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Chiarimenti su Protocollo di intesa richiesti dai Lavoratori IBM di Napoli
Informiamo i Lavoratori che in data odierna abbiamo inviato all’Esecutivo del Coordinamento Nazionale RSU la mail in calce. Appena avremo risposte le gireremo tempestivamente ai Lavoratori.
Napoli, 5 marzo 2014
RSU FIOM-UILM IBM Napoli
Gentili Colleghi dell'Esecutivo,
nell'Assemblea tenutasi a Napoli il 4 marzo è stato discusso il Protocollo di intesa siglato tra Azienda ed Esecutivo lo scorso 24 febbraio e sono emersi dei punti sui quali i Lavoratori desiderano esprimere un loro parere e ricevere chiarimenti in tempo utile affinché gli interessati possano decidere in modo pienamente consapevole se manifestare entro il 13 marzo 2014 la propria adesione irrevocabile alle varie opzioni previste dal Protocollo. Ciò si ritiene necessario anche al fine di determinare la qualità dell'accordo che deriverebbe dal Protocollo di intesa.
I punti sono:
- in merito all'Art.3 ("Inoltre le Parti concordano che relativamente al personale GTS dichiarato in esubero nella lettera di apertura della procedura di mobilità e non rientrante nella casistica di cui al punto 1, lett. a), ovvero che non abbia optato per gli incentivi di cui in Allegato, alle Tabelle B, C e D, la possibilità di utilizzare anche lo strumento della ricollocazione esterna presso altre imprese) i Lavoratori vorrebbero avere conferma che l'eventuale accordo derivante dal Protocollo di intesa escluda chiaramente passaggi non volontari ad altre aziende. Detto articolo, infatti, incute preoccupazione nei lavoratori anche perché si presta ad essere strumentalmente utilizzato dai managers che stanno procedendo nei colloqui per ottenere uscite "spintanee".
- in merito all'Art.5 ("L’Azienda procederà alla ricollocazione professionale del personale appartenente alle aree dichiarate in esubero, all’interno delle altre aree GTS non in esubero ovvero dalla divisione GTS verso le altre divisioni. Tale ricollocazione professionale avverrà sulla base dei seguenti criteri di identificazione e di priorità: applicazione dei criteri di legge previsti per la mobilità ex art. 5 L. 223/1991; esigenze tecnico organizzative; richiesta del diretto interessato.") i Lavoratori ritengono che nell'eventuale accordo derivante dal Protocollo di intesa occorra inserire un elemento che salvaguardi il mantenimento della sede di lavoro dei colleghi che dovranno essere ricollocati professionalmente grazie alle enormi possibilità di remotizzazione delle attività di cui l'Azienda si avvale.
- l'Art.7 ("Nel caso in cui eventuali modifiche legislative in materia pensionistica intervengano durante il percorso di mobilità finalizzata al pensionamento, le Parti si incontreranno per verificare congiuntamente le possibili soluzioni alla problematica." ) suscita perplessità nei Lavoratori e li trattiene dall'aderire ad una delle soluzioni previste dal Protocollo di intesa in quanto non definisce una solida garanzia in caso di modifiche legislative in materia pensionistica. Inoltre l'incontro tra le Parti con cui verrebbe gestita una tale circostanza sembra (questo il punto da chiarire) riguardare solamente coloro che si avvierebbero alla pensione usufruendo del periodo di mobilità, lasciando scoperti i Lavoratori che, per raggiungere la pensione, utilizzerebbero, in parte o totalmente, i previsti 13 mesi aggiuntivi alla mobilità.
- in merito all'Art 10 (”La risoluzione del rapporto di lavoro del personale da collocare in mobilità avverrà in considerazione della prima data utile al pensionamento e comunque non oltre il 31 luglio 2014, utilizzando la proroga e deroga dei termini sulla base dell’art. 8 della L.236/93.”) i Lavoratori desiderano sapere se la scadenza indicata per la risoluzione del rapporto di lavoro si applichi anche ai lavoratori che necessiterebbero, in parte o totalmente, dei 4 mesi di preavviso per maturare i requisiti per la pensione entro il termine del periodo di mobilità ovvero nei 13 mesi successivi.
- in merito alla tabella A dell'allegato inerente il Calcolo Integrazione Aziendale alcuni Lavoratori entrati in IBM con l'Accordo Agritalia-IBM del 21 dicembre 2001 (rsuibmsegrate.altervista.org/2001d21.htm) e lavoratori ex GVS (accordo di armonizzazione del 25 settembre 2009) segnalano che nell'accordo di armonizzazione alcune voci della loro retribuzione furono inserite, per praticità, nel superminimo individuale o "superminimo assorbibile per promozioni" o "superminimo non assorbibile" e chiedono pertanto che tali voci siano inserite nel calcolo dell'Integrazione Aziendale previsto dal Protocollo di intesa.
Restiamo in attesa di una vostra cortese risposta, ribadendo il carattere di urgenza dei chiarimenti richiesti per consentire ai Lavoratori di manifestare con piena consapevolezza entro il 13 marzo 2014 la propria adesione irrevocabile alle varie opzioni previste dal Protocollo di intesa.
Saluti cordiali,
RSU FIOM-UILM IBM Napoli