saranno considerate come non presentate.  Tutti i
  soci della Cassa possono presentare la propria candidatura:
  la candidatura, per essere considerata valida, deve avere il
  supporto di almeno altri 20 soci, risultante da un apposito
  documento di presentazione sul quale dovranno essere indicati
  nome, cognome e codice personale IBM dei soci presentatori.
  Le candidature dovranno essere presentate compilando in ogni
  parte i moduli predisposti e resi disponibili dal Consiglio
  di Amministrazione, alla data di inizio delle operazioni
  di raccolta delle stesse.

  Qualora non venisse presentata alcuna candidatura in uno o piu'
  collegio/i, il Consiglio di Amministrazione fissera' un nuovo termine
  entro cui dovranno essere presentate le candidature.

  4) SCHEDE PER L'ELEZIONE

  Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle candidature
  ricevute, predisporra' tempestivamente le schede per
  l'elezione, separate per ogni collegio elettorale, come
  definito al punto 2.

  Qualora in un collegio vi fosse un solo candidato, lo stesso sara'
  proclamato eletto senza ricorrere alle elezioni.

  Tali schede pertanto saranno predisposte per ogni collegio
  elettorale ed indicheranno i nominativi dei candidati che
  ogni singolo collegio ha espresso in fase di raccolta delle
  candidature.

  5) ELETTORI

  Sono elettori tutti i soci della Cassa regolarmente iscritti
  nel relativo Libro dei soci alla data di indizione delle
  elezioni.

  6) ELEZIONI

  L'elezione dei tre membri del Consiglio di Amministrazione
  eletti fra i soci della Cassa avviene attraverso schede
  elettorali da inviarsi al Consiglio di Amministrazione con le
  modalita' che seguono.

  Il Consiglio di Amministrazione, con apposito comunicato, da
  esporre sugli albi di tutte le sedi IBM, di norma entro il
  mese di febbraio, indice le elezioni, indicando il termine
  tassativo entro il quale le schede per l'elezione dovranno
  pervenire al Consiglio di Amministrazione stesso.  Tale
  termine non potra' essere inferiore a 30 giorni.

  Il Consiglio di Amministrazione provvede a spedire
  all'indirizzo d'ufficio IBM  di tutti gli elettori le schede
  elettorali relative al collegio elettorale di appartenenza di
  ogni singolo elettore. Le schede pervenute dopo il termine
  di decadenza indicato nella comunicazione del Consiglio di
  Amministrazione saranno considerate nulle.

  Sulle schede saranno indicati tutti i candidati espressi dal
  collegio elettorale in ordine alfabetico.
  Puo' essere votato un solo candidato.  Qualsiasi indicazione
  ulteriore rispetto alla sola espressione del voto rendera'
  nulla la scheda.

  7) OPERAZIONI DI SCRUTINIO

  Le operazioni di scrutinio saranno effettuate in forma aperta
  ai soci dal Consiglio di Amministrazione. Per lo svolgimento
  di tali operazioni di scrutinio devono essere presenti almeno
  due Consiglieri.

  Sulle schede elettorali sara' posto immediatamente alla ricezione,
  un timbro orodatario a cura della segreteria del Consiglio di
  Amministrazione.  Tale apposizione del timbro fara' fede del giorno ed
  ora di ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione delle
  schede elettorali.
  Il Consiglio di Amministrazione redigera' al termine dello
  scrutinio  un verbale relativo alle operazioni di scrutinio e
  la graduatoria dei voti riportati dai singoli candidati
  nell'ambito di ciascun  collegio elettorale. Tale verbale,
  sottoscritto da tutti i membri del Consiglio di
  Amministrazione, dovra' indicare:

  - il numero di schede ricevute entro il termine di validita'
  - il numero di schede ricevute oltre il termine di validita'
  - il numero di schede ricevute nulle o bianche
  - il numero di voti ricevuti da ciascun candidato

  e dovra' essere conservato unitamente alle schede, per un
! periodo di tre anni, agli atti della Cassa disponibile per la
  consultazione da parte dei soci, i quali non potranno pero'
  riceverne copia.
  A parita' di voti e' eletto il candidato con maggior anzianita'
  di servizio presso la IBM .
  Il Consiglio di Amministrazione con apposito comunicato
  pubblichera' i risultati delle elezioni entro 20 giorni dalla
  chiusura delle operazioni di spoglio.

  8) RICORSI

  Eventuali ricorsi devono essere inoltrati al Consiglio di
  Amministrazione della Cassa entro 15 giorni dalla data di
  pubblicazione dei risultati mediante lettera raccomandata con
  ricevuta di ritorno.  Il Consiglio di Amministrazione,
  sentito il parere del Collegio dei Revisori dovra' deliberare
  circa l'accoglimento o meno del ricorso entro 2 mesi senza
  formalita' di rito e con decisione definitiva, non soggetta a
  ulteriore riesame.
  Ove, in accoglimento del ricorso, venga dichiarata la
  decadenza di un Consigliere neo-eletto, il Consiglio
  adottera', con la stessa delibera, i provvedimenti necessari
  nel rispetto dello statuto, sostituendolo come previsto
  all'art. 5 dello stesso.

  Aggiornato marzo   1994