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Generalità
L’apprendistato nasce nel 1955 con la
legge n. 25 del 19 gennaio
che introduce una particolare forma di rapporto di lavoro: l’imprenditore deve impartire,
o far impartire, all’apprendista (prestatore d’opera) l’insegnamento (formazione)
necessario affinché consegua le capacità tecniche necessarie per diventare lavoratore qualificato.
Il datore di lavoro deve attenersi alle seguenti regole generali:
Inoltre:
Vantaggi per il datore di lavoro
In estrema sintesi, le agevolazioni contributive per il datore di lavoro che assume apprendisti sono le seguenti:
Evoluzione del contratto di apprendistato
Con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, il contratto di apprendistato si è frazionato in 3 diverse tipologie:
Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art 48 Decreto Legislativo n. 276 del 2003)
E’ una tipologia di contratto di apprendistato che, sulla base della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti e del bilancio formativo certificato dai Centri per l’Impiego o dai soggetti privati a ciò accreditati, non può superare i 3 anni. I potenziali interessati sono i giovani fra i 16 e i 18 anni di età anagrafica ai quali, non essendo ancora regolamentata questa forma contrattuale, si continua ad applicare quanto previsto dalla legge n. 25 del 19 gennaio 1955.
Contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50 Decreto Legislativo n. 276 del 2003)
Si tratta di una tipologia di contratto di apprendistato “specialistico” il cui presupposto è costituito dall’instaurazione di un rapporto di lavoro contestuale all’attivazione di un percorso formativo. L’obiettivo è quello di far conseguire al lavoratore interessato, un titolo di studio di livello secondario, universitario e di alta formazione, oltre a una specializzazione tecnica superiore, compresi i dottorati di ricerca. I lavoratori interessati devono avere un’età anagrafica compresa fra i 18 e i 29 anni (anche 17 qualora l’interessato abbia già una qualifica professionale), mentre sono le Regioni a stabilire la regolamentazione e la durata dei profili normativi (in assenza di regolamentazione da parte delle Regioni, sono ammesse apposite convenzioni tra datori di lavoro e Università o altre istituzioni formative).
Contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (art. 49 Decreto Legislativo n. 276 del 2003)
E’ il contratto di apprendistato maggiormente utilizzato, ma, contemporaneamente, quello con più difficoltà interpretative maggior numero di modifiche da quando è entrato in vigore. In estrema sintesi lo scambio (se così si può dire) tra lavoratore e datore di lavoro è il seguente; il primo si impegna a fornire la propria prestazione professionale e, il secondo, oltre alla retribuzione, offre l’insegnamento per una qualifica tecnico-professionale. Questo contratto, analogamente al precedente, è rivolto a lavoratori che devono avere un’età anagrafica compresa fra i 18 e i 29 anni (anche 17 qualora abbia già una qualifica professionale), mentre la durata, che non può eccedere i 6 anni, è stabilita dai contratti collettivi. Per ciò che concerne la regolamentazione del periodo formativo, essa è:
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche se l’interessato ha già lavorato, anche non continuativamente, in mansioni corrispondenti alla qualifica formativa da conseguire (basta che queste precedenti attività lavorative non abbiano avuto durata superiore alla metà del periodo formativo richiesto); inoltre, è possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito della prima tipologia illustrata in questo scritto, con quelli riguardanti l’apprendistato professionalizzante. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici dell’industria privata si occupa di regolare l’apprendistato professionalizzante con una normativa ad hoc.