CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI IBM - STATUTO
in vigore fino all'11/12/1997 e non piu' valido
Art. 1 DENOMINAZIONE e SCOPO
E' costituita la Cassa di Previdenza Dipendenti IBM (di seguito
"Cassa"), senza fini di lucro, con lo scopo di gestire e garantire
ai Soci persone fisiche trattamenti previdenziali supplementari
rispetto a quelli previsti dalle assicurazioni sociali obbligatorie.
Art. 2 SEDE e DURATA
La Cassa ha sede in Segrate (provincia di Milano), localita'
Tregarezzo, presso la IBM Semea ; la sua durata e' fissata a
tempo indeterminato.
Art. 3 SOCI
Sono soci della Cassa:
. le societa' di diritto italiano il cui capitale sociale sia
detenuto, direttamente o indirettamente e per piu' del 50%, dalla
International Business Machines Corporation (di seguito denominate
IBM),
. tutti i dipendenti assunti dalla IBM con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, regolato dal diritto italiano, che preveda la
originaria sede di lavoro in un comune italiano e che si sono
iscritti alla Cassa (di seguito Dipendenti IBM), con l'esclusione
degli assegnati internazionali in Italia e dei dipendenti di
societa' gia' esistenti ed operanti sul mercato delle quali
sia acquisito dalla IBM piu' del 50% del capitale sociale e che
non siano trasferiti da altre societa' IBM nelle quali erano
gia' Soci della Cassa.
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi
causa, il Dipendente cessa dalla sua qualita' di socio.
Qualora il socio venisse nominato Dirigente, la sua posizione
individuale verra' trasferita alla analoga "Cassa di Previdenza
Dirigenti IBM" con la quale continuera' il rapporto cessando dalla
sua qualita' di socio della presente Cassa.
La cessazione del rapporto di lavoro intercorso con una societa'
socia della Cassa, seguito senza soluzione di continuita' dalla
riassunzione presso un'altra societa', anch'essa socia della Cassa,
non comporta la perdita della qualita' di socio, ne' modifica
l'anzianita' aziendale del dipendente ai fini di quanto previsto
agli art.2 e 4 del Regolamento della Cassa, ed all'art.7 del
Regolamento per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 4 ASSEMBLEA
L'Assemblea e' formata da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto
ad un voto. I soci possono intervenire all'Assemblea anche mediante
delega conferita per iscritto ad altri soci. Ogni socio non puo'
rappresentare piu' di venti soci. L'Assemblea e' ordinaria o
straordinaria. L'Assemblea ordinaria e' validamente costituita
con l'intervento almeno del 50% piu' uno dei soci alla data di
convocazione, in prima convocazione e senza alcun limite di
intervento in seconda convocazione. L'Assemblea ordinaria delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
L'Assemblea ordinaria e' convocata mediante comunicato del Consiglio
di Amministrazione affisso presso tutte le sedi IBM almeno 15 giorni
prima della data della riunione. L'avviso dovra' indicare l'ordine
del giorno. L'Assemblea ordinaria delibera su:
(a) l'approvazione del rendiconto annuale,
(b) la nomina dei due membri del Collegio dei Revisori di cui
all'art.7,
(c) gli indirizzi e direttive generali della Cassa salvo quanto di
competenza dell'Assemblea straordinaria,
(d) il compenso per i membri del collegio dei revisori.
L'Assemblea Straordinaria delibera in materia di modifiche dello
statuto e del regolamento nonche' di liquidazione della Cassa.
L'Assemblea Straordinaria e' convocata con le stesse modalita'
previste per l'Assemblea Ordinaria.
L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione e' validamente
costituita e delibera con il voto favorevole almeno del 50% piu' uno
dei soci alla data di convocazione. In seconda convocazione e'
validamente costituita con il 33% dei soci e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. L'Assemblea
Straordinaria potra' deliberare le modifiche al Regolamento per la
elezione elaborate dal Consiglio ove non sia stata raggiunta la
prescritta unanimita' di voti di cui all'art. 6 del presente Statuto.
! L'Assemblea potra' modificare gli articoli 3, 4 e 8 del Regolamento
! solo nel caso in cui la proposta di modifica sia stata preventivamente
! approvata all'unanimita' dal Consiglio di Amministrazione secondo
! quanto previsto al successivo art. 6.
Le Assemblee sia ordinaria che straordinaria saranno
tenute a Segrate presso la sede della Cassa o in altro luogo
indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea e' presieduta dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal
Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il
proprio Presidente.
Le funzioni di segretario saranno svolte dal segretario del
Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, l'Assemblea nomina un
Segretario anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea
di constatare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto
di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige
processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
La convocazione della Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
potra' essere richiesta al Consiglio di Amministrazione da almeno il
10% dei soci iscritti nel relativo libro al momento della richiesta.
Tale richiesta dovra' indicare anche l'ordine del giorno che
i soci intendono discutere.
Il Consiglio di Amministrazione dovra' provvedere tempestivamente
alla convocazione della Assemblea, previa verifica della validita'
della richiesta ai sensi del presente articolo.
Art.5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Cassa e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto
da cinque membri di cui due nominati dalla IBM con lettera
indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei
Revisori e tre eletti fra tutti gli iscritti alla Cassa secondo le
modalita'di cui al regolamento per l'elezione. Il Consiglio di
Amministrazione dura in carica tre esercizi e comunque sino alla
approvazione del rendiconto annuale. Nel caso in cui vengano a
mancare uno o entrambi gli amministratori nominati dalla IBM ,
quest'ultima provvede a sostituirli con le modalita' di cui sopra;
nel caso vengano a mancare uno o piu' degli amministratori eletti
dai soci della Cassa, questi verranno sostituiti dai primi non
eletti nella medesima circoscrizione elettorale dei dimissionari,
nell'ultima elezione. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di
Amministrazione dovranno essere comunicate per iscritto al
Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei
Revisori.
I tre membri del Consiglio di Amministrazione nominati fra tutti i
soci della Cassa saranno eletti secondo le modalita' stabilite nel
Regolamento per la Elezione, approvato, nella sua prima versione,
dalla Assemblea Straordinaria dei soci e successivamente
modificabile dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalita'
di cui al seguente articolo 6.
Art. 6 FUNZIONAMENTO E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio nomina un Presidente, un Vice-Presidente e un
Segretario (quest'ultimo puo' anche non essere un membro del
Consiglio). Nessun compenso e' dovuto ai membri del Consiglio. Il
Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi
membri. In ogni caso il Consiglio si riunisce almeno una volta
all'anno per deliberare in ordine al rendiconto da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio deliberera' validamente con la presenza di almeno tre
Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti .
Il Consiglio e' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-
Presidente, in assenza di entrambi dal piu' anziano in eta'dei
presenti. Verra' redatto un verbale delle riunioni del Consiglio
che verra' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il
Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa e convoca il
Consiglio nei casi previsti dallo Statuto.
In caso di assenza o impedimento del Presidente la firma sociale
spetta anche singolarmente al Vice-Presidente.
Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno
essere sottoscritte con firma congiunta dal Presidente e dal
Vice-Presidente o da uno di essi con un Consigliere.
Il Consiglio e' investito dei poteri necessari per la gestione
ordinaria e straordinaria della Cassa.
! Il Consiglio di Amministrazione potra' proporre all'Assemblea
! Straordinaria dei Soci la modifica degli articoli 3,4 e 8
! del Regolamento solo a condizione che tale proposta
! sia stata approvata dal Consiglio stesso alla unanimita' dei
! Consiglieri in carica.
Il Consiglio di Amministrazione potra'modificare, ove necessario, il
Regolamento per la Elezione; in tale caso le modifiche dovranno
essere deliberate alla unanimita' da tutti i componenti del Consiglio
di Amministrazione. Ove tale unanimita' non potesse essere raggiunta,
le modifiche del Regolamento per la Elezione dovranno essere assunte
dalla Assemblea Straordinaria dei soci di cui all'art. 4.
Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro 20 giorni dalla
chiusura delle operazioni di voto, a proclamare e rendere pubblici i
nominativi dei Consiglieri di Amministrazione neo-eletti, previa
verifica della regolarita' e validita' delle operazioni di voto,
mediante comunicazione affissa presso tutte le sedi IBM.
I nuovi Consiglieri assumeranno la carica successivamente alla
approvazione del rendiconto annuale effettuata dalla Assemblea
Ordinaria.
Art. 7 COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori e' costituito da tre membri di cui uno
nominato dalla IBM con funzioni di Presidente e due eletti
dall'Assemblea Ordinaria su proposta unanime del Consiglio di
Amministrazione di una lista di almeno 5 candidati scelti fra gli
iscritti agli Albi Professionali (Avvocati e Procuratori, Dottori
Commercialisti e Ragionieri) della provincia di Milano. I revisori
durano in carica per tre esercizi e comunque sino alla approvazione
del rendiconto annuale. Nel caso in cui venga a mancare il Revisore
di nomina IBM, questa provvede a sostituirlo con lettera indirizzata
al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori; nel
caso vengano a mancare uno o entrambi i Revisori eletti
dall'Assemblea, questi verranno sostituiti dai primi non eletti
dalla stessa. Ove non risultino candidati che abbiano ricevuto
voti, verra' nominato Revisore il candidato non eletto della lista
presentata dal Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianita'
di iscrizione all'Albo professionale.
Le dimissioni dalla carica di Revisore dovranno essere comunicate,
per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori ed al Consiglio
di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori esercitera' le proprie funzioni secondo
quanto previsto dagli art. 2403 e seguenti del c.c. I revisori
dovranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione ed alle Assemblee dei soci.
Art. 8 RENDICONTO - PRESTAZIONI
L'esercizio finanziario della Cassa si chiude al 31 Dicembre di ogni
anno. Il rendiconto annuale e' sottoposto all'Assemblea entro e non
oltre il 30 aprile di ciascun anno ed e' accompagnato da una
relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori.
Art. 9 GESTIONE
Le entrate della Cassa sono costituite dai contributi versati dalla
IBM e dai Dipendenti secondo quanto stabilito nel Regolamento,
nonche' dagli interessi attivi maturati sugli eventuali depositi
bancari della Cassa, da qualsiasi altra eccedenza attiva delle
gestioni annuali e da eventuali erogazioni e donazioni di somme o
beni da parte di terzi effettuate a qualsiasi titolo.
I contributi versati dalla IBM e dai dipendenti saranno impiegati
secondo le modalita' stabilite nel Regolamento.
Gli interessi attivi maturati sugli eventuali depositi bancari
della Cassa saranno destinati alla IBM, a parziale copertura delle
spese, mediante accredito a quest'ultima immediatamente dopo la
approvazione del rendiconto annuale. La attribuzione alle singole
societa' socie sara' proporzionale all'ammontare dei contributi,
relativi al Piano di Risparmio Pensionistico, dalle stesse versati
nell'esercizio.
La destinazione di ogni altra entrata potra' essere deliberata dal
Consiglio di Amministrazione solo all'unanimita' dei voti e nel
rispetto delle finalita' della Cassa.
Le spese di gestione della Cassa saranno a carico della IBM. La
attribuzione alle singole societa' socie sara' proporzionale
all'ammontare dei contributi dalle stesse versati nell'esercizio.
Aggiornamento marzo 1994