CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI IBM - REGOLAMENTO
in vigore fino all'11/12/1997 e non piu' valido
Art. 1
Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto
dell'Associazione denominata "Cassa di Previdenza Dipendenti IBM"
(di seguito "Cassa").
Nel presente Regolamento i termini "IBM" e "Dipendenti IBM" hanno lo
stesso significato precisato nell'art.3 dello Statuto.
Art. 2
La Cassa gestisce i trattamenti previdenziali dei Dipendenti IBM,
delineati dall'art.1 dello Statuto.
I Dipendenti IBM attualmente in servizio, che non si sono iscritti
precedentemente, potranno iscriversi alla Cassa entro il
30 settembre 1990. In tale caso la iscrizione avra' effetto dal primo
giorno del mese successivo alla data della domanda. I Dipendenti IBM
di nuova assunzione potranno iscriversi alla Cassa entro il mese
successivo a quello di fine periodo di prova. Qualora un Dipendente
IBM non si sia iscritto nei termini di cui al comma precedente, egli
potra' iscriversi alla Cassa solo nel mese successivo a quello di
compimento dei 10 anni di anzianita' aziendale o entro i tre mesi
successivi a quello in cui la sua retribuzione lorda divenga
maggiore del massimale INPS in vigore.
Per ciascun Dipendente IBM e' istituito un conto individuale nel
quale affluiranno i contributi di cui al seguente art.4 versati dai
singoli Dipendenti IBM e dalla IBM.
Gli obblighi derivanti dalla iscrizione alla Cassa permangono per
tutta la durata del rapporto di lavoro del Dipendente IBM.
Art. 3
La Cassa stipulera' una convenzione per l'assicurazione collettiva
con le Assicurazioni Generali Spa. Nell'ambito di tale convenzione
verranno acquisite per ciascun Dipendente assicurazioni rivalutabili
di rendita differita a premio unico, con controassicurazione,
eventualmente reversibili a favore di persona designata dal
Dipendente nella misura che verra' richiesta dallo stesso.
I contributi di cui al seguente art.4, versati alla Cassa,
copriranno i premi richiesti per l'apertura ed il mantenimento delle
posizioni assicurative.
Art. 4
Il contributo che ciascun Dipendente socio dovra' versare
contestualmente alla liquidazione di ogni mensilita' contrattuale ,
sara' una percentuale della retribuzione lorda del mese calcolata
come segue: il 2% sull'intera retribuzione piu' il 5% sulla parte
di retribuzione eccedente il tetto pensionistico INPS in vigore.
Il contributo di cui al presente articolo, a carico del Dipendente
socio, non potra' comunque essere superiore al 5% della retribuzione
lorda.
Per retribuzione lorda si intende la somma delle seguenti competenze
mensili lorde: competenze conglobate, scatti, complemento scatti,
terzo elemento, contingenza, elem. retr.7a cat..
Per il personale ad incentivo si considera inoltre la competenza
Compenso variabile (c.d. "base di calcolo").
Resta pertanto esclusa ogni altra voce di retribuzione, salvo
variazioni di legge o di contratti.
!Il contributo a carico della IBM sara' di entita' pari a quella del
!Dipendente. In esecuzione degli accordi sindacali sottoscritti, il
!contributo a carico del dipendente Socio e della IBM sara' diminuito di
!un importo calcolato come segue:
!0,50% sull'intera retribuzione
!2,5% sulla parte di retribuzione eccedente il tetto pensionistico
!INPS in vigore.
!Il contributo cosi' determinato a carico del Dipendente Socio e della
!IBM, non potra' comunque essere superiore al 3,5% della intera
!retribuzione mensile lorda.
!La variazione del Contributo a carico dell'IBM avra' efficacia dal
!1.3.94; la diminuzione ed il limite del contributo a carico del
Dipendente Socio avra' efficacia solo a seguito di delibera del
Consiglio di Amministrazione.
Il contributo a carico della IBM verra' corrisposto per il periodo di
tempo che intercorre, per ogni Dipendente, dal mese di iscrizione alla
Cassa e comunque non prima del compimento del decimo anno di servizio
in IBM al mese in cui il Dipendente lascera' il servizio e comunque non
oltre il mese di compimento del sessantesimo anno di eta'.
Il contributo in parola ha natura retributiva pur non agendo
per la determinazione di istituti legali e contrattuali comunque
correlati o correlabili alla retribuzione di ciascun Dipendente
iscritto, quali ad esempio: maggiorazioni, ferie, festivita' in
giorni non lavorativi, trattamento di fine rapporto.
Il Dipendente iscritto alla Cassa si obbliga a contribuirvi fino
alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di sospensione della retribuzione per qualunque causa , in
costanza di rapporto di lavoro, il versamento del contributo del
Dipendente e della IBM verra' sospeso per il corrispondente periodo
di tempo salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.
I contributi di cui al presente articolo saranno impiegati secondo
le modalita' previste dal testo dei precedenti art. 2 e 3 con la
finalita' di erogare le prestazioni di cui al testo dei seguenti
art. 5, 6 e 7.
Qualora norme di legge o disposizioni di contratti collettivi
dovessero rendere obbligatorio a carico dei datori di lavoro e/o dei
lavoratori dipendenti il versamento di contributi per le finalita'
previste nel presente articolo, i rispettivi obblighi di versamento
di contributi verranno assorbiti, fino a concorrenza, da quelli
previsti da tali nuove norme e disposizioni.
Art. 5
Se il Dipendente IBM, al momento in cui lascera' il servizio, avra'
maturato i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, di
invalidita' o di anzianita' (e in quest'ultimo caso ne presenti
domanda) a carico INPS ed in ogni caso se il Dipendente IBM avra' in
quel momento raggiunto il 65 esimo anno di eta', egli maturera' il
diritto alle rendite vitalizie come risultanti dall'assicurazione di
cui all'art.3. dal mese successivo a quello in cui avra' lasciato
il servizio.
Il Dipendente IBM potra' chiedere la conversione della rendita
vitalizia in un capitale corrispondente liquidabile in unica
soluzione.
Art. 6
In caso di morte del Dipendente IBM prima che lo stesso abbia
maturato i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, di
anzianita' o di invalidita' a carico INPS, l'importo determinato al
momento del decesso nei termini previsti dalla convenzione di
assicurazione di cui all'art. 3, verra' versato ai beneficiari
designati dal Dipendente IBM stesso.
Art. 7
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per causa diversa
dalla morte del Dipendente IBM, prima che lo stesso abbia maturato i
requisiti per il diritto alla pensione di anzianita', di vecchiaia o
di invalidita' a carico INPS, al Dipendente IBM verra' corrisposta
la somma di riscatto come risultante dalla convenzione di
assicurazione di cui all'art.3, o i diritti maturati verranno
trasferiti, ove possibile, ad altro fondo.
Quanto sopra non si applica nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art.3 dello Statuto.
!Art. 8 (abrogato in data 28/2/94)
!Art. 9 (abrogato in data 28/2/94)
Art. 10
La quota del contributo di cui all'art. 4 del presente Regolamento,
dovuta ad ogni singola societa' socia, e' determinata con riferimento
ai rispettivi dipendenti.
Aggiornato marzo 1994