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NORME PER LA TUTELA DEL TELELAVORATORE


Versione ipertestuale, a cura di Al Sole

Da: Telelavoro e Lavoro Mobile


Al Sole, Associazione Lavoro Societa' & Legislazione

Coordinamento servizi vertenziali e legali della Cgil Milano e Lombardia

Coordinamento nazionale delle RSU IBM

Bozza di proposta di legge

Introduzione

La presente proposta di legge trova la sua origine in un lavoro di riflessione comune svolto da lavoratori del settore informatico, sindacalisti, giuslavoristi. Il telelavoro, che sta iniziando a diffondersi significativamente anche nel nostro Paese, sia presso alcune grandi imprese (soprattutto nei settori informatico e dei servizi di comunicazione) sia nella vasta area delle piccole imprese di servizi, ha iniziato ad essere oggetto di alcune prime esperienze di regolazione contrattuale. Tali esperienze, cosi' come quelle che provengono da altri paesi, non sono certo prive di rilievo al fine di una futura regolamentazione di molti aspetti delle relazioni contrattuali (individuali e collettive) di telelavoro: e infatti, come si vedra', la proposta di legge che qui si presenta rinvia alla contrattazione collettiva il compito di fissare, nella maniera piu' duttile e tenendo conto delle specificita' di ogni settore o impresa, la disciplina degli aspetti specifici di svolgimento del rapporto di lavoro. Proprio dall'analisi di alcune concrete esperienze di diffusione del telelavoro, tuttavia, e' emersa la convinzione della necessita' di un intervento legislativo che, per quanto riguarda il rapporto di telelavoro, realizzasse due obiettivi:

1) la tutela di alcuni diritti individuali fondamentali del telelavoratore (ad esempio il diritto all'informazione, alla c.d. "socialita' informatica", all'inviolabilita' del domicilio, ecc.) i quali, proprio perche' diritti individuali, devono essere garantiti dalla legge in ogni rapporto di lavoro indipendentemente dall'eventuale intervento della contrattazione collettiva;

2) il sostegno a modalita' di sviluppo delle relazioni collettive (diritti sindacali) adeguate al mutamento del contesto aziendale provocato dallo sviluppo del fenomeno del telelavoro, ed il sostegno alla stessa contrattazione collettiva in materia di telelavoro: in assenza di tale intervento legale e' assai elevato il rischio che per il telelavoro una vera contrattazione collettiva (la quale, per essere vera, veda anche una significativa espressione dei propri interessi da parte degli stessi lavoratori coinvolti) sia destinata a non svilupparsi mai, ovvero a svilupparsi solo in alcune grandi aziende (con soluzioni che potrebbero non essere facilmente esportabili in altre realta').
Lo spunto iniziale per l'elaborazione della presente proposta, non per caso, e' venuto dai lavoratori del Coordinamento delle RSU della IBM Semea, i quali, pur avendo a lungo ragionato sul fenomeno (che in tale azienda sta assumendo dimensioni significative) e pur avendo svolto interessanti indagini sulla percezione del telelavoro tra i soggetti coinvolti, hanno fortemente avvertito la necessita' di un intervento legislativo di regolazione e sostegno.
La proposta e' stata poi ripresa in un ambito piu' ampio, facendo tesoro delle esperienze di altri settori (ad esempio quelle dei lavoratori della Telecom) e coinvolgendo tecnici della comunicazione telematica, sindacalisti e giuslavoristi. L'iniziativa, che ha visto anche alcuni momenti seminariali di approfondimento e discussione dei contenuti della proposta, e' stata coordinata dalla associazione Al Sole-Associazione Lavoro Societa' & Legislazione, dal Coordinamento servizi vertenziali e legali della Cgil Milano e Lombardia, e dal Coordinamento nazionale delle RSU IBM.

La legge intende promuovere e regolare l'introduzione e lo sviluppo del telelavoro al fine di massimizzarne i vantaggi sociali, territoriali, ambientali ed economici che tale nuova modalita' lavorativa puo' offrire, e di tutelare i cittadini dai rischi di:

La presente proposta, peraltro, si basa sul condiviso apprezzamento del telelavoro come forma di organizzazione del lavoro umano nelle imprese e negli enti pubblici, la quale possa validamente contribuire a: Cio' a sua volta potra' favorire: Se sono chiari ai promotori gli aspetti del telelavoro che ne fanno fenomeno (non solo inevitabile, ma) carico di sviluppi positivi e di grande interesse sociale, e' ugualmente chiara l'esigenza che impone un intervento regolativo delle condizioni giuridiche di impiego, in assenza del quale e' forte il rischio della trasformazione del telelavoro in una (possibile) forma di elusione delle discipline di tutela del lavoro, di creazione di fasce di lavoro sottotutelato e non in grado di autotutelarsi, di lesione di diritti fondamentali della persona. E' bene sottolineare, oltretutto, che l'assenza di regole nell'impiego delle grandi potenzialita' collegate alle nuove tecnologie puo' creare, come tante esperienze insegnano, un uso distorto delle stesse che non solo e' socialmente pericoloso, ma e' idoneo anche ad alterare le corrette condizioni di concorrenza tra le imprese (a scapito, ovviamente, dei soggetti imprenditorialmente piu' seri).

Le esigenze di tutela qui richiamate, e che trovano espressione nella proposta di legge, devono collegarsi principalmente alle caratteristiche dirompenti che la diffusione del telelavoro viene (almeno potenzialmente) ad introdurre nell'organizzazione classica del lavoro e nelle relazioni (di potere e giuridiche) che in tale organizzazione di sviluppano: il telelavoratore e', dal punto di vista topografico, soggetto esterno all'azienda, ma nell'organizzazione imprenditoriale del lavoro egli rimane integrato (come e forse piu' di prima) grazie alle tecnologie informatiche e telematiche; al carattere esterno non corrisponde percio' (ovvero puo' non corrispondere) una maggiore autonomia delle condizioni di lavoro ovvero una maggiore sottrazione al controllo imprenditoriale (anzi, tali condizioni di subordinazione possono essere accentuate, rispetto all'organizzazione classica del lavoro nell'impresa, grazie alle potenzialita' di integrazione 'telematica' della prestazione lavorativa).
Nel medesimo tempo - pur potendo essere, il telelavoro, diretto come e piu' del lavoro subordinato classico - il carattere esterno di esso rischia (almeno come possibilita') di accentuare le condizioni di debolezza sociale, di potere e di identita' del lavoratore, in forza del suo estraniamento dai confini classici della realta' aziendale (nei quali principalmente si sviluppano le relazioni di lavoro, intese sia come relazioni umane, di colleganza, di esperienza e crescita professionale, di carriera, ecc., sia come relazioni collettive). Si giustificano percio' regole legali di tutela di alcuni diritti fondamentali, e nel contempo di garanzia di modalita' diverse e innovative di relazione del telelavoratore con l'insieme dell'azienda.
Si e' ritenuto importante che queste garanzie, ed i diritti fondamentali del telelavoratore previsti nel titolo II della legge, fossero riconosciuti al telelavoratore indipendentemente dalla forma giuridica di impiego della sua prestazione, e dunque sia al telelavoratore subordinato sia a quello autonomo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (il c.d. 'lavoratore parasubordinato') (con esclusione invece del telelavoro svolto sul mercato in forma imprenditoriale o professionale, cioe' senza un rapporto di dipendenza contrattuale nei confronti di un medesimo committente, per il quale si ritiene che le differenti condizioni economico-sociali non giustifichino analogo intervento di tutela).

Tale scelta, peraltro, ha avuto uno sviluppo anche sul piano della regolazione degli aspetti relativi allo svolgimento dei rapporti di lavoro; i possibili effetti socialmente negativi del telelavoro, cui si e' accennato, hanno indotto a considerare la necessita' di un tessuto di regole base anche per le forme di lavoro autonomo (parasubordinato), forme oggi sostanzialmente prive di effettive tutele legali (salvo poche eccezioni: ad es. per l'accesso al processo del lavoro l'art. 409 n. 3 c.p.c.). Percio', mentre per il lavoro subordinato viene svolta un'opera di adattamento e innovazione di discipline gia' esistenti, per le forme di lavoro autonomo coordinato e continuativo si sono introdotte regole sostanzialmente nuove, che prefigurano un modello di accostamento anche per figure di lavoro diverse da quella qui regolata.
Tale operazione echeggia il dibattito aperto in materia di (tendenziale o parziale) unificazione del lavoro subordinato e parasubordinato. Ovviamente in sede di regolazione del telelavoro non si poteva pretendere di rivoluzionare assetti regolativi piu' generali: ci si e' accontentati di una sperimentazione di regole e strumenti con riferimento ad una figura di lavoratore autonomo che, per i motivi accennati, con evidenza sollecita piu' urgentemente un intervento legale di tutela di alcuni diritti e di promozione di fenomeni di autotutela fondati sulla nascita e maturazione di identita' collettive (legate ad esempio allo sviluppo di fenomeni di associazionismo).

La proposta di legge si articola percio' nel seguente schema:

a) il titolo I prevede norme di incentivazione del telelavoro, a fini socialmente apprezzabili, ed individua alcuni organismi cui attribuisce competenze varie in materia;

b) il titolo II delinea alcune norme e principi applicabili a tutte le forme di telelavoro subordinato e autonomo coordinato e continuativo, con esclusione soltanto del telelavoro svolto sul mercato in forma imprenditoriale o professionale. In particolare viene data la definizione funzionale di telelavoratore e vengono previsti alcuni diritti alla "socialita' informatica" e all'informazione essenziale, nonche' nuove modalita' di sviluppo dei diritti sindacali nelle aziende informatizzate;

c) Il titolo III affronta il problema della qualificazione contrattuale del telelavoratore, come subordinato o autonomo coordinato-continuativo, cioe' dei criteri di identificazione delle diverse fattispecie. Si tratta di questione difficile, in quanto la prestazione di telelavoro presenta probabilmente, almeno in alcune sue applicazioni concrete, caratteri che sfuggono alla connotazione classica della subordinazione: si sono percio' dovuti affrontare i problemi che sono da alcuni anni al centro di un rilevantissimo dibattito dottrinale.
Pur consci della opinabilita' di qualsiasi soluzione, si puo' anticipare la linea scelta; da un lato non si e' rinunciato a mantenere un ruolo rilevante alla distinzione subordinazione/autonomia, osservando che, come si e' detto, le caratteristiche tecniche del telelavoro possono talvolta rendere ancora piu' incisiva la condizione di subordinazione e nello stesso tempo ridurre gli strumenti di autotutela del lavoratore. D'altro lato, la distinzione tra subordinato e autonomo viene sdrammatizzata dalla citata previsione di alcune norme e principi comuni in materia di diritti di informazione, di organizzazione sindacale o associativa-professionale, ecc. (titolo II);

d) il titolo IV si occupa della disciplina specifica del telelavoro subordinato, principalmente attraverso il rinvio alle fonti contrattuali per la definizione di problemi peculiari della fattispecie;

e) Il titolo V si occupa della disciplina specifica del telelavoro autonomo coordinato-continuativo.

Per alcuni aspetti la cui soluzione si presenta particolarmente complessa (ad esempio quello dell'affidamento di telelavoro all'estero, che tocca anche delicati aspetti di relazioni internazionali del nostro Paese) si e' ritenuto opportuno affidare una delega legislativa al Governo.

Il contenuto delle norme.

Titolo I

Gli articoli da 1 a 3 disciplinano l'istituzione di una Commissione per il telelavoro, organo deputato a promuovere e coordinare iniziative di incentivazione e sviluppo del telelavoro secondo obiettivi di utilita' sociale e di un Fondo per l'incentivazione del telelavoro.

L'articolo 4 attribuisce alla competenza delle Regioni la regolamentazione, ed eventuale incentivazione, degli edifici per lo svolgimento del telelavoro (cc.dd. telecottage).

L'articolo 5 impegna il Ministero delle telecomunicazioni ad un intervento di abbattimento o riduzione delle barriere tariffarie al fine di sostenere lo sviluppo del telelavoro, con specifico riferimento alla possibilita' di incentivare offerta di telelavoro nelle regioni meridionali.

L'articolo 6 prevede l'istituzione da parte della contrattazione collettiva delle Commissioni paritetiche per il telelavoro (nazionali, territoriali o aziendali), enti bilaterali ai quali la legge rinvia in piu' punti alcune rilevanti funzioni di gestione partecipata delle problematiche di disciplina del telelavoro. Il secondo comma, con uno schema che tornera' piu' volte nella proposta di legge, si preoccupa di individuare la Commissione competente, ai vari fini previsti dalla legge, per quelle aziende che non siano tenute ad applicare alcun contratto collettivo (vista l'assenza nel nostro ordinamento di una contrattazione collettiva con efficacia generale): a tal fine (e solo a tal fine, senza che cio' implichi l'obbligo di applicazione del contratto collettivo) si fara' riferimento al contratto applicabile secondo i criteri dell'art. 2070 cod. civ.

Titolo II

L'articolo 7 contiene la definizione funzionale di telelavoro, secondo una tecnica (ispirata agli studi in materia, ed alla definizione elaborata dall'O.I.L.) atta a ricomprendere diversi fenomeni: non solo percio' il telelavoro a domicilio, ma anche il telelavoro mobile o quello svolto in edifici a cio' dedicati, e che non presuppone necessariamente un collegamento telematico costantemente attivo (potendo il collegamento, al fine del trasferimento delle informazioni trattate, verificarsi anche con brevi collegamenti periodici). La definizione risulta dalla combinazione di un elemento topografico (il carattere di prestazione esterna ai locali del datore di lavoro o committente), di un elemento di finalizzazione immediata della prestazione ad un centro economico di imputazione (diverso dal luogo in cui il lavoratore svolge la sua prestazione) di competenza del datore di lavoro o committente, dell'elemento tecnico della realizzazione di tale finalizzazione con l'ausilio (quindi con utilizzo anche parziale) di strumenti telematici. Pur avendo considerato una simile ipotesi, si e' ritenuto impossibile o arbitrario fissare un elemento discretivo collegato alla dimensione quantitativa del rilievo delle tecnologie impiegate. Il semplice riferimento agli strumenti telematici dovrebbe consentire l'applicazione della legge ad una serie indefinita di tecnologie, anche diverse da quelle oggi in uso e destinate col tempo a divenire obsolete.

Il secondo comma precisa, in funzione di chiarimento ed anti-elusiva, che rientra nella fattispecie regolata dalla legge anche il telelavoro svolto all'interno di locali di pertinenza del datore di lavoro o committente (che quindi potrebbe ritenersi lavoro non esterno), quando tali locali siano apprestati esclusivamente a tale scopo o comunque quando in essi manchino i caratteri di autonomia funzionale, organizzativa e decisionali tali da poterli considerare unita' produttiva autonoma (quando, cioe', la prestazione di telelavoro rimanga esterna rispetto all'unita' produttiva alla quale essa e' funzionalmente destinata, e nella quale si concentrano i poteri decisionali, le relazioni di lavoro, ecc.).

L'articolo 8 definisce l'ambito di applicazione del titolo II, comprendendo il telelavoratore subordinato e quello autonomo parasubordinato (come saranno poi definiti dagli articoli 19 e 20) ed escludendo il telelavoratore imprenditore o professionista, che svolge la propria prestazione in forma autonoma e con una posizione di multi-committenza sul mercato.

L'articolo 9 garantisce il diritto del telelavoratore alla conoscenza di alcune informazioni essenziali (il cui contenuto di dettaglio e le cui modalita' dovranno essere definite con decreto legislativo in base alla delega conferita dall'art. 28) dirette a consentirgli il superamento di una condizione di isolamento che puo' influire negativamente sulle relazioni umane e di lavoro, sullo sviluppo delle conoscenze professionali, sulle possibilita' di carriera, sullo sviluppo di rapporti organizzativi, sindacali o associativi, sulla conoscenza di notizie indispensabili ai fini della tutela dei propri diritti (si pensi, ad esempio, all'importanza di conoscere, al fine di decidere intorno ad eventuali azioni a tutela dei propri diritti, il numero di dipendenti dell'impresa ed il collegato regime di tutela contro i licenziamenti illegittimi).

L'articolo 10 garantisce il diritto del telelavoratore alla c.d. 'socialita' informatica', ovvero ad un collegamento interattivo con la sede del datore di lavoro o committente e al dialogo con tutti gli utenti del sistema; particolarmente importante, in tale ambito, e' ovviamente il diritto al collegamento con le RSA e le associazioni professionali dei telelavoratori autonomi.

L'articolo 11 contiene una norma di principio a tutela della riservatezza delle comunicazioni effettuate dal lavoratore nell'utilizzo del proprio diritto di socialita' (art. 10) ed a tutela dell'inviolabilita' del suo domicilio.

Gli articoli 12 e 13 si occupano di adeguare la disciplina dei diritti sindacali alle particolari condizioni di sviluppo delle relazioni collettive e di lavoro nelle aziende che fanno ricorso al telelavoro: per le RSA e le associazioni dei telelavoratori autonomi e' previsto un diritto di collegamento telematico con tutti gli utenti del sistema informativo aziendale, nonche' il diritto ad una bacheca elettronica (versione aggiornata del classico diritto di affissione, secondo una prospettiva gia' fatta propria da un recente orientamento giurisprudenziale). L'art. 13 rinvia alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare piu' specificamente tali diritti.

L'articolo 14 prevede, ad evitare qualsiasi dubbio in materia, l'integrale applicazione al telelavoratore, sia autonomo sia subordinato, del sistema prevenzionale in materia di salute e sicurezza del lavoro delineato dal decr. legisl. n. 626/1994.

L'articolo 15 disciplina il problema dell'idoneita' dei locali adibiti al telelavoro, compresi i locali facenti parte dell'abitazione del lavoratore. A garanzia di tale idoneita' viene introdotta una procedura snella, che prevede l'approvazione della richiesta da parte dell'Amministrazione competente con una procedura di silenzio-assenso. L'autorizzazione tuttavia puo' essere negata quando risulti l'inidoneita' dei locali, cosi' come puo' essere revocata a seguito di sopralluogo; l'effettivita' di tale norma e' garantita dall'obbligo di dare luogo al sopralluogo quando questo sia richiesto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'articolo 16 disciplina le modalita' di accesso del datore di lavoro o committente nell'abitazione del telelavoratore, allo scopo di prevenire abusi o violazioni dei diritti di riservatezza e dignita' e' del lavoratore.

L'articolo 17 definisce l'affidamento di telelavoro all'estero, al fine di individuare l'area nella quale dovra' essere esercitata la delega legislativa dettata dall'art. 28. La delicatezza del tema, che rinvia all'ampio dibattito in materia di 'clausole sociali' e coinvolge anche delicati aspetti di politica internazionale, ha consigliato di non adottare direttamente una disciplina ma di rinviare tale aspetto ad una piu' attenta riflessione da parte del Governo, in rapporto alle competenti commissioni parlamentari.

L'articolo 18, anche al fine di prevenire controversie interpretative, stabilisce che i telelavoratori si computano ad ogni effetto al fine di stabilire il numero di addetti all'impresa, numero dal quale dipende l'applicazione di numerose discipline legali. L'elemento di maggiore novita' della norma, tuttavia, e' quello relativo al computo anche dei telelavoratori autonomi parasubordinati, secondo un modello che potra' eventualmente essere esteso, in futuro, ad altre fattispecie di collaborazione autonoma coordinata e continuativa.

Titolo III

L'articolo 19 contiene la definizione di telelavoratore subordinato. La strada scelta per il problema della qualificazione del lavoro subordinato, nell'impossibilita' di affrontare ex novo un problema cosi' complesso, e' stata quella di far tesoro di una riflessione gia' avviata (in particolare si pensi al dibattito svolto dalla Consulta Giuridica della CGIL: vedi il volume a cura di G. Ghezzi, La disciplina del mercato del lavoro. Proposte per un testo unico, EDIESSE, 1996). Si e' cosi' scelto, sulla base dello schema adottato da Massimo D'Antona nella proposta inserita nel volume citato, di adottare una definizione classica di subordinazione, adattata nella sua formulazione allo schema classificatorio utilizzato normalmente dalla giurisprudenza, e individuando alcuni indici di subordinazione tipici del telelavoro subordinato (rispetto al quale, infatti, alcuni degli indici classici di subordinazione possono operare con difficolta').
Nel terzo comma della norma si e' scelto di inserire una soluzione di presunzione assoluta di lavoro subordinato quando la prestazione di telelavoro riguardi professionalita'˙ di basso livello (ad es. il puro 'data entry'). La ragione di tale scelta risiede nella necessita' di garantire comunque tutele piu' forti per quelle fasce di lavoratori nei confronti dei quali il telelavoro, come gia' accennato, puo' comportare una dipendenza socio-economica ancora maggiore (in forza dell'estraniamento dalla realta' aziendale e dei piu' incisivi poteri di controllo della prestazione consentiti dalla telematica), senza nel medesimo tempo vedere una maggior forza del lavoratore sul mercato; in questi casi, percio', si esprime legalmente l'idea che il contratto di telelavoro autonomo si presti troppo facilmente ad uno sfruttamento di condizioni di debolezza contrattuale prive di strumenti di reale compensazione. Ai fini dell'individuazione delle figure professionali per le quali opera la citata presunzione, si e' ritenuto di evitare una regolamentazione astratta e di fare invece riferimento alla contrattazione collettiva di settore.

L'art. 20, nel suo primo comma, contiene anche una norma di rinvio generale alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, in occasione della quale viene chiarita l'inapplicabilita' della disciplina del lavoro a domicilio.

L'articolo 20 contiene la definizione di telelavoratore autonomo parasubordinato, dettata, secondo la classica linea di distinzione (anche in questo caso si e' ritenuto di non potere compiere operazioni troppo innovative in riferimento ad una fattispecie cosi' specifica), precisando i dati che gia' possono essere tratti dalla combinazione degli articoli 2222 cod. civ. e 409 n. 3 cod. proc. civ. Il telelavoratore autonomo con prestazione coordinata e continuativa svolge il proprio lavoro in assenza di poteri di subordinazione, con carattere prevalentemente personale, in assenza di una rilevante struttura organizzativa, con una serie di prestazioni successive e continuative nel tempo, secondo un programma concepito dal committente ma in assenza di precise direttive sulle modalita' di esecuzione.

Titolo IV

L'articolo 21 delinea un rapporto flessibile, tra legge e contrattazione collettiva, al fine della fissazione delle regole di svolgimento del telelavoro subordinato, individuando alcune materie nelle quali la contrattazione collettiva assume ruolo centrale e preminente (nel rispetto, ovviamente, della cornice di norme imperative). In mancanza di contratti collettivi (per i quali dunque, in armonia con le caratteristiche generali dell'ordinamento, non esiste un obbligo legale a contrattare) lo svolgimento del telelavoro e' subordinato ad una autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro, che dara' proprie prescrizioni sulle specifiche materie (secondo un modello ricalcato su quello gia' presente negli articoli 4 e 6 della legge n. 300/1970). Per cio' che riguarda i soggetti della contrattazione, si e' ritenuto di adottare soluzioni dirette a garantire la maggiore omogeneita' con i vigenti sistemi contrattuali, secondo una linea di coerenza con la recente riforma referendaria dell'art. 19 della legge n. 300/1970). Solo nel caso di aziende estranee ad ogni sistema contrattuale (nelle quali, cioe', non si applica alcun contratto collettivo di lavoro) si e' fatto uso, al fine di individuare i soggetti degli accordi aziendali sul telelavoro, della classica formula delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 22, con una disciplina fortemente innovativa rispetto all'attuale panorama legislativo e teorico, prevede un ruolo inedito per la contrattazione individuale. Si e' ritenuto infatti che, almeno per i telelavoratori di fascia professionale piu' elevata, la contrattazione collettiva possa apparire talvolta non rispondente ad esigenze personali del lavoratore, e che queste possano incontrarsi con le esigenze aziendali su soluzioni diverse da quelle standard fissate in sede di accordi collettivi; nel contempo, si e' voluto esprimere l'ottimistica valutazione che tali lavoratori, grazie alla propria posizione professionale, possano confrontarsi col datore di lavoro nella regolazione contrattuale individuale con una autonomia negoziale sufficientemente solida.
Si e' percio' previsto, per le materie centrali relative allo svolgimento del rapporto (misura di volumi e tempi della prestazione; forme e modalita' di retribuzione; orario di lavoro) che la contrattazione individuale possa fissare regole anche difformi rispetto a quelle stabilite dai contratti collettivi (i quali pertanto perdono, in questo specifico caso e nei limiti stabiliti, il carattere di inderogabilita' in peius). Tale possibilita' tuttavia e' limitata ai lavoratori inquadrati nei livelli professionali piu' elevati (incentivandosi con cio' il riconoscimento di inquadramenti piu' elevati) ed e' assistita da una procedura di intervento (non vincolante) della Commissione paritetica per il telelavoro (previsione quest'ultima che ha la tripla funzione di integrare la forza contrattuale del lavoratore, di consentire alle organizzazioni sindacali un controllo sull'andamento della contrattazione individuale in materia, di fornire alle parti sociali, mediante il continuo monitoraggio degli accordi individuali, modelli regolativi utili anche per successivi sviluppi della contrattazione collettiva). La delicatezza dell'affidamento alla contrattazione individuale della possibilita' di derogare alle norme del contratto collettivo ha indotto ad inserire un'ulteriore cautela, consistente in una procedura che attribuisce al lavoratore la possibilita' di promuovere la ridiscussione delle condizioni contrattuali (annunziando il proprio recesso dall'accordo individuale), la quale si svolgera' con un intervento di tipo conciliativo della commissione paritetica per il telelavoro e sfocera', in caso di mancato raggiungimento di un nuovo accordo, nel passaggio alla disciplina contrattuale collettiva.

L'articolo 23 disciplina due distinti diritti di prelazione nel passaggio dal telelavoro al lavoro interno, e viceversa, per posizioni professionalmente equivalenti. La ratio della previsione - che prescinde da qualsiasi valutazione pregiudiziale e astratta del telelavoro (o del lavoro interno) come fenomeno piu' o meno positivo ovvero piu' o meno desiderabile per il dipendente - quella di consentire una certa circolazione tra lavoro interno e telelavoro per evitare il rischio che quest'ultimo possa, in alcune realta' aziendali, configurarsi come lavoro confinato, nonche' per facilitare i percorsi di carriera sui quali, nonostante le previsioni della legge, la condizione di telelavoratore possa di fatto influire negativamente.
Il diritto di prelazione per i dipendenti interni sulle posizioni di telelavoratore che si rendessero disponibili, trova ulteriore motivazione nel rilievo di particolari esigenze sociali (ad es. condizioni di disabilita') e di obblighi di cura, i quali sono considerati criteri di preferenza nell'esercizio della prelazione.

Titolo V

L'articolo 24 individua i soggetti collettivi che, ai fini previsti da diverse disposizioni della legge (diritti sindacali, accordi collettivi), hanno la rappresentanza degli interessi collettivi dei telelavoratori autonomi. La legge, anche nel rispetto di ovvi principi di liberta' organizzativa, non precostituisce uno specifico ambito organizzativo (ad esempio, non attribuisce alcun ruolo in materia alle confederazioni sindacali dei lavoratori subordinati, fermo restando che l'associazionismo sindacale dei telelavoratori autonomi potra' svilupparsi, sulla base di libere scelte, anche eventualmente in connessione con le tradizionali organizzazioni dei lavoratori dipendenti).
L'ovvia necessita' di introdurre criteri di selezione tra i soggetti (in ipotesi, innumerevoli) che aspirino a rappresentare gli interessi dei telelavoratori autonomi e' stata risolta, sulla scorta di una pluridecennale esperienza, con uso del criterio di rappresentativita' sul piano nazionale (nell'impossibilita', in assenza di una consolidata esperienza di relazioni sindacali e contrattuali, di esportare su tale problema i criteri di rappresentativita' oggi delineati per le oo.ss. dei subordinati dall'art. 19 stat. lav.; si e' tuttavia ritenuto di espungere dal criterio della rappresentativita' l'ormai discusso elemento della 'maggiore' rappresentativita'). Facendo tesoro anche delle esperienze applicative di tale strumento selettivo, tuttavia, e per evitare incertezze in materia, si e' ritenuto di delineare un procedimento di accertamento periodico della rappresentativita' ed i criteri in base ai quali tale accertamento va operato.

L'articolo 25, con uno schema ricalcato su quello dell'art. 21 (anche se con un elenco piu' contenuto di materie), attribuisce competenze regolative agli accordi collettivi stipulati dalle imprese o associazioni di imprese e le associazioni rappresentative dei telelavoratori parasubordinati.
Ferma la liberta' di contrattazione in materia, e dunque l'assenza di obblighi a trattare, si e' ritenuto (data l'assenza di una piu' generale esperienza di relazioni sindacali per i lavoratori autonomi) di introdurre un meccanismo di garanzia di corrispettivi minimi delle prestazioni, che devono essere attribuiti in assenza di accordi collettivi applicabili. Si tratta, in sostanza, dell'estensione al telelavoro parasubordinato del principio di civilta' e di tutela sociale della retribuzione sufficiente (art. 36 Cost.), oltre che di un ovvio principio di regolazione delle condizioni minime di concorrenza tra le imprese. Da questo punto di vista, la soluzione qui adottata potra' costituire nuovamente il modello per una auspicabile estensione di tale principio a tutte le forme di lavoro autonomo coordinato e continuativo.
La soluzione adottata rinvia la fissazione dei corrispettivi minimi (cui dovra' farsi riferimento solo in assenza di accordi applicabili) a un decreto periodico del Ministro del lavoro, emanato sentite le associazioni professionali rappresentative dei lavoratori autonomi e le confederazioni sindacali dei lavoratori subordinati, oltre che le associazioni imprenditoriali rappresentative per i settori interessati.

L'art. 26 - con una soluzione che nuovamente potrebbe auspicabilmente costituire un modello da estendere a tutte le forme di lavoro parasubordinato - introduce una forma di stabilita' del rapporto, prevedendo un diritto al rinnovo del contratto di collaborazione quando, entro un certo ambito temporale, il committente continui a fare ricorso a rapporti di telelavoro autonomo per posizioni professionali omogenee. Il mancato rinnovo del contratto da' diritto ad un risarcimento, sempre che non risulti giustificato per ragioni soggettive od oggettive.
La ratio di una simile previsione appare ovvia, essendo l'assenza di una qualsiasi regola di stabilita' uno dei motivi fondamentali di debolezza contrattuale ed economico-sociale dei lavoratori parasubordinati; tale disciplina appare essenziale, oltretutto, nel momento in cui vengono previsti diritti sindacali il cui diffuso esercizio, in assenza di un obbligo di motivazione del mancato rinnovo dei contratti, troverebbe con evidenza scarse probabilita' di essere effettivo.

L'articolo 27, con meccanismo analogo a quello dell'art. 23, introduce un diritto di prelazione nel passaggio dal telelavoro autonomo a quello subordinato, per posizioni professionalmente equivalenti. Anche in questo caso la ratio della previsione e' quella di consentire una certa circolazione, su base volontaria, tra forme autonome e subordinate di telelavoro.

Titolo VI

L'articolo 28, come gia' accennato, attribuisce delega legislativa al Governo per la disciplina degli aspetti relativi all'applicazione della normativa ai rapporti di lavoro pubblico, del contenuto e modalita' di adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'art. 9, dell'affidamento del telelavoro all'estero.

Bozza di articolato

TITOLO I

Strumenti e organi per lo sviluppo del telelavoro

Art. 1) Commissione per il telelavoro

Viene istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale una Commissione telelavoro al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

Art. 2) Composizione della Commissione per il telelavoro.

La Commissione Telelavoro viene istituita con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Industria e il Ministro delle Telecomunicazioni. Un membro della Commissione e' designato su indicazione del Ministro per le Pari Opportunita'. E' composta da dieci esperti piu' un presidente, eletto dai componenti della Commissione tra i propri membri, competenti in materia di telelavoro o comunque in materie connesse, quali informatica, diritto del lavoro, organizzazione del lavoro, urbanistica, psicologia del lavoro, sociologia, diritto internazionale, scienza dell'educazione.

Art. 3) Fondo per l'incentivazione del telelavoro.

Viene istituito un Fondo per incentivare realizzazioni di telelavoro che massimizzino i vantaggi sociali e riducano i rischi di tale modalita' lavorativa.
Tali finanziamenti verranno destinati alle aziende, cooperative ed associazioni, Istituti e Consorzi, anche senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato, che presentino progetti conformi ai criteri seguenti:

Nella valutazione dei progetti, saranno considerati titoli di merito particolare: E' condizione per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo l'applicazione ai propri dipendenti, da parte del soggetto richiedente, del contratto collettivo nazionale di settore e, qualora esistenti, dei contratti collettivi che disciplinano il telelavoro ai sensi dell'art. 21 della presente legge. Se nel settore cui appartiene il soggetto richiedente siano stipulati piu' contratti collettivi di lavoro, la condizione del presente comma e' soddisfatta qualora i trattamenti applicati non siano inferiori a quelli fissati dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali rappresentative.

Art. 4) Edifici attrezzati per lo svolgimento di Telelavoro.

Le normative per la realizzazione di edifici attrezzati allo svolgimento di Telelavoro, anche con compresenza di dipendenti di piu' imprese e di lavoratori autonomi, sono di competenza delle Regioni.

Art. 5) Tariffe per le telecomunicazioni.

Il Ministero delle Telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dei Trasporti, e' impegnato a presentare entro il 1997 un piano per l'abbattimento o la riduzione delle barriere tariffarie all'interno dei grandi bacini di mobilita' quotidiana (pendolarismo) e per il contenimento delle tariffe per le comunicazioni a lunga distanza, specialmente lungo le direttrici Nord - Sud e Continente - Isole, per quanto riguarda le utenze telefoniche dedicate ai collegamenti telematici necessari al telelavoro, anche favorendo la concorrenza fra tutti i potenziali fornitori delle linee e dei servizi di base.

Art. 6) Commissione paritetica.

I contratti collettivi nazionali di settore disciplineranno l'istituzione di Commissioni paritetiche per il telelavoro a livello nazionale, territoriale e aziendale.
Ai fini dell' applicazione delle norme della presente legge, che attribuiscono compiti alle Commissione paritetiche per il telelavoro, per le aziende che non sono tenute ad applicare alcun contratto collettivo, si fara' riferimento alla Commissione nazionale o territoriale istituita ai sensi del contratto collettivo di settore applicabile secondo i criteri indicati dall'art. 2070 cod. civ.

TITOLO II

Definizione di telelavoratore e diritti fondamentali comuni

Art. 7) Definizione di telelavoratore.

Si definisce telelavoratore il lavoratore che effettua la propria prestazione, con l'ausilio di strumenti telematici, prevalentemente al di fuori dei locali del datore di lavoro o del committente cui la prestazione stessa inerisce.
Rientra nella definizione del comma precedente, il telelavoratore che svolga la propria prestazione in locali di pertinenza, esclusiva o parziale, del datore di lavoro o del committente, quando tali locali siano esclusivamente destinati a tale scopo o comunque quando non costituiscano unita' produttiva autonoma sotto il profilo del potere di direzione, di indirizzo o di controllo.

Art. 8) Ambito di applicazione.

Le norme del presente titolo si applicano al telelavoratore che svolge la propria prestazione nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato o di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Tali norme non si applicano al telelavoratore che offre le proprie prestazioni con apporto prevalente, rispetto al carattere personale e professionale della prestazione, di una propria organizzazione imprenditoriale, ovvero in assenza di continuita' della prestazione e coordinamento da parte di un medesimo committente.

Art. 9) Diritto del telelavoratore all'informazione essenziale.

Il telelavoratore ha diritto alle informazioni essenziali relative al proprio datore di lavoro o committente e al continuo aggiornamento delle stesse, secondo le regole emanate in base alla delega legislativa conferita con l'art. 28 della presente legge.
Nel caso di avvio di un rapporto di telelavoro, anche con lavoratori con i quali gia' sussista un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, il datore di lavoro o il committente e' tenuto ad informare, attraverso lo strumento telematico e comunque per iscritto, sulle condizioni di svolgimento del rapporto di telelavoro fissate dai contratti o accordi collettivi ai sensi dell' articolo 21.

Art. 10) Diritto del telelavoratore alla socialita'.

Il telelavoratore ha diritto a:

a) collegamento telematico interattivo con la sede del datore di lavoro o del committente, diritto il cui contenuto risiede sostanzialmente nella facolta' di inviare e ricevere messaggi anche non inerenti alla prestazione lavorativa.

Destinatari e mittenti di tali messaggi sono:

  1. gli utenti del sistema informativo del datore di lavoro o del committente;
  2. le rappresentanze sindacali aziendali e le associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate;
  3. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove sia presente.

b) accedere alla bacheca elettronica della rappresentanze sindacali aziendali e delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate.
La disponibilita' del collegamento telematico interattivo deve essere garantita per l'intera durata della giornata lavorativa, salve le previsioni del successivo articolo 13.

Nel caso in cui il sistema informativo del datore di lavoro o del committente non consenta, fin dall'entrata in vigore della presente legge, un collegamento telematico interattivo in tempo reale, si prevede un periodo transitorio di tre anni durante il quale il datore di lavoro/committente dovra' adeguarsi alle disposizioni di questa norma, garantendo comunque il collegamento in forma tradizionale.
L' Ispettorato del lavoro attesta l'effettiva e comprovata inidoneita' del sistema informativo a supportare il collegamento telematico interattivo in tempo reale.

Art. 11) Tutela della riservatezza della comunicazione ed inviolabilita' del domicilio del telelavoratore.

Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 10 e l'inviolabilita' del domicilio del telelavoratore da abusi del datore di lavoro o del committente, si applicano le norme di cui al Libro Secondo, Titolo Dodicesimo, Capo Terzo, Sezione Quarta e Sezione Quinta del Codice Penale.
Nei rapporti di telelavoro devono essere rispettati i principi e le discipline di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali dettati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 12) Diritti della rappresentanze sindacali aziendali o delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate.

Ciascuna delle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso il datore di lavoro od il committente e le associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate, hanno diritto:

a) ad accedere, con proprie utenze, al sistema informativo aziendale;

b) ad una bacheca elettronica;

c) ad un collegamento telematico interrattivo con gli altri utenti del sistema.

Art. 13) Rinvio alla contrattazione collettiva.

Con riferimento ai diritti del telelavoratore, delle rappresentanze sindacali aziendali e delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate individuati dagli articoli che precedono, i contratti e gli accordi collettivi determinano la durata del collegamento minimo garantito e pagato dal datore di lavoro o dal committente.
In ogni caso, tale durata pagata non potra' essere inferiore:

I costi di gestione della bacheca elettronica sono a totale carico del datore di lavoro o del committente.

Art. 14) Diritto del telelavoratore alla tutela della salute.

Si applica al telelavoratore, indipendentemente dalle modalita' e dal luogo di svolgimento della prestazione, la disciplina del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 15) Idoneita'˙ dei locali adibiti al telelavoro.

Il datore di lavoro o il committente presenta domanda di idoneita' dei locali adibiti stabilmente al telelavoro, compresi i locali facenti parte dell'abitazione del lavoratore, all'amministrazione competente ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, inviandone copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La domanda si intende approvata decorso il termine di 30 giorni senza che pervenga un espresso diniego. La autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento previo sopralluogo.
Ove vi sia richiesta da parte del rappresentante della sicurezza, l'amministrazione competente deve provvedere al sopralluogo.

Art. 16) Modalita' di accesso all'abitazione del telelavoratore.

Il datore di lavoro o il committente o comunque loro rappresentanti possono accedere all'abitazione del telelavoratore solo in presenza di motivi inerenti all'adempimento degli obblighi e delle responsabilita' dello stesso datore di lavoro o committente e, in ogni caso, concordando con il telelavoratore le modalita' e l'orario di accesso.
Il telelavoratore potra' farsi assistere dal rappresentante della sicurezza o da un rappresentante sindacale aziendale.

Art. 17) Telelavoro all'estero.

Ai fini della presente legge, l'affidamento di telelavoro all'estero, anche attraverso l'utilizzo di un appaltatore o di un intermediario, consiste nell'utilizzo di telelavoratori, topograficamente dislocati al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea, ma la cui prestazione inerisce ad unita' produttive dislocate in Italia.
Le condizioni e procedure per l'affidamento di telelavoro all'estero saranno disciplinate in base alla delega legislativa conferita con l'art. 28 della presente legge.

Art. 18) Computo dei telelavoratori.

Tutti i telelavoratori, titolari di rapporti di telelavoro ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge, anche dislocati nel territorio degli altri Paesi membri dell' Unione Europea o in altri Paesi esteri, rientrano nel computo degli addetti all'impresa, o all'unita' produttiva cui afferiscono, ai fini dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

TITOLO III

Tipologie contrattuali nelle quali e' dedotta la prestazione di telelavoro e norme applicabili

Art. 19) Telelavoratore subordinato.

Alla prestazione di telelavoro svolta nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato si applicano, oltre alle norme del titolo II, le norme del titolo IV della presente legge e, in quanto compatibili con la natura del rapporto, le norme, anche contrattuali collettive, in materia di rapporti di lavoro subordinato. La prestazione di telelavoro svolta presso l'abitazione del lavoratore non e' assoggettata alla disciplina del lavoro a domicilio dettata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877.
Si presume la sussistenza del contratto di lavoro subordinato, qualunque sia il contratto al quale le parti abbiano fatto riferimento, quando la prestazione di telelavoro consista in una attivita' continuativa esclusivamente personale, svolta alle dipendenze del datore di lavoro, in base alle direttive da lui impartite e sotto il suo controllo.
Sono indici del rapporto di telelavoro subordinato, da valutare in relazione alle circostanze in cui il rapporto si svolge:

1) la fornitura da parte del datore di lavoro degli strumenti, tecnologie o programmi per lo svolgimento di telelavoro, anche quando per il loro uso venga corrisposto un compenso da parte del lavoratore;

2) la possibilita' da parte del datore di lavoro di misurare e controllare, istantaneamente o successivamente, grazie alle caratteristiche degli strumenti o dei programmi utilizzati, la quantita' della prestazione di telelavoro svolta;

3) la possibilita' per il datore di lavoro di scegliere o modificare in qualsiasi momento gli strumenti ed i programmi utilizzati per la prestazione di telelavoro, anche quando tali strumenti o programmi non siano forniti dal datore di lavoro.

Si presume la sussistenza del contratto di lavoro subordinato, senza possibilita' di prova contraria, quando la prestazione svolta in forma di telelavoro, in assenza del carattere imprenditoriale definito dall'art. 8, comma secondo, della presente legge, sia riconducibile, pur con le caratteristiche di lavoro esterno, alle declaratorie dei profili professionali e delle mansioni d'ordine individuate dal contratto collettivo applicato in azienda.
I contratti collettivi dovranno espressamente individuare i livelli o categorie utili ai fini della presunzione del comma precedente; fino a tale momento, o in assenza di espressa fissazione, si fara' riferimento alle mansioni ricomprese nella meta' (arrotondata per eccesso) della scala classificatoria corrispondente alle qualifiche di minore rilievo professionale.
Ai fini del comma precedente, per le aziende che non sono tenute ad applicare alcun contratto collettivo si fara' riferimento alla scala classificatoria del contratto collettivo nazionale di settore applicabile secondo i criteri indicati dall'art. 2070 cod. civ.; in caso di sussistenza di piu' contratti collettivi nazionali di lavoro per lo stesso settore, si fara' riferimento al contratto stipulato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 20) Telelavoratore coordinato e continuativo.

E' telelavoratore coordinato e continuativo il telelavoratore che, in assenza di subordinazione, svolge la propria prestazione con carattere prevalentemente personale, con apporto non prevalente di una propria organizzazione, secondo una serie di prestazioni continuative nel tempo e coordinate dal committente, sulla base del programma di lavoro o delle istruzioni generali fornite dal committente ma in assenza di un potere di direzione delle modalita' di esecuzione.
Al telelavoratore coordinato e continuativo si applicano, oltre alle norme del titolo II, le norme del titolo V della presente legge, nonche' le norme generali in materia di prestazione di lavoro autonomo coordinata e continuativa.

TITOLO IV

Norme sul telelavoro subordinato

Art. 21) Rinvio alla contrattazione collettiva.

Ferma l'applicazione delle norme del titolo II della presente legge, e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato, la contrattazione collettiva e, nei limiti stabilii dal presente titolo, la contrattazione individuale potranno disciplinare il rapporto di telelavoro subordinato, al fine principale di regolare caratteristiche e aspetti speciali di tale rapporto, secondo le norme seguenti.
La regolazione contrattuale collettiva del telelavoro potra' avvenire in sede di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali che regolano in generale i rapporti di lavoro nel settore o nell'azienda interessati.
Qualora il telelavoro venga regolato con accordi specifici, questi dovranno essere stipulati con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali o territoriali applicati in azienda ovvero, qualora si tratti di accordi a livello aziendale, stipulati con le rappresentanze sindacali aziendali, se costituite, unitamente alle rispettive associazioni di categoria; per i datori di lavoro che non siano tenuti all'applicazione di alcun contratto collettivo, i contratti collettivi aziendali sul telelavoro dovranno essere stipulati con le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
I contratti collettivi dovranno disciplinare i seguenti aspetti:

a) attivita' aziendali che possono essere svolte in forma di telelavoro, anche autonomo;

b) modalita' di applicazione dei diritti sindacali, anche con riferimento alla possibilita' di svolgere assemblee telematiche, e norme specifiche in materia di salute e sicurezza; in ogni caso dovra' essere garantita la possibilita' per i telelavoratori di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali, all'interno delle unita' produttive dell'azienda alle quali la prestazione di telelavoro e' diretta, a spese del datore di lavoro e prevedendo la retribuzione del tempo necessario per raggiungere la sede nella quale si svolge l'assemblea, entro limiti territoriali determinati, nonche' disciplinando le modalita' di convocazione dell'assemblea e di partecipazione dei telelavoratori dirette a non gravare eccessivamente sull'organizzazione del lavoro;

c) affidamento di telelavoro all'estero, anche autonomo o tramite un appaltatore, nei confronti di paesi non appartenenti all'Unione Europea;

d) procedure di tutela della riservatezza aziendale;

e) procedure di tutela contro la possibilita' di controllo a distanza della prestazione di lavoro, ex art. 4 l. 20 maggio 1970, n. 300;

f) strumenti di misura di volumi e tempi della prestazione, anche al fine della retribuzione; deve essere in ogni caso garantito il diritto del telelavoratore alla conoscenza di tali strumenti e dei dati rilevati a seguito della misura di volumi e tempi della prestazione;

g) forme e modalita' di retribuzione, nel rispetto comunque delle norme contrattuali applicabili ai dipendenti interni;

h) regole relative all'orario di lavoro, nel rispetto dell'orario massimo contrattuale, e limiti del tempo complessivo di lavoro per le prestazioni che non abbiano limite orario o rispetto alle quali non sia possibile misurazione dell'orario; modalita' di programmazione individuale dell'orario di lavoro;

i) modalita' degli obblighi assicurativi.

In mancanza di accordo collettivo sui punti a), b), c), d), e), i), il datore di lavoro che voglia ugualmente ricorrere al telelavoro dovra' richiedere autorizzazione all'Ispettorato del lavoro, che provvedera' entro tre mesi dalla richiesta dettando le prescrizioni sui punti sopra indicati, sentita la commissione paritetica aziendale, se esistente, o territoriale per il telelavoro.
In mancanza di accordo, e salvo quanto disposto al comma precedente, il datore di lavoro dovra' comunque informare le organizzazioni sindacali titolari del diritto di contrattazione previsto dal presente articolo sulle regole adottate per la disciplina del telelavoro.

Art. 22) Contratti individuali.

Le materie di cui alle lettere f), g), h), del precedente articolo, potranno essere regolate anche da parte dei contratti individuali, anche in maniera difforme dalle regole standard del contratto collettivo, nel rispetto tuttavia dei minimi retributivi contrattuali e dell'orario massimo di lavoro definiti dai contratti collettivi applicabili.
L'accordo individuale previsto dal precedente comma potra' stipularsi soltanto con i lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti e dei quadri, ovvero alle qualifiche rientranti nel massimo livello impiegatizio della scala classificatoria del contratto collettivo applicabile.
In ogni caso, prima della stipula dell'accordo individuale, copia dell'ipotesi di accordo dovra' essere depositata presso la commissione paritetica aziendale, se esistente, o territoriale per il telelavoro, la quale potra' entro i successivi 30 giorni convocare le parti per esprimere osservazioni o suggerire modifiche.
Il telelavoratore che abbia raggiunto un accordo individuale ai sensi del presente articolo potra' comunicare al datore di lavoro e alla commissione paritetica aziendale, se esistente, o territoriale per il telelavoro, la propria intenzione di recedere dall'accordo stesso.
In tal caso, la commissione paritetica provvedera' a convocare le parti al fine di consentire il raggiungimento di nuovo accordo; ove questo non fosse raggiunto entro il termine di tre mesi dal ricevimento del preavviso di recesso da parte del datore di lavoro, si applicheranno le sole norme che disciplinano il rapporto di telelavoro ai sensi dell'art. 21.
Nei casi in cui i contratti collettivi applicabili non abbiano provveduto all'istituzione delle Commissioni paritetiche, le funzioni ad esse attribuite dal presente articolo saranno svolte dalla commissione provinciale di conciliazione istituita presso il competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 23) Diritti di prelazione.

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere nuovi dipendenti, non telelavoratori, dovra' darne preventiva comunicazione ai telelavoratori che possiedono caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali si intende procedere alle assunzioni, i quali potranno esercitare un diritto di prelazione sui posti di lavoro disponibili. In caso di piu' dichiarazioni di telelavoratori che intendono avvalersi del diritto di prelazione, dovra' essere data precedenza ai dipendenti che da maggior tempo svolgono la propria prestazioni in condizioni di telelavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda costituire nuovi rapporti di telelavoro, dovra', prima di disporre unilateralmente il passaggio al telelavoro di dipendenti interni, ovvero prima di provvedere a nuove assunzioni, darne preventiva a tutti i dipendenti che possiedono caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali si intende adottare il telelavoro, i quali potranno esercitare un diritto di prelazione sui posti di telelavoro disponibili. In caso di piu' dichiarazioni di dipendenti che intendono avvalersi del diritto di prelazione, dovra' essere operata la scelta sulla base dei seguenti criteri, in concorso tra di loro: condizioni di handicap e disabilita' che riducono la possibilita' di locomozione; maggiore distanza dell'abitazione dal luogo di lavoro; rilevanti obblighi di assistenza o cura nei confronti di familiari o conviventi.

TITOLO V

Norme sul telelavoro coordinato e continuativo

Art. 24) Associazioni professionali dei telelavoratori autonomi.

Ai fini dell'applicazione delle norme della presente legge, hanno diritto di accreditarsi presso l'impresa o ente che ricorre al telelavoro le associazioni professionali dei lavoratori autonomi rappresentative sul piano nazionale. La rappresentativita' delle associazioni viene accertata con decreto periodico del Ministro del lavoro, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto dei seguenti criteri e dati: numero di iscritti, adeguatamente documentati, in relazione ai dati statistici sulla diffusione del lavoro autonomo; rilevante presenza, adeguatamente documentata, di iscritti che svolgono in particolare attivita'˙ di telelavoro, in forma autonoma non imprenditoriale; equilibrata presenza associativa e di sedi sul territorio nazionale e nei principali settori produttivi; adesione ad associazioni professionali internazionali di lavoratori autonomi e di telelavoratori.

Art. 25) Accordi collettivi.

Ferma l'applicazione delle norme del titolo II della presente legge, e delle norme inderogabili in materia di lavoro autonomo coordinato e continuativo, gli accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le associazioni di cui al precedente articolo, potranno disciplinare il rapporto di telelavoro autonomo, al fine principale di regolare caratteristiche e aspetti speciali di tale rapporto, secondo le norme seguenti.
Gli accordi collettivi dovranno disciplinare i seguenti aspetti:

a) corrispettivi minimi orari o a prestazione per il telelavoro autonomo;

b) norme a garanzia del lavoratore in caso di malattia o infortunio;

c) modalita' di applicazione dei diritti sindacali, anche con riferimento alla possibilit˙ di svolgere assemblee telematiche, e norme specifiche in materia di salute e sicurezza;

d) procedure di tutela della riservatezza aziendale;

e) procedure di tutela contro la possibilita' di controllo a distanza della prestazione di lavoro, ex art. 4 l. 20 maggio 1970, n. 300;

f) modalita' degli obblighi assicurativi.

In assenza di accordi collettivi applicabili, i corrispettivi minimi di cui al punto a) del precedente comma dovranno essere non inferiori a quelli fissati, per ogni settore produttivo, con decreto periodico del Ministro del lavoro, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sentite le associazioni professionali dei lavoratori autonomi rappresentative ai sensi dell'art. 24, le confederazioni sindacali dei lavoratori subordinati rappresentative sul piano nazionale e le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale per i settori interessati.
In sede di prima attuazione, il Ministro del lavoro provvedera' all'emanazione del decreto di fissazione dei corrispettivi minimi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I committenti privati e pubblici di telelavoro autonomo dovranno adeguarsi a tali corrispettivi, o a quelli fissati dagli accordi collettivi applicabili, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto del Ministro del lavoro.

Art. 26) Rinnovo del contratto di collaborazione.

Il telelavoratore autonomo titolare di un contratto di collaborazione ha diritto al rinnovo del contratto o alla stipulazione di un nuovo contratto di collaborazione quando, tra i due mesi prima della scadenza del contratto e i sei mesi successivi alla scadenza, il committente stipuli nuovi contratti di telelavoro autonomo per prestazioni con caratteristiche professionali omogenee.
Il mancato rinnovo o la mancata stipulazione di un nuovo contratto da' diritto a un risarcimento commisurato a dodici mesi del compenso previsto per il precedente rapporto di collaborazione, salvo che il committente comprovi l'inadeguatezza professionale del collaboratore o i motivi attinenti all'organizzazione produttiva che lo hanno indotto alla stipulazione del nuovo contratto con un diverso collaboratore.

Art. 27) Diritto di prelazione.

Nel caso in cui il committente intenda assumere nuovi telelavoratori subordinati, e salvo il previo rispetto del diritto di prelazione di cui all'art. 23, comma secondo, dovra' darne preventiva comunicazione ai telelavoratori con i quali ha in corso un rapporto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, i quali potranno esercitare un diritto di prelazione sui posti di lavoro disponibili.
In caso di piu' dichiarazioni di telelavoratori autonomi che intendono avvalersi del diritto di prelazione nell'assunzione, dovra' essere data precedenza a coloro che sono titolari da maggior tempo di un rapporto autonomo di telelavoro con il committente, anche sommando piu' contratti di collaborazione.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 28) Delega legislativa.

Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo delegato contenente norme di disciplina dei seguenti aspetti:

a) applicazione delle discipline della presente legge al datore di lavoro o committente pubblico, ferma restando la garanzia dei diritti fondamentali previsti dal titolo II della legge, anche mediante eventuale abrogazione delle disposizione di legge incompatibili;

b) contenuto e modalita' di adempimento degli obblighi di informazione ai sensi dell'art. 9 della presente legge, fermo restando che tali informazioni devono consentire al telelavoratore una conoscenza certa e aggiornata delle dimensioni e sedi dell'impresa, dei rapporti gerarchici e direttivi ai quali deve fare riferimento, delle opportunita' di carriera e delle notizie relative all'organizzazione aziendale che sono normalmente accessibili da parte dei lavoratori interni, delle strutture di rappresentanza sindacale dei lavoratori subordinati e autonomi presenti o accreditate presso il datore di lavoro o committente, delle strutture di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza; competenze e modalita' di vigilanza amministrativa sull'osservanza di tali obblighi; sanzioni amministrative per l'inosservanza di tali obblighi;

c) affidamento di telelavoro all'estero ai sensi dell'art. 17, mediante procedure di autorizzazione; la disciplina dovra' prevedere procedure di controllo e sanzioni che garantiscano l'affidamento di telelavoro soltanto verso Paesi che abbiano ratificato e che osservino le Convenzioni O.I.L. numero 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 138; la disciplina dovra' prevedere che l'affidamento di telelavoro all'estero debba essere subordinato ad un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e con le associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati in azienda, ovvero, in assenza di accordo, ad una autorizzazione da parte di competente organo pubblico.

Il Governo esercitera' le deleghe di cui al presente articolo sentita la Commissione per il telelavoro di cui al titolo I della presente legge, sentite, ove siano costituite, le Commissioni paritetiche nazionali per il telelavoro e, per la delega di cui al punto c), sentite la Commissioni Lavoro e la Commissioni Esteri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 29) Norma transitoria.

Salve piu' specifiche previsioni della presente legge, i datori di lavoro o committenti che abbiano gia' in corso rapporti di telelavoro subordinato o autonomo devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.