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Vedere anche: Disabilita' e riduzione dell'handicap, Diritti sindacali e dei lavoratori

DIRITTI DEI DISABILI E DEI LORO FAMILIARI

aggiornato il 16/6/2011 a cura di Alfio Riboni e Mimma Paparatto
Una persona è da considerarsi portatore di handicap quando, a causa della propria disabilità, si trovi a svolgere funzioni personali e sociali in situazioni di svantaggio.

Ne discende che l'handicap è soprattutto un problema sociale in quanto, se si rimuovono gli ostacoli sociali, le persone disabili sono meno handicappate. Si considerano poi mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minoranze congenite o acquisite anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici, le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa, non inferiore a un terzo, o, se minori di 18 anni e ultra sessantacinquenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Sono esclusi gli invalidi per cause di: guerra, servizio, lavoro (art. 2 L. 118/71).

Il D.L. n. 509/88 ha aggiunto che le minorazioni congenite o acquisite, di cui all'art. 2 della legge 118/71, "comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente".

Ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultra sessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 d.l. 509/88).

Ai fini della concessione dell'indennità di frequenza si considerano i minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età nonché i minori ipoacustici (l. n. 289/90).

È evidente che il termine invalido civile nella nostra legislazione è un riconoscimento che può dare diritto a determinate prestazioni, o previdenze, diverse da quelle usufruibili da altri soggetti affetti da disabilità causate da altri eventi, rispetto a quelli descritti dall'art. 2 della legge n. 118/71.

Nel nostro paese, i provvedimenti legislativi varati per favorire l'integrazione sociale dei disabili, rispondono a precisi dettami costituzionali, gli artt. 3 e 38 della nostra Costituzione.

Se non si tiene conto di questo, difficilmente si riuscirà a capire la valenza culturale delle varie disposizioni di legge.

Disposizioni tutte tese all'integrazione sociale dei soggetti disabili.

ASSISTENZA

Per assistenza il legislatore ha inteso una rete di interventi che favoriscono l'integrazione sociale di quei cittadini che, a causa delle loro condizioni psicofisiche, si trovino in una condizione di svantaggio e ciò in coerenza con quanto espresso dall'art. 3 della Costituzione: "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini".

Tutte le prestazioni in seguito descritte, sono legate allo status d'invalido, status che deve essere certificato dalle Istituzioni Pubbliche.

In Italia gli invalidi, per ragioni storiche, sono classificati in base alla causa invalidante e la medesima può determinare anche una differenziazione di prestazione.

La classificazione è la seguente:

La popolazione dei disabili è composta, nella sua grande maggioranza, da invalidi civili (80% circa) e per questo motivo viene trattata, qui di seguito, la legislazione che riguarda questa categoria.

PRESTAZIONI ECONOMICHE ED ASSISTENZIALI PREVISTE

PRESTAZIONI ECONOMICHE

Si possono suddividere in prestazioni continuative, prestazioni temporanee e una tantum.

Le prestazioni continuative sono quelle erogate dal Ministero degli Interni.

Le prestazioni di carattere straordinario o temporaneo sono erogate dagli Enti Locali e solitamente consistono in un contributo a sostegno del nucleo familiare.

Con l'entrata in vigore della legge n.104/92, viene prevista una serie di interventi per persone colpite da handicap e riconosciute, in base all'art. 4 della legge su citata, in stato di gravità.

ASSISTENZA DOMICILIARE

Prestazione prevista dall'art. 9 della legge n.104/92 di competenza delle USL o dei servizi sociali dei comuni.

PRESIDI SANITARI

Per i disabili gravi con patologie che necessitano di ausili sanitari in modo continuativo (pannolini, cateteri, garze, sedie a rotelle, ecc…) le ASL di diverse Regioni concedono un certo quantitativo di detti ausili a titolo gratuito, o contribui scono al loro acquisto.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA

La Regione Lombardia, con il DRG VII/31111 del 1 agosto 2006, ha introdotto nuove disposizioni per l’erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica a carico del servizio sanitario regionale, con l’eccezione di quelle la cui unica indicazione è di tipo estetico. I disabili, e altre categorie patologiche che devono essere accertate dallo specialista della ASL o operante presso una struttura accreditata, possono avvalersi delle citate prestazioni di assistenza odontoiatrica.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E CURE TERMALI

Sono esenti dal ticket tutti gli invalidi indicati precedentemente, e sono esonerati dal pagamento della quota fissa gli invalidi al 100%.

DIRITTI DEI DISABILI E DEI LORO FAMILIARI

PER LA DOMANDA

Per ottenere il riconoscimento di invalidità (l. 118/71) e/o richiedere il riconoscimento dello stato di gravità dell’handicap per potersi avvalere delle agevolazioni previste dalla legge n. 104/92 , le istruzioni sono le seguenti:

  1. Bisogna ottenere il certificato introduttivo redatto dal medico curante; detto certificato attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti (con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali ICD-9) e deve, ove presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che specifica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Deve infine essere evidenziata l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
  2. Presentare domanda all’INPS. Attualmente detta domanda può essere presentata solo per via telematica e, quindi, l'interessato può farlo:
    • Direttamente se in possesso dell'apposito codice PIN rilasciato su richiesta dall'INPS medesima;
    • Oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.
  3. Presentata la domanda all'INPS come sopra specificato, il sistema informatico genera una ricevuta protocollata e propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la competente Commissione ASL; l'interessato può accettare una delle date di visita proposte, o indicarne una diversa scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema. La visita è esigibile entro le scadenze di seguito specificate:
    • per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
    • in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.
La visita avviene presso la Commissione della ASL competente che, in base a quanto previsto dall’articolo 20 della Legge 102/2009, è integrata con un medico dell’INPS; detta Commissione redigerà un verbale.
In caso di esito negativo della visita, ciò che comporta il non riconoscimento dell'invalidità, è possibile presentare ricorso, entro sei mesi dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l'assistenza di un legale.
Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può, successivamente, presentare richiesta di aggravamento con le stesse modalità fin qui illustrate.
In tutti i casi in cui il verbale preveda una scadenza, ovverro il riconoscimento dell'invalidità non è definitivo, è consigliabile rivolgersi per tempo alla propria ASL per avere conferma che la procedura di revisione sia in corso e quali siano i tempi di attesa per la visita di revisione; è opportuno infatti precisare che, alla scadenza indicata nel verbale, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici precedentemente concessi.

CONGEDI FAMILIARI

I periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80%, successivi al 01/01/1994, possono essere RISCATTATI ai fini pensionistici, purché non siano coperti da Assicurazione

PERMESSI

L'art. 33 della legge n.104/92 prevede permessi per assistere il figlio, anche se adottivo, o un familiare portatore di handicap e in stato di gravità. Nel caso particolare di soggetti con patologie oncologiche, la Legge 80 del marzo 2006 (art. 6, comma 3bis) ha introdotto trattamenti di miglior favore: la Commissione Medica dell'ASL deve accertare, entro quindici giorni,l'invalidità civile ovvero l'handicap, l'esito dell'accertamento ha efficacia immediata e quindi i permessi di cui sopra (fermo restando la presentanzione della domanda all'INPS e al datore di lavoro) sono immediatamante esigibili.

La legge n. 53 del 2000ha introdotto modificazioni di rilievo alla disciplina posta all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992circolare Inps n. 133/2000.

Inoltre l’accordo sindacale del 13/06/2002 introduce in IBM agevolazioni a tutela dei malati: 32 ore annue di permessi retribuiti per sottoporsi a visite mediche, visite specialistiche e cicli terapeutici conseguenti a patologie gravi. Al fine del godimento di tali permessi, il richiedente dovrà esibire al medico competente aziendale opportuna certificazione attestante la gravità della patologia e la necessità di sottoporsi a cicli terapeutici i cui effetti collaterali siano tali da non consentire un'immediata ripresa del servizio.

CONGEDI PARENTALI

Da questo punto in avanti occorrerà ricordare che:

La riforma dei permessi e congedi per i disabili e per la cura dei disabili va suddivisa in QUATTRO parti:

1) CONGEDI E RIDUZIONE DI ORARIO PER I GENITORI DI MINORI DISABILI

(fino ai 3 anni)

Il diritto consiste nel prolungamento dell'astensione dal lavoro (congedo parentale), con indennità del 30%, oppure in due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento dei 3 anni della figlia o del figlio disabile, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Il diritto è riconosciuto al genitore anche qualora l'altro ne sia escluso (perché casalinga/o, disoccupata/o, lavoratrice/lavoratore autonoma/o).

Non si richiede la convivenza, ma nemmeno l'assistenza continuativa ed esclusiva, requisiti che si danno per presupposti.

Dato che è cambiata la disciplina dei congedi parentali - riconosciuti a ciascun genitore e fino agli 8 anni di vita della figlia o del figlio normodotati - la circolare Inps n. 133/2000 ha provveduto a superare le difficoltà interpretati ve e a trovare una soluzione che consenta il necessario coordinamento e, insieme, la salvaguardia della disciplina speciale fino al compimento dei 3 anni della figlia o del figlio disabile.

La soluzione consiste nell'integrare il congedo 'ordinario', che spetta a ogni genitore che lavora con rapporto di lavoro subordinato, con il congedo 'speciale', che consente il prolungamento o le ore di assenza dal lavoro.

Questo comporta che:

In termini concreti, ne deriva uno schema complesso, dato che il momento in cui inizia la fruibilità del congedo 'speciale' è diverso a seconda dei casi:

  1. padre unico lavoratore: decorre dopo che sono trascorsi 7 mesi dalla nascita (massima durata del congedo parentale del padre);
  2. padre 'single': decorre dopo che sono trascorsi 10 mesi dalla nascita (massima durata del congedo parentale del genitore unico);
  3. padre lavoratore subordinato e madre lavoratrice subordinata senza diritto al congedo parentale: decorre dopo che si è esaurito il periodo del congedo di maternità + ulteriori 7 mesi del congedo parentale del padr e);
  4. padre lavoratore subordinato e madre lavoratrice autonoma: decorre dopo 3 mesi di congedo di maternità + mesi di congedo parentale della madre + 7 mesi di congedo parentale del padre.
  1. madre lavoratrice subordinata: decorre dopo che si è esaurito il periodo del congedo di maternità + 6 mesi (massima durata del congedo parentale della madre);
  2. madre single: decorre dopo che si è esaurito il periodo di congedo di maternità + ulteriori 10 mesi.
  1. se la madre ha beneficiato di 6 mesi prima del prolungamento, il padre può usufruire il suo residuo di congedo parentale di 5 mesi alle condizioni normali (a partire dal momento della nascita fino all'8° compleanno d ella figlia o del figlio disabile);
  2. se il padre ha beneficiato di 7 mesi prima del prolungamento, la madre può usufruire il suo residuo di congedo parentale di 4 mesi alle condizioni normali (a partire dal momento in cui si è esaurito il congedo di maternità fino all'8° compleanno della figlia o del figlio disabile);
  3. se nessuno dei due genitori ha esaurito materialmente il proprio congedo parentale ordinario, la parte residua può essere completata successivamente alle condizioni normali.

Da notare che il congedo 'speciale' - sia come prolungamento dell'assenza, sia come ore di riduzione dell'orario - può essere utilizzato anche alternativamente (ma non cumulativamente) tra i due genitori: una parte l'uno, una parte l'altra.

Se il genitore chiede le ore di riduzione di orario giornaliere, la circolare Inps n. 133/2000 ricorda che il numero di ore è da rapportare alla durata dell'orario di lavoro (come nel caso dei riposi giornalieri). Quindi la riduzione è di 1 ora se l'orario è inferiore a 6 ore e di 2 ore quando l'orario è pari o superiore a 6 ore giornaliere.

Inoltre, nel primo anno di vita della figlia o del figlio non si hanno riposi alternativi al prolungamento dell'assenza, ma solo i riposi ordinari. L'alternativa è limitata, pertanto, al 2° e 3° anno.

2) PERMESSI PER LA CURA DI MINORI DISABILI (dai 3 ai 18 anni)

Il diritto consiste in tre giorni di permesso mensile retribuito, a carico dell'INPS, e coperto da contribuzione figurativa.

Il diritto è riconosciuto al genitore anche qualora l'altro ne sia escluso (perché casalinga/o, disoccupata/o, lavoratrice/lavoratore autonoma/o).

Non si richiede la convivenza, ma nemmeno l'assistenza continuativa ed esclusiva, requisiti che si danno per presupposti.

La coppia di genitori lavoratori subordinati può ripartirsi l'assenza (ad esempio: 2 giorni il padre e 1 giorno la madre, anche in coincidenza con uno dei giorni del padre); così come è possibile la ripartizione tra questo diritto in capo a un genitore mentre l'altro gode del congedo 'ordinario'.

I giorni di permesso possono essere frazionati fino a mezza giornata. Nel caso di contratto di lavoro part time verticale nel mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridotto proporzionalmente (nella circolare Inps n. 133/2000 si trova una s imulazione di calcolo).

3) TUTELE E PERMESSI PER LA CURA DI FAMILIARI DISABILI

I soggetti disabili sono i parenti o gli affini entro il 3° grado. E' orientamento già consolidato l'inclusione del coniuge.

3.a - Quanto alle tutele, si tratta del:

  1. diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
  2. divieto di trasferimento in altra sede, senza consenso.

La condizione prevista è quella dell'assistenza con continuità mentre non è invece più necessaria la convivenza.

3.b - Quanto ai permessi, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto a tre giorni di assenza dal lavoro, retribuiti, coperti da contribuzione figurativa.

I giorni di permesso possono essere frazionati fino a mezza giornata.

Questo diritto è riconosciuto:

  1. in caso di convivenza; la circolare INPS n. 133/2000 ricorda che è comunque necessario che non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti che possono fornire assistenza;
  2. In assenza di convivenza, l'assistenza della lavoratrice o del lavoratore deve soddisfare le condizioni della continuità e dell'esclusività.

La circolare Inps n. 133/2000 precisa che occorre un'effettiva assistenza, per le necessità quotidiane della persona disabile e identifica le situazioni negative:

  1. la continuità è da escludere nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, in senso sia spaziale sia di tempo di percorrenza;
  2. l'esclusività non si realizza quando nel nucleo familiare della persona disabile - che non coincide con quello di chi chiede il riconoscimento del diritto ai 3 giorni di permesso mensile - sia presente o una lavoratrice/ lavoratore che beneficia dei permessi per lo stesso disabile o almeno un soggetto non lavoratore in grado di garantire l'assistenza.

La circolare Inps n. 133/2000 richiama i casi, già previsti in disposizioni amministrative precedenti, in cui si ritiene che il soggetto non lavoratore convivente con il disabile non possa garantire l'assistenza.

Vengono richiamate le situazioni temporanee o definitive dei possibili componenti il nucleo familiare che escludono l'assistenza, consentendo al richiedente, non convivente, di godere dei permessi:

  1. la presenza in famiglia di più di 3 minorenni;
  2. la presenza in famiglia di un bambino con meno di 6 anni;
  3. la necessità di assistenza notturna del disabile, valutata dal medico INPS;
  4. la grave malattia, documentata, valutata dal medico INPS;
  5. il ricovero ospedaliero;
  6. la malattia temporanea riconosciuta dal medico Inps;
  7. la minore età del familiare convivente;
  8. la condizione di studente del familiare convivente;
  9. l'età superiore a 70 con una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta,
  10. l'incapacità totale al lavoro;
  11. l'infermità superiore a due terzi;
  12. la mancanza di patente di guida in caso di necessità di trasporto del disabile.

4) TUTELE, PERMESSI E/O RIDUZIONE DI ORARIO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DISABILI

4.a - Quanto alle tutele, si tratta del:

  1. diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
  2. divieto di trasferimento in altra sede, senza consenso.

4.b - Quanto ai diritti, la o il disabile che lavora ha inoltre diritto o a 3 giorni di permesso retribuito mensile oppure a 2 ore di riduzione giornaliera dell'orario.

La scelta può essere variata di mese in mese.

In via eccezionale e per documentata esigenze, improvvise e imprevedibili al momento della domanda, vi può essere variazione, nell'ambito di uno stesso mese, tra giorni di permesso e ore di riduzione, ovviamente quando vi sia ancora utilit&agrav e; dalla trasformazione della quota nel frattempo utilizzata (la circolare Inps n. 133/2000 effettua utili esemplificazioni).

I giorni di permesso possono essere frazionati fino a mezza giornata.

ATTENZIONE

  1. Il lavoratore disabile può fruire solo dei giorni di permesso per sé stesso e non di altri giorni per assistere un familiare disabile;
  2. Il familiare non disabile può chiedere i giorni di permesso per l'assistenza di un disabile lavoratore, che fruisce dei permessi o della riduzione d'orario. Sono previste due condizioni: l'inesistenza nel nucleo familiare del disabile di altro familiare non lavoratore, la effettiva necessità del lavoratore disabile di essere assistito valutata dal medico INPS;
  3. Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone disabili il lavoratore può chiedere di moltiplicare i permessi giornalieri;
  4. I familiari non lavoratori studenti sono equiparati ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi d'inattività scolastica. Per gli universitari è previsto l'accertamento non solo dell'iscrizione, ma anche dell'effettuazione di esami.

5) ISTRUZIONI PER L'USO

Allo scopo di acquisire, in caso di necessità, la documentazione legislativa e applicativa che regolamenta i diritti dei disabili e dei loro familiari, è indispensabile consultare i seguenti siti internet:

Per il riconoscimento dell'Invalidità Civile occorre l'accertamento da parte della Commissione Medica della ASL.
A decorrere dal 01 gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti sono presentate all'INPS esclusivamente per via telematica.
Per chi fa riferimento alla ASL Città di Milano, istruzione dettagliate sulla procedura da seguire sono visibili nell'apposito documento messo a disposizione.
L'esito dell'accertamento ha efficacia immediata e ciò può dare diritto anche alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della legge n.104/92.

LA TUTELA PREVIDENZIALE DELL'HANDICAP

LA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA

Alcune categorie di lavoratori hanno diritto ad una maggiorazione contributiva, cioè ad un periodo utile per attività di lavoro svolta, ai fini del calcolo della pensione.

Lavoratori non vedenti

Per i lavoratori privi della vista - tutti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione - è previsto un beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività svolta con il possesso del requisito sanitario richiesto. Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in maniera proporzionale. I periodi sono utili sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. Non danno titolo al riconoscimento i periodi coperti da contribuzione figurativa o volontaria o derivanti da riscatti non legati ad attività lavorativa.
La domanda
Alla richiesta, da inoltrare all’INPS per i lavoratori dipendenti privati, occorre allegare sempre la certificazione ASL dell’invalidità.

Lavoratori con invalidità superiore al 74%

A decorrere dall'anno 2002 i lavoratori invalidi civili, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, i lavoratori sordomuti e i lavoratori invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per causa di servizio (nel rapporto di pubblico impiego e con infermità come da DPR 834/81 comprese nelle prime quattro categorie) e gli invalidi per lavoro, la cui invalidità è stata accertata dall'Inail o dall'Ipsema, hanno diritto ad una maggiorazione contributiva - ai fini del diritto e della misura della pensione - nella misura di due mesi ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni. Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in misura proporzionale. La maggiorazione è riconosciuta esclusivamente per periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario (invalidità superiore al 74% o sordità congenita ecc.); i periodi coperti da contribuzione volontaria o figurativa, o riscatto (non legato ad attività lavorativa) non danno titolo al riconoscimento. Il limite massimo dei cinque anni è riconosciuto entro l'anzianità contributiva massima di 40 anni per il calcolo della pensione con il sistema di calcolo retributivo.

La domanda
Alla richiesta, da inoltrare all’INPS per i lavoratori dipendenti privati, occorre allegare sempre la certificazione ASL dell’invalidità.

LA COPERTURA CONTRIBUTIVA DEI PERIODI DI CONGEDO PER HANDICAP

Tipo Congedo Contribuzione effettiva Contribuzione figurativa piena Contribuzione figurativa ridotta Possibilità di integrazione
3 giorni di permesso mensile per lavoratore con handicap grave NO SI NO NO
2 ore di permesso giornaliero per lavoratore con handicap grave NO NO SI SI
Prolungamento del congedo fino al 3° anno di età del figlio con handicap grave NO SI NO NO
2 ore di permesso giornaliero per genitore fino a tre anni età del figlio con handicap grave NO NO SI SI
3 giorni di permesso mensile per il genitore con figlio con handicap grave NO SI NO NO
Biennio di congedo straordinario retribuito al genitore con figlio disabile grave NO SI NO NO
3 giorni di permesso annuale per eventi e cause particolari SI NO NO NO
Biennio di congedo non retribuito per gravi motivi familiari NO NO NO SI