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Le fonti normative di riferimento sono le seguenti.
DIVIETI
A tutela della salute della lavoratrice e del nascituro, durante il periodo di gravidanza e fino ai 7 mesi di età del figlio:
Durante il periodo della gravidanza e fino a 1 anno di età del bambino, vige il divieto di licenziamento salvo i casi di:
E' opportuno precisare che, durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento, le dimissioni volontarie che la lavoratrice dovesse spontaneamente dare devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.
Tutte le disposizioni fin qui specificate e descritte valgono sia per i figli naturali, sia nei casi di adozione o affidamento.
CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITA'
E' vietato adibire al lavoro le donne nel periodo intercorrente fra i 2 mesi antecedenti il parto e i 3 mesi successivi. La lavoratrice può optare per un periodo flessibile assentandosi
dal lavoro un mese prima del parto e fino al quarto mese successivo, ma ciò è condizionato al parere vincolante di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso
convenzionato) e, ove previsto, del medico aziendale, i quali devono accertarsi che ciò non pregiudichi la salute del nascituro. La lavoratrice che volesse avvalersi del citato periodo flessibile,
deve farne richiesta non oltre il settimo mese di gravidanza, pena la decadenza da tale diritto. In caso di complicazioni e rischi per la salute della madre e del nascituro, il congedo obbligatorio per maternità può essere anticipato su istanza
della lavoratrice e per disposizione delle autorità competenti. Inoltre, la durata dell’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della lavoratrice o quando la stessa sia adibita a lavori pericolosi o faticosi, e non possa essere destinata ad altre mansioni.
Un'ulteriore possibilità è stata poi introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019, che consente di lavorare fino alla data del parto, usufruendo successivamente
interamente dei 5 mesi di congedo obbligatorio. Anche in questo caso, la lavoratrice deve farne espressamente richiesta e si rende necessario il consenso del medico, che dovrà certificare l'assenza di rischi tanto per la madre quanto per il nascituro.
Durante il congedo obbligatorio per maternità, che è computabile ai fini dell'anzianità di servizio, delle ferie e della tredicesima, la lavoratrice ha diritto a un'indennità a carico dell'INPS corrispondente all'80% della retribuzione complessivamente percepita nel mese precedente a quello di interruzione per gravidanza; la generalità dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro prevedono che a detta indennità si sommi un'integrazione a carico del datore di lavoro pari al 20% della retribuzione come appena sopra specificata. Il Contratto Nazionale di Lavoro applicato in IBM (Metalmeccanici Industria Privata) prevede questa integrazione e quindi, durante il preriodo di congedo obbligatorio per maternità, le lavoratrici interessate percepiranno l'intera retribuzione.
Secondo il Testo Unico per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità, il padre ha diritto a un congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita; durante il periodo appena specificato al padre lavoratore spetta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.
CONGEDO PARENTALE
Oltre al al periodo di astenzione obbligatoria, i genitori hanno diritto al congedo parentale che può essere richiesto da ciascun genitore nei primi 12 anni di vita del bambino con un preavviso di almeno 15
giorni, per un periodo complessivamente non superiore a 10 mesi elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.
I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori per quanto riguarda la fruizione del congedo parentale sono i seguenti:
Durante il congedo parentale fruibile nei primi 12 anni di vita del bambino e per periodi che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi spetta:
Per quanto riguarda le modalità di fruizione del congedo parentale, l’astensione facoltativa può essere fruita anche su base oraria, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, in base alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 80/2015.
Per ulteriori approfondimenti è consigliabile consultare l' apposita pagina web del portale INPS e la circolare INPS 27 ottobre 2022, n.122.
PERMESSI PER MALATTIA BAMBINO
Alternativamente all'astensione facoltativa, ovvero al congedo parentale di cui sopra, ciascun genitore ha diritto a permessi per malattia del bambino entro l'ottavo
anno di età.
La durata del congedo è la seguente:
RIPOSI GIORNALIERI O PER ALLATTAMENTO
Per tutto il primo anno di età del bambino la mamma ha diritto a 2 periodi di riposo retribuito durante l'orario di lavoro, anche cumulabili, pari a 1 ora ciascuno (qualora l'orario di lavoro giornaliero sia inferiore a 6 ore, il periodo di riposo è 1 di 1 ora). Il padre ha lo stesso diritto se il figlio è affidato esclusivamente a lui, oppure se la madre lavoratrice dipendente rinuncia, oppure, infine, se la madre non è lavoratrice dipendente.
DIMISSIONI VOLONTARIE
In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 16 della Legge 28 giungo 2012 n. 92 "La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro."
Fino al primo anno di età del figlio/a non sussite l'obbligo del periodo di preavviso, mentre detto preavviso è dovuto successivamene.
CONGEDO ANTICIPATO DI MATERNITA'
Fermo restando che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per le lavoratrici dipendenti è di regola pari a cinque mesi, di cui due prima della data presunta del parto e tre successivi alla nascita del bambino, in particolari casi, però, l’astensione dal lavoro può iniziare prima di questo termine e durare oltre i tre mesi successivi alla nascita. Si tratta di situazioni ben precise, che consentono alla lavoratrice di ottenere il permesso di astenersi dal lavoro in anticipo per salvaguardare il buon andamento della gestazione e di prorogare il periodo di astensione principalmente per salvaguardare la sua salute e quella del bambino.
Il periodo di astensione obbligatoria può essere anticipato per i seguenti motivi:
Per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti malattie che possono essere aggravate dalla gravidanza.
Nel caso in cui la gravidanza presenti delle problematiche che potrebbero essere aggravate dalla permanenza al lavoro, oppure nel caso in cui la lavoratrice stessa presenti già una
malattia che potrebbe essere aggravata rimanendo al lavoro, è necessario che la lavoratrice presenti al medico competente dell’ASL il certificato di un ginecologo attestante la gravidanza
a rischio. Il medico dell’ASL emetterà quindi il provvedimento di interdizione dal lavoro e la lavoratrice potrà rimanere a casa anticipando i termini della maternità obbligatoria;
in altre parole, le future mamme che hanno problemi di salute devono presentare alla ASL competente:
Quando le condizioni dell’ambiente di lavoro o la tipologia di lavoro sono insalubri e pertanto possono comportare dei rischi per la salute della lavoratrice o del bambino.
Nel caso in cui la lavoratrice operi all’interno di un ambiente che può essere nocivo alla gravidanza o svolga una mansione che possa pregiudicare il buon andamento della stessa, la
lavoratrice (o il datore di lavoro) deve rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro chiedendo di essere posta in maternità anticipata. L’Ispettorato può procedere d’ufficio
oppure svolgere degli accertamenti, al termine dei quali valuta se concedere l’anticipo dell’astensione.
Quando la lavoratrice svolge un lavoro classificato dalla legge come insalubre o faticoso e non può essere spostata ad altre mansioni.
Esistono infine degli elenchi di lavori che sono definiti dalla legge insalubri o per la tipologia di mansioni o per le sostanze cui la lavoratrice è esposta. Si tratta: