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Jobs Act: Demansionamento


(Decreto Legislativo n. 81/2015 - Semplificazioni degli adempimenti sul rapporto di lavoro)

A cura di A. Riboni - Aggiornato al 21 Ottobre 2015

L’accordo sulla produttività firmato fra CISL e UIL e imprese (e non sottoscritto dalla CGIL) il 21 novembre 2012 rese possibile il demansionamento non unilaterale, con conseguente riduzione dello stipendio del lavoratore; l’intesa fu motivata dai firmatari come un intervento normativo necessario a costituire un’alternativa all’escamotage messo in atto dalle aziende in crisi: licenziare i lavoratori in esubero e riassumerli con una qualifica inferiore.

Il Decreto Legislativo in epigrafe (facente parte della più ampia riforma del lavoro nota come jobs act) raccoglie lo spirito e la lettera di quell’accordo e lo traduce in legge potenziandoli e assestando un altro colpo al sistema di tutele garantito dall’ordinamento ai lavoratori.

In estrema sintesi, viene modificato l’art. 2103 del Codice Civile integrandolo con le nuove disposizioni riguardanti il demansionamento. Nella tabella che segue è possibile confrontare vecchio e nuovo testo:

Vecchio Testo Art. 2103 C.C. Nuovo Testo Art. 2103 C.C. così come modificato dal Decreto Legislativo 81/2015
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

Come si può facilmente notare, il nuovo testo codifica il demansionamento consentendo, attraverso la conciliazione individuale fra lavoratore e datore di lavoro, il potere di determinare un peggioramento della qualifica professionale, della categoria d’inquadramento e la riduzione della retribuzione. Appare evidente come un lavoratore, di fronte al ricatto occupazionale (ovvero di perdere il posto di lavoro), possa essere facilmente convinto (costretto) ad essere declassato e a perdere retribuzione.