Vedere anche: Legge n. 164 del 1975 ; decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 .

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

A cura di Alfio Riboni - Ultimo aggiornamento: 20/11/2015

La CIGO è, in estrema sintesi, una sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione intimata dal datore di lavoro; in altre parole: è un ammortizzatore in virtù del quale il rapporto di lavoro rimane in vita (costanza di rapporto di lavoro), ma la prestazione e la retribuzione sono sospese e il lavoratore interessato fruisce di un'indennità a carico dello previdena sociale (INPS).

Sono esclusi dalla CIGO i lavoratori con qualifica di Dirigente; al termine del periodo di CIGO, deve essere sempre previsto il rientro al lavoro delle persone sospese; può essere richiesta da parte delle aziende industriali, indipendentemente dal numero di dipendenti, a seguito:

Nei primi 2 casi sopra specificati - ovvero nel caso di evento oggettivamente non evitabile, fortuito ed improvviso - l'impresa può disporre la sospensione dal lavoro, dandone comunicazione alle R.S.U. o, in mancanza di esse, ai Sindacati di Categoria, indicando il numero di lavoratori coinvolti e la durata prevedibile della sospensione. Qualora la sospensione sia superiore alle 16 ore settimanali, le R.S.U. e/o il Sindacato di Categoria, entro 3 giorni, possono chiedere un esame congiunto della situazione, esame che si deve concludere entro 5 giorni dalla richiesta.
Nel terzo caso fra quelli sopra specificati, (il caso di cui alla comunicazione IBM del 19 novembre 2015, ovvero contrazione temporanea di mercato), il datore di lavoro deve darne comunicazione alle R.S.U., o alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio; a seguito di tale comunicazione il Sindacato può richiedere l'esame congiunto e, in ogni caso, la procedura si intende esaurita, con libertà d'azione delle parti, decorsi 25 giorni dalla comunicazione aziendale prima specificata.

Per quanto riguarda la durata della CIGO, la normativa è stata innovata dal Governo Renzi con l'approvazione del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 che, all'art. 12 prevede quanto segue: le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane; qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

Il trattamento di integrazione salariale previsto ammonta all'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale (40 ore settimanali). Detto ammontare non può superare i limiti come di seguito specificati:

Un esempio semplice per capire l'ammontare dell'integrazione salariale è quello della sospensionea a zero ero per un intero mese, ammettendo che detto mese sia composto esattamente da 4 settimane: l'INPS erogherà l'80% della retribuzione mensile, fermi restando i tetti sopra specificati (971,71 € o 1.167,91 €).
L'importo dell'integrazione salariale sarà decurtato dei contributi previdenziali pari al 5,84% e delle tasse dovute all'erario.

Riguardo alla anzianità contributiva, i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi, ai fini del calcolo della futura pensione, l'imponibile contributivo sarà equivalente a quello immediatamente precedente la sospensione in CIGO. In altre e più semplici parole: non vi sono perdite dal punto di vista previdenziale, perché l'anzianità contributiva non subisce variazione alcuna, così come la retribuzione di riferimento per il calcolo della pensione.

Il pagamento delle integrazioni salariali sarà effettuato direttamente dal datore di lavoro e rimborsato dall'INPS al datore medesimo o conguagliato dall'Istituto stesso secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Sui criteri di scelta per la collocazione dei lavoratori in CIG la normativa nulla dice, pertanto, se non è previsto altrimenti da un eventuale accordo sindacale, detta scelta compete all’imprenditore (Corte Cost. 23/06/1988, in Foro It., 1988, I, 2077; Pret. Milano 15/10/1982, in Lav. Prev. Oggi, 1982, 2359).

Per quanto riguarda il godimento delle ferie maturate e non ancora fruite (ferie residue):

  1. nell'ipotesi in cui sia attuata la sospensione totale dell'attività lavorativa (cassa integrazione a zero ore), poiché si ha una sorta di "congelamento" del rapporto di lavoro, non è necessario consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche; in altre parole, il diritto al godimento delle ferie maturate e di quelle in corso di maturazione può essere posticipato al momento della ripresa dell'attività lavorativa, ovvero al termine del periodo di cassa integrazione;
  2. viceversa, se si verifica una contrazione dell'attività lavorativa con ricorso a procedure di CIGO parziale, dovrà comunque essere garantito lo smaltimento "minimo" delle ferie, secondo le disposizioni di legge.
Per meglio chiarire quanto sostenuto al sopra specificato paragrafo 1, nel caso di CIGO a zero ore non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. E’ dunque ragionevole concludere che le ferie non godute possono essere posticipate fino alla ripresa dell’attività produttiva, siano esse quelle già maturate e non ancora godute siano esse quelle infra–annuali in corso di maturazione. Per concludere sull'argomento ferie, è consigliabile leggere la risposta all'interpello 19/2011 a cura del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.