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PRONTO INTERVENTO INFORTUNI INCA CGIL
Le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici che dovessero contrarre infortunio in azienda
potranno rivolgersi direttamente allo Sportello Infortuni presso l’Inca Cgil delle provincie di competenza;
Portando il certificato del pronto soccorso, i lavoratori danno mandato di patrocinio all’Inca Cgil che lo inoltrerà all’Inail. Da quel momento l’Inca si farà carico gratuitamente di tutto l’iter amministrativo di gestione della pratica. Il Testo Unico della legge n. 1124 del 30 giugno 1965 definisce infortunio sul lavoro: qualsiasi evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa del lavoratore ed è cagionato da una causa
violenta in occasione di lavoro.
L'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro) è un ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro ed ha, come scopo istituzionale, quello di esercitare, per conto
dello Stato, l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia nell'industria che nell'agricoltura.
La tutela assicurativa garantita dall'INAIL in conseguenza degli infortuni di cui al citato Testo Unico, è estesa a tutti gli eventi cagionati anche, in parte o in tutto, dalla imprudenza o imperizia del lavoratore, salvo tutti quei casi in cui
il medesimo si esponga a rischi del tutto gratuiti, estranei e contrari alle modalità di lavoro.
L'art. 1 della legge n. 1124/1965 indica tutte le attività protette, ovvero coperte dalle prestazioni assicurative INAIL in caso di evento infortunoso.
Le prestazioni possono essere di due tipi:
ATTENZIONE: Il lavoratore in infortunio che avesse necessità di certificazioni ad esempio per la prosecuzione dell'assenza per infortunio, dovrà esibire certificati redatti dall'INAIL e non dalla ASL; a questo proposito è opportuno precisare che non tutti i medici di famiglia sono convenzionati con INAIL e quindi:
L' art. 2110 del codice Civile stabilisce:
"In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza e di puerperio, se la legge (o le norme collettive) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità
nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità."
"Nei casi indicati nel comma precedente l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (o dalle norme collettive), dagli usi o secondo equità."
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede, per il caso di infortunio sul lavoro, una disciplina identica a quella per malattia: sia per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto (o periodo di comporto), sia per quanto riguarda il
trattamento economico integrativo dell'indennità economica garantita dall'INAIL.
Occorre precisare che, secondo le disposizioni della legge n. 863 del 1984, in caso di prestazioni per un orario ridotto (part time), l'indennità temporanea per inabilità assoluta e l'eventuale integrazione a carico del datore di lavoro
sono dovute in misura piena; in caso di postumi permanenti, la rendita deve essere calcolata in relazione alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno (art. 5, comma 9 della
Legge n. 863/1984).
Infortunio sul lavoro (denuncia)
Il datore di lavoro deve dare comunicazione entro due giorni dall'infortunio su lavoro, nel caso di evento dal quale derivi una prevedibile inabilità al lavoro superiore ai tre giorni; tale
comunicazione deve essere inoltrata sia all'INAIL che all'autorità di Pubblica Sicurezza del comune nel quale si è verificato l'infortunio.
Nel caso di infortunio che abbia cagionato la morte del lavoratore, ovvero quando sia prevedibile l'esito mortale dell'infortunio, il datore di lavoro deve darne comunicazione telegrafica entro ventiquattro ore dall'evento.
La comunicazione, ovvero denuncia di infortunio, deve contenere:
Infortunio sul lavoro (risarcimento)
Come già accennato, è l'INAIL che, in caso di infortunio, provvede al pagamento di una indennità economica per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta dell'infortunato.
In sintesi:
Infortunio sul lavoro (inchiesta pretorile)
Gli artt. 56 e 65 della Legge n. 1124 del 1965 disciplinano l'inchiesta che il Pretore, o i vice pretori da lui delegati, devono compiere in occasione di infortuni sul lavoro le cui conseguenze sono:
Infortunio in Itinere
Vale la pena di trattare, da ultimo,
questo argomento per il quale è ormai possibile avvalersi di una ricca giurisprudenza
che, qui di seguito, viene riportata:
Qualora il lavoratore fosse impossibilitato a presentarsi direttamente allo sportello, può dare mandato al Rappresentante Sindacale Aziendale di recarsi con la medesima documentazione all’Inca Cgil.
Tutto questo è finalizzato alla verifica della correttezza delle procedure Inail e alla valutazione medico legale gratuita del danno permanente con conseguente possibilità di indennizzo economico.
Infortunio sul lavoro (trattamento economico)
Il datore di lavoro che non ottempera all'obbligo di denuncia così come sopra descritto, è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Qualora il datore di lavoro delegasse, per iscritto o in parola, un suo dipendente, ovvero prestatore di lavoro, ad ottemperare agli obblighi di Legge relativi agli infortuni sul lavoro e tale delega si configurasse come mansione/attività
attribuita al dipendente medesimo, la responsabilità civile (e penale ove ne ricorra il caso) continua ad essere del datore di lavoro, ovvero del suo rappresentante legale.
Va precisato che il dipendente può essere oggetto di sanzione disciplinare anche grave (licenziamento) nel caso in cui l'omissione di denuncia sia riconducibile ad una sua negligenza nell'espletamento della mansione/attività a lui medesimo
attribuita dal datore di lavoro stesso o da un superiore gerarchico.
Inoltre, nei casi in cui l'infortunio dipenda da negligenza del datore di lavoro (o del personale direttivo dal medesimo preposto all'applicazione delle norme di sicurezza), esso risponderà penalmente, anche in conseguenza dell'inchiesta disposta
d'ufficio dalla Pretura competente, e contro di lui potranno rivalersi sia il lavoratore infortunato, ovvero i suoi familiari, sia l'INAIL.
Per quanto riguarda la responsabilità civile in capo al datore di lavoro, decide il Pretore su istanza del o degli interessati ed in base a quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 1124 del 1965 e da ciò dipendono anche eventuali
richieste di danni materiali o morali a carico del datore di lavoro medesimo.
L'inchiesta del Pretore a carattere d'urgenza, consente di fornire una fotografia della situazione nell'immediatezza dell'infortunio prima che le prove possano essere inquinate e viene svolta in contraddittorio tra datore di lavoro, infortunato e
testimoni con l'intervento di un ispettore dell'INAIL, oltre che, se necessario, con l'intervento di uno o più periti scelti dal Pretore.
Ai sensi dell'art. 9 della legge 300/1970 (Statuto dei Diritti dei Lavoratori),
i rappresentanti dei lavoratori, ovvero i Rappresentanti Sindacali Unitari, possono partecipare all'inchiesta; secondo la prassi corrente, il Pretore intima al datore di
lavoro di darne notizia alle R.S.U. convocandole contestualmente in udienza per sentire le loro eventuali osservazioni e/o segnalazioni in merito all'infortunio.
Occorre segnalare che, dopo la riforma del processo penale, le inchieste pretorili non vengono più svolte dal Pretore penale, bensì da quello civile e, come nel caso di Milano, dai vice pretori delegati dal Pretore civile.
E' appena il caso di sottolineare che nella elaborazione della dottrina giurisprudenziale, l'orientamento prevalente riconosceva la natura amministrativa dell'inchiesta, anche se svolta da un magistrato, sottolineando che essa rispondeva anche ad una
finalità preventiva rispetto ad altri possibili infortuni, oltre che a quella eventuale repressiva.
E' opportuno citare, per concludere sull'infortunio in itinere, la
circolare INAIL n. 62 del 18 dicembre 2014 che si occupa di indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola.
a. la sussistenza di un nesso
eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca,
per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare ala propria
abitazione;
b. la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito
e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per
ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c. la necessità dell'uso
del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e
luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di
trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla
propria abitazione, purchè la distanza tra tali luoghi sia ragionevole (nella
fattispecie, alla stregua di tali principi, la Corte Suprema ha cassato la decisione
del giudice del merito che aveva escluso dalla tutela assicurativa obbligatoria
l'infortunio occorso ad un lavoratore lungo il percorso verso la propria dimora,
più vicina al luogo di lavoro rispetto a quello della propria residenza anagrafica,
e resa nota al datore di lavoro, in base alla circostanza che la scelta
dell'infortunato di tornare, alla fine della settimana lavorativa, ed alla vigilia
del giorno festivo, al luogo di dimora, anziché presso la famiglia di origine, nel
luogo di residenza, avrebbe costituito rischio elettivo) (Cass. 18/4/00 n. 5063, pres.
Trezza, in Dir. lav. 2000, pag. 425, con nota di Gambacciani, L'infortunio in itinere:
dall'interpretazione giurisprudenziale alla recente disciplina legislativa)