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CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI IBM - REGOLAMENTO
in vigore fino all'11/12/1997 e non piu' valido


Da: Assistenza, Servizi Sociali, Cassa di Previdenza


 Art. 1

 Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto
 dell'Associazione denominata "Cassa di Previdenza Dipendenti IBM"
 (di seguito "Cassa").
 Nel presente Regolamento i termini "IBM" e "Dipendenti IBM" hanno lo
 stesso significato precisato nell'art.3 dello Statuto.

 Art. 2

 La Cassa gestisce i trattamenti previdenziali dei Dipendenti IBM,
 delineati dall'art.1 dello Statuto.

 I Dipendenti IBM attualmente in servizio, che non si sono iscritti
 precedentemente, potranno iscriversi alla Cassa entro il
 30 settembre 1990. In tale caso la iscrizione avra' effetto dal primo
 giorno del mese successivo alla data della domanda. I Dipendenti IBM
 di nuova assunzione potranno iscriversi alla Cassa entro il mese
 successivo a quello di fine periodo di prova.  Qualora un Dipendente
 IBM non si sia iscritto nei termini di cui al comma precedente, egli
 potra' iscriversi alla Cassa solo nel mese successivo a quello di
 compimento dei 10 anni di anzianita' aziendale o entro i tre mesi
 successivi a quello in cui la sua retribuzione lorda divenga
 maggiore del massimale INPS in vigore.

 Per ciascun Dipendente IBM e' istituito  un conto individuale nel
 quale affluiranno i contributi di cui al seguente art.4 versati dai
 singoli Dipendenti IBM e dalla IBM.

 Gli obblighi derivanti dalla iscrizione alla Cassa permangono per
 tutta la durata del rapporto di lavoro del Dipendente IBM.

 Art. 3

 La Cassa stipulera' una convenzione per l'assicurazione collettiva
 con le Assicurazioni Generali Spa. Nell'ambito di tale convenzione
 verranno acquisite per ciascun Dipendente assicurazioni rivalutabili
 di rendita differita a premio unico, con controassicurazione,
 eventualmente reversibili a favore di persona designata dal
 Dipendente nella misura che verra' richiesta dallo stesso.

 I contributi di cui al seguente art.4, versati alla Cassa,
 copriranno i premi richiesti per l'apertura ed il mantenimento delle
 posizioni assicurative.

 Art. 4

 Il contributo che ciascun  Dipendente socio dovra' versare
 contestualmente alla liquidazione di ogni mensilita' contrattuale ,
 sara' una percentuale della retribuzione lorda del mese calcolata
 come segue: il 2% sull'intera retribuzione piu' il 5% sulla parte
 di retribuzione eccedente il tetto pensionistico INPS in vigore.

 Il contributo di cui al presente articolo, a carico del Dipendente
 socio, non potra' comunque essere superiore al 5% della retribuzione
 lorda.

 Per retribuzione lorda si intende la somma delle seguenti competenze
 mensili lorde: competenze conglobate, scatti, complemento scatti,
 terzo elemento, contingenza, elem.  retr.7a cat..
 Per il personale ad incentivo si considera inoltre la competenza
 Compenso variabile (c.d. "base di calcolo").
 Resta pertanto esclusa ogni altra voce di retribuzione, salvo
 variazioni di legge o di contratti.

!Il contributo a carico della IBM sara' di entita' pari a quella del
!Dipendente. In esecuzione degli accordi sindacali sottoscritti, il
!contributo a carico del dipendente Socio e della IBM sara' diminuito di
!un importo calcolato come segue:
!0,50% sull'intera retribuzione
!2,5% sulla parte di retribuzione eccedente il tetto pensionistico
!INPS in vigore.
!Il contributo cosi' determinato a carico del Dipendente Socio e della
!IBM, non potra' comunque essere superiore al 3,5% della intera
!retribuzione mensile lorda.
!La variazione del Contributo a carico dell'IBM avra' efficacia dal
!1.3.94; la diminuzione ed il limite del contributo a carico del
 Dipendente Socio avra' efficacia solo a seguito di delibera del
 Consiglio di Amministrazione.
 Il contributo a carico della IBM verra' corrisposto per il periodo di
 tempo che intercorre, per ogni Dipendente, dal mese di iscrizione alla
 Cassa e comunque non prima  del compimento del decimo anno di servizio
 in IBM al mese in cui il Dipendente lascera' il servizio e comunque non
 oltre il mese di compimento del sessantesimo anno di eta'.
 Il contributo in parola ha natura retributiva pur non agendo
 per la determinazione di istituti legali e contrattuali comunque
 correlati o correlabili alla retribuzione di ciascun Dipendente
 iscritto, quali ad esempio: maggiorazioni, ferie, festivita' in
 giorni non lavorativi, trattamento di fine rapporto.

 Il Dipendente iscritto alla Cassa si obbliga a contribuirvi fino
 alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 In caso di sospensione della retribuzione per qualunque causa , in
 costanza di rapporto di lavoro, il versamento del contributo del
 Dipendente e della IBM verra' sospeso per il corrispondente periodo
 di tempo salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

 I contributi di cui al presente articolo saranno impiegati secondo
 le modalita' previste dal testo dei precedenti art. 2 e 3 con la
 finalita' di erogare le prestazioni di cui al testo dei seguenti
 art. 5, 6 e 7.

 Qualora norme di legge o disposizioni di contratti collettivi
 dovessero rendere obbligatorio a carico dei datori di lavoro e/o dei
 lavoratori dipendenti il versamento di contributi per le finalita'
 previste nel presente articolo, i rispettivi obblighi di versamento
 di contributi verranno assorbiti, fino a concorrenza, da quelli
 previsti da tali nuove norme e disposizioni.

 Art. 5

 Se il Dipendente IBM, al momento in cui lascera' il servizio, avra'
 maturato i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, di
 invalidita' o di anzianita' (e in quest'ultimo caso ne presenti
 domanda) a carico INPS ed in ogni caso se il Dipendente IBM avra' in
 quel momento raggiunto il 65 esimo anno di eta', egli maturera' il
 diritto alle rendite vitalizie come risultanti dall'assicurazione di
 cui all'art.3.  dal mese successivo a quello in cui avra' lasciato
 il servizio.
 Il Dipendente IBM potra' chiedere la conversione della rendita
 vitalizia in un capitale corrispondente liquidabile in unica
 soluzione.

 Art. 6

 In caso di morte del Dipendente IBM prima che lo stesso abbia
 maturato i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, di
 anzianita' o di invalidita' a carico INPS, l'importo determinato al
 momento del decesso nei termini previsti dalla convenzione di
 assicurazione di cui all'art.  3, verra' versato ai beneficiari
 designati dal Dipendente IBM stesso.

 Art. 7

 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per causa diversa
 dalla morte del Dipendente IBM, prima che lo stesso abbia maturato i
 requisiti per il diritto alla pensione di anzianita', di vecchiaia o
 di invalidita' a carico INPS, al Dipendente IBM verra' corrisposta
 la somma di riscatto come risultante dalla convenzione di
 assicurazione di cui all'art.3, o i diritti maturati verranno
 trasferiti, ove possibile, ad altro fondo.
 Quanto sopra non si applica nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma
 dell'art.3 dello Statuto.


!Art. 8 (abrogato in data 28/2/94)



!Art. 9  (abrogato in data 28/2/94)



 Art. 10

 La quota del contributo di cui all'art. 4 del presente Regolamento,
 dovuta ad ogni singola societa' socia, e' determinata con riferimento
 ai rispettivi dipendenti.

 Aggiornato marzo  1994