Da: Diritti sindacali e dei lavoratori;
Previdenza, assistenza, servizi sociali, Fondo Pensione, INPS;
Parlamento e Governo italiani, istituzioni locali, partiti politici
Vedere anche:
Assicurazione sociale per l'impiego ("riforma Fornero");
Jobs Act: il contratto a tutele crescenti;
Jobs Act: il contratto a termine e l'apprendistato;
Jobs Act: Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)
(D.Lgs.
4-3-2015 n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183)
A cura di A. Riboni e F.Fiaccadori aggiornato al 28 Febbraio 2024
In materia di
ammortizzatori sociali, già il Governo Monti, ovvero il suo Ministro del lavoro
Elsa Fornero, era intervenuto in maniera devastante producendo il fenomeno
degli esodati e altri guai di misura non certo inferiore per i lavoratori. Per
quanto riguarda la disoccupazione involontaria, fu abrogata la mobilità, che
sopravvissuta in regime transitorio fino alla fine del 2016 (vedi il documento di riferimento sul trattamento di mobilit ),
e introdotta l Assicurazione
Sociale per l Impiego (d ora innanzi ASpI) che il Governo Renzi,
nell ambito di un pi ampio intervento legislativo noto come Jobs Act, ha
riformato introducendo la Nuova Assicurazione Sociale per l Impiego (d ora
innanzi NASpI). In estrema sintesi, si tratta di un indennit mensile di
disoccupazione che, per gli eventi di disoccupazione con decorrenza dal 1
maggio 2015 (non posso evitare di richiamare l attenzione sulla data), sostituir
l ASpI per tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori delle cooperative
(sono esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli).
I REQUISITI per avere diritto a questo nuovo ammortizzatore sociale sono i seguenti:
- Perdita involontaria del posto di lavoro a fronte di:
- licenziamento per giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
- dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell'ambito della conciliazione obbligatoria prevista dall'art. 7 della
legge 604/1966;
come specificato col riferimento alla legge 604/1966, si tratta di una risoluzione consensuale che avviene in conseguenza di un licenziamento intimato dal datore
di lavoro da non confondere con un atto volontario attraverso il quale le parti (datore di lavoro e lavoratore) decidono liberamente di porre fine al rapporto di
lavoro (vedi ad esempio l'adesione dei dipendenti IBM ai programmi di dimissioni incentivate promossi dall'azienda)..
- non rinnovo del contratto a termine (a tempo determinato);
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternit , ovvero da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento dell'anno di vita del bambino/a.
- adesione a un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, conseguentemente a quanto previsto dal comma 311 della legge 178/2020.
- Poter far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:
- i contributi previdenziali comprensivi di quota DS, ASpI e NASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternit obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta gi versata contribuzione, e per i periodi di congedo parentale, purch regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilit di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di et , nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa:
- i periodi di malattia e infortunio sul lavoro, solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
- i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attivit a zero ore;
- i periodi interessati da contratti di solidariet , risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore;
- i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravit ;
- i periodi di aspettativa non retribuita in relazione a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell art.31 della legge n.300 del 1970;
- i periodi di lavoro all estero presso Stati con i quali l Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.
Ai fini della determinazione del quadriennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi - non considerati utili - devono essere neutralizzati, con conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.
La DURATA della NASpI corrisponde a un numero di settimane pari alla met delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, con l'esclusione dei periodi che hanno gi concorso a determinare prestazioni di disoccupazione;
in ogni caso, detta durata non pu superare i 24 mesi.
Il diritto alla NASpI subordinato al permanere dello stato di disoccupazione, alla regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di
riqualificazione professionale proposti dalle strutture pubbliche competenti.
Se l interessato:
- instaura un nuovo rapporto di lavoro inferiore/uguale ai sei mesi mentre sta ancora percependo il sussidio, pu interrompere il sussidio stesso per un massimo di sei mesi;
- instaura un rapporto di lavoro con uno stipendio annuale inferiore al minimo per presentare la dichiarazione dei redditi, continuer a percepire la NASpI, con un trattamento ridotto;
- intraprende un attivit autonoma, dovr informare l INPS entro un mese, dichiarare il reddito annuo previsto, e percepir un indennit ridotta di un importo pari all 80% del reddito previsto.
Infine, i periodi durante i quali si percepisce l indennit NASpI sono considerati validi ai fini dell anzianit contributiva, analogamente a quanto gi avveniva per l ASpI e la mobilit .
L'AMMONTARE della NASpI si calcola come segue:
- la somma delle retribuzioni imponibili Inps percepite negli ultimi quattro anni (l ammontare della retribuzione ricevuta che costituisce la base di calcolo per la contribuzione dovuta
dal lavoratore interessato all INPS) deve essere divisa per il numero delle settimane di contribuzione;
- il risultato deve essere moltiplicato per 4,33 (che corrisponde alle 52 settimane diviso 12 mesi) ;
- se il risultato ottenuto e' minore uguale a 1425,51, l'indennità sarà pari al 75% di tale risultato; se è, invece, superiore, l'indennita' sara' pari al 75% di detto risultato a cui
dovra' essere aggiunto il 25% della differenza fra la retribuzione mensile e 1425,51; in ogni caso l'ammontare dell indennita' non potra' essere superiore a 1550,42 .
- E' necessario precisare che, La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall ottavo mese se il beneficiario
ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.
Per il calcolo (anno 2024) vedi anche l'apposita applicazione disponibile in questo stesso sito internet. Per gli anni precedenti
consultare le applicazioni a questo link.
La DOMANDA per il riconoscimento dell'indennit di disoccupazione NASpI deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite servizi online per il cittadino con accesso tramite SPID (il PIN INPS personale non pi valido dopo lo switch off con lo SPID);
- con l ausilio di un patronato;
- tramite contact center INPS numero verde 803164 gratuito da fisso e 06164164 da mobile a tariffazione al minuto.
La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:
- dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternit indennizzabile, il termine
rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua; nell ipotesi in cui si verifichi un
evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione
del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell evento;
- dalla data di cessazione del periodo di maternit indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro
successivamente cessato;
- dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla data di fine del periodo corrispondente all indennit di mancato preavviso ragguagliato a giornate (questo, normalmente il caso dei lavoratori IBM);
- dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Più sopra stato indicato il termine di decadenza, perch esso rappresenta il limite temporale oltre il quale si perde il diritto alla NaSPI, ma opportuno
precisare che, se la domanda presentata entro 8 giorni dalle date sopra elencate, il diritto al percepimento della corrispondente indennit decorrer dal
nono giorno; diversamente dett indennit decorrer dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
I documenti necessari per la presentazione della domanda di NASpI sono i seguenti:
- Lettera di licenziamento;
- Ultime 3 buste paga (le ultime di cui si in possesso);
- Coordinate bancarie del proprio conto corrente (codice IBAN completo di tutti e 27 i caratteri tra numeri e lettere);
- Carta d'identit ;
- Tessera Sanitaria;
- Indirizzo personale di posta elettronica (e-mail) necessario per l'iscrizione al Centro per l'Impiego
L'indennità di disoccupazione NASpI DECORRE :
- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;
- dall ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternit , malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora la domanda sia presentata entro l ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
- dall ottavo giorno successivo al termine del periodo di preavviso qualora la domanda sia presentata entro l ottavo giorno o dal giorno successivo alla
presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all ottavo giorno e comunque entro 68 giorni dalla fine del periodo di preavviso ;
- dall ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di
presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l ottavo giorno successivo al licenziamento.
Per quanto riguarda il DIRITTO ALLA PENSIONE, i contributi figurativi sulla disoccupazione sono:
- utili al raggiungimento della pensione di vecchiaia;
- utili al raggiungimento della pensione anticipata;
- non sono utili, invece, al raggiungimento della vecchia pensione di anzianit , ed alle deroghe alla Legge Fornero.
Con riferimento alla MISURA (ammontare) DELLA PENSIONE, se la retribuzione pensionabile elevata, questa potrebbe essere abbassata dai contributi figurativi sulla Naspi.
Per approfondire ulteriormente l'analisi della normativa sulla NASpI, fortemente suggerita la lettura
dell'apposita pagina web messa a disposizione dall'INPS
DOMANDE E RISPOSTE
Domanda: Cosa succede se trovo lavoro con un contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi?
Risposta: La NASpI, compresa la corrispondente indennit , sar sospesa e riprender , per il periodo rimanente, alla cessazione del rapporto di lavoro per
scadenza del contratto.
Domanda: Cosa succede se trovo un lavoro con un contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi?
Risposta: La NASpI decade e, alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del contratto, l'interessato dovr ripresentare la domanda in quanto avr
diritto a un periodo di NASpI corrispondente a quello non fruito con la precedente domanda, a cui si aggiunger un ulteriore periodo pari alla met di quello
lavorato con contratto a termine. Facciamo un esempio concreto: se un lavoratore fruisce di 12 mesi di NaSPI e poi assunto con un contratto a tempo determinato della durata
di 12 mesi, alla scadenza di detto contratto a termine avr diritto alla NASpI per 18 mesi (12 mesi non fruiti con la vecchia NASpI a cui si agiungono 6 mesi pari
alla met di quelli lavorati a termine).
Domanda: Cosa succede se voglio iniziare un lavoro aprendo una partita IVA o intraprendendo un'attivit imprenditoriale?
Risposta: In questo caso l'interessato ha diritto a percepire immediatamente e in un'unica soluzione l'intero ammontare dell'indennit di NASpI spettante, ma
non maturer alcuna anzianit contributiva.
Domanda: Se trovo un lavoro durante la NASpI previsto qualche adempimento da parte mia?
Risposta: L'interessato deve informare urgentemente la propria agenzia/sezione territoriale INPS di riferimento; opportuno che ci sia fatto entro 5 giorni
dall'inizio del rapporto di lavoro per evitare un pagamento da parte dell'INPS che dovr poi essere restituito.
Domanda: Cosa succede se, durante la NASpI, cambio residenza o banca di riferimento?
Risposta: In questo caso necessario avvisare urgentemente la propria agenzia/sezione territoriale INPS di riferimento per evitare sanzioni; infatti, l'INPS
provvede al pagamento della NASpI attraverso l'agenzia/sezione territoriale definita in base al codice di Avviamento Postale del lavoratore interessato (della sua
residenza o del domicilio dichiarato) e, pertanto, i disguidi conseguenti a una mancata comunicazione comporteranno sanzioni per il lavoratore interessato.
Analogamente, per quanto riguarda il cambiamento dell'istituto bancario di riferimento del lavoratore interessato, la mancata comunicazione comporter disguidi per
l'INPS (il bonifico viene respinto) che daranno luogo a sanzioni nei confronti del lavoratore stesso.
Domanda: E' vero che dovr iscrivermi a un Centro per l'Impiego?
Risposta: Secondo l'interpretazione corrente delle normative succedutesi negli ultimi mesi, entro 15 giorni dalla presentazione telematica della domanda di NASpI, l'interessato ha l'0bbligo di sottoscrivere con il Centro per l'Impiego
il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) pena il respingimento della citata domanda. E' opportuno precisare che, con la sottoscrizione della domanda di NASpI, il lavoratore licenziato involontariamente sottoscrive (sempre telematicamente) contestualmente anche la Dichiarazione d'Immediata Disponibilit al Lavoro (DID) ed in conseguenza di tale dichiarazione (un tempo firmata direttamente presso l'Ufficio per l'Impiego), che il lavoratore tenuto a recarsi presso l'Ufficio per l'Impiego a sottosrivere il PSP (producendo la seguente documentazione: carta d'identit , codice fiscale e lettera di licenziamento).
Domanda: Come faccio a sapere dove si trova il Centro per l'Impiego presso cui devo presentarmi?
Risposta: A seguito della presentazione telematica della domanda di NASpI, l'interessato avr una ricevuta dove sono indicati la Sezione INPS presso la quale stata inoltrata la domanda di NASpI e il Centro per l'Impiego di competenza.
CIRCOLARI INPS DI RIFERIMENTO
- n. 94 del 12 maggio 2015;
- n. 142
del 29 luglio 2015;
- n. 194
del 27 novembre 2015;
- n. 224 del 15 dicembre 2016;
- n. 36 del 21 febbraio 2017;
- n. 19 del 31 gennaio 2018;
- n. 5 del 5 gennaio 2019.
- n. 20 del 10 febbraio 2020
- n. 7 del 21 gennaio 2021
- n. 26 del 16 febbraio 2022
- n. 14 del 3 febbraio 2023