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Da: Salute, sicurezza, ambiente, Diritti sindacali e dei lavoratori

Infortunio sul lavoro
aggiornato il 1/1/2015 a cura di A. Riboni


PRONTO INTERVENTO INFORTUNI INCA CGIL

Le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici che dovessero contrarre infortunio in azienda potranno rivolgersi direttamente allo Sportello Infortuni presso l’Inca Cgil delle provincie di competenza; Portando il certificato del pronto soccorso, i lavoratori danno mandato di patrocinio all’Inca Cgil che lo inoltrerà all’Inail. Da quel momento l’Inca si farà carico gratuitamente di tutto l’iter amministrativo di gestione della pratica.
Qualora il lavoratore fosse impossibilitato a presentarsi direttamente allo sportello, può dare mandato al Rappresentante Sindacale Aziendale di recarsi con la medesima documentazione all’Inca Cgil.
Tutto questo è finalizzato alla verifica della correttezza delle procedure Inail e alla valutazione medico legale gratuita del danno permanente con conseguente possibilità di indennizzo economico.


Infortunio sul lavoro (generalità)

Il Testo Unico della legge n. 1124 del 30 giugno 1965 definisce infortunio sul lavoro: qualsiasi evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa del lavoratore ed è cagionato da una causa violenta in occasione di lavoro.

L'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro) è un ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro ed ha, come scopo istituzionale, quello di esercitare, per conto dello Stato, l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia nell'industria che nell'agricoltura.

La tutela assicurativa garantita dall'INAIL in conseguenza degli infortuni di cui al citato Testo Unico, è estesa a tutti gli eventi cagionati anche, in parte o in tutto, dalla imprudenza o imperizia del lavoratore, salvo tutti quei casi in cui il medesimo si esponga a rischi del tutto gratuiti, estranei e contrari alle modalità di lavoro.

L'art. 1 della legge n. 1124/1965 indica tutte le attività protette, ovvero coperte dalle prestazioni assicurative INAIL in caso di evento infortunoso.

Le prestazioni possono essere di due tipi:

  1. di ordine economico (indennità per inabilità assoluta temporanea, indennità permanente per postumi di natura invalidante);
  2. di ordine medico ( spese mediche in genere e di ricovero, spese per la fornitura di protesi finalizzate ad ottenere il ripristino della piena capacità lavorativa del soggetto infortunato, o almeno la riduzione delle conseguenze permanenti delle lesioni riportate).

ATTENZIONE: Il lavoratore in infortunio che avesse necessità di certificazioni ad esempio per la prosecuzione dell'assenza per infortunio, dovrà esibire certificati redatti dall'INAIL e non dalla ASL; a questo proposito è opportuno precisare che non tutti i medici di famiglia sono convenzionati con INAIL e quindi:

  1. è necessario verificare che il medico di famiglia sia convenzionato con INAIL per evitare di pagare il certificato richiesto;
  2. se il medico di famiglia non è convenzionato con INAIL e si vuole evitare di pagare il certificato richiesto, occorre rivolgersi agli ambulatori INAIL presenti sul territorio, che rilasceranno gratutitamente i certificati ed eventuali altre prestazioni connesse con l'infortunio occorso.
Infortunio sul lavoro (trattamento economico)

L' art. 2110 del codice Civile stabilisce:

"In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza e di puerperio, se la legge (o le norme collettive) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità."

"Nei casi indicati nel comma precedente l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (o dalle norme collettive), dagli usi o secondo equità."

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede, per il caso di infortunio sul lavoro, una disciplina identica a quella per malattia: sia per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto (o periodo di comporto), sia per quanto riguarda il trattamento economico integrativo dell'indennità economica garantita dall'INAIL.

Occorre precisare che, secondo le disposizioni della legge n. 863 del 1984, in caso di prestazioni per un orario ridotto (part time), l'indennità temporanea per inabilità assoluta e l'eventuale integrazione a carico del datore di lavoro sono dovute in misura piena; in caso di postumi permanenti, la rendita deve essere calcolata in relazione alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno (art. 5, comma 9 della Legge n. 863/1984).

Infortunio sul lavoro (denuncia)

Il datore di lavoro deve dare comunicazione entro due giorni dall'infortunio su lavoro, nel caso di evento dal quale derivi una prevedibile inabilità al lavoro superiore ai tre giorni; tale comunicazione deve essere inoltrata sia all'INAIL che all'autorità di Pubblica Sicurezza del comune nel quale si è verificato l'infortunio.

Nel caso di infortunio che abbia cagionato la morte del lavoratore, ovvero quando sia prevedibile l'esito mortale dell'infortunio, il datore di lavoro deve darne comunicazione telegrafica entro ventiquattro ore dall'evento.

La comunicazione, ovvero denuncia di infortunio, deve contenere:

  1. le generalità complete del lavoratore;
  2. le generalità complete del datore di lavoro;
  3. luogo e tempo dell'infortunio;
  4. cause e circostanze dell'infortunio con l'indicazione delle eventuali mancanze di misure di sicurezza e la precisazione del nome dei testimoni presenti al fatto;
  5. le presumibili conseguenze dell'infortunio;
  6. il primo certificato del medico contenente la prognosi;
  7. i dati salariali dell'infortunato relativi ai quindici giorni precedenti l'infortunio, con la specificazione delle ore e dei giorni effettivamente lavorati in questo periodo.
Il datore di lavoro che non ottempera all'obbligo di denuncia così come sopra descritto, è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria. Qualora il datore di lavoro delegasse, per iscritto o in parola, un suo dipendente, ovvero prestatore di lavoro, ad ottemperare agli obblighi di Legge relativi agli infortuni sul lavoro e tale delega si configurasse come mansione/attività attribuita al dipendente medesimo, la responsabilità civile (e penale ove ne ricorra il caso) continua ad essere del datore di lavoro, ovvero del suo rappresentante legale. Va precisato che il dipendente può essere oggetto di sanzione disciplinare anche grave (licenziamento) nel caso in cui l'omissione di denuncia sia riconducibile ad una sua negligenza nell'espletamento della mansione/attività a lui medesimo attribuita dal datore di lavoro stesso o da un superiore gerarchico. Inoltre, nei casi in cui l'infortunio dipenda da negligenza del datore di lavoro (o del personale direttivo dal medesimo preposto all'applicazione delle norme di sicurezza), esso risponderà penalmente, anche in conseguenza dell'inchiesta disposta d'ufficio dalla Pretura competente, e contro di lui potranno rivalersi sia il lavoratore infortunato, ovvero i suoi familiari, sia l'INAIL.

Infortunio sul lavoro (risarcimento)

Come già accennato, è l'INAIL che, in caso di infortunio, provvede al pagamento di una indennità economica per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta dell'infortunato.

In sintesi:

  1. il giorno dell'infortunio deve essere retribuito dal datore di lavoro;
  2. l'INAIL interviene dal quarto giorno con il pagamento di una indennità economica commisurata al 60% del guadagno medio degli ultimi quindici giorni precedenti l'infortunio;
  3. dopo il novantesimo giorno, l'indennità di cui al punto 2 viene aumentata al 75%
  4. il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede l'obbligo del datore di lavoro al pagamento dei primi tre giorni di infortunio ed all'integrazione, fino a concorrenza della paga globale di fatto, dell'indennità economica a carico dell'INAIL;
  5. nel caso di postumi permanenti di natura invalidante superiori all'11%, viene liquidata dall'INAIL una rendita calcolata sul salario o stipendio corrisposto nell'ultimo anno prima dell'infortunio.
Per quanto riguarda la responsabilità civile in capo al datore di lavoro, decide il Pretore su istanza del o degli interessati ed in base a quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 1124 del 1965 e da ciò dipendono anche eventuali richieste di danni materiali o morali a carico del datore di lavoro medesimo.

Infortunio sul lavoro (inchiesta pretorile)

Gli artt. 56 e 65 della Legge n. 1124 del 1965 disciplinano l'inchiesta che il Pretore, o i vice pretori da lui delegati, devono compiere in occasione di infortuni sul lavoro le cui conseguenze sono:

L'inchiesta del Pretore a carattere d'urgenza, consente di fornire una fotografia della situazione nell'immediatezza dell'infortunio prima che le prove possano essere inquinate e viene svolta in contraddittorio tra datore di lavoro, infortunato e testimoni con l'intervento di un ispettore dell'INAIL, oltre che, se necessario, con l'intervento di uno o più periti scelti dal Pretore. Ai sensi dell'art. 9 della legge 300/1970 (Statuto dei Diritti dei Lavoratori), i rappresentanti dei lavoratori, ovvero i Rappresentanti Sindacali Unitari, possono partecipare all'inchiesta; secondo la prassi corrente, il Pretore intima al datore di lavoro di darne notizia alle R.S.U. convocandole contestualmente in udienza per sentire le loro eventuali osservazioni e/o segnalazioni in merito all'infortunio. Occorre segnalare che, dopo la riforma del processo penale, le inchieste pretorili non vengono più svolte dal Pretore penale, bensì da quello civile e, come nel caso di Milano, dai vice pretori delegati dal Pretore civile. E' appena il caso di sottolineare che nella elaborazione della dottrina giurisprudenziale, l'orientamento prevalente riconosceva la natura amministrativa dell'inchiesta, anche se svolta da un magistrato, sottolineando che essa rispondeva anche ad una finalità preventiva rispetto ad altri possibili infortuni, oltre che a quella eventuale repressiva.

Infortunio in Itinere

Vale la pena di trattare, da ultimo, questo argomento per il quale è ormai possibile avvalersi di una ricca giurisprudenza che, qui di seguito, viene riportata:

  1. L’infortunio in itinere è da comprendere nella tutela assicurativa obbligatoria in quanto sia riconducibile alla comune ipotesi di infortunio avvenuto "in occasione di lavoro". Tale infortunio può ritenersi indennizzabile allorquando l’attività strumentale e preparatoria, anteriore o successiva alla vera e propria prestazione lavorativa, e tra essa dunque anche l’attività di spostamento su strada tra abitazione e luogo di lavoro, sia obbligata e si renda necessaria per le particolari modalità e caratteristiche della prestazione lavorativa. In questo caso il generico rischio della strada, al quale sono indistintamente esposti tutti gli utenti della stessa, può diventare rischio specifico di lavoro quando a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l’infortunio su strada viene a trovarsi in rapporto di stretta e necessaria connessione con gli obblighi lavorativi (Cass. 21/4/99 n. 3970, pres. Sommessa, est. Mercurio, in D&L 1999, 746, n. Veraldi, L'infortunio in itinere e l'occasione di lavoro: lo sforzo interpretativo e ricostruttivo operato dalla giurisprudenza)
  2. Allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro (o di farne ritorno alla propria abitazione), particolarmente ove la strada pubblica conduce esclusivamente ad esso e non siano dunque possibili al lavoratore scelte diverse, si configura un rapporto finalistico o strumentale tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e quello di lavoro e viceversa ) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel quid pluris richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio in itinere (nel caso di specie l'indennizzabilità è stata fatta conseguire all'accertamento della necessità dell'uso del mezzo privato, dovuto non ad una scelta arbitraria della lavoratrice ma all'inutilizzabilità del mezzo pubblico in ragione della inadeguatezza del servizio in relazione anche ai variabili orari dell'infortunata, capo d'ufficio di un'agenzia assicurativa, alla misura di 45 minuti con il ricorso all'autobus - contro i 5-7 minuti con l'impiego della bicicletta - nonché alla ragionevole esigenza di risparmiare tempo per raggiungere l'abitazione ed ivi accudire ai suoi impegni familiari (vincolanti giuridicamente) verso il marito, i due figli e la madre ottantenne invalida) (Cass. 14/11/00, n. 14715, pres. Ianniruberto, in Lavoro e prev. oggi 2000, pag. 2316)
  3. In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in applicazione del principio secondo cui il generico rischio della strada può diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a far uso di un mezzo privato di trasporto, deve escludersi la indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego della bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla particolare vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato (nel caso il luogo di lavoro distava 800 metri dall' abitazione ed era quindi agevolmente raggiungibile anche a piedi, considerata anche la buona stagione e la giovane età dell'infortunata) (Cass. 13/11/00, n. 14681, pres. Ianniruberto, in Lavoro e prev.
  4. oggi 2000, pag. 2313)
  5. Ai sensi dell'art. 2 T.U. 30/6/65 n. 1124, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere con un mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro postula:
  6. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza maggiormente rispettosa dei canoni della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della protezione dell'infortunato (art. 38 Cost.) - comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo dell'abitazione a quello del lavoro, anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché imposto da particolari esigenze; per luogo di abitazione non si può intendere soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare, deve reputarsi "normale" (Cass. 8/11/00, n. 14508, pres. Ianniruberto, in Lavoro e prev. oggi 2000, pag. 2309 e in Foro it. 2001, pag. 1531)
  7. Costituisce infortunio in itinere, e come tale indennizzabile dall'Inail, quello sofferto dal lavoratore a seguito di sinistro automobilistico occorsogli durante il tragitto per recarsi in macchina in ufficio per svolgere di sabato prestazioni di lavoro straordinario, qualora risulti provata la necessità dell'uso del veicolo privato adoperato dal lavoratore a causa della mancanza di servizi pubblici che avrebbero potuto consentirgli di raggiungere il luogo di lavoro in tempo utile per l'inizio della prestazione lavorativa (Pret. Milano 14/11/94, est. Curcio, in D&L 1995, 388. In senso conforme, v. Pret. Milano 16/4/99, est. Curcio, in D&L 1999, 750)
  8. E' indennizzabile come infortunio in itinere il sinistro occorso ad un medico ospedaliero che, parcheggiata l'autovettura, mentre si accingeva a raggiungere il reparto dove avrebbe dovuto prestare la propria attività, inciampava in una catenella di delimitazione posta all'interno dell'ospedale (Cass. 10/1/01, n. 253, pres. Mileo, est.Lamorgese, in Foro it. 2001, pag. 1532)
  9. Non è indennizzabile, perché non qualificabile come accaduto in itinere per l'adempimento di un obbligo di servizio, l'infortunio mortale occorso al militare della guardia di finanza mentre, all'inizio della licenza, si recava alla propria abitazione con un automezzo privato (Consiglio di stato 13/12/99, parere n. 458, pres. Quaranta, in Foro it. 2000, III, 541)
E' opportuno citare, per concludere sull'infortunio in itinere, la circolare INAIL n. 62 del 18 dicembre 2014 che si occupa di indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola.